Cassazione toga rossa

Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 13 febbraio 2014, n. 6989

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 25/2/2009 il Tribunale di Palmi, dopo avere dichiarato estinte per prescrizione le contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro ex legge n.626/1994 e d.P.R. n.547/1955 contestate al solo sig. C. , ha condannato i sigg. R.P. , classe 1974 (quale autista dell’auto-articolato che trasportava e movimentava le condotte), C. (quale legale rappresentante della “Cambareri Giuseppe & C. S.p.a.” e datore di lavoro di alcuni dei protagonisti dell’episodio incriminato, ivi compresa la vittima) e Ca.Mi. (quale addetto al servizio di prevenzione e protezione della società) in quanto responsabili ex artt. 41 e 589 cod. pen. della morte dell’operarlo V.C. che in data (omissis) fu schiacciato sotto il peso (pari a circa 17 tonnellate) di due condotte per il trasporto di metano destinate ad essere posate sul terreno all’interno del cantiere gestito dalla società sopra ricordata. Alla condanna penale ha fatto seguito la condanna degli imputati in solido al risarcimento, da liquidarsi in separata sede, dei danni subiti dalle parti civili M.M.V. e V.S. (ammesse al gratuito patrocinio), V.I. e V.G. , con relativa condanna alla rifusione delle spese sostenute da costoro. Infine, la pena nei confronti di C. e Ca. è stata sospesa subordinatamente all’effettivo risarcimento dei danni.
2. Sull’impugnazione degli imputati la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 9/11/2010 ha confermato il giudizio di responsabilità a carico di dei tre imputati e modificato il trattamento sanzionatorio da applicare ai medesimi; ha confermato le statuizioni civili e condannato gli imputati al ristoro delle spese sostenute dalla parti civili.
3. Con sentenza in data 14/3/2012 la Corte di Cassazione ha: Dichiarato inammissibile il ricorso R. ;
– Accolto il ricorso C. e annullato la sentenza nei suoi confronti, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio;
– Annullato senza rinvio la sentenza in danno di Ca. limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento dei danni e con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
– Condannato Ca. e R. alla rifusione delle spese del grado delle parti civili.
4. Con sentenza in data 23/1/2013 la Corte di appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio ha:
– Rideterminato in un anno e sei mesi di reclusione la pena in danno di Ca.Mi. ;
– Dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.P. per essere il reato residuo estinto per prescrizione;
– Confermato in danno di entrambi gli appellanti le statuizioni civili e condannato gli stessi alla rifusione delle spese di parte civile.
5. Avverso tale decisione il sig. C. propone ricorso in sintesi lamentando:
a. Errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530, 531, 578 e 129 cod. proc. pen., posto che la pronuncia assolutoria prevale sulla dichiarazione di estinzione dei reati anche nell’ipotesi in cui l’assoluzione debba essere pronunciata ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in cui, cioè, la prova sia ritenuta non sufficiente e non si raggiunga il livello di evidenza dell’innocenza (Sez. Un., sent. n. 35490 del 2009); tale conclusione giustifica la proposizione del ricorso e fonda la sua ammissibilità alla luce del diverso parere esposto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata;
b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett. b) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 530, 544 e 546 cod. proc. pen., nonché agli artt. 627 e 628 cod. proc. pen. in quanto la sentenza impugnata non ha rispettato i principi fissati con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione. Questa, infatti, ha ritenuto carente la motivazione della sentenza di appello del novembre 2010 in ordine a tutti i tre profili di colpa prospettati nel capo di imputazione: a) carenza di informazione e formazione dei dipendenti; b) nomina di un responsabile di cantiere (Ca. ) privo delle necessarie competenze; c) mancata adozione di specifiche misure di cautela in relazione ai mezzi utilizzati in cantiere. La Corte di Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della sentenza di appello: 1) per mancato esame della documentazione da cui risulterebbe che la delega a Ca. sia stata assegnata da C.G. (che a pag.17 del ricorso odierno viene qualificato come amministratore delegato e gestore dell’impresa) e non dal ricorrente e per mancato esame della tesi difensiva in ordine alle specifiche competenze di Ca. ; 2) per mancato esame della documentazione difensiva in ordine all’attività di formazione del personale anche in relazione al mezzo utilizzato per la posa delle condotte (detto “sideboom”); e) per esame meramente superficiale del tema delle competenze specifiche di Ca. ; d) per mancato esame delle specifiche circostanze relative alla scelta di Ca. di utilizzare il “sideboom” al posto della gru, che pure era presente in cantiere, e della circostanza che il ricorrente nel giorno dell’incidente non era presente in sede. A fronte di tutto questo la Corte di appello decidendo in sede di rinvio ha ritenuto che la posizione di garanzia, discendente dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della società, renda non evidente l’estraneità del ricorrente rispetto ai fatti e imponga non una pronuncia di assoluzione ma la dichiarazione di prescrizione del reato e la condanna al risarcimento dei danni. Ciò a fronte dell’innocenza evidente dell’imputato come emerge da quanto esposto alle pagg.17-19 del ricorso, che impone l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

Considerato in diritto

1. L’esame della motivazione della sentenza impugnata rende evidente che i giudici di appello e il ricorrente risultano tra loro in perfetto accordo circa la lettura da dare alla sentenza della Corte di Cassazione in relazione sia alla individuazione dei tre profili di colpa prospettati nel capo di imputazione (la carenza di informazione e formazione dei dipendenti; la nomina di un responsabile di cantiere, il sig. Ca. , privo delle necessarie competenze; la mancata adozione di specifiche misure di cautela in relazione ai mezzi utilizzati in cantiere e la mancata vigilanza del ricorrente su tale profilo) sia alle carenze della motivazione della sentenza di appello del novembre 2010. In particolare, questa avrebbe omesso di provvedere: 1) all’esame della documentazione da cui risulterebbe che la delega a Ca. sia stata assegnata da C.G. , amministratore delegato della società, e non dal ricorrente; 2) all’esame della tesi difensiva in ordine alle specifiche competenze di Ca. ; 3) all’esame della documentazione difensiva in ordine all’attività di formazione del personale anche in relazione al mezzo utilizzato per la posa delle condotte (detto “sideboom”); 4) all’esame della scelta di Ca. di utilizzare il “sideboom” al posto della gru, che pure era presente in cantiere, e della circostanza che il ricorrente nel giorno dell’incidente non era presente in sede, con conseguente sua responsabilità solo nell’ipotesi che fosse stato informato dell’impiego del “sideboom” e che avesse trascurato di assicurarsi sul livello di sicurezza connaturato a tale scelta.
2. Ciò premesso, la Corte rileva che i giudici di appello, chiarito (pag. 11) che il proprio giudizio deve muoversi entro i “binari” tracciati dalla sentenza di annullamento della Corte di legittimità, come sopra sintetizzati, procedono ad affermare che la decisione dei Tribunale merita conferma per quanto concerne l’esistenza di una posizione di garanzia derivante per l’imputato dalla sua qualità di componente del consiglio di amministrazione. Per quanto concerne, invece, i restanti profili di responsabilità, i giudici di appello affermano che essi “non possono trovare una motivazione diversa e ulteriore rispetto a quella già tracciata dai giudici di merito”. Con la conseguenza che deve prendersi atto dell’intervenuta prescrizione del reato.
3. Se questa è, in estrema sintesi, la motivazione della sentenza impugnata, la Corte considera che il ricorso debba essere parzialmente accolto nei termini che seguono.
4. La Corte di appello ha affermato di voler seguire le linee guida e i “binari” tracciati dalla Corte di Cassazione, ma ha nei fatti operato in difformità da tale premessa di metodo e violato il disposto dell’art.627 cod. proc. pen., incorrendo in nuovo vizio di motivazione.
5. Va ricordato che, secondo i principi fissati nella sentenza di annullamento, la partecipazione dell’imputato al consiglio di amministrazione costituisce certamente ragione per l’assunzione di una posizione di garanzia, ma che altrettanto non può dirsi per la sussistenza di un profilo di responsabilità in relazione agli infortuni che si collegano all’attività di cantiere: detta responsabilità è, infatti, condizionata sia dall’eventuale delega di poteri a persona dotata di adeguate competenze sia delle concrete situazioni di fatto. Ora, non vi è dubbio che la sentenza di annullamento aveva rinviato gli atti al giudice di appello proprio perché, ponendo rimedio alle carenze della motivazione della sentenza del novembre 2010, affrontasse entrambi i profili ora ricordati: l’affidamento da parte del ricorrente di delega a persona competente; la sussistenza di elementi di responsabilità specifica del ricorrente in relazione alle scelte operate dal delegato e alla concreta possibilità di sottoporre a verifica la loro correttezza e le loro eventuali conseguenze. La citata sentenza di annullamento aveva ravvisato un’ulteriore carenza motivazionale con riguardo ai profili di responsabilità collegati ai livelli di formazione del personale addetto alle operazioni di cantiere e all’utilizzo del “sideboom”.
6. A fronte di queste indicazioni provenienti dal giudice di legittimità, la sentenza impugnata si limita ad affermare che in presenza del decorso dei termini prescrizionali la motivazione “già tracciata dai giudici di merito” (e cioè quella annullata dal giudice di legittimità) non è suscettibile di essere sviluppata. In tal modo la Corte di appello ha rinunciato, con giustificazione chiaramente apodittica, ad approfondire tutti i profili essenziali che le erano stati affidati per un nuovo esame.
7. Si versa in ipotesi di vizio motivazionale radicale, che non può essere colmato in sede di legittimità e che non consente a questa Corte di procedere al necessario approfondimento. Peraltro, contrariamente a quanto più volte affermato dal ricorrente, non sussistono i presupposti per ritenere “manifesta” l’assenza di responsabilità a suo carico. Tale non è stato il giudizio della sentenza di questa Corte del 14/3/2012, che non ha annullato senza rinvio la prima sentenza di appello e si è limitata a censurare le carenze probatorie su circostanze e argomenti che sono stati ritenuti suscettibili di approfondimento e di nuovo esame. Purtroppo, la situazione di fatto e le condotte oggetto della valutazione compiuta il 14/3/2012 dai giudici di legittimità non sono state sviluppate e approfondite dalla Corte di appello come sarebbe stato necessario, così che non resta a questa Corte che prendere atto del permanere del vizio motivazionale e del mancato accertamento dei fatti e delle responsabilità in termini coerenti con quanto fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento.
8. Una volta riconosciuta l’esistenza di tale vizio e una volta considerato che si è in presenza di reato ormai estinto per prescrizione e di attualità dell’azione civile, la Corte non può fare altro che disporre l’annullamento della sentenza impugnata e rinviare al giudice civile competente per valore in grado di appello (artt. 576, 578 e 622 cod. proc. pen.), secondo i principi recentemente affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite penali n. 40109 del 18/7/2013, Sciortino, che ha risolto il contrasto formatosi in giurisprudenza sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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