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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza  10 settembre 2013, n. 37135

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 18 aprile 2012 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma di sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 26 maggio 2011 che aveva condannato G.G. a 10 anni di reclusione per vari delitti sessuali commessi contro minori dei quali era maestro d’arti marziali (come da capi d’imputazione A, C, D ed E), riqualificava i fatti di cui ai capi A ed E ai sensi degli articoli 609 quater e 61 nn.5 e 11 c.p., riducendo la pena ad otto anni di reclusione.
2. Ha presentato ricorso l’imputato, proponendo cinque motivi. Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 609 quater e 157 c.p. nonché vizio motivazionale, poiché i rapporti sessuali, pur essendo “indubbio che il contatto iniziale di conoscenza tra le parti offese ed il ricorrente trae origine dal ruolo di insegnante di arti marziali di quest’ultimo”, si sono sempre verificati “al di fuori di tale contesto e, dunque, quando il rapporto di affidamento risultava cessato”, essendosi realizzati non in palestra e nell’orario delle lezioni. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 61 n. 5 e 61 n. 11 c.p., con correlato vizio motivazionale, in rapporto ai capi d’imputazione A, C ed E: erano i minori a chiedere per primi di compiere gli atti sessuali ed erano gli stessi ad essere liberi di scegliere “il tipo di attività sessuale da compiere”; il ricorrente non ha “mai dovuto abusare della sua qualifica professionale per realizzare i contestati rapporti”. Il terzo motivo denuncia violazione, quanto al capo C d’imputazione, degli articoli 609 quinquies e 157 c.p. nonché 533 c.p.p. con correlato vizio motivazionale: mancano agli atti le dichiarazioni della parte offesa P..R. e le dichiarazioni degli altri due minori che sarebbero stati presenti (C. e B. ) “non confermano la presenza l’uno dell’altro” e pongono l’episodio in due anni diversi (per il primo nel (…), per il secondo nel (…)). L’imputato avrebbe dovuto essere assolto quantomeno con formula dubitativa; in subordine, il reato sarebbe prescritto. Il quarto motivo, per il trattamento sanzionatorio, denuncia violazione degli articoli 69 e 133 c.p. e carenza motivazionale nel bilanciamento delle circostanze, nonché, riguardo al quantum di pena applicato, violazione dell’articolo 133 c.p. e vizio motivazionale. Il quinto motivo, riguardo alle statuizioni civili, denuncia violazione degli articoli 540 e 600 c.p.p. con correlato vizio motivazionale.

Considerato in diritto

3. Il ricorso non merita accoglimento.
3.1 Il primo e il secondo motivo, imperniati rispettivamente sulla pretesa inapplicabilità dell’articolo 609 quater e delle aggravanti di cui all’articolo 61, nn. 5 e 11, c.p., con correlato vizio motivazionale, possono essere valutati congiuntamente perché relativi, a ben guardare, alla conformazione fattuale della vicenda, prospettando l’imputato che non vi sia stato abuso derivante dalla sua posizione di maestro d’arti marziali, siano stati i ragazzi a chiedere e a scegliere le attività sessuali e queste comunque non siano avvenute durante le lezioni e in palestra. È immediatamente evidente la inammissibile natura del motivo rispetto ai limiti della cognizione del giudice di legittimità. Ad abundantiam, si osserva che comunque correttamente il giudice d’appello ha motivato riguardo a tali profili (pagina 6-7), illustrando la fattispecie criminosa riconducibile all’articolo 609 quater c.p. aggravato ai sensi dell’articolo 61 nn. 5 e 11 c.p., ed evidenziando tra l’altro – in particolare quanto all’applicazione dell’articolo 61 n. 5 c.p. – il “forte coinvolgimento emotivo” che l’imputato aveva provocato nei ragazzi suoi allievi, come già rimarcato dal primo giudice. È d’altronde chiaro che ciò integra anche l’abuso di autorità di cui all’articolo 61 n. 11 c.p., considerate le modalità con cui si sono svolti i vari episodi di rapporto sessuale tra il “maestro” e gli allievi nitidamente evincibili, prima ancora che dalle motivazioni delle sentenze di merito, già dai dettagliati capi d’imputazione, dai quali emerge che l’imputato non si è limitato ad approfittare della minore età delle sue plurime vittime, ma si è oggettivamente avvalso nei confronti delle parti offese della sua posizione apicale nel gruppo che si era costituito attorno alla sua attività di istruttore d’arti marziali (cfr. da ultimo Cass. sez. III, 13 giugno 2012 n. 37381), non assumendo peraltro incidenza, visto il concreto rapporto configuratosi, che la condotta criminosa sia stata posta in essere o meno dall’imputato durante le ore delle lezioni e proprio in palestra. Sempre come riproposizione, infine, di quanto già versato come motivo d’appello il primo motivo del ricorso deduce dalla esclusione del rapporto di affidamento la prescrizione degli episodi criminosi relativi a Cu.Al.St. e Ba.Gi. ((pagina 3-4 del ricorso), doglianza che chiaramente cade in conseguenza dell’infondatezza del presupposto (e quanto alla motivazione della sentenza impugnata cfr. pagina 7). Da ultimo, ancora nel primo motivo di ricorso l’imputato ripropone l’assenza di dichiarazioni di una delle persone offese, P..R. , che renderebbe dubbia l’epoca in cui sarebbe stato commesso il reato nei suoi confronti viste le inadeguatezze delle dichiarazioni dei minori presenti all’episodio C. e B. . Anche questo profilo è evidentemente fattuale, in quanto – a parte che non integra violazione di legge, come correttamente sottolinea la corte territoriale, la mancata escussione della persona offesa, trattandosi di reato perseguibile d’ufficio ex articolo 609 septies c.p. – invita la corte di legittimità a una valutazione probatoria quanto all’episodio criminoso in questione, indicando peraltro pretese carenze nelle dichiarazioni dei testi senza riportare con specificità i passi che le integrerebbero e pertanto astenendosi dal rispettare il principio di autosufficienza che deve connotare il motivo del ricorso.
3.2 Il terzo motivo concerne ancora l’episodio criminoso che vede come persona offesa P..R. , questa volta nella qualificazione di cui al capo C (corruzione di minore), riproponendo la doglianza della non escussione del suddetto minorenne e della contraddittorietà delle dichiarazioni degli altri due minori: al riguardo si riporta quanto appena osservato, rilevando comunque l’esistenza di una, seppur sintetica, adeguata motivazione della corte territoriale (pagina 7).
3.3 Il quarto motivo, riguardo al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche, lamenta la carenza di motivazione per la scelta di equivalenza. Sul punto il motivo è peraltro generico, non avendo indicato specifici elementi che rendano inadeguata la valutazione di equivalenza nel caso di specie. Sempre nell’ambito del quarto motivo, l’imputato ritiene inficiata la determinazione della pena, anche sul piano motivazionale, per omessa considerazione di “una serie di elementi già analiticamente indicati nell’originario atto di appello” che, per quanto si evince, sarebbero la condotta processuale, la scelta del rito abbreviato, l’ammissione di responsabilità e il percorso di riabilitazione, unitamente allo stato di incensuratezza. La corte territoriale, invece, ha tenuto conto della doglianza proposta nell’atto d’appello, accogliendo proprio la richiesta di riduzione della pena, in quanto quella inflitta “appare eccessiva rispetto ai fatti, avuto riguardo alla condotta tenuta dall’appellante”; e anche nella determinazione della pena di anni otto di reclusione la corte ha richiamato espressamente l’articolo 133 c.p. come fonte dei criteri adottati, evidenziando di aver tenuto in conto la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato, inclusa l’incensuratezza. Il motivo risulta pertanto privo di consistenza.
3.4 Il quinto motivo adduce violazione di legge e vizio motivazionale quanto alle statuizioni civili della sentenza. La corte territoriale si sarebbe contraddetta nel ridurre la pena da un lato e confermare sempre per la gravità dei fatti contestati la provvisionale dall’altro; il ricorrente comunque chiede la sospensione dell’esecutività della provvisionale per grave danno a suo carico che deriverebbe dall’esecutività stessa, richiesta disattesa dal giudice territoriale che non avrebbe ravvisato gli elementi del danno grave e irreparabile ex articolo 600, comma terzo, c.p.p. Ad avviso del ricorrente i motivi erano facilmente desumibili dallo stato di salute e dalle condizioni economiche dell’imputato. Sotto il primo profilo, non può ritenersi contraddittoria la conferma della provvisionale laddove contestualmente per gravità rispetto alla quale la pena originaria è ritenuta eccessiva si ridetermina la sanzione penale, trattandosi di valutazioni che si pongono su piani differenti. È evidente d’altronde che fatti di una gravità tale da sorreggere una condanna a otto anni di reclusione ben possono giustificare la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale alle parti civili. Quanto poi alla sospensione dell’esecutività, la corte ha, seppur in modo conciso, motivato, escludendo la sussistenza di elementi idonei a integrare il danno grave e irreparabile di cui all’articolo 600, terzo comma, c.p.p. Non può essere chiesta al giudice di legittimità a una valutazione alternativa degli elementi addotti, né tanto meno è sostenibile che la mera allegazione costituisca prova dell’esistenza del presupposto della sospensione di cui si tratta.
3.5 Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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