Il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente duplicati.
L’art. 171 bis, comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633, prevede due distinte fattispecie di reato: da un lato, la abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall’altro lato, l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati, ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae.
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 7 giugno 2016, n. 23365
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 21 dicembre 2011 il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, condannava C.G. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 171 bis l. 22 aprile 1941, n. 633, per avere, in qualità di legale rappresentante della “Eliografia di C.G. “, detenuto, all’interno di un personal computer aziendale, a fini di profitto, programmi per elaboratore privi di licenza d’uso e la copia di un compendio di istituzioni di diritto privato.
Con sentenza del 1 aprile 2014 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato, Avv. R.F. Capuano, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
Con un primo ordine di motivi deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e di omessa motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: lamenta che l’affermazione di responsabilità sarebbe per una ipotesi di “abusiva duplicazione”, nonostante la formale contestazione di “detenzione”, e che manca qualsiasi prova dello scopo commerciale della detenzione dei programmi, atteso che l’attività imprenditoriale dell’imputato concerne la fotocopiatura ed il personal computer sul quale sono stati rinvenuti i programmi era spento al momento del controllo; nonostante fosse ubicato all’interno dell’azienda, il p.c. era destinato ad uso personale; manca altresì la prova, in assenza di perizia, di una riproduzione completa dei programmi, e non già parziale (e perciò gratuita), e di una funzionalità degli stessi, in considerazione del fatto che alcuni programmi (come Autocad) erano versioni risalenti al 2004 e al 2007, e non è stata accertata la compatibilità con il software installato; infine, resta incerto se la detenzione dei programmi fosse regolare, in virtù di una fattura di circa 30.000,00 euro avente ad oggetto il leasing delle fotocopiatrici.
Con un secondo ordine di motivi deduce la violazione di legge sostanziale, avendo la sentenza impugnata affermato la responsabilità penale con riferimento a fatti commessi fino al 2009, e dunque condotte di detenzione penalmente irrilevanti fino all’entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009 n. 31, anche alla luce della sentenza del 08/11/2007 della Corte di Giustizia UE in causa Schwibbert.
Infine, con un terzo motivo deduce violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all’art. 68 l. 633 del 1941: il rinvenimento di un libro (Compendio di istituzioni di diritto privato) interamente “scannerizzato”, oltre i limiti consentiti, in assenza di individuazione dell’editore, non integra una violazione dell’art. 68 cit., in quanto tale norma limita la propria operatività alle sole copie cartacee; in assenza di prova di una duplicazione cartacea superiore al 15 %, dunque, mancherebbe la tipicità del reato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto, oltre a costituire mera riproposizione dei motivi di appello, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata, è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata, infatti, con motivazione difforme rispetto alla sentenza di 1 grado, circoscrive la condotta per la quale l’imputato è stato condannato alla detenzione, a scopo commerciale, dei programmi per elaboratore privi di licenza d’uso, ritenendo eccentrici i riferimenti all’attività di duplicazione dei software.
Al riguardo, infatti, va ribadito che il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore ha ad oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno Siae e non anche quelli abusivamente duplicati (Sez. 3, n. 3402 del 13/11/2014, dep. 2015, Cottone, Rv. 262016; Sez. 3, n. 49385 del 22/10/2009, Bazzoli, Rv. 245717).
È pacifico, invero, che l’art. 171 bis, comma 1, l. 22 aprile 1941, n. 633, prevede due distinte fattispecie di reato: da un lato, la abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (prima ipotesi di reato) e, dall’altro lato, l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale e imprenditoriale, concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati, ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae (Sez. 3, n. 3402 del 13/11/2014, dep. 2015, Cottone).
In questo caso il legislatore, per i programmi per elaboratore, ha volutamente utilizzato un criterio diverso da quello scelto per le opere musicali o audiovisive dal successivo art. 171 ter, comma 1, L. cit., che punisce, da un lato, l’abusiva duplicazione e riproduzione (lett. a e b) e, dall’altro lato, sia la detenzione per la vendita di opere abusivamente duplicate o riprodotte (lett. c), sia la detenzione per la vendita di opere prive del contrassegno Siae (lett. d).
Tale diversità di disciplina, si è aggiunto, corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore, nel differente trattamento sanzionatorio di ipotesi aventi ad oggetto opere dell’ingegno diverse.
Ebbene, conformemente alla contestazione elevata nell’imputazione in relazione alla detenzione, al fine di profitto professionale, di programmi per elaboratore privi di licenza d’uso e di un file di testo giuridico, la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità penale dell’imputato, con apprezzamento di fatto che, in quanto privo di contraddittorietà o di illogicità, tanto meno manifesta, è insuscettibile di sindacato in sede di legittimità.
Ciò che sollecita il ricorrente, infatti, è una sostanziale rivalutazione degli elementi probatori, mediante proposizione di una versione alternativa, peraltro esposta in termini del tutto ipotetici, che è esclusa in sede di legittimità.
La sentenza impugnata, infatti, ha congruamente ritenuto che la detenzione per scopi commerciali dei programmi per elaboratore fosse integrata dalla installazione dei software privi di licenza d’uso sul computer detenuto nell’eliografia dell’imputato, che esercita imprenditorialmente l’attività di fotocopisteria, commercio di cancelleria, materiale informatico e di stampa.
Tali elementi sono stati ritenuti univocamente indizianti la destinazione dei programmi a scopo commerciale, in assenza di prova di un’soltanto asserito (e francamente inverosimile) uso personale.
Al riguardo, infatti, poiché il ricorrente svolgeva professionalmente l’attività di assistenza anche in campo informatico, la finalità di commercio o d’impresa non deve essere valutata esclusivamente con riguardo alla vendita diretta dei programmi per elaboratore, ma anche alla installazione dei medesimi sugli apparecchi e, più in generale, alla loro utilizzazione in favore dei clienti. Sul piano puramente logico, infatti, è evidente che l’installazione sui personal computer dei c.d. “pacchetti software” duplicati dagli originali comporta per l’acquirente o per il cliente il vantaggio di non dover acquistare detto software, compreso il sistema operativo prescelto, con un risparmio non modesto di denaro che si riverbera in una violazione del diritto d’autore e in un danno economico per il produttore del software coperto da brevetto.
Contemporaneamente, tale condotta comporta un vantaggio per il centro di commercializzazione e assistenza, che può consegnare i propri prodotti funzionanti a un prezzo più contenuto e, in più, essendo titolare unico del software poi masterizzato, rimane il riferimento indispensabile del cliente in presenza di qualsiasi difficoltà tecnica (Sez. 3, n. 6988 del 09/01/2014, Scotto, Rv. 258933).
Del resto, la deduzione relativa all’asserito uso personale dei software rinvenuti, programmi di alta specializzazione e molto costosi, risulta smentita proprio dallo stesso imputato, sia in sede di processo, sia in sede di ricorso, atteso che, nel tentativo di dimostrare che i programmi fossero stati regolarmente acquistati, e quindi fossero legittimamente detenuti, ha prodotto delle fatture di acquisto di software, ed una fattura di leasing: ebbene, la sentenza impugnata, nel rilevare che le fatture di acquisto e la fattura di leasing concernevano programmi diversi da quelli in contestazione, ha escluso la legittimità della detenzione; tuttavia, la deduzione difensiva alla stregua della quale i programmi per elaboratore erano detenuti in leasing, risulta logicamente contraddittoria con la versione dell’uso personale, dovendo, nella prima ipotesi, essere stati necessariamente acquisiti per scopi commerciali, non già per uso personale.
Evidentemente irrilevante la deduzione relativa alla versione non aggiornata dei software rinvenuti, che, oltre a non essere provata, e ad integrare un motivo di merito, inammissibile in sede di legittimità, è obliterata dalla considerazione secondo la quale il reato concerne la detenzione a scopi commerciali di programmi per elaboratore privi di licenza d’uso, a prescindere dalla versione (più o meno aggiornata) del software; che non si trattasse, infine, di programmi “scaricati” in maniera incompleta da internet è stato, poi, chiarito dalla sentenza impugnata, che, sulla base dei chiarimenti offerti dal consulente tecnico escusso, ha evidenziato come i programmi rinvenuti fossero altamente professionali e specialistici, diversi da quelli reperibili in rete.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la condotta di detenzione abusiva è stata accertata il 29 ottobre 2009, in epoca successiva all’entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009 n. 31, emanato successivamente alla sentenza del 08/11/2007 della Corte di Giustizia UE in causa Schwibbert, in adempimento degli obblighi dello Stato italiano.
Evidentemente irrilevante appare la deduzione secondo la quale i programmi installati fossero detenuti in versioni anteriori al 2009; anche in tal caso, a prescindere dalla sostanziale richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, sotto il profilo della logicità della sentenza impugnata unica dimensione nella quale può essere valutata la deduzione in questa sede -, va evidenziato che la condotta di detenzione abusiva è successiva al febbraio 2009, essendo soltanto l’oggetto materiale (in ipotesi, non provata) precedente.
4. Il terzo motivo è infondato.
Invero, dalla sentenza impugnata e dal ricorso – unici parametri di verifica del giudizio di legittimità – emerge che sul computer rinvenuto nell’eliografia era detenuta la copia dell’intero testo di un “Compendio di diritto privato”.
Al riguardo, giova premettere che la condotta, contestata in fatto nel corpo dell’imputazione, va qualificata in termini di detenzione abusiva di opere o parti di opere scientifiche, di cui all’art. 171 ter, lett. b) e c), l. 633 del 1941, non trattandosi di un programma per elaboratore: nel caso in esame, infatti, viene in rilievo la detenzione per la vendita (lett. c) “di opere o parti di opere (…) scientifiche o didattiche” (lett. b).
Non rileva, invece, la norma invocata dal ricorrente, di cui all’art. 68 l. 633 del 1941 (nella riformulazione disposta con l’art. 2 l. 248 del 2000 e con l’art. 9 d.lgs. 68 del 2003), che delimita i confini di liceità della riproduzione delle opere letterarie: al riguardo, infatti, il comma 1 sancisce che “È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”; il comma 3 recita: “Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”; infine, il comma 6 prevede che “È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore”.
Al riguardo, la doglianza proposta dal ricorrente appare infondata, in quanto, esclusa la riproduzione dell’opera giuridica per uso personale, in ragione degli indici fattuali già evidenziati dalla Corte territoriale (detenzione nel computer aziendale, pertinenza dell’opera con l’attività imprenditoriale esercitata, consistente, principalmente, proprio nella fotocopiatura), non rileva l’eventuale superamento del limite del 15 % della riproduzione, in quanto non destinata ad uso personale.
L’opera scientifica o didattica era interamente riprodotta nel computer, ed era evidentemente destinata alla riproduzione, a fini commerciali, al pubblico che avesse richiesto la copia del testo, in violazione dei diritti patrimoniali d’autore; e, a tal fine, trattandosi di copia di un testo giuridico pubblicato (e perciò tutelato dal diritto d’autore), non rileva l’identificazione dell’autore o dell’editore, bensì la sola indebita utilizzazione.
Dunque, la condotta non può rientrare tra le ipotesi disciplinate dall’art. 68, comma 3, in quanto la riproduzione non era destinata ad uso personale, e, comunque, aveva ad oggetto la copia integrale dell’opera, in violazione del limite del 15 %.
Né viene in rilievo il comma 4 dell’art. 68, che, nel prevedere che “I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell’ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3 (…)”, disciplina la diversa ipotesi in cui la copisteria metta a disposizione, anche gratuita, gli apparecchi per la riproduzione delle opere ai clienti: tale disposizione, infatti, oltre ad obbligare il responsabile del centro di riproduzione (le c.d. copisterie) a corrispondere un compenso alla SIAE, consente la riproduzione, purché nei limiti del 15 % del volume e per uso personale (Sez. 3, n. 126 del 19/11/2008, dep. 2009, D’Angelo, Rv. 242259: “La riproduzione di singole opere o brani di opere dell’ingegno effettuata mediante fotocopie, di cui all’art. 68 L. n. 633 del 1941 e successive modifiche, è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale”).
La condotta accertata, invece, rientra nell’ambito applicativo della norma di chiusura dettata dal comma 6 dell’art. 68: “È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all’autore”. Nel caso in esame, la detenzione del file contenente la copia analogica dell’opera didattica all’interno del computer aziendale, ubicato nei locali della copisteria, era evidentemente destinata alla riproduzione, mediante stampa, dell’opera, a richiesta dei clienti che intendessero acquistare una copia in violazione dei diritti patrimoniali d’autore.
Appare, dunque, integrata la tipicità del reato di detenzione a fini di lucro di opere didattiche abusivamente riprodotte (in quanto “scannerizzate” in violazione dei diritti patrimoniali d’autore e del limite del 15 %) previsto dall’art. 171 bis, comma 1, lett. b) e c), l. 633 del 1941 (Sez. 3, n. 24277 del 11/05/2010, Garneri, Rv. 247792: “L’abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal diritto d’autore integra il reato previsto dall’art. 171 ter, comma primo, lett. b) L. 22 aprile 1941, n. 633, solo nel caso di uso non personale ed in presenza del fine di profitto, configurandosi, in difetto, l’illecito amministrativo contemplato dall’art. 68 della citata Legge. (Fattispecie di sequestro probatorio eseguito all’interno di una copisteria di alcune fotocopie di un libro che una cliente stava riproducendo per uso personale)”.
Le argomentazioni esposte assorbono altresì la doglianza del ricorrente relativa alla pretesa limitazione dell’art. 68 alle sole “copie cartacee”; peraltro, se la riproduzione mediante “scannerizzazione” rientra tra i mezzi individuati dal comma 3 (“mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo”), nondimeno la condotta penalmente rilevante consiste, come già evidenziato, nella detenzione a fini di lucro dell’opera didattica abusivamente riprodotta, in quanto destinata alla vendita delle copie cartacee.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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