L’art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore, sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam partem
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
SENTENZA 31 gennaio 2017, n.4520
Ritenuto in fatto
Con sentenza del Giudice di pace di Rimini in data 16/09/2015, M. G. e D. C. erano stati condannati alla pena di 30,00 Euro di ammenda ciascuno in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 731 cod. pen., in relazione all’art. 8 della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, per avere, in concorso tra loro, senza giustificato motivo, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, non vigilando sulle numerose assenze di G. K. e G. S. durante tutto l’anno scolastico, omesso di far impartire ai minori l’istruzione secondaria di primo grado’; reato commesso in Riccione dal 1/09/2012 al 30/06/2013.
Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati attraverso due distinti motivi di impugnazione.
Con il primo di essi viene dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per violazione della legge penale in relazione all’art. 731 cod. pen..
Dopo avere premesso che i due minori frequentavano le scuole medie inferiori, il ricorso pone in luce che a seguito dell’abrogazione dell’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 ad opera del D.Lgs. n. 212 del 2010, sarebbe venuto meno il riferimento normativo che consentiva di estendere la previsione dell’art. 731 cod. pen. anche la violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore, con conseguente esclusione della rilevanza penale delle condotte contestate.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’erronea applicazione dell’art. 731 cod. pen. per la mancata assoluzione degli imputati con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice non avrebbe compiuto alcuna indagine per verificare se la mancata frequenza scolastica dei minori fosse riconducibile al loro volontario, categorico e assoluto rifiuto, non superabile con l’intervento dei genitori, tanto più che non valutato quanto riferito dalla teste C. Z., secondo cui i due giovani, discriminati in quanto di etnia rom, avevano deciso di interrompere il percorso scolastico.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
L’art. 731 cod. pen. punisce con l’ammenda fino a 30,00 Euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
Secondo quanto stabilito dall’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, l’obbligo scolastico è stato esteso fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2). Lo stesso art. 8 ha, inoltre, previsto, al comma 3, che per i casi di inadempienza all’obbligo si applicano ‘le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare’.
Pertanto, in base a quest’ultima disposizione, l’art. 731 sanzionava anche i casi di violazione dell’obbligo scolastico fino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, ovvero sino al compimento del quindicesimo anno quando il minore avesse osservato per almeno otto anni.
Con l’entrata in vigore dell’art. 2, lett. c), legge 28 marzo 2003 n. 53 (recante ‘delega al Governo per la definizione delle norme generali sulla istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione di formazione professionale’) e dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (recante la ‘definizione delle norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione’), tale obbligo era stato esteso per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Nondimeno, la disposizione in questione non aveva riprodotto la previsione dell’ultimo comma del citato art. 8, relativa all’applicazione delle sanzioni vigenti per l’inadempienza al nuovo obbligo scolastico. E tale previsione non era stata mutuata neanche dall’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui ‘l’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età’. E nella stessa prospettiva si erano mosse le successive previsioni, le quali avevano dato attuazione alla legge n. 296/2006: dal Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 (il cui art. 1 recitava ‘l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296’) alla Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 (secondo il cui art. 1, ‘nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni’).
Per tale motivo, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che restasse penalmente sanzionata soltanto l’inadempienza all’obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado) e non anche l’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media superiore, in quanto all’estensione dell’obbligo scolastico oltre la scuola media (art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l’introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione (Sez. 3, n. 16965 del 21/03/2007, P.M. in proc. F. e altri, Rv. 237321; Sez. 3, n. 35396 del 21/05/2008, P.G. in Proc. P., Rv. 240789; Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008, P.G. in proc. M. e altro, Rv. 241682; Sez. 3, n. 22037 del 14/04/2010, I. e altro, Rv. 247630; Sez. 3, n. 18927 del 17/05/2012, Consiglio, non massimata; Sez. 3, n. 1363/16 del 25/11/2015, n. 15/01/2016, N. e altro, non massimata).
Tuttavia, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (intitolato ‘Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246’) e in particolare dell’allegato I, parte 52, l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962 è stato definitivamente abrogato.
Ne consegue che è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo dell’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore.
Attualmente, dunque, l’art. 2, lett. c), L. 28 marzo 2003, n. 53 stabilisce l’obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così (Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam pattern.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di superare la tesi, accolta dalla dottrina tradizionale e dalla giurisprudenza meno recente, secondo cui la fattispecie contemplata dall’art. 731 cod. pen. era meramente sanzionatoria dell’obbligo di istruzione, previsto originariamente dal R.D. n. 577 del 1928 per la sola scuola elementare ed esteso, come già ricordato, prima alla scuola media (legge n. 1859 del 1962, art. 8) e successivamente ai primi due anni della scuola superiore (L. n. 53 del 2003, art. 2). Secondo l’orientamento da tempo accolto, anche da questa Sezione della Suprema Corte, la norma in questione non ha un contenuto meramente sanzionatorio dell’obbligo scolastico previsto da varie leggi di ordine pubblico che si sono succedute nel tempo, ma prevede una specifica condotta costituita dall’inosservanza, non del generico obbligo scolastico, ma di quello specifico dell’istruzione elementare (cfr. Sez. 3, n. 8665 del 12/01/2007, P.G. in proc. Lentini e altro, non massimata; Sez. 3, n. 35396 del 21/05/2008, P.G. in Proc. Passalacqua, Rv. 240789; Sez. 3, n. 44168 del 22/10/2008, PG in proc. M. e altro, Rv. 241682).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
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