Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 gennaio 2017, n. 2292

Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 30 gennaio 2017, n. 2292

La massima estrapolata

Il contenuto dell’obbligo di revisionare una vettura – oggetto tipico del contratto d’opera – si deve estendere a tutte le operazioni di verifica, ivi compreso il collaudo su strada, come pure a tutte le operazioni prodromiche alle riparazioni sono necessarie, così che la prescrizione applicabile è comunque quella annuale stabilita per il contratto d’opera.

sezione II civile

sentenza 30 gennaio 2017, n. 2292

Svolgimento del processo

1 – M.P. citò innanzi al Giudice di Pace di Udine la snc —– per sentirla condannare al risarcimento del danno, quantificato in Euro 2.582,28, sostenendo che addetti all’autofficina, ove aveva portato la propria autovettura Opel Astra per un controllo periodico, durante un giro di prova avrebbero determinato il grippaggio del motore. La società convenuta, sostenendo che il risarcimento richiesto era collegato all’esercizio della garanzia per danni nascenti dall’esecuzione di un contratto d’opera intercorso con il cliente, eccepì la prescrizione ex art. 2226 cod. civ. dal momento che la vettura era stata consegnata nel febbraio 2002 e la citazione era stata notificata nell’aprile 2007 e che le varie comunicazioni via fax intervenute tra il febbraio 2002 ed il maggio 2005 non erano idonee ad interrompere la prescrizione; nel merito contestò qualunque responsabilità in merito ai danni sofferti. Il Giudice di Pace accolse la domanda ritenendo, da un lato, che le missive prodotte in causa avessero efficacia interruttiva e dall’altro, che l’Autofficina, che nell’esecuzione del contratto d’opera era custode dell’autovettura, non avrebbe osservato le regole della normale prudenza e diligenza, così da dover rispondere dei danni alla vettura, pur se la loro eziologia non poteva dirsi compiutamente provata.
2 – La parte soccombente propose impugnazione lamentando l’esclusione della prescrizione e, nel merito, richiamando le ragioni tecniche in forza delle quali il danno riportato dalla vettura del M. non poteva essere collegato ad una propria responsabilità; l’appellato eccepì la inammissibilità del gravame per aspecificità dei motivi e la sua infondatezza. Il Tribunale di Udine ritenne inammissibile, per violazione del disposto dell’art. 342 cpc, il motivo attinente alla responsabilità ma ritenne fondata la censura relativa alla negata applicazione della prescrizione annuale.
Per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso il M. , sulla base di due motivi; l’Autofficina è rimasta intimata.

Motivi della decisione

§1 – Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 187 e 342 cpc per non aver, il giudice dell’appello, esteso all’intero atto di impugnazione la sanzione di nullità (in realtà: di inammissibilità) per aspecificità dei motivi: al proposito sostiene che l’eccezione di prescrizione – rispetto alla quale il Tribunale aveva ritenuto soddisfatto il parametro descritto nell’art. 342 cpc, esaminandola nel merito – era stata disattesa dal giudice di primo grado sulla base del presupposto che, pur ammettendo l’idoneità del fax a costituire mezzo di interruzione del decorso del termine prescrizionale, quest’ultimo doveva essere riferito alla natura accessoria dell’obbligo di custodia nell’ambito dell’esecuzione del contratto d’opera, con la conseguenza della non invocabilità del termine annuale di cui all’art. 2226 cod. civ. bensì quello più ampio, come invocato da esso ricorrente; a conforto del mezzo sostiene che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre l’eccezione di prescrizione annuale ma nulla avrebbe dedotto in merito alla non applicabilità diverso termine prescrizionale.
§1.a – Il motivo non risponde ai requisiti di specificità portati dall’art. 366 n. 6 cpc – ricondotti al canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – in quanto parte ricorrente non indica l’esatto contenuto della decisione del Giudice di Pace sulla quale va calibrata la necessaria specificità della successiva impugnazione, come neppure il contenuto della comparsa di costituzione e risposta innanzi allo stesso giudice che dichiaratamente (fol 4 del ricorso) costituiva il nucleo della censura portata dall’appello, ritenuto insufficiente; detto onere di specificazione appare tanto più stringente in quanto, mentre dalla lettura della sintesi della sentenza del Tribunale riportata a fol 3 del ricorso, risulterebbe che la sentenza di primo grado aveva ritenuto il fax come strumento idoneo ad interrompere la prescrizione ma non aveva fatto cenno alla prescrizione applicabile alla fattispecie, tale specificazione, riferita sempre alla sentenza di primo grado, è invece riportata a fol 10 del ricorso.
§2 – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2226 cod. civ., comma 2 cod. civ.; dell’art. 1519 sexies; degli artt. 2943; 2947 e 2043 cod. civ..
§2.a – A svolgimento del mezzo il ricorrente ricorda di aver fatto valere una responsabilità di carattere extracontrattuale – con la conseguente applicazione del termine quinquennale – concorrente con quella nascente dall’esecuzione del contratto d’opera, atteso che il danno lamentato non aveva ad oggetto doglianze relative alla presenza di difformità o vizi dell’opera; per quanto più specificamente riguarda la prescrizione viene contestata la ritenuta inidoneità interruttiva della prescrizione da attribuirsi alle sollecitazioni via fax – avendo per altro verso il Tribunale escluso ratione temporis la speciale disciplina dettata in tema di garanzia dall’art. 1519 sexies, introdotto dal decreto legislativo n.24 del 2002, che prevedeva il maggior termine biennale a tutela del consumatore -.
§2.a – Va innanzi tutto confermata la non applicabilità ratione temporis dell’art. 1519 sexies cod. civ., introdotto con decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24, in quanto il contratto d’opera a cui sarebbe acceduto l’obbligo di custodia, era stato verbalmente stipulato il 6 febbraio 2002 (vedi narrativa del fatto contenuta a fol 2 del ricorso che fa riferimento a tale data per la consegna del mezzo all’officina per le riparazioni) ed il citato decreto legislativo recava una norma transitoria – art. 2 – che stabiliva che le disposizioni di cui all’art. 1 (introducenti nel codice civile gli artt. 1519 da bis a nonies) non si applicavano ai contratti di vendita ed a quelli equiparati (tra i quali anche il contratto d’opera: vedi art. 1519 bis primo comma, cod. civ.) per i quali la consegna al consumatore – e per traslato, la consegna del bene per eseguire le riparazioni oggetto del contratto d’opera – fosse avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto legislativo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2002).
§2.b – Quanto alla idoneità, disconosciuta dal Tribunale, dei fax a dimostrare la resezione delle doglianze del M. , la stessa è stata ammessa – pur se in via di ipotesi argomentativa (vedi fol 5 della gravata decisione)- dal giudice dell’impugnazione ma di fatto ne è stata rilevata la inconferenza (con specifico riferimento al fax del 3 maggio 2005) per l’avvenuto decorso del termine annuale, ritenuto applicabile alla fattispecie, al momento della notifica della citazione (25 giugno 2007).
§2.c – Quanto al regime prescrizionale applicabile – ferma restando la diretta discendenza del danno da fatto addebitabile alla ricorrente – è delibabile in questa sede la qualificazione della fonte della responsabilità, contestando il ricorrente la riferibilità all’esecuzione del contratto d’opera e sostenendo come visto, la violazione di un autonomo dovere di protezione collegato all’esecuzione dell’opera che assumerebbe i contorni di un (altrettanto autonomo) obbligo di custodia.
§2.d – Il rilievo critico sopra esposto è innanzi tutto in logica contraddizione con la tesi della riconducibilità della prestazione – e del relativo regime di prescrizione – alla disciplina un tempo portata dagli artt. 1519 da bis a novies del codice civile, laddove introduce il concetto di autonoma – pur se collegata – responsabilità da custodia del prestatore d’opera; in secondo luogo non vengono portati argomenti a favore della tesi dell’autonomo obbligo di custodia né tampoco perché lo stesso, ove ritenuto esistente, dovesse essere valutato come illecito extracontrattuale; va sul punto evidenziato che il contenuto dell’obbligo di revisionare la vettura – oggetto tipico del contratto d’opera – si doveva estendere a tutte le operazioni di verifica, ivi compreso il collaudo su strada, come pure a tutte le operazioni prodromiche alle riparazioni che si sarebbero rese necessarie, così che la prescrizione applicabile era comunque quella annuale stabilita per il contratto d’opera.
§3 – Non va regolata la ripartizione delle spese di lite, non avendo la parte intimata – risultata vincitrice – svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

 

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