Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 24 gennaio 2017, n. 3403

Avendo il CPI efficacia temporalmente circoscritta all’arco di un quinquennio, il titolare di attività a rischio di incendio è onerato di richiederne, alla scadenza, il rinnovo attraverso la procedura disciplinata dal medesimo regolamento volta ad attestare, previe le necessarie eventuali verifiche, l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio anche in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle medesime condizioni di sicurezza antincendio, essendo altrimenti la sua condizione di inadempiente integralmente parificata a quella di chi non abbia conseguito all’origine il certificato in esame

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 24 gennaio 2017, n. 3403

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 9.3.2015 del Tribunale di Caltagirone;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 9.3.2015 il Tribunale di Caltagirone ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 500,00 di ammenda perche’ in qualita’ di titolare di un’azienda agricola nella quale si svolgeva attivita’ comportante la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili aveva omesso di chiedere il rinnovo del certificato di prevenzione antincendi in violazione del Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 20, per essere quello precedentemente conseguito scaduto in data 8.6.2012, ovverosia sei mesi prima il sopralluogo eseguito dai Vigili del Fuoco. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione deducendo con un unico motivo il vizio di violazione di legge in quanto il tardivo aggiornamento periodico del certificato antincendi a suo tempo gia’ conseguito dell’imputato non consentiva, in assenza di ampliamenti o di mutamenti del preesistente assetto dell’azienda in relazione agli impianti antincendio, di ritenere integrata la fattispecie incriminatrice in difetto del principio di offensivita’, ovverosia dell’insussistenza di esposizione a pericolo del bene protetto, restando l’inadempimento del prevenuto, relativo alla sola tardivita’ del rinnovo, circoscritto alla mera sfera amministrativa, dal momento che i Vigili del Fuoco avevano potuto constatare l’assoluta regolarita’ dell’impianto antincendio e la sua immutata consistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo non puo’ ritenersi fondato. Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, articolo 20, che sanziona “chiunque, in qualita’ di titolare di una delle attivita’ soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attivita’ che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni” non contiene distinzioni tra la condotta di chi, per effetto di omessa richiesta alle competenti autorita’ amministrative, non abbia mai conseguito il certificato di prevenzione antincendi a quella di chi non abbia ottenuto il rinnovo del medesimo certificato alla scadenza del termine. Tale certificato, come chiarisce il precedente art.16 attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita’, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumita’ della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica nel quale e’ fissato anche il periodo di validita’ del certificato per le attivita’ ivi individuate, con la precisazione che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre sia alla scadenza dell’efficacia del certificato originariamente rilasciato sia a seguito di intervenute modifiche o della struttura dei luoghi o delle quantita’ e qualita’ delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Conseguentemente avendo il suddetto certificato efficacia temporalmente circoscritta all’arco di un quinquennio come stabilisce il decreto attuativo delle disposizioni sopra riportate (Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151), il titolare di attivita’ a rischio di incendio e’ onerato di richiederne, alla scadenza, il rinnovo attraverso la procedura disciplinata dal medesimo regolamento volta ad attestare, previe le necessarie eventuali verifiche, l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio anche in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle medesime condizioni di sicurezza antincendio, essendo altrimenti la sua condizione di inadempiente integralmente parificata a quella di chi non abbia conseguito all’origine il certificato in esame. La circostanza che l’imputato abbia richiesto ed ottenuto tardivamente il rinnovo della certificazione antincendio, ovverosia successivamente al sopralluogo dei vigili che hanno rilevato l’irregolarita’, non elimina la sussistenza dell’inadempimento al momento della contestazione. Poiche’ invero il bene giuridico protetto dalla contravvenzione in esame e’ costituito, come si evince dal Decreto Legislativo n. 139 del 2006, articolo 13, dalla sicurezza della vita umana, dell’incolumita’ delle persone e dalla tutela dei beni e dell’ambiente, la condotta incriminata dalla contravvenzione in esame, configurante un reato di pericolo presunto, si perfeziona con la mancanza, per effetto di omessa richiesta, di certificazione antincendio in corso di validita’. Non potendo in conclusione ritenersi la sentenza impugnata affetta dalla denunciata violazione di legge, il ricorso deve essere rigettato. Segue a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *