Ritenute manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in punto di pena, dell’art. 6 bis l. n. 401/1989 – che sanziona il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive –, nonché dell’art. 464 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede un regime transitorio per chi, condannato in primo grado, voglia beneficiare dell’istituto della messa alla prova ed ha concluso per l’insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., non ravvisando nella condotta in esame un’offesa di particolare tenuità
Suprema Corte di Cassazione
sezione III penale
sentenza 24 agosto 2016, n. 35428
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/3/2015 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MENGONI Enrico;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25/3/2015, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/6/2012 dal Tribunale di Lecco, con la quale (OMISSIS) era stato giudicato colpevole del delitto di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6-bis, e condannato alla pena di otto mesi di reclusione; allo stesso era contestato di aver lanciato bottiglie in vetro in direzione di auto in transito e sulla sede stradale, al termine di una partita di calcio di prima divisione.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 6-bis in oggetto, in punto di pena, per violazione degli articoli 3 e 27 Cost.. La norma in esame sarebbe caratterizzata da una cornice edittale eccessivamente elevata, se confrontata con fattispecie che offendono il medesimo bene-interesse, quali la resistenza a pubblico ufficiale o la rissa; quel che violerebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui ai precetti citati;
– questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 464-bis c.p.p., per violazione dell’articolo 3 Cost.. Il (OMISSIS), giudicato in primo grado con sentenza emessa il 12/6/2012, non ha potuto beneficiare dell’istituto della messa alla prova introdotto con la L. n. 67 del 2014; la quale non prevede un regime transitorio per coloro che versano nella condizione del ricorrente, si’ da evidenziarsi la lesione del citato precetto costituzionale;
– manifesta illogicita’ della sentenza ed erronea applicazione degli articoli 42 e 43 c.p.. La sentenza avrebbe confermato la condanna del ricorrente, senza considerare adeguatamente l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, avendo il (OMISSIS) agito per mero scherzo; difetterebbe, pertanto, ogni intenzione di creare pericolo per l’incolumita’ altrui, al pari di quanto avviene d’estate con il lancio dei cd. gavettoni;
– omessa completa valutazione delle risultanze probatorie. La sentenza, con riferimento al capo che precede, non avrebbe valutato adeguatamente le numerose testimonianze assunte (riportate in modo analitico), tutte univoche nel senso di negare ogni pericolosita’ alla condotta del (OMISSIS);
– manifesta illogicita’ della motivazione. La Corte di merito non avrebbe preso in considerazione plurimi elementi fattuali (riportati alle pagg. 13, 14 e 15 del ricorso), ancora a negare la pericolosita’ della condotta;
– contraddittorieta’ ed illogicita’ della sentenza in punto di qualificazione giuridica. La Corte avrebbe ricondotto la vicenda nell’alveo dell’articolo 6-bis in esame sol perche’ verificatasi in occasione di un evento sportivo; quel che risulterebbe del tutto irrazionale, in assenza di chiari elementi che evidenzino il collegamento tra l’una e l’altro;
– applicabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p.. L’istituto in oggetto, introdotto nel codice penale successivamente alla sentenza di appello, ben potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, ricorrendone i presupposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con riguardo alla prima questione di legittimita’ costituzionale, osserva il Collegio che la stessa risulta manifestamente infondata.
La L. n. 401 del 1989, articolo 6-bis, stabilisce – al comma 1 – che “salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e’ aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e’ aumentata fino alla meta’ se dal fatto deriva un danno alle persone”.
Orbene, ritiene il Collegio che tale disciplina – anche in punto di trattamento sanzionatorio – non violi affatto il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., come invece opina il ricorrente in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale o di rissa, puniti con pene complessivamente piu’ miti. Ed invero, l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica particolarmente avvertita dal legislatore con riferimento a contesti (le manifestazioni sportive) nei quali non infrequenti risultano condotte violente o pericolose, sovente con grave danno alle persone ed alle cose – giustifica appieno un trattamento sanzionatorio come quello di cui alla norma; il quale, infatti, per un verso risulta legato a condotte – tipicamente commissive suscettibili di cagionare un effettivo e concreto pericolo per il bene interessato (quali il lancio od utilizzo degli oggetti indicati, magari in contesti molto affollati, sia dentro lo stadio che all’esterno) e, per altro verso, appare comunque contenuto in termini edittali non certo irragionevoli, in se’ ed anche in rapporto a fattispecie che sanzionano violazioni assimilabili. In particolare, con riguardo all’articolo 337 c.p., richiamato nel ricorso, osserva la Corte che lo stesso e’ qualificato si’ da un minimo sanzionatorio piu’ lieve (sei mesi di reclusione in luogo di un anno), riferibile agli episodi di minore gravita’, ma anche da un massimo piu’ elevato (cinque anni di reclusione in luogo di quattro); il che impedisce in radice di ravvisare la dedotta violazione dell’articolo 3 Cost.. E con l’ulteriore precisazione, peraltro, che il bene tutelato dalle due norme non e’ affatto coincidente, si’ da rendere il prospettato riscontro comunque non ammissibile: ed invero, se – come gia’ affermato – la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica presiede alla fattispecie di cui all’articolo 6-bis in esame, parimenti la (diversa) tutela della pubblica amministrazione costituisce la ratio dell’articolo 337 c.p..
Non appare lecito, peraltro, pervenire a conclusioni difformi con riguardo al delitto di rissa (questo si’, reato contro la vita e l’incolumita’ individuale), parimenti invocato dal ricorrente; la condotta sanzionata dall’articolo 588 c.p., infatti, non presuppone quella “vicinanza” alle manifestazioni sportive – in termini fisici o di mera occasionalita’ – propria della L. n. 401 del 1989, articolo 6-bis, potendosi esaurire in un fatto grave ma isolato, privo di alcun pericolo per l’incolumita’ di soggetti estranei ai corrissanti. Quel che costituisce un rilevante elemento di differenza rispetto all’articolo 6-bis contestato al (OMISSIS), che infatti sanziona condotte sovente rivolte indiscriminatamente verso terzi (come nel caso di specie), si’ da creare un concreto ed effettivo pericolo per l’incolumita’ di numerose persone; quel che, ancora, giustifica un trattamento sanzionatorio piu’ severo rispetto al delitto di rissa (peraltro solo nel minimo, con riguardo al caso in cui dalla rissa taluno riporti la morte o lesioni).
4. Manifestamente infondata, di seguito, risulta anche la seconda questione di costituzionalita’, come peraltro gia’ affermato dalla Corte costituzionale investita della medesima materia – con la sentenza n. 240 del 26/11/2015.
Occorre premettere che il capo 2 della L. 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova anche per gli imputati maggiorenni. L’articolo 3 della legge disciplina le modifiche al codice penale, con l’inserimento dei nuovi articoli 168-bis e 168-ter c.p., indicando i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione del nuovo istituto e prevedendo che l’esito positivo della prova estingua il reato per cui si procede. L’articolo 4 modifica invece il codice di rito, disciplinando: tempi e modi della richiesta nella fase del giudizio (articolo 464-bis c.p.p.) e in quella delle indagini preliminari (articolo 464-ter c.p.p. e articolo 141-bis disp. att. c.p.p.); contenuto del provvedimento del giudice e suoi effetti (464-quater c.p.p.); contenuti, modalita’ e possibili vicende afferenti l’esecuzione della messa alla prova (articoli 464-quinquies, 464-sexies, 464-octies, 464-novies, 141-ter disp. att. c.p.p.); esiti della messa alla prova (articolo 464-septies c.p.p., in particolare con l’alternativa della sentenza che dichiara l’estinzione del reato e dell’ordinanza che dispone la ripresa del corso del processo). Per quanto poi riguarda la fase del giudizio, che qui rileva, la nuova disciplina costruisce l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova quale alternativa alla celebrazione di alcun giudizio, caratterizzata da peculiari e ripetuti apprezzamenti di merito del giudice che sarebbe competente al giudizio di primo grado. Cio’ si evince sia dalla previsione di termini rigorosi (articolo 464-bis c.p.p., comma 2; articolo 464-quater c.p.p., comma 9), comunque tutti precedenti la dichiarazione di apertura del dibattimento (o la formulazione delle conclusioni ex articoli 421 e 422 c.p.p.); sia dalla peculiarita’ delle valutazioni in fatto che il giudice deve compiere (acquisizione di ulteriori informazioni, articolo 464-bis c.p.p., comma 5; modifiche o integrazioni d’ufficio del programma, e decisione alla stregua dei parametri ex articolo 133 c.p. dopo specifico contraddittorio, articolo 464-quater c.p.p.; modifiche delle prescrizioni originarie, articolo 464-quinquies c.p.p., comma 3; revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova, articolo 464-octies c.p.p.; deliberazione sull’esito, articolo 464-septies c.p.p.). Conferma della natura di “rito/procedura” radicalmente alternativa al giudizio, poi, si ricava dal fatto che le ordinanze che decidono sulla richiesta originaria o sulla revoca sono immediatamente ricorribili per cassazione: articolo 464-quater c.p.p., comma 7 e articolo 464-octies c.p.p., comma 3.
Orbene, alla luce della richiamata disciplina, deve quindi ribadirsi l’orientamento secondo cui l’istituto della messa alla prova previa sospensione del procedimento e’ stato costruito dal legislatore come opportunita’ possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, gia’ dal primo grado; si tratta, quindi, di procedura e opportunita’ assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione (Sez. F., n. 35717 del 31/7/2014, Ceccaroni, Rv. 259935). Come poi confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, a mente della quale “il termine entro il quale l’imputato puo’ richiedere la sospensione del processo con messa alla prova e’ collegato alle caratteristiche e alla funzione dell’istituto, che e’ alternativo al giudizio ed e’ destinato ad avere un rilevante effetto deflattivo. Consentire, sia pure in via transitoria, la richiesta nel corso del dibattimento, anche dopo che il giudizio si e’ protratto nel tempo, eventualmente con la partecipazione della parte civile (che avrebbe maturato una legittima aspettativa alla decisione), significherebbe alterare in modo rilevante il procedimento, e il non averlo fatto non giustifica alcuna censura riferibile all’articolo 3 Cost.”.
Si’ da concludere, quindi, che la deliberata mancata adozione di disposizioni transitorie per l’applicazione di tale nuovo istituto, valutata unitamente alla previsione di scansione temporali per la proposizione dell’istanza che non sono suscettibili di trasposizione del giudizio di secondo grado, ed alla ratio deflattiva dell’istituto, destinato a tradursi in una declaratoria di estinzione del reato da dichiarare in caso di esito positivo della prova, impongono quale unica soluzione interpretativa quella dello stretto rigore interpretativo delle disposizioni, come applicabili soltanto all’esito delle indagini preliminari e nell’ambito del giudizio di primo grado.
Quel che priva di ogni fondatezza la questione sollevata.
5. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto ai motivi in punto di responsabilita’ (da 1 a 4), da trattare congiuntamente attesane l’identita’ di ratio.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimita’ sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione delle vicende (tra le varie, Sez. 3, n. 46526 del 28/10/2015, Cargnello, Rv. 265402; Sez. 3, n. 26505 del 20/5/2015, Bruzzaniti ed altri, Rv. 264396). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicita’ della motivazione, censurabile a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), e’ soltanto quella evidente, cioe’ di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; cio’ in quanto l’indagine di legittimita’ sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volonta’ del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimita’ sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne’ all’apprezzamento del Giudice di merito, ma e’ limitato alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorieta’ della motivazione o di illogicita’ evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760).
Se questa, dunque, e’ l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale, lo stesso di fatto invoca una nuova ed alternativa lettura delle medesime risultanze istruttorie esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le deposizioni, lungamente riportate), sollecitandone una valutazione alternativa.
Il che, come riportato, non e’ consentito in questa sede.
La censura, inoltre, oblitera del tutto la motivazione stesa dalla Corte di appello, che ha confermato la colpevolezza del (OMISSIS) in forza di un rigoroso percorso argomentativo, privo di alcuna illogicita’ o contraddittorieta’ di sorta. In particolare, la sentenza – anche richiamando la pronuncia del primo Giudice – ha sottolineato una circostanza tanto decisiva quanto pacifica, ovvero che il ricorrente – in un parcheggio pubblico, al termine dell’incontro di calcio tra la squadra locale e quella di (OMISSIS), della quale il (OMISSIS) stesso e’ tifoso – era stato visto lanciare bottiglie di vetro verso la sede stradale, sulla quale transitavano vetture e persone a piedi, cosi’ causandone la rottura e la dispersione di vetri; una condotta in se’ pericolosa, concretamente idonea a produrre danni alle cose e lesioni ai soggetti presenti. Una pericolosita’ palese, pacifica ed indiscutibile come correttamente affermato dalla sentenza di merito – che prescinde del tutto dall’eventuale intento scherzoso che il ricorrente ha sempre rivendicato, privandolo all’evidenza di ogni rilievo; una pericolosita’, peraltro, che impedisce ex se di accedere alla causa di non punibilita’ ex articolo 131-bis c.p., pur invocata nel ricorso, non potendosi certo ravvisare – giusta argomento della Corte di merito – una offesa di particolare tenuita’.
Una motivazione del tutto logica e congrua, dunque, fondata su oggettive risultanze istruttorie; una motivazione, ancora, che non puo’ esser certo contestata con un nuovo esame delle numerose testimonianze escusse, che il ricorso riporta in lunghi passi.
6. Il gravame medesimo, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
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