Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 22 agosto 2016, n. 35242

E’ affetto da abnormità il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti ai pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, atteso che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alternarne l’ordinata sequela logico-giuridica

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 22 agosto 2016, n. 35242

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 14/5/2014, il Tribunale di Bologna dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di M.S., per indeterminatezza dell’imputazione, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, deducendo – con unico motivo – l’abnormità del provvedimento, funzionale e strutturale, alla luce della omessa sollecitazione da parte del Giudice, diretta al pubblico ministero di udienza, volta all’eventuale integrazione o precisazione del capo di imputazione medesimo.
3. Con requisitoria scritta dei 22/7/2014, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, sottolineando che la costante giurisprudenza in tema di abnormità – sostenuta anche dalle Sezioni Unite – non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, nel quale il Giudice aveva interloquito sul punto con il pubblico ministero di udienza, il quale si era però “rimesso” alla decisione del Tribunale.
4. Con memoria depositata il 24/6/2016, il difensore dei S. ha chiesto il rigetto dei ricorso, contestando le affermazioni del Procuratore ricorrente.

Considerato in diritto

Il gravame risulta infondato.
5. Osserva preliminarmente il Collegio che una lunga e diffusa elaborazione giurisprudenziale ha condotto, negli ultimi due decenni, ad un sempre più definito inquadramento dogmatico della categoria dell’abnormità, intesa quale vizio che connota in radice un provvedimento, senza però identificarsi con la sua nullità o inesistenza giuridica. In particolare, le Sezioni unite di questa Corte, già nel 1997, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale – si è ulteriormente precisato – può dunque riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua eccentricità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (tra le altre, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito, ex piurimis, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382 del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000, Puppo, Rv. 218666).
6. Con riguardo, poi, ai rapporti tra Giudice e pubblico ministero, la corretta applicazione di questi principi impone di limitare l’ipotesi di abnormità strutturale al caso di esercizio da parte del primo di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione dei provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto); l’abnormità funzionale – riscontrabile, come si é detto, nel caso di stasi dei processo e di impossibilità di proseguirlo – va allora limitata all’ipotesi ìn cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o dei processo. Orbene, solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità dei processo; negli altri casi, egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal Giudice (Sez. u, n. 25957 del 26/3/2009, Toni, Rv. 243590).
7. Con riferimento specifico al caso in esame, le Sezioni unite di questa Corte hanno poi ulteriormente affermato che è affetto da abnormità il provvedimento con cui il Giudice dell’udienza preliminare dispone la restituzione degli atti ai pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, atteso che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alternarne l’ordinata sequela logico-giuridica (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240).
Questo principio – ripreso in modo conforme in fattispecie analoga, in cui il G.u.p., a conclusione dell’udienza preliminare, ritenuta la genericità dei capo di imputazione, si era limitato a restituire gli atti al pubblico ministero, senza porlo nella condizione di provvedere eventualmente in udienza alla relativa integrazione (Sez. 6, n. 22499 del 17/2/2011, Bianchini, Rv. 250494) – è stato quindi applicato anche al Giudice del dibattimento, in assenza di ragioni impeditive di tipo ermeneutico, sottolineandosi che, in entrambi i casi, il Giudice è chiamato a pronunciarsi sulla contestazione, dopo che il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale e cristallizzato l’accusa, e che in entrambi i casi l’imputato ha diritto di far valere la pretesa a che la difesa sia esercitata avverso una contestazione chiara e completa, nel rispetto delle regole di cui all’art. 417 cod. proc. pen., ed eventualmente modificabile nei limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen., in sede di udienza preliminare, oppure dall’art. 516 cod. proc. pen., in sede dibattimentale, e affermandosi che anche il Giudice del dibattimento è tenuto a sollecitare il pubblico ministero alla integrazione o precisazione della contestazione che risulti generica od indeterminata, ricorrendo alla restituzione degli atti solo qualora questa sollecitazione non abbia trovato adeguata risposta (tra le altre, Sez. 3, n. 38940 dei 9/7/2013, Mocellin, Rv. 256832; Sez. 3, n. 42161 del 9/7/2013, Lindegg, Rv. 256974).
8. Orbene, tutto ciò premesso, rileva il Collegio che – contrariamente all’assunto dei Procuratore ricorrente – nel caso di specie il Tribunale di Bologna ha implicitamente invitato il pubblico ministero di udienza a meglio precisare od integrare il capo di imputazione, dandogli la parola in occasione dell’eccezione proposta dalla difesa ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen.; quel che questa Corte ha legittimamente verificato, attesa la natura della doglianza, giusta lettura del verbale dell’udienza del 14/5/2014. Sì che la dichiarata nullità dei decreto di citazione a giudizio non ha determinato un’indebita regressione dei procedimento.
Una valutazione ulteriore – legata al tenore letterale della risposta fornita dal pubblico ministero di udienza («Si rimette a giustizia, evidenziando che si potrebbe determinare una lesione del diritto di difesa») – non compete al Giudice di legittimità.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso dei pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016

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