Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 21 giugno 2017, n. 30805

Anche in virtù delle modifiche introdotte dal Dlgs 158/2015 il reato di omesso versamento dei contributi non può più essere desunto dalla presentazione del modello 770, ma occorre il rilascio delle certificazioni

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 21 giugno 2017, n. 30805

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 16 settembre 2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 16 settembre 2016, la Corte d’appello di Milano ha confermato, quanto alla responsabilita’ penale, concedendo all’imputata i doppi benefici, la sentenza del Tribunale di Milano del 17 dicembre 2013, con la quale questa era stata condannata, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, dei in relazione all’omesso versamento di ritenute certificate, per Euro 285.212,00, per l’anno di imposta 2008.

2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione dell’articolo 10 bis cit. avendo ritenuto la sentenza sufficiente, ai fini dell’integrazione del reato, la mera presentazione del modello 770 e non necessario invece anche, come ripetutamente affermato dalla Corte di cassazione, il rilascio delle certificazioni, in ordine al quale nessun elemento positivo sarebbe emerso nella specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso e’ fondato.

La Corte territoriale, nel confermare la sussistenza del reato, si e’ consapevolmente discostata dall’indirizzo di questa Corte secondo cui, nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe all’accusa, non puo’ essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro (tra le altre, Sez. 3, n. 6203 del 29/10/2014, Rispoli, Rv. 262365; Sez. 3, n. 11335 del 15/10/2014, Pareto, Rv. 262855; Sez. 3, n. 40526 del 08/04/2014, Gagliardi, Rv. 260090). Tale indirizzo trova conferma nel tenore letterale dell’articolo 10-bis cit. come modificato dal Decreto Legge n. 158 del 2015, articolo 7, comma 1, lettera b).

Infatti, come gia’ sottolineato da Sez. 3, n. 10104 del 07/01/2016, Grazzini, Rv. 266301, se il legislatore ha inteso, come pare indiscutibile, con l’attuale formulazione dell’articolo 10 bis, laddove ha inserito la dichiarazione annuale di sostituto accanto alla certificazione rilasciata ai sostituiti, estendere la tipicita’ del reato anche alle ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione mod. 770, deve ritenersi che non soltanto la precedente formulazione racchiudesse nel proprio perimetro di tipicita’ soltanto l’omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma richiedesse anche, sotto il profilo probatorio, la necessita’ di una prova del rilascio della certificazione ai sostituiti; il criterio logico dell’argumentum a contrario, desunto dalla novella che ha esteso la rilevanza normativa all’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione, infatti, impone di escludere dalla portata applicativa della norma quanto non vi era espressamente compreso in precedenza. Allo stesso tempo, poi, la portata innovativa della novella non puo’ avere efficacia retroattiva quanto alle condotte, come quella di specie, poste in essere in precedenza (ex multis, Sez. 3, n. 48302 del 20/09/2016).

Ne’ si ricava dalla sentenza impugnata che, al di la’ del ragionamento fatto in astratto e in generale in ordine al contenuto che la dichiarazione avrebbe potuto avere, il modello 770 presentato in concreto dal ricorrente contenesse un espresso riferimento ai dati relativi alle certificazioni, anche perche’ tale modello non risulta presente in atti.

4. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, perche’ proceda a nuovo giudizio, tenendo conto dei principi di diritto sopra affermati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.

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