Il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
sentenza 31 maggio 2017, n. 13718
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8166-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS); (OMISSIS); SOCIETA’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2790/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 20/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) cito’ in giudizio (OMISSIS) (responsabile) e la (OMISSIS) (societa’ assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura in conseguenza di un incidente stradale.
Il Giudice di pace ne rigetto’ la domanda per carenza di legittimazione attiva.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello da lui proposto, ha condannato le controparti a risarcirgli il danno, nonche’ a rimborsargli le spese dei due gradi di giudizio.
Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base di tre motivi. Gli intimati non svolgono attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2697 c.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avergli liquidato il c.d. danno da “sosta tecnica” sul presupposto che lo stesso avrebbe dovuto formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente, in re ipsa, per il solo fatto che il veicolo non aveva circolato perche’ in riparazione.
Sostiene, al contrario, che l’esigenza di una prova specifica sussisterebbe solo nell’ipotesi in cui il pregiudizio in questione si configuri come danno emergente, mentre invece allorche’, come nella specie, venga richiesto quale lucro cessante, esso dovrebbe essere senz’altro risarcito in quanto conseguenza automatica dell’incidente.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Sulla questione se, ai fini del risarcimento, il danno da fermo tecnico debba formare oggetto di specifica dimostrazione oppure sia automaticamente ricollegabile alla mera indisponibilita’ del veicolo, sussiste un pluriennale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Secondo l’orientamento piu’ risalente, il danno in parola, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo’ essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata e’ una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed e’ altresi’ soggetto a un naturale deprezzamento di valore (in tal senso v. gia’ Cass. 23/06/1972, n. 2109; piu’ recentemente, tra le altre, Cass. 14/12/2002, n. 17963; Cass. 13/07/2004, n.12908; Cass. 09/11/2006, n. 23916; Cass. 08/05/2012, n. 6907; Cass. 19/04/2013, n. 9626; Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26 giugno 2015, n. 13215).
Al contrario, secondo un diverso indirizzo, affermatosi in tempi piu’ recenti ed attualmente prevalente, il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non puo’ avere ad oggetto la mera indisponibilita’ del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell’utilita’ economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820; Cass. 17/07/2015, n. 15089; Cass. 14/10/2015, n. 20620).
Tanto premesso, ritiene il collegio di dover dare continuita’ all’orientamento piu’ recente, ed attualmente prevalente, non apparendo convincenti le ragioni poste a fondamento dell’indirizzo piu’ risalente.
Come si e’ gia’ rilevato (cfr. la citata Cass. n. 20620 del 2015), quest’ultimo indirizzo, infatti, col ritenere sussistente il danno da fermo tecnico in ragione del fatto stesso che il veicolo non abbia circolato, per un verso attribuisce rilievo alla nozione di danno in re ipsa, la quale e’ invece estranea al nostro ordinamento che subordina il risarcimento alla sussistenza di un concreto pregiudizio della sfera giuridica patrimoniale o non patrimoniale del richiedente (cfr. Cass. 18/11/2014, n.24474, in tema di diffamazione a mezzo stampa; Cass. 05/09/2014, n. 18812, in tema di illecito trattamento di dati personali; Cass. 11/10/2013, n. 23194 e Cass. 24/09/2013, n. 21865, in tema di protesto di assegno bancario); per altro verso fa applicazione distorta della regola (articolo 1226 c.c.) che prevede la liquidazione equitativa del danno, la quale e’ invece consentita soltanto a condizione che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui e’ peraltro provata con certezza la sussistenza (tra le piu’ recenti, Cass. 08/01/2016, n.127 e Cass. 28/12/2016, n. 27183).
Nell’individuare un danno automatico, determinato dalla sosta forzata, nelle spese necessariamente sostenute dal proprietario del veicolo incidentato per il pagamento del premio di assicurazione e della tassa di circolazione, l’orientamento tradizionale omette poi di considerare che il “bollo di circolazione” e’ ormai una tassa di possesso da pagarsi indipendentemente dall’utilizzo del mezzo (Decreto Legge n. 955 del 1982, articolo 5, convertito, con modificazioni, nella L. n. 53 del 1983) mentre la conseguenza economica negativa derivante dal pagamento del premio assicurativo (comunque non inutile, atteso che il veicolo potrebbe recare danno a terzi anche durante la sosta tecnica) potrebbe essere in concreto evitata dal danneggiato chiedendo la sospensione dell’efficacia della polizza.
L’indirizzo giurisprudenziale qui contestato, infine, per qualificare il pregiudizio da sosta tecnica quale danno in re ipsa e’ costretto, non solo ad individuare un nesso di consequenzialita’ necessaria tra il fermo del veicolo e il suo deprezzamento (nesso evidentemente insussistente, atteso che il deprezzamento e’ una conseguenza del sinistro e non della successiva sosta tecnica, la quale, al contrario, potrebbe far recuperare valore al mezzo), ma anche a negare rilevanza all’uso effettivo a cui il veicolo in riparazione era destinato, omettendo di considerare che, al contrario, l’uso effettivo del veicolo assume rilievo determinante ai fini della esistenza di un danno risarcibile, non potendosi dubitare, sotto questo aspetto, della differenza intercorrente tra il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato solo per ragioni di svago e il pregiudizio derivante dal fermo di un mezzo utilizzato per ragioni di lavoro.
In conformita’ al piu’ recente orientamento, va dunque riaffermato il principio secondo cui il danno derivante dall’indisponibilita’ di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento, il quale deve provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente) oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante).
Corretta, pertanto, appare la decisione impugnata nella parte in cui ha rigettato il capo di domanda relativo al danno da fermo tecnico, sul rilievo che l’attore, cui spettava il relativo onere, non avesse dimostrato in alcun modo tale voce di danno e che la stessa non fosse suscettibile di liquidazione equitativa.
Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso in esame.
2. Con il secondo motivo (violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c.), il ricorrente si duole della mancata liquidazione del danno da svalutazione monetaria. Deduce che il tribunale, determinato il danno nella misura risultante dall’importo della fattura quietanzata rilasciata dal carrozziere, lo avrebbe liquidato, con aggiunta degli interessi, senza procedere alla sua rivalutazione, come sarebbe stato invece necessario avuto riguardo alla natura del debito risarcitorio quale debito di valore.
2.2. Il motivo e’ infondato.
Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte (v. (gia’ Cass., Sez. U, 17/02/1995, n.1712; successivamente v. Cass. 18/07/2011, n.15709; Cass. 17/09/2015, n.18243), in materia di obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’evento dannoso sino alla data di pubblicazione della sentenza e sulla somma annualmente rivalutata deve calcolarsi l’importo corrispondente al danno derivante dal ritardo nel suo pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilita’ che da esso sarebbero conseguite, la cui prova puo’ essere data anche mediante presunzioni, e che e’ liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale. Dal momento della pubblicazione della sentenza, invece, poiche’ il debito si converte in debito di valuta, la rivalutazione non e’ piu’ dovuta ma, sino all’effettivo pagamento, devono essere corrisposti gli interessi moratori in applicazione della disposizione contenuta nell’articolo 1224 c.c., comma 1.
Questi principi sono stati correttamente osservati dal tribunale il quale, liquidato il danno, ha riconosciuto al creditore gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno dell’illecito a quello del deposito della sentenza e gli interessi legali, sulla somma determinata all’attualita’, dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo.
Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
3. Con il terzo motivo (violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., nonche’ del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n.55), il ricorrente si duole dell’insufficiente liquidazione effettuata dal giudice di appello con riguardo alle spese del giudizio di merito, correttamente poste a carico dei convenuti soccombenti. L’insufficiente liquidazione, precisamente, avrebbe riguardato le spese vive del primo e del secondo grado nonche’ i compensi del grado di appello. Con riguardo alle spese vive, sebbene con notule analitiche fossero stati richiesti l’importo di Euro 244,00 per il primo grado e l’importo di Euro 270,96 per il secondo grado, il tribunale avrebbe liquidato le minori somme, rispettivamente, di Euro 95,00 e di Euro 140,00, senza esporre le ragioni delle decurtazioni operate. Con riguardo ai compensi dovuti per il grado di appello, invece, la somma liquidata (Euro 1.478,00) sarebbe stata inferiore al limite minimo stabilito dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 – gia’ vigente al momento della liquidazione e dunque applicabile – che sarebbe stato indebitamente violato.
3.1. Anche l’ultimo motivo di ricorso e’ infondato.
In primo luogo, con riguardo ai compensi dovuti per il grado di appello, e’ agevole rilevare che il giudice del merito ha correttamente applicato i parametri stabiliti dall’invocato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, in quanto ha tenuto conto dei valori espressi dalle tabelle allegate al predetto decreto, pur liquidando una somma (Euro 1.478,00) piu’ vicina al valore minimo (Euro 1.378,00) che non al valore medio (Euro 2.430,00) proprio dello scaglione di riferimento fondato sul valore della causa (da Euro 1.101,00 a Euro 5.200,00).
Non sussiste, dunque, la censurata violazione delle regole contenute nel predetto decreto ministeriale, ne’ puo’ essere sindacata, in sede di legittimita’, la decisione di liquidare un importo inferiore a quello corrispondente al valore medio espresso in tabella, ma comunque non inferiore al valore minimo.
In secondo luogo, con riguardo alle spese vive, va evidenziato che una parte rilevante della richiesta di rimborso concerne le somme per la “scritturazione”, che, secondo la difesa del ricorrente, sarebbero dovute nell’importo di Euro 3,10 per ogni facciata in originale, di Euro 1,03 per ogni relativa copia e di Euro 2,06 per la scritturazione a mano di ogni facciata, in base ad una delibera del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli del 1996.
In proposito, deve rilevarsi che di rimborso delle spese di scritturazione e fotocopiatura parlava il Capo 8 della Tabella B allegata all’abrogato Decreto Ministeriale n. 585 del 1994 (per prevedere che la relativa misura fosse fissata dal Consiglio dell’ordine, tenuto conto dei prezzi correnti), mentre il Capo 7, Voce n.80, del successivo Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, anche esso abrogato, continuava a stabilire l’importo dei “Diritti di collazione degli scritti”.
Tanto rilevato, deve ritenersi, che – a prescindere dalla configurabilita’ di tali competenze nel nuovo assetto stabilito a seguito dell’abrogazione (operata dal Decreto Legge n. 1 del 2012) delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico unitamente alle disposizioni che ad esse rinviavano per la determinazione del compenso del professionista – non si tratta evidentemente di spese vive suscettibili di rimborso ma, come questa Corte ha gia’ avuto modo di evidenziare (Cass. 06/10/2015, n.19945), di un compenso professionale, come tale soggetto anch’esso alle regole stabilite nel Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, e dunque da ritenersi ricompreso nella liquidazione operata dal giudice in misura non inferiore (ed anzi superiore) ai valori minimi espressi dalla tabella allegata al predetto decreto.
In terzo luogo, e conclusivamente, non puo’ sottacersi che, con riguardo a taluni rilevanti esborsi che compaiono nella trascrizione delle notule presentate al giudice di merito (in particolare gli estratti del Pubblico Registro Automobilistico asseritamente riguardanti l’auto investita e quella investitrice), non e’ stato precisato dove e quando sia stata depositata, nei gradi di merito, la prova che gli stessi erano stati effettivamente sostenuti.
Al netto degli importi non dovuti o non provati la liquidazione delle spese operata dal giudice del merito non e’ dunque censurabile. Ne segue il rigetto dell’ultimo motivo di ricorso.
4. In definitiva il ricorso per cassazione deve essere rigettato.
5. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimita’ non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva in questa sede.
6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
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