Il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario, in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 27 settembre 2016, n.18995
Ragioni di Fatto
La Fratelli M. appaltatrice, e la CVA (Compagnia Valdostana delle Acque) s.p.a., committente, concludevano un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di alcune opere di consolidamento; la CVA, prima ancora che i lavori fossero iniziati, si scioglieva unilateralmente dal contratto per inadempimento della appaltatrice ed incamerava la cauzione pari ad Euro 51.666,44, prestata con polizza fideiussoria dalla controparte.
La F.lli M. srl. evocava in giudizio la CVA s.p.a. dinanzi al Tribunale di Aosta, per sentir accertare in via principale l’illegittima risoluzione del contratto di appalto ad opera della committente, con risarcimento dei danni, e chiedeva la restituzione della cauzione; la CVA si costituiva e, in via riconvenzionale chiedeva che l’appaltatrice, previo accertamento della intervenuta risoluzione contrattuale per sua colpa, fosse condannata al risarcimento dei danni.
Il giudizio di primo grado nel 2009 si concludeva con sentenza che rigettava le domande dell’appaltatrice e, in accoglimento della riconvenzionale della CVA dichiarava risolto per inadempimento dell’appaltatrice il rapporto contrattuale tra le parti e la dichiarava tenuta a rifondere alla CVA l’importo di Euro 27.275,23 a titolo di danni per il maggior costo dei lavori riappaltati ad altri.
In appello la Fratelli M. ribadiva la sua domanda, chiedendo in subordine che l’eventuale somma liquidata in favore della controparte a titolo di danni si compensasse con quella incassata da CVA per la polizza fideiussoria e che la committente fosse condannata a restituirle la differenza incassata in esubero.
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata, rigettava sia l’appello principale che l’appello incidentale, rigettando quindi anche la domanda subordinata della appaltatrice di restituzione, da parte della committente, di quanto percepito in eccedenza, pari alla differenza tra quanto incassato a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria e quanto liquidato in suo favore dal giudice a titolo di risarcimento dei danni.
La Fratelli M. s.r.l. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 575/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Torino in data 26 febbraio 2013, notificata in data 7 giugno 2013, regolarmente depositata in copia notificata, nei confronti di CVA s.p.a..
La CVA resiste con controricorso.
Le parti non hanno depositato memorie.
Le ragioni della decisione
Con l’unico suo motivo di ricorso, la Fratelli M. s.r.l. denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2033, 2036 e 1950 c.c., nonché la violazione dei principi generali in tema di negozio autonomo di garanzia.
Sotto il profilo del vizio di motivazione, il motivo di ricorso è radicalmente inammissibile, perché fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento del deposito del ricorso.
Sotto il profilo della violazione di legge, la corte d’appello ha rigettato la domanda di restituzione di quanto percepito in eccedenza, proposta dall’appaltatrice nei confronti della committente, affermando che l’adempimento del contratto di appalto era stato garantito mediante un contratto autonomo di garanzia e che parte attrice non avesse fornito la prova della propria legittimazione sostanziale all’ottenimento di tale somma, non avendo provato di aver subito la rivalsa da parte del garante.
Sostiene la società ricorrente che, trattandosi di un rapporto autonomo di garanzia, in applicazione dei principii di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza a 3947 del 2010, non esiste alcun rapporto tra garante e garantito, per cui il garante deve pagare senza poter opporre al garantito le eccezioni contrattuali e inoltre non ha alcuna azione verso il garantito per recuperare quanto versato in eccedenza rispetto al danno effettivamente subito. La ricorrente sostiene che avendo il garante azione solo nei confronti del debitore, questi, poiché è esposto all’azione del garante, a prescindere dal fatto di aver subito o meno l’azione di rivalsa, è legittimato a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte è quindi se, in caso di contratto autonomo di garanzia, qualora sia stata escussa la garanzia (come in questo caso, in cui la committente ha incamerato l’intero importo previsto dalla polizza fideiussoria) l’obbligato debitore possa richiedere indietro al garantito quanto da questi ricevuto dal garante in eccedenza rispetto al danno effettivamente subito, a prescindere dall’esercizio dell’azione di rivalsa da parte del garante.
La soluzione adottata dalla corte d’appello appare corretta e da confermare, con conseguente rigetto del proposto ricorso.
Nel caso di specie, non è contestato che l’adempimento dell’appaltatrice delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto fosse stato garantito mediante un contratto autonomo di garanzia, incorporato in una polizza fideiussoria.
A fronte di una predisposizione organizzativa ritenuta inappropriata per l’esecuzione del contratto, la committente si è sciolta dal contratto ed ha incassato, facendone richiesta all’assicuratore, l’intero importo della polizza fideiussoria rilasciata a titolo di cauzione. Il giudice ha successivamente accertato che il credito della committente verso l’appaltatrice (commisurato alla necessità di riappaltare a terzi l’esecuzione dei lavori ed al maggior costo di essi) era pari non all’intero importo garantito dalla polizza fideiussoria ed incassato, ma ad un importo minore.
La domanda dell’appaltatrice, volta alla restituzione di quanto percepito dalla committente in eccedenza rispetto al suo credito effettivo, è stata rigettata, avendo ritenuto la corte d’appello che la società appaltatrice, attesa l’autonomia del rapporto di garanzia rispetto ani sua obbligazione, non fosse legittimata sostanzialmente a richiedere la restituzione, anche parziale, delle somme pagate da un altro soggetto, non avendo provato, e neppure allegato, di aver subito la rivalsa da parte dell’assicuratore.
Il rapporto autonomo di garanzia si caratterizza per il fatto che nessun rapporto sorge tra garante e garantito: il garante che abbia pagato in eccedenza potrà agire in rivalsa non verso il garantito ma verso il debitore principale, per recuperare la differenza (salvo il caso di pagamento eseguito dal garante nonostante la consapevolezza della malafede del beneficiario).
A sua volta, il debitore di un rapporto obbligatorio il cui adempimento sia stato garantito da una garanzia a prima richiesta, ha diritto a ripetere dal garantito quanto percepito in eccedenza mediante l’intera escussione della garanzia, rispetto all’importo del suo effettivo credito, soltanto se sia stato vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato il beneficiario (v. Cass. S.U. n. 3947 del 2010), in quanto, qualora non sia stato assoggettato a rivalsa, non ha alcuna legittimazione sostanziale a richiedere al garantito una somma percepita indebitamente non da lui ma da altro soggetto, ovvero dal prestatore della garanzia. In mancanza della rivalsa da parte del garante, infatti, il debitore non ha titolo per richiedere indietro al garantito, in tutto o in parte, una somma che questi ha percepito non da lui ma da un terzo.
Il ricorso va quindi rigettato, avendo la sentenza di appello fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale nel contratto autonomo di garanzia, il debitore può agire nei confronti del garantito per recuperare quanto da questi percepito in eccedenza dal garante rispetto al danno effettivamente subito, soltanto se e nei limiti in cui abbia subito dal garante l’esercizio dell’azione di rivalsa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Leave a Reply