Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21256

I nuovi parametri per i compensi professionali al posto delle vecchie tariffe non possono essere applicati se all’attività svolta in un grado di giudizio che si è concluso prima della loro entrata in vigore

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile
sentenza 20 ottobre 2016, n. 21256

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. CRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8956/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Chief Operations Officer e procuratore speciale Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1354/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 26/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 21 gennaio 2008 (OMISSIS) adiva il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo la condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. a risarcire i danni da lui patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data (OMISSIS), nel quale una Fiat Panda guidata dalla proprietaria (OMISSIS), assicurata presso la suddetta compagnia, invertiva la marcia sulla carreggiata dove la linea di mezzeria era continua, cosi’ collidendo con la motocicletta Kawasaki guidata dal ricorrente.
Le convenute si costituivano resistendo, e adducendo il concorso di colpa del (OMISSIS) nonche’ l’eccessivita’ del quantum dei danni richiesti.
Con sentenza n. 750/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree, attribuendo la responsabilita’ del sinistro per il 75% all’automobilista e per il 25% al motociclista, e conseguentemente condannando in solido le convenute al risarcimento dei danni patiti da controparte nella misura del 75%, ovvero per Euro 725.959,72 (la differenza tra il dovuto e quanto gia’ versato dall’assicurazione) oltre accessori e spese processuali.
Avendo il (OMISSIS) proposto appello contro tale sentenza ed essendosi costituite le appellate, resistendo, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 9-26 ottobre 2013, riformava la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado che la corte effettuava applicando i parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012 – e per il resto confermando.
2. Ha presentato ricorso il (OMISSIS), sulla base di tre motivi, che sviluppa poi in memoria ex articolo 378 c.p.c.. Si difende con controricorso (OMISSIS) S.p.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ parzialmente fondato.
3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2054 c.c., articoli 141 e 142 C.d.S., nonche’ omesso esame di fatto decisivo e discusso, il tutto in relazione alla velocita’ della motocicletta – che secondo il ricorrente non sarebbe stata inadeguata quando avvenne il sinistro – e alla possibilita’ o meno del (OMISSIS) di effettuare una manovra di emergenza per evitare lo scontro.
La censura, rubricata nel modo appena riportato, risulta nella sua effettiva sostanza inammissibilmente fattuale, in quanto, sulla base del riferimento a quelli che lo stesso ricorrente definisce gli “elementi di fatto acquisiti nel processo”, critica direttamente l’accertamento di merito sull’esistenza di un concorso di colpa del (OMISSIS) nella causazione del sinistro identificata invero dal giudice d’appello nell’avere il suddetto tenuto, se non il limite di velocita’ di 50 km/h, una velocita’ comunque non adeguata allo stato dei luoghi. E proprio la testimonianza che il ricorrente pone a sostegno della sua censura – la deposizione di (OMISSIS) – e’ uno degli elementi che il giudice d’appello considera per pervenire all’accertamento di fatto nel senso di cui sopra; lo stesso non puo’ non dirsi, poi, per la considerazione di quanto constatato dai vigili urbani (motivazione, pagine 4-5). Quel che prospetta, in ultima analisi, il ricorrente e’ dunque una versione alternativa dell’esito probatorio (significativamente definendo, infatti, l’accertamento della corte territoriale “il frutto di una superficiale e parziale valutazione delle risultanze probatorie”), onde il motivo patisce inammissibilita’ perche’ diretto a perseguire dal giudice di legittimita’ un terzo grado di merito.
3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore all’entrata in vigore del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, difetto di motivazione ed error in procedendo per omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorrente richiama la censura da lui presentata nell’atto d’appello relativa al mancato riconoscimento di quello che definisce danno da perdita di chance, censura che la corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile violando l’articolo 342 c.p.c., nella sua formulazione antecedente alla novella del 2012 applicabile ratione temporis. Peraltro, prosegue il ricorrente, egli in sede di gravame aveva argomentato la censura richiamando la documentazione, non esaminata dal giudice di prime cure, “relativa al proprio stato occupazionale presso il Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri (cfr. allegato n. 59 relativo a n.8 buste paga da giugno 2006 al gennaio 2007 del fascicolo di primo grado di (OMISSIS)); poi, sulla scorta di tale produzione, ha sostenuto la dimostrazione della sussistenza del lamentato danno da perdita di chance”. Al riguardo, come il primo giudice, anche la corte territoriale non avrebbe motivato, avendo poi “evidentemente omesso di esaminare la documentazione prodotta”. Il ricorrente a seguito del sinistro avrebbe “subito una menomazione tale alla propria capacita’ lavorativa da indurre il proprio datore di lavoro (Ministero della difesa) a riformarlo dall’Arma”, cio’ sopprimendo le sue chances “in sicuri avanzamenti di carriera, che avrebbero garantito non solo gli incrementi economici ma anche una potenziale crescita professionale e di prestigio nell’ambito lavorativo”: valutazione di elementi fattuali e dei correlati elementi probatori omessa da entrambi i giudici di merito.
Nella esposizione dei fatti la corte territoriale ha dato atto che l’appellante aveva esposto, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, “che, in ragione dei gravi postumi inabilitanti conseguiti alle lesioni, egli era stato costretto a lasciare l’Arma dei Carabinieri nella quale era arruolato, cosi’ vedendosi precluse altresi’ le possibilita’ di carriera” (motivazione, pagina 2), nell’atto d’appello lamentando quindi che il primo giudice aveva errato “nel disattendere la richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance” (motivazione, pagina 3). Ed esponendo poi quelle che definisce “le ragioni della decisione la corte aggiunge, a proposito del contenuto del motivo d’appello in questione, che con esso “l’appellante evidenzia che egli, avendo dovuto congedarsi dall’Arma dei Carabinieri, di cui era effettivo a tempo indeterminato, ha visto frustrate le proprie aspirazioni ad avanzamenti di carriera e al connesso trattamento economico”. Lo disattende infine con la motivazione seguente: “Il motivo e’ inammissibile in quanto e’ la mera riproposizione delle allegazioni addotte in primo grado senza alcuna controargomentazione alle ragioni esplicitate dal giudice di prime cure circa l'”assenza di elementi oggettivi e certi dal quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilita’ e non di mera potenzialita’, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (vedi Cass. 22376/2012, Cass. 11353/2010, Cass. 4052/2009)”.
Il motivo, come emerge dalla sintesi appena tracciata, consiste in realta’ in una molteplice censura, che comunque investe le modalita’ del disattendimento di esso da parte della corte territoriale. Seguendo un percorso logico, la prioritaria doglianza e’ da identificarsi in quel che nella rubrica del motivo il ricorrente qualifica difetto di motivazione. Questa doglianza e’ fondata e assorbe per la sua radicale natura tutte le altre presenti nel motivo de quo. Dinanzi ad una specifica produzione documentale in ordine all’intervenuta assunzione come carabiniere del (OMISSIS) e alle sue conseguenze patrimoniali, il giudice di merito avrebbe dovuto affrontare, per cosi’ dire, realmente la domanda di risarcimento delle chances perdute in conseguenza dell’abbandono dl tale lavoro cui il sinistro stradale avrebbe obbligato l’attuale ricorrente. Non e’ infatti razionale negare che l’assunzione a tempo indeterminato come carabiniere e il conseguente percepimento di stipendio come carabiniere siano elementi non oggettivi e quindi per nulla incidenti sulla dimostrazione di un danno da perdita di chances nel caso in cui sia venuta meno tale attivita’ lavorativa, essendo d’altronde notorio che un’attivita’ militare percorre usualmente, almeno in parte, una carriera conformata in modo progressivo passando a gradi superiori che apportano ovviamente – a parte i profili, pure invocati dal ricorrente, del riconoscimento della professionalita’ e del prestigio – incremento della retribuzione.
Appiattendosi, invece, sulla valutazione del giudice di prime cure, la corte territoriale in sostanza si’ e’ limitata ad asserire che l’appellante non avrebbe contraddetto con successo il Tribunale in quanto non avrebbe apportato alcun elemento oggettivo e certo in ordine alle sue chances. Considerato che l’attuale ricorrente aveva fornito la produzione documentale di cui sopra fin dal primo grado, e considerato che proprio in rapporto ad essa aveva conformato la sua doglianza nel gravame, la spiccia “liquidazione” del motivo d’appello cosi’ effettuata dalla corte territoriale viene a realizzare, appunto prima di tutto, una motivazione apparente, in quanto, anziche’ indicare per quali ragioni nel caso concreto sottoposto al suo vaglio la documentazione prodotta relativa alla posizione del (OMISSIS) e ai suoi conseguenti guadagni prima di essere stato costretto a lasciare l’Arma sarebbe inidonea ad apportare dati oggettivi e certi in relazione al danno da chances, si confina esclusivamente in una rapida citazione giurisprudenziale. Il giudice di merito, tuttavia, per adempiere al suo obbligo motivazionale, dal momento che espleta cognizione non solo di diritto ma anche di fatto non puo’ eludere l’accertamento fattuale mediante quel che allora diventa un utilizzo meramente generico e quindi a sua volta irrilevante della giurisprudenza nomofilattica. Nelle cinque righe attraverso le quali il giudice d’appello tratta la censura de qua non vi e’ il minimo riferimento al contenuto effettivo dell’atto d’appello al riguardo, ma sussiste unicamente un asserto, privo di alcuna specificita’, di “mera riproposizione delle allegazioni addotte in primo grado”, asserto che, invece di introdurre ad una, per quanto sintetica, concreta descrizione di tali allegazioni, viene subito “sigillato” con il – vano, a questo punto – richiamo giurisprudenziale. Si e’ dunque dinanzi a un’assenza di motivazione – cioe’ a quello che nella rubrica del motivo viene definito “difetto dl motivazione” -, poiche’ il giudice non ha esternato i fondamenti fattuali e probatori del disattendimento del motivo d’appello, bensi’ attuato una motivazione apparente “rifugiandosi” in un malgoverno improntato ad assoluta genericita’ del profilo di diritto da cui ha tratto la definizione, puramente apodittica, di inammissibilita’ del motivo stesso.
Risultando pertanto superfluo l’esame delle ulteriori doglianze in esso contenute, deve concludersi nel senso dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso, non avendo il giudice adempiuto al suo obbligo motivazionale bensi’ fornito una mera motivazione apparente.
3.3 Il ricorrente denuncia infine nel terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, dell’articolo 11 preleggi, e dell’articolo 2233 c.c., comma 2, nonche’ difetto di motivazione e omessa valutazione di documentazione prodotta ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La corte territoriale, a fronte di una doglianza presente nel gravame di merito che denunciava l’inosservanza delle tariffe di liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale, attribuisce ad essa parziale fondatezza, osservando che “effettivamente il primo giudice, pur in presenza della nota spese prodotta dalla difesa del (OMISSIS), non ha motivato le ragioni per le quali ha drasticamente ridotto i diritti e gli onorari esposti”; tuttavia, a questo punto operando la corte stessa la liquidazione in correzione di quella del Tribunale, il giudice d’appello aggiunge due rilievi prima di provvedervi: in primo luogo, afferma l’applicabilita’ del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, essendo entrato in vigore medio tempore; in secondo luogo, rimarca che il valore della causa non e’ quello indicato dall’appellante pari al petitum avanzato nella misura complessiva di Euro 2.158.232,20, bensi’ quello della somma effettivamente accertata.
Nel motivo in esame adduce il ricorrente che nel caso di specie non avrebbe dovuto applicarsi il Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, bensi’, ratione temporis e in conformita’ con il principio della non retroattivita’ di cui all’articolo 11 preleggi, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo i criteri del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004.
Qui la posizione assunta dal giudice d’appello non e’ in effetti conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, che anche assai recentemente (Cass. sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n. 2748) ha affermato che agli effetti del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, articolo 41, “i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purche’, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicche’ non operano con riguardo all’attivita’ svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale” (conforme, sempre tra gli arresti piu’ recenti, Cass. sez.6-3, 2 luglio 2015 n. 13628); qualora, dunque, il grado cui devono essere liquidate le spese si sia concluso quando erano ancora vigenti le tariffe professionali di cui al Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, e’ quest’ultimo che governa la liquidazione. Tale lettura, pienamente condivisibile in quanto discendente dai principi generali della successione delle leggi nel tempo, era gia’ stata adottata quando fu emessa la sentenza in questa sede impugnata, e anche dalle Sezioni Unite (S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405; Cass. sez. 3, 18 dicembre 2012 n. 23318). Erronea e’ stata pertanto l’applicazione da parte del giudice d’appello del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, trattandosi di attivita’ professionale da ritenersi gia’ completata, poiche’ il giudizio di primo grado sfocia in una sentenza idonea a concludere ogni accertamento processuale passando in giudicato, essendo sotto il profilo del rito una mera eventualita’ l’impugnazione della pronuncia. Il motivo e’ dunque in se’ fondato.
Per assoluta precisione, si rileva da ultimo che nella nota spese che stende nell’ambito del motivo, poi, il ricorrente pone come valore della causa quello del petitum. In realta’, in caso di accoglimento parziale della domanda, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali deve il giudice avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum (da ultimo Cass. sez. 3 29 febbraio 2016 n. 3903), salva ovviamente l’ipotesi in cui la condanna sia ridotta da una parziale corresponsione del petitum da parte del debitore nelle more del processo se comunque emerge la fondatezza della intera pretesa originariamente avanzata (S.U. 11 settembre 2007 n. 19014).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e al terzo motivo con per il principio (Ndr: testo originale non comprensibile) con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte territoriale, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso limitatamente al secondo e al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese del grado di Cassazione.

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