Corte di Cassazione, sezione III civile, ordinanza 22 giugno 2017, n. 15535

Ai fini della rimessione ex articolo 374 c.p.c., è stato posto il seguente quesito:

“se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtu’ di atti indipendenti dalla volonta’ del danneggiante”.

Quesito che, dunque, in se’ pone anche l’interrogativo sul se la c.d. “compensatio lucri cum damno” (cosi’ icasticamente denominato il meccanismo liquidatorio anzidetto) possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie.

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

ordinanza 22 giugno 2017, n. 15535

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20403-2012 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’amministratore delegato rag. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 466/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

RITENUTO

– che nel 2000 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento del danno subito a seguito di un sinistro stradale allorche’ l’attore, alla guida di un motociclo, veniva a collisione con un autocarro di proprieta’ della (OMISSIS) condotto dal (OMISSIS) e assicurato con la (OMISSIS) s.p.a.;

– che, ritenuto il concorso di colpa dell’attore nella misura di un terzo, il Tribunale di La Spezia liquidava in favore del danneggiato alcune somme che la (OMISSIS) pagava;

– che i convenuti proponevano appello lamentando, per quanto qui ancora interessa, che il tribunale non avesse detratto dall’importo spettante all’attore il valore della rendita vitalizia che l’Inail aveva preso a corrispondergli, avendo qualificato l’incidente stradale occorsogli come infortunio sul lavoro in itinere;

– che la Corte d’Appello di Genova accoglieva in parte l’appello, ritenendo che da quanto liquidato e gia’ percepito dal (OMISSIS) dovesse essere detratto quanto dallo stesso percepito per il medesimo evento dannoso a titolo di rendita Inail, e condannando il (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) la differenza tra quanto da lui incassato dall’assicurazione e la somma a lui spettante detratta la rendita Inail;

– che (OMISSIS) propone ricorso articolato in due motivi ed illustrato da memoria per la cassazione della sentenza n. 466 del 2012 emessa dalla Corte di Appello di Genova nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), cui resiste la (OMISSIS) s.p.a. con controricorso anch’esso illustrato da memoria;

– che la causa e’ stata dapprima rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul contrasto evidenziato dalla ordinanza di questa sezione n. 4447 del 2015. Poiche’ le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13372 del 2016, hanno deciso di non esaminare nel merito la questione oggetto di contrasto, la causa e’ stata rimessa all’udienza pubblica del 12 gennaio 2017.

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente (danneggiato a seguito di incidente stradale, e fruitore della rendita Inail essendo stato riconosciuto che trattavasi di infortunio in itinere) deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 6 e 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ricostruisce la normativa di riferimento nel senso che, nel sistema delineato dall’articolo 10, dettato a tutela degli infortuni sul lavoro, l’Inail, assicuratrice obbligatoria, si sostituisce al datore di lavoro assicurato, erogando al lavoratore danneggiato una rendita vitalizia in luogo del risarcimento che avrebbe dovuto corrispondergli il suo datore di lavoro, ed il diritto al risarcimento del danneggiato verso il datore di lavoro si riduce in corrispondenza. Dopo il pagamento l’Inail ha diritto di regresso verso i civilmente responsabili, surrogandosi nella posizione del danneggiato. Il ricorrente evidenzia che le norme citate sono poste a tutela del datore di lavoro che e’ parte del rapporto di assicurazione obbligatoria, mentre la loro applicazione non puo’ legittimamente determinare un vantaggio in favore del terzo responsabile dell’infortunio. Nel caso di specie, che trae origine da un incidente stradale tra due soggetti tra loro estranei (in conseguenza del quale l’Inail ha riconosciuto al lavoratore danneggiato una rendita vitalizia perche’ il (OMISSIS) si trovava alla guida del motociclo in ragione del suo lavoro), in cui la corte d’appello ha decurtato da quanto dovuto dal danneggiante al danneggiato l’importo da questi percepito dall’Inail, il ricorrente sostiene che si sia consequenzialmente venuta a svuotare di contenuto la responsabilita’ del danneggiante. Aggiunge il ricorrente che neppure e’ fondata, in via assoluta, la considerazione della corte d’appello, secondo la quale diversamente opinando il danneggiato verrebbe a fruire di una duplicazione di risarcimento, in quanto cio’ potrebbe accadere, in concreto, solo allorche’ l’assicuratore (in questo caso, l’Inail) non si surroghi nei diritti del danneggiato verso il danneggiante;

– che con il secondo motivo, in via subordinata, il ricorrente deduce nuovamente la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo processuale, affermando che la norma di cui al richiamato Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 non puo’ essere applicata d’ufficio e che la questione della detraibilita’ dall’importo dovuto al (OMISSIS) a titolo di risarcimento danni dell’importo riconosciutogli dall’Inail, essendo stata introdotta solo in appello, sarebbe stata inammissibile in quanto eccezione nuova;

– che la principale questione di diritto posta dal ricorso all’attenzione della Corte e’ la seguente: se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, in virtu’ degli emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtu’ di atti indipendenti dalla volonta’ del danneggiante.

Tale questione giuridica viene tradizionalmente indicata come “problema della compensatio lucri cum damno”.

Di essa – nella sua complessiva portata – erano state investite le Sezioni Unite civili con ordinanza interlocutoria n. 4447 del 2015 (a seguito di cui il presente giudizio e’ stato rinviato a nuovo ruolo in attesa del relativo pronunciamento), le quali, con sentenza n. 13372 del 30 giugno 2016, non ne hanno esaminato il fondo, reputando che, nella causa ad esse rimessa, la questione “della compensatio lucri cum damno, pur di estremo interesse sul piano giuridico, si presenta(sse) in concreto quanto meno prematura” per ragioni intrinseche alla vicenda processuale ivi rilevante;

– che la seconda questione, introdotta dal secondo motivo di ricorso, e’ una ricaduta processuale della precedente, in quanto tende a verificare se il giudice possa legittimamente tener conto anche d’ufficio, nella determinazione del danno risarcibile, di eventuali emolumenti corrisposti al danneggiato da soggetti pubblici o privati in conseguenza del fatto illecito, o se cio’ sia oggetto di eccezione di parte e possa essere tenuto in considerazione soltanto ove introdotto in giudizio nel rispetto delle preclusioni maturatesi;

– che la decisione impugnata segue questo percorso motivazionale:

– essa ha quantificato il danno subito dal danneggiato (comprensivo del danno morale, del danno da mancato guadagno, del danno da invalidita’ permanente e da inabilita’ temporanea (recuperando la quantificazione fatta dal tribunale in primo grado), abbattendolo percentualmente in considerazione dell’accertato concorso di colpa;

– ha accertato, previa richiesta di informazioni all’Inail, che questa aveva deliberato di corrispondere al (OMISSIS) una rendita vitalizia a ristoro del danno patrimoniale (trattasi di infortunio verificatosi in data (OMISSIS), precedente all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 2000) e che la rendita era stata poi effettivamente corrisposta;

– ha ritenuto che le somme riconosciute a carico del danneggiante a titolo di solo danno patrimoniale non fossero dovute perche’ “interamente assorbite dall’indennizzo Inail” (non esistendo contestazione sul quantum della rendita e del risarcimento) e che non sussistesse un interesse giuridicamente tutelabile del danneggiato a duplicare il proprio risarcimento;

– ha ritenuto che il danneggiato, ricevuto il proprio ristoro, non avesse alcun interesse giuridicamente tutelabile alla corretta distribuzione dell’onere risarcitorio tra danneggianti ed Inail, e che quindi rimanesse irrilevante, ai fini della quantificazione dell’importo che i danneggianti avrebbero dovuto corrispondere al danneggiato, che l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’Inail fosse intervenuto o meno, e perfino che l’azione stessa fosse o meno concretamente esercitabile.

Sulla base di queste considerazioni, la corte d’appello con la sentenza impugnata ha condannato il danneggiato a restituire all’assicurazione la somma percepita in eccedenza, scomputando dall’importo liquidato in primo grado quanto percepito dall’Inail a titolo di rendita.

Poiche’ la questione anzidetta, nella presente controversia, assume diretto e centrale rilievo per la decisione del ricorso, della relativa decisione il Collegio ritiene di dover investire nuovamente le Sezioni Unite di questa Corte.

Le ragioni della rimessione ai sensi dell’articolo 374 c.p.c. sono le seguenti:

– Nella giurisprudenza di questa Corte il problema della compensatio lucri cum damno ha trovato soluzioni contrastanti, sebbene debba registrarsi – almeno sino ad un certo momento – l’emersione di contrasti occulti, in assenza di corredi argomentativi, a sostegno dell’uno o dell’altro orientamento, che si facciano carico di confutare le opposte ragioni.

Invero, tale questione suscita un estremo interesse anche nell’elaborazione dottrinale, nella significativa presenza di soluzioni diversamente calibrate, tanto nei presupposti teorici, quanto negli effetti pratici.

In questo contesto ritiene il Collegio che il tema in questione vada, dunque, rimeditato funditus, e che, a prescindere dalla ricerca spesso illusoria d’una soluzione dogmaticamente perfetta, ad esso sia data una sistemazione chiara, idonea ai sensi dell’articolo 65 ord. giud. a prevenire le liti e a rendere prevedibili le decisioni giudiziarie.

Ed e’, quindi, in tale piu’ ampia prospettiva che si ritiene necessario attivare, per l’appunto, il meccanismo di cui all’articolo 374 c.p.c., tenuto conto, altresi’, che la problematica in questione investe anche materie diverse dalla responsabilita’ civile e dai relativi profili assicurativi, sulle quali insistono competenze tabellari di altre Sezioni civili. Le posizioni della dottrina. I problemi della compensatio lucri cum damno nascono al momento stesso in cui si cerca di definirla.

In dottrina, infatti, si ravvisano ben tre orientamenti diversi: alcuni autori negano del tutto che nel nostro ordinamento esista un istituto giuridico definibile come “compensatio lucri cum damno”; altri ammettono che in determinati casi danno e lucro debbano compensarsi, ma negano che cio’ avvenga in applicazione di una regola generale; altri ancora fanno della compensatio lucri cum damno una regola generale del diritto civile.

Chi aderisce al primo orientamento fa leva principalmente sulla mancanza di una regola ad hoc che definisca l’istituto e aggiunge un immancabile richiamo alla “iniquita’” di un istituto che ha l’effetto di sollevare l’autore d’un fatto illecito dalle conseguenze del suo operato.

Chi aderisce al secondo orientamento condivide l’affermazione secondo cui non esiste nel nostro ordinamento alcuna norma generale che sancisca l’istituto della compensatio lucri cum damno, ma soggiunge che il problema delle individuazione delle conseguenze risarcibili d’un fatto dannoso e’ una questione di fatto, da risolversi caso per caso; e che nel singolo caso non puo’ escludersi a priori che concause preesistenti o sopravvenute al fatto illecito consentano alla vittima di ottenere un vantaggio.

Chi aderisce al terzo orientamento, infine, sostiene che l’istituto della compensatio lucri cum damno – il quale ha radici storiche antiche e ramificatesi nel tempo sino ai giorni nostri (muovendo dalle fonti romane per transitare attraverso il diritto dei glossatori e la dogmatica pandettistica) – e’ implicitamente presupposto dall’articolo 1223 c.c., la’ dove ammette il risarcimento dei soli danni che siano “conseguenza immediata” dell’illecito e che, inoltre, quel principio generale e’ desumibile da varie leggi speciali (tra queste, la L. 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 1, comma 1-bis, o il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, articolo 33, comma 2).

Occorre, comunque, soggiungere che anche gli autori i quali ammettono l’esistenza dell’istituto della compensatio lucri cum damno, esprimono poi opinioni assai diverse quando si tratta di ravvisarne il fondamento e l’ambito di operativita’.

Alcuni ammettono la compensatio solo per i danni patrimoniali, altri anche per i danni non patrimoniali.

Alcuni ammettono la compensatio solo se danno e lucro siano conseguenza diretta della lesione del diritto; altri si contentano che danno e lucro traggano origine dalla condotta illecita.

Alcuni esigono, per l’applicabilita’ della compensatio, che danno e lucro siano generati dall’azione del danneggiato, senza il concorso di altri; altri ammettono che la compensatio possa operare anche quando il lucro derivi dalla condotta di un terzo.

La maggior parte degli autori che ammettono la compensatio, infine, per l’operativita’ dell’istituto pretende che il fatto illecito sia stato causa, e non gia’ mera occasione, tanto del danno, quanto del lucro: salvo poi tornare a dividersi allorche’ si tratta di stabilire quando un fatto illecito possa dirsi “causa”, e quando “occasione”, del lucro.

Le posizioni della giurisprudenza. I contrasti come si accennava – non mancano nella stessa giurisprudenza di questa Corte.

Essa ha sempre ritenuto esistente un istituto giuridico generale definibile “compensatio lucri cum damno”. Tuttavia, quando si e’ trattato di stabilirne l’ambito applicativo, le soluzioni adottate si sono mostrate sensibilmente distanti tra loro.

Secondo un primo orientamento, la compensatio lucri cum damno opera solo quando sia il danno che il lucro scaturiscano in via “immediata e diretta” dal fatto illecito.

In applicazione di questo principio e’ stata esclusa la compensatio in tutti i casi in cui la vittima di lesioni personali, oppure i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell’illecito, avessero ottenuto il pagamento di speciali indennita’ previste dalla legge da parte di assicuratori sociali, enti di previdenza, pubbliche amministrazioni, come pure di indennizzi da parte di assicuratori privati contro gli infortuni. In questi casi – si disse – il diritto al risarcimento del danno trae origine dal fatto illecito, mentre il diritto all’indennita’ scaturisce dalla legge. Mancando la medesimezza della fonte, mancherebbe l’operativita’ della compensatio.

Si e’ esclusa, in particolare, la detraibilita’:

(a) della pensione di reversibilita’ dal risarcimento del danno patrimoniale da morte dovuto alla vedova della vittima (Cass.: n. 5504 del 10 marzo 2014; n. 3357 dell’11 febbraio 2009; n. 18490 del 25 agosto 2006; n. 12124 del 19 agosto 2003; n. 8828 del 31 maggio 2003; n. 2117 del 14 marzo 1996; n. 9528 del 22 dicembre 1987; n. 1928 del 10 ottobre 1970; n. 2491 del 17 ottobre 1966; n. 2530 del 7 ottobre 1964);

(b) degli indennizzi erogati dallo Stato al Comune di Castellavazzo, in conseguenza del disastro del Vajont, dal risarcimento del danno (patrimoniale e non) dovuto al medesimo Comune dal responsabile della sciagura (Cass., 15 aprile 1998, n. 3807);

(c) della indennita’ di accompagnamento (ex lege 11 febbraio 1980, n. 18) dal diritto al risarcimento del danno patrimoniale dovuto alla vittima di lesioni personali (Cass., 27 luglio 2001, n. 10291);

(d) della pensione di invalidita’ civile (L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 2) dal risarcimento del danno patrimoniale da lesioni personali (Cass., 18 novembre 1997, n. 11440);

(e) dell’indennizzo pagato dall’assicuratore privato contro gli infortuni dal risarcimento del danno biologico dovuto alla vittima di lesioni personali (Cass., 15 aprile 1993, n. 4475).

Le decisioni che aderiscono a questo orientamento non sono motivate in altro modo che col richiamo – spesso tralatizio – al principio per cui la compensatio lucri cum damno non opera quando danno e lucro traggano origine da fonti diverse (in alcune decisioni peraltro si parla di “titoli” diversi).

Un diverso orientamento, all’opposto, ammette con maggior larghezza l’operativita’ della compensatio lucri cum damno. Questo orientamento tuttavia perviene a tale risultato attraverso percorsi diversi.

Talune decisioni ammettono l’istituto della compensatio ed ammettono, altresi’, che essa operi solo quando danno e lucro scaturiscono in via immediata e diretta dal fatto illecito: tuttavia, elevando la causa del lucro dal rango di “occasione” a quello di “causa”, giungono al risultato di detrarlo dal risarcimento.

In applicazione di questo principio si e’ escluso il cumulo tra risarcimento del danno alla persona patito dal militare di leva durante lo svolgimento del servizio in conseguenza d’un fatto colposo dell’amministrazione della difesa e la pensione c.d. “privilegiata tabellare” dovuta alla vittima ex Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Cass., 4 gennaio 2002, n. 64; Cass., 16 settembre 1995, n. 9779).

Altre decisioni pervengono al medesimo risultato, ma senza dichiarare apertamente di fare applicazione dell’istituto della compensatio. Si afferma, piuttosto, che se non si tenesse conto del lucro derivato dall’illecito, il danneggiato sarebbe pagato due volte sine causa; ed il danneggiante a risarcire due volte lo stesso danno. In applicazione di questi principi si e’ escluso:

(a) il cumulo tra risarcimento del danno patrimoniale da incapacita’ di lavoro e quanto percepito dalla vittima a titolo di pensione di invalidita’ (Cass., 13 maggio 2004, n. 9094; Cass., 12 luglio 2000, n. 9228);

(b) il cumulo tra il risarcimento del danno dovuto al lavoratore infortunato (od ai suoi congiunti) dal datore di lavoro responsabile dell’infortunio e la rendita attribuita alla vittima (od ai suoi congiunti) dall’INAIL (Cass.: n. 5964 del 16 novembre 1979; n. 3806 del 15 aprile 1998; n. 3503 del 24 maggio 1986);

(c) il cumulo tra il risarcimento del danno dovuto alla vittima di infezione da emotrasfusione e l’indennizzo erogatole ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (tra le altre, Cass., 20 gennaio 2014, n. 991; Cass., 14 marzo 2013, n. 6573).

Il Collegio ritiene che i problemi interpretativi ed applicativi sin qui riassunti potrebbero rinvenire una soluzione in base ai seguenti principi:

(a) alla vittima d’un fatto illecito spetti il risarcimento del danno esistente nel suo patrimonio al momento della liquidazione;

(b) nella stima di questo danno occorre tenere conto dei vantaggi che, prima della liquidazione, siano pervenuti o certamente perverranno alla vittima, a condizione che il vantaggio possa dirsi causato del fatto illecito;

(c) per stabilire se il vantaggio sia stato causato dal fatto illecito deve applicarsi la stessa regola di causalita’ utilizzata per stabilire se il danno sia conseguenza dell’illecito.

Corollario di quanto precede e’ che non potrebbe dirsi esistente nel nostro ordinamento un istituto definibile “compensatio lucri cum damno”.

La regola tralatiziamente definita con questa espressione altro non e’ che un modo diverso di definire il principio di integralita’ della riparazione o principio di indifferenza, in virtu’ del quale il risarcimento deve coprire l’intera perdita subita, ma non deve costituire un arricchimento per il danneggiato.

Tale principio e’ desumibile dall’articolo 1223 c.c..

All’illustrazione dei principi appena esposti saranno dedicati i §§ che seguono, nei quali si esporranno dapprima i vulnera dell’orientamento tradizionale (§ 5.5. e relativi sottoparagrafi) e, quindi, le ragioni che il Collegio riterrebbe rilevanti per la soluzione del problema qui in esame (§ 5.6. e ss.).

In tal senso il Collegio intende collaborare fattivamente al compito di nomofilachia riservato alle Sezioni Unite in funzione della rimessione ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., evidenziando quali siano le ragioni di criticita’ degli orientamenti in campo, senza pero’ celare il proprio intendimento al riguardo.

L’orientamento che nega la compensatio lucri cum damno quando vantaggio e svantaggio non trovino ambedue causa immediata e diretta nell’illecito si fonda su quattro presupposti teorici che non parrebbero condivisibili.

Il primo vulnus dell’orientamento tradizionale e’ di tipo logico.

Esso, infatti, pretendendo la medesimezza del “titolo” per il danno e per il lucro, al fine dell’operare della compensatio, finisce per disapplicare di fatto l’istituto della compensatio, come attenta dottrina non ha mancato di segnalare. E’ infatti assai raro (se non impossibile) che un fatto illecito possa provocare da se’ solo, e cioe’ senza il concorso di nessun altro fattore umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno.

Come messo in evidenza dalla dottrina prevalente da oltre un secolo, la compensatio lucri cum damno di compensazione non ha che il nome. Essa non costituisce affatto una applicazione della regola di cui all’articolo 1241 c.c., cosi’ come la “compensazione delle spese” di cui all’articolo 92 c.p.c. non e’ una compensazione in senso tecnico, ne’ lo e’ la c.d. “compensazione delle colpe” di cui all’articolo 1227 c.c., comma 1.

La c.d. compensatio lucri cum damno costituisce piuttosto una regola per l’accertamento dell’esistenza e dell’entita’ del danno risarcibile, ai sensi dell’articolo 1223 c.c..

“Lucro” e “danno”, pertanto, non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte. Del c.d. “lucro” derivante dal fatto illecito occorre invece stabilire unicamente se costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell’articolo 1223 c.c..

Il secondo vulnus dell’orientamento tradizionale e’ di tipo dogmatico.

L’affermazione secondo cui la regola della compensatio opera soltanto se “danno” e “lucro” scaturiscano in modo diretto ed immediato dal fatto illecito appare infatti frutto di un equivoco, a sua volta scaturente da un inconsapevole fraintendimento della dottrina tradizionale.

Questa gia’ alla fine dell’Ottocento aveva individuato, tra i presupposti della compensatio lucri cum damno, la necessita’ che danno e lucro derivassero dalla stessa condotta del responsabile. Colui il quale con una condotta “A” dovesse causare un danno, e con una condotta “B” dovesse procurare un vantaggio al danneggiato, se richiesto del risarcimento non potra’ invocare la compensatio, a meno che non ricorrano i presupposti dell’ingiustificato arricchimento (articolo 2041 c.c.). Se, infatti, tali presupposti mancassero, non potra’ giammai attribuirsi all’autore dell’illecito una posizione piu’ favorevole rispetto a chi ha causato ad altri un vantaggio, non ripetibile ex articolo 2041 c.c., senza avere commesso alcun fatto illecito.

La regola secondo cui la compensatio esige la medesimezza della condotta, col passare degli anni, venne applicata sempre piu’ tralatiziamente: e poiche’ la condotta e’ uno degli elementi dell’illecito, intorno agli anni Cinquanta del XX sec. la giurisprudenza nell’applicare il principio in esame incorse in un’autentica metonimia, finendo con l’indicare la parte per il tutto: cosi’ l’originario requisito della “medesimezza della condotta”, da secoli fondamento della compensatio lucri cum damno, si trasformo’ nella “medesimezza del fatto”, e questa a sua volta nella “medesimezza della fonte” tanto del lucro quanto del danno.

Ma e’ ovvio che altro e’ affermare che danno e lucro, per essere compensati, devono scaturire da una unica condotta del danneggiante, ben altro e’ sostenere che debbano scaturire dalla stessa causa. Mentre infatti la prima concezione ammetteva il concorso di cause, la seconda lo esclude.

La regola applicata dall’orientamento tradizionale, in definitiva, non e’ affatto fondata sulla “dottrina tradizionale”, come si pretenderebbe, ma costituisce anzi una deviazione dai principi di quella.

Il terzo vulnus dell’orientamento tradizionale e’ un corollario del secondo: negando infatti l’operare della compensatio se non quando lucro e danno abbia per causa unica ed immediata la condotta del danneggiante, non si ammette l’operativita’ dell’istituto quando la vittima in conseguenza del fatto illecito abbia ottenuto un vantaggio patrimoniale in conseguenza d’una norma di legge (ad esempio, nel caso di percezione di benefici da parte di enti previdenziali, assicuratori sociali, pubbliche amministrazioni) o d’un contratto (ad esempio, nel caso di percezione di indennizzi assicurativi).

In questi casi, si afferma, il fatto illecito costituirebbe una mera occasione del lucro, e non la causa di esso, con conseguente esclusione della compensatio.

Questa opinione (oltre che tralatiziamente erronea nei presupposti storici da cui e’ desunta) e’, soprattutto, incoerente:

(a) con la nozione di “causalita’” che si e’ venuta sviluppando nella giurisprudenza di questa Corte ormai da molti anni in qua;

(b) sia coi principi generali della responsabilita’ civile.

(a.1.) E’ incoerente con la moderna nozione di causalita’ giuridica, che ha assunto a proprio fondamento il concetto di “regolarita’ causale”, il quale – abbandonando la sottile, ma difficile distinzione tra “causa” ed “occasione” – ricorre, per affermare l’esistenza d’un nesso di causalita’ giuridica tra condotta e danno, al criterio della condicio sine qua non, in forza del quale una condotta e’ causa di un evento tutte le volte che, senza la prima, il secondo non si sarebbe verificato.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che ai sensi dell’articolo 1223 c.c. “tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima o in via indiretta e remota” (cosi’ Cass., 13 settembre 2000, n. 12103; nello stesso senso, tra le altre, Cass., 17 settembre 2013, n. 21255; Cass., 22 ottobre 2003, n. 15789); e che – come in precedenza gia’ evidenziato – “il nesso di causalita’ va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarita’ causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento puo’ anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo” (Cass., 21 dicembre 2001, n. 16163, che si aggiunge alle pronunce innanzi citate).

Non e’, dunque, corretto interpretare l’articolo 1223 c.c. in modo asimmetrico e ritenere che “il rapporto fra illecito ed evento puo’ anche non essere diretto ed immediato” quando si tratta di accertare il danno, ed esigere al contrario che lo sia, quando si tratta di accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito.

(b.1.) La tesi secondo cui l’illecito sarebbe mera “occasione” del lucro, quando questo e’ ottenuto dalla vittima in virtu’ della legge o del contratto, collide infine coi principi generali della responsabilita’ civile.

Non vi e’ dubbio che nel rapporto tra assistito o assicurato e il soggetto obbligato al pagamento del beneficio (poniamo, un ente previdenziale o una compagnia assicurativa) il diritto al beneficio scaturisce dalla legge o dal contratto e l’illecito e’ mera condicio iuris per l’erogazione di esso. E’ nell’ambito di questo rapporto, dunque, che il fatto illecito puo’ dirsi mera occasione o condicio iuris dell’attribuzione patrimoniale.

Ben diversa e’ la prospettiva se ci si pone nell’ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile.

In questo diverso rapporto giuridico si tratta di stabilire non gia’ se il beneficio dovuto per legge o per contratto spetti o meno, ma di quantificare con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito. E per quantificare tali conseguenze dal punto di vista economico non puo’ spezzarsi la serie causale e ritenere che il danno derivi dall’illecito e l’incremento patrimoniale no: per la semplice ragione che, senza il primo, non vi sarebbe stato il secondo.

Dunque, l’affermazione secondo cui l’illecito non sarebbe “causa” in senso giuridico delle attribuzioni erogate alla vittima per legge o per contratto non tiene conto dell’intrecciarsi dei due ordini di rapporti: quello tra danneggiato e terzo sovventore e quello tra danneggiato e danneggiante. Che l’illecito non sia “causa” dell’attribuzione patrimoniale e’ affermazione che potra’ ammettersi forse nell’ambito del primo di tali rapporti, ma non certo nell’ambito del secondo.

Il quarto vulnus dell’orientamento tradizionale e’ anch’esso di tipo sistematico e riguarda l’ipotesi in cui il lucro derivato dal sinistro consiste nella percezione d’un beneficio previdenziale od assicurativo.

L’orientamento che nega la compensatio tra il danno ed i benefici erogati alla vittima dall’ente previdenziale o dall’assicuratore (non rileva se privato o sociale), infatti, finisce per abrogare in via di fatto l’azione di surrogazione spettante (ex articoli 1203 e 1916 c.c. o in base alle singole norme previste dalla legislazione speciale) a quest’ultimo.

E’ noto infatti che limite oggettivo della surrogazione e’ il danno effettivamente causato dal responsabile, il quale non puo’ mai essere costretto, per effetto dell’azione di surrogazione, a pagare due volte il medesimo danno: una al danneggiato, l’altra al surrogante (principio pacifico e consolidato: tra le tante, Cass.: n. 4642 del 27 aprile 1995; n. 8597 del 7 agosto 1991; n. 380 del 15 febbraio 1971).

Pertanto, una volta che il responsabile del sinistro sia costretto a pagare l’intero risarcimento senza tener conto del beneficio previdenziale od assicurativo percepito dalla vittima per effetto dell’illecito, non potrebbe poi essere costretto dall’ente previdenziale od assicurativo a rifondergli le somme da questo pagate alla vittima.

Questo risultato pero’ cozza contro evidenti ragioni di diritto e di giustizia.

Quanto alle prime, l’orientamento tradizionale priva l’assicuratore o l’ente previdenziale d’un diritto loro espressamente attribuito dalla legge (tra gli altri, articolo 1916 c.c., applicabile anche alle assicurazioni sociali in virtu’ del rinvio di cui all’articolo 1886 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 10 e 11 con riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 42, comma 1, con riferimento alle prestazioni di malattia erogate dall’INPS).

Quanto alle seconde, l’orientamento tradizionale – privando l’ente previdenziale o l’assicuratore dell’azione di surrogazione – addossa alla fiscalita’ generale, e quindi alla collettivita’, un onere il cui peso economico serve non a ristorare la vittima, ma ad arricchirla: cosi’ posponendo di fatto l’interesse generale a quello individuale.

Giova in ogni caso evidenziare che l’istituto della surrogazione e la stima del danno da fatto illecito non sono legati da alcun nesso di implicazione bilaterale.

Se le conseguenze del fatto illecito sono state eliminate dall’intervento d’un assicuratore (privato o sociale che sia), ovvero da un qualsiasi ente pubblico o privato, il pagamento da tale soggetto compiuto, se ha avuto per effetto o per scopo quello di eliminare le conseguenze dannose, andra’ sempre detratto dal credito risarcitorio, a nulla rilevando ne’ che l’ente pagatore non abbia diritto alla surrogazione, ne’ che, avendolo, vi abbia rinunciato.

La detrazione dell’aliunde perceptum e’ infatti necessaria per la corretta stima del danno, non per evitare al danneggiante un doppio pagamento.

Detto delle ragioni per le quali non sarebbe condivisibile l’orientamento tradizionale che ammette la compensatio lucri cum danno nei ristretti limiti sopra censurati, occorre ora stabilire se ed a quali condizioni il vantaggio patrimoniale scaturito da un fatto illecito vada imputato nel risarcimento, con conseguente riduzione di quest’ultimo di un importo pari al vantaggio.

Che nella stima del danno risarcibile debba tenersi conto dei vantaggi economici procurati alla vittima dall’illecito e’ principio che discende dal c.d. “principio di indifferenza” del risarcimento.

Il principio di indifferenza e’ la regola in virtu’ della quale il risarcimento del danno non puo’ rendere la vittima dell’illecito ne’ piu’ ricca, ne’ piu’ povera, di quanto non fosse prima della commissione dell’illecito.

Esso si desume da un reticolo di norme diverse.

Innanzitutto dall’articolo 1223 c.c., secondo cui il risarcimento deve includere solo la perdita subita ed il mancato guadagno.

In secondo luogo dagli articoli 1909 e 1910 c.c., i quali assoggettano l’assicurazione contro i danni al c.d. principio indennitario e, di conseguenza, escludono che la vittima d’un danno possa cumulare il risarcimento e l’indennizzo.

Il principio in esame e’, altresi’, confermato indirettamente dall’articolo 1224 c.c., comma 1, u.p.: tale norma, stabilendo che nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali “anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”, rende palese che, la’ dove il legislatore ha inteso derogare al principio di indifferenza, ha sentito la necessita’ di farlo in modo espresso.

Il principio indennitario e’ altresi’ desumibile da varie norme codicistiche che lo richiamano implicitamente: si considerino al riguardo le fattispecie previste dall’articolo 1149 c.c. (che prevede la compensazione tra il diritto del proprietario alla restituzione dei frutti e l’obbligo di rifondere al possessore le spese per produrli); articolo 1479 c.c. (che nel caso di vendita di cosa altrui prevede la compensazione tra il minor valore della cosa e il rimborso del prezzo,); articolo 1592 c.c. (compensazione del credito del locatore per i danni alla cosa con il valore dei miglioramenti).

Anche varie previsioni contenute in leggi speciali confermano l’esistenza del principio in esame: ad esempio (e si tratta di disposizioni gia’ citate) la L. n. 20 del 1994, articolo 1, comma 1-bis, (compensazione del danno causato dal pubblico impiegato con i vantaggi conseguiti dalla pubblica amministrazione), o il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2011, articolo 33, comma 2, (il quale in tema di espropriazione per pubblica utilita’ prevede la compensabilita’ del credito per l’indennita’ espropriativa col vantaggio arrecato al fondo).

Da tali disposizioni – e da molte altre analoghe – si desume l’esistenza d’un principio generale, secondo cui vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge.

Corollario di questo principio e’ che il risarcimento non puo’ creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall’illecito.

A queste conclusioni si obietto’ in passato (e la ricorrente incidentale fa propria tale obiezione) che ammettere la compensatio in limiti cosi’ ampi solleverebbe il responsabile del danno dalle conseguenze di questo.

A prescindere dal rilievo che nella maggior parte dei casi di compensatio l’offensore non si sottrae affatto alle conseguenze dell’illecito, ma semplicemente cambia creditore (paghera’ infatti, invece che la vittima a titolo di risarcimento, il terzo solvens a titolo di surrogazione: tuttavia, cio’ non e’ stato nel caso di specie, ma sul punto si ritornera’ piu’ avanti), l’obiezione, ancorandosi ad una rigida concezione sanzionatoria dell’illecito, e’, comunque, distonica rispetto al nostro sistema della responsabilita’ civile che, in linea generale, non assegna funzioni punitive al risarcimento del danno e non vede nel responsabile un reo da sanzionare (ne’ di vera e propria sanzione potrebbe mai parlarsi, al cospetto degli innumerevoli casi di responsabilita’ presunta od oggettiva previsti dall’ordinamento).

Il nostro diritto della responsabilita’ civile e’, nel suo assetto generale, mirato sul danno, non sull’offensore: sicche’, nella liquidazione del risarcimento, all’entita’ di questo deve guardarsi e non alla punizione del secondo.

Essendo il risarcimento del danno governato dal principio di indifferenza, nella stima di esso deve tenersi conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’illecito: sia in bonam, che in malam partem.

Nello stabilire quali siano le conseguenze dell’illecito, non puo’ che applicarsi il principio di equivalenza causale, di cui all’articolo 41 c.p., a norma del quale “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita’ fra l’azione od omissione e l’evento”.

Nota e’ l’evoluzione della giurisprudenza di questa corte in merito all’applicazione di tale norma in materia di responsabilita’ civile: il nesso di causa sussiste – si e’ ripetutamente stabilito – quando, senza l’illecito, il danno non si sarebbe mai verificato (teoria della “regolarita’ causale”: tra le molte, in particolare, Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576).

Il risarcimento spettante alla vittima dell’illecito andra’ dunque ridotto in tutti i casi in cui, senza l’illecito, la percezione del vantaggio patrimoniale sarebbe stata impossibile.

Tale condizione ricorre in tutti i casi in cui il vantaggio dovuto alla vittima e’ previsto da una norma di legge che fa dell’illecito, ovvero del danno che ne e’ derivato, uno dei presupposti di legge per l’erogazione del beneficio.

Tale requisito sussistera’ dunque di norma:

(a) rispetto al credito risarcitorio per danno biologico, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall’INAIL l’indennizzo del danno biologico ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13;

(b) rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, quando la vittima di lesioni personali, avendo patito postumi permanenti superiori al 16%, abbia percepito dall’INAIL una rendita maggiorata, e limitatamente a tale maggiorazione;

(c) rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall’INPS la pensione di invalidita’ (L. n. 118 del 1971);

(d) rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da spese mediche e di assistenza, quando la vittima di lesioni personali abbia percepito dall’INPS l’indennita’ di accompagnamento (L. n. 18 del 1980);

(e) rispetto al credito risarcitorio per danno patrimoniale da perdita delle elargizioni ricevute da un parente deceduto, quando il superstite abbia percepito dall’INAIL la rendita di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 124, articolo 66, comma 1, n. 4, ovvero una pensione di reversibilita’.

Cio’ vale, ovviamente, anche nel caso di assicurazione contro i danni, dove il beneficio (indennizzo) ha natura contrattuale, essendo pero’ la legge (articolo 1904 c.c. e ss.) a tipizzare il contratto in funzione del “danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro” (principio indennitario), limite coessenziale alla funzione stessa del contratto assicurativo, e rimosso il quale quest’ultimo degenererebbe in una scommessa.

Corollario di quanto esposto e’ il superamento della concezione della compensatio come una regola da applicare dopo avere liquidato il danno, allo scopo di “evitare l’arricchimento”.

In realta’ quando i procede alla aestimatio dei danni civili non ci sono affatto due operazioni da compiere (prima si liquida e poi si “compensa”). L’operazione e’ una soltanto e consiste nel sottrarre dal patrimonio della vittima ante sinistro il patrimonio della vittima residuato al sinistro. E se in tale operazione ci si imbatte in un vantaggio che sia conseguenza dell’illecito non si dira’ che per quella parte si sta “compensando” danno e lucro, ma si dira’ che l’illecito non ha provocato danno.

I principi appena esposti sono gli unici coerenti col quadro normativo sopra illustrato e non sara’ superfluo ricordare che la regola secondo cui nella stima del danno deve tenersi conto dei vantaggi realizzati dalla vittima, che siano conseguenza dell’illecito, risulta:

(a) condivisa dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale ha affermato che in un giudizio di responsabilita’ l’eccezione di compensatio “non si puo’, in via di principio, considerare infondata” (Corte giust. CE, 4 ottobre 1979, Deutsche Getreideverwertung, in cause riunite C-241/78 ed altre);

(b) recepita dai principi europei di diritto della responsabilita’ (Principles of European Tori Lare – PETL, articolo 10:103, secondo cui “when determining the amount of damages benefits, which the injured party gains through the damaging event, are to be taken into account unless this cannot be reconciled with the purpose of the benefit), i quali ovviamente non hanno valore normativo, ma costituiscono pur sempre un utile criterio guida per l’interprete.

A quanto precede va soggiunta una ultima notazione, di carattere processuale.

La circostanza che la vittima abbia realizzato un vantaggio in conseguenza del fatto illecito, e che questo vantaggio abbia ridotto od escluso il danno, non costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto: essa infatti attiene alla stima del danno, e gli elementi costitutivi del danno sono rilevabili d’ufficio dal giudice.

Ne consegue che essa non soggiace all’onere di tempestiva allegazione, ne’ di tempestiva deduzione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531).

Tuttavia resta onere di chi invoca la compensatio dimostrarne il fondamento, ed in caso di insufficienza di prova (sull’an del vantaggio ottenuto dalla vittima, od anche solo sul quantum di esso), le conseguenza di essa ricadranno sul convenuto, che restera’ tenuto al risarcimento integrale (cfr. Cass., 24 settembre 2014, n. 20111 e Cass., 10 maggio 2016, n. 9434).

Quanto, poi, ai profili piu’ strettamente attinenti al problema del cumulo tra indennizzo dovuto in forza di un contratto di assicurazione contro i danni e risarcimento dovuto dal terzo responsabile dell’evento dannoso, alle gia’ esposte considerazioni di carattere generale e di sistema occorre soggiungere per completezza talune puntualizzazioni.

A tal riguardo, il Collegio ritiene di porre in rilievo gli argomenti espressi da Cass., 11 giugno 2014, n. 13233, che si pongono in linea con le coordinate sopra delineate e da esse sono, a loro volta, confortati.

Un prima precisazione attiene al profilo del pagamento dei premi assicurativi.

Non sembrerebbe potersi affermare, anzitutto, che, avendo l’assicurato pagato i premi, egli avrebbe comunque diritto all’indennizzo in aggiunta al risarcimento, altrimenti il pagamento dei premi sarebbe sine causa.

Il pagamento del premio, infatti, non e’ mai sine causa, perche’ al momento in cui viene effettuato sussiste l’obiettiva incertezza sul verificarsi del sinistro e sulla solvibilita’ del responsabile.

Invero, il pagamento del premio e’ in sinallagma col trasferimento del rischio e non con il pagamento dell’indennizzo, tanto e’ vero che se alla scadenza del contratto il rischio non si e’ verificato, il premio resta ugualmente dovuto.

Il rapporto sinallagmatico che si istituisce soltanto tra pagamento del premio e trasferimento del rischio esclude, altresi’, che detto pagamento rappresenti una posta patrimoniale risarcibile, ai sensi dell’articolo 1223 c.c., in conseguenza dell’evento dannoso che fa sorgere, al tempo stesso, il diritto all’indennizzo assicurativo ed al risarcimento del danno (non cumulabili tra loro).

Del resto, se fosse sufficiente pagare il premio per cumulare indennizzo e risarcimento, e quindi trasformare il sinistro in una occasione di lucro, allora si dovrebbe conseguentemente ammettere che il contratto concluso non e’ piu’ un’assicurazione, ma una scommessa, nella quale puntando una certa somma (il premio) lo scommettitore puo’ ottenere una remunerazione complessiva assai superiore al danno subito.

Un siffatto mutamento causale del contratto da assicurazione a scommessa troverebbe conferma, peraltro, anche nella circostanza per cui la possibilita’ di cumulare indennizzo e risarcimento darebbe luogo, in teoria, ad un interesse positivo dell’assicurato all’avverarsi del sinistro, venendo cosi’ meno sia il requisito strutturale-funzionale del rischio (che, ai sensi dell’articolo 1895 c.c., deve configurarsi come la possibilita’ di avveramento di un evento futuro, incerto, dannoso e non voluto), sia il fondamentale requisito d’un interesse dell’assicurato contrario all’avverarsi del sinistro, desumibile dall’articolo 1904 c.c..

Una seconda precisazione riguarda il profilo della surroga dell’assicuratore, nel caso in cui – come nella specie – quest’ultimo non abbia manifestato la volonta’ di avvalersene nei confronti del responsabile, ex articolo 1916 c.c..

A tal fine, si deve ribadire che la surrogazione dell’assicuratore non interferisce in alcun modo con il problema dell’esistenza del danno e, quindi, col principio indennitario.

E’, infatti, indifferente la rinuncia o meno dell’assicuratore alla surroga, perche’ non puo’ essere risarcito il danno inesistente ab origine o non piu’ esistente; e il danno indennizzato dall’assicuratore e’ un danno che ha cessato di esistere dal punto di vista giuridico, dal momento in cui la vittima ha percepito l’indennizzo e fino all’ammontare di quest’ultimo.

Del resto, la surrogazione ex articolo 1916 c.c. costituisce, secondo la giurisprudenza unanime, una successione a titolo particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato e, quindi, perche’ il diritto si trasferisca, e’ necessario che esso sia perso dall’assicurato ed acquistato dall’assicuratore.

Tuttavia, l’estinzione del diritto al risarcimento in capo all’assicurato avviene per effetto del solo pagamento e non per effetto della surrogazione, la quale, semmai, e’ un effetto dell’estinzione e non la causa di essa.

Pertanto, l’effetto estintivo, prodotto dal pagamento, e’ indifferente alle vicende del diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore. Questi, rinunciando alla surrogazione sin dal momento della stipula del contatto, dispone di un proprio diritto (futuro) e non dell’altrui e tale atto di disposizione non muta l’effetto estintivo del pagamento.

In altri termini, la percezione dell’indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non puo’ essere piu’ preteso, ne’ azionato.

Se cosi’ non fosse, il danneggiato avrebbe un interesse positivo al realizzarsi del sinistro, il che – come detto – contrasta insanabilmente con il principio indennitario e con la “neutralita’” dell’intervento dell’assicuratore rispetto alle condizioni patrimoniali dell’assicurato in epoca anteriore al sinistro.

Dunque, se l’assicuratore della vittima abbia rinunciato alla surrogazione, ovvero non abbia ancora manifestato l’intenzione di esercitarla al momento in cui il danneggiato pretende il risarcimento dal responsabile (pur avendo corrisposto l’indennizzo), e’ circostanza irrilevante ai fini del problema. Ed infatti, a prescindere dalla circostanza se la surrogazione dell’assicuratore operi ipso iure o per effetto di una apposita denuntiatio, e’ dirimente osservare che non sussiste alcun nesso di implicazione reciproca tra il diritto di surrogazione ed il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento. Il primo, infatti, costituisce una modificazione soggettiva dell’obbligazione, finalizzata ad evitare il depauperamento dell’assicuratore, e che puo’ mancare senza che il contratto di assicurazione perda la sua natura; l’altro e’ un principio che attiene al nucleo causale del contratto di assicurazione e la cui mancanza finisce inevitabilmente per trasformare quest’ultimo in un contratto diverso.

Del resto, le sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5119 del 10 aprile 2002) hanno escluso la possibilita’ per l’assicurato di cumulare piu’ indennizzi che, complessivamente, eccedano l’ammontare del danno patito; sicche’, se non possono cumularsi piu’ indennizzi, a maggior ragione non puo’ ritenersi possibile cumulare indennizzi e risarcimento.

In conclusione, si ripropone, ai fini della rimessione ex articolo 374 c.p.c., il quesito iniziale:

“se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati, da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtu’ di atti indipendenti dalla volonta’ del danneggiante”.

Quesito che, dunque, in se’ pone anche l’interrogativo sul se la c.d. “compensatio lucri cum damno” (cosi’ icasticamente denominato il meccanismo liquidatorio anzidetto) possa operare come regola generale del diritto civile ovvero in relazione soltanto a determinate fattispecie.

P.Q.M.

rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *