In tema di cessione del credito se le parti espressamente prevedono nel contratto di cessione che questa comprenda determinate garanzie del credito ceduto, in particolare la garanzia ipotecaria, fatta oggetto di trasferimento ex articolo 1263 cc, e il cedente garantisca l’attuale esistenza sua delle ragioni del credito che delle garanzie che le assistono, si deve intendere che si estenda a queste ultime l’obbligo di garanzia del cedente ex articolo 1266 cc sia quanto all’esistenza dell’iscrizione ipotecaria che quanto all’ammontare del credito da questa garantito
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 11 luglio 2017, n. 17070
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9527-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, aderente al (OMISSIS), in persona dei suoi rappresentanti Avv.ti (OMISSIS) – (OMISSIS) e (OMISSIS) – (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 20/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
– con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 20 febbraio 2014, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) S.p.A. ed ha accolto parzialmente l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data 28 gennaio 2009, condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del grado;
– il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda avanzata dal (OMISSIS), cessionario di un credito -per la somma complessiva di lire 4.050.000.000- vantato da (OMISSIS) S.p.A. nei confronti di terzi, ritenendo che con il contratto di cessione del 17 gennaio 2002 la societa’ cedente avesse assunto, come sostenuto dall’attore, la garanzia dell’esistenza sia delle ragioni di credito che dei relativi accessori ai sensi dell’articolo 1263 cod. civ., in particolare della garanzia ipotecaria; che parte del credito, che avrebbe dovuto essere assistito da questa garanzia, era risultato non privilegiato – all’esito delle esecuzioni immobiliari intraprese nei confronti dei debitori, nelle quali il (OMISSIS) si era surrogato ad (OMISSIS) -, cosicche’ il cessionario aveva subito il pregiudizio corrispondente (pari alla differenza tra l’importo del credito privilegiato garantito dalla cedente e quello riconosciuto dal giudice dell’esecuzione), del quale aveva chiesto il ristoro (oltre al maggior danno) ai sensi dell’articolo 1266 cod. civ.; che questo pregiudizio andava quantificato nell’importo complessivo di Euro 361.125,14, oltre interessi;
– la Corte d’appello, confermate le ragioni della decisione sull’obbligo di garanzia della societa’ cedente, ha rideterminato nell’importo complessivo di Euro 407.809,71, oltre interessi, la somma dovuta dalla societa’ cedente, cosi’ accogliendo parzialmente l’appello incidentale del cessionario;
– avverso questa sentenza propone ricorso (OMISSIS) S.p.A. con un motivo;
– il dott. (OMISSIS) si difende con controricorso;
– fissata la trattazione in camera di consiglio ai sensi dall’articolo 375 cod. proc. civ., comma 2, il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso; parte ricorrente ha depositato memoria e documenti, notificati alla controparte; anche quest’ultima ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso che il controricorrente ha formulato sia perche’ il ricorso sarebbe proposto da una societa’ diversa da quella che ha partecipato ai gradi di merito sia perche’ la procura alle liti e’ stata sottoscritta da soggetti diversi dai legali rappresentanti, dunque vi sarebbe carenza di poteri rappresentativi;
– l’infondatezza della prima ragione consegue alla verifica dei dati identificativi della societa’ riportati negli atti introduttivi di merito e nel presente ricorso (codice fiscale e partita IVA), che sono coincidenti, cosi’ dimostrando che si tratta soltanto della modificazione della denominazione sociale da (OMISSIS) S.p.A. a (OMISSIS) S.p.A.;
– al fine di dare prova dei poteri rappresentativi del dirigente e del quadro direttivo che hanno rilasciato la procura speciale per la presentazione del ricorso, la societa’ ricorrente ha depositato documentazione, ai sensi dell’articolo 372 cod. proc. civ., previa notifica al controricorrente, la cui produzione e’ consentita poiche’ attiene appunto all’ammissibilita’ del ricorso;
si tratta dell’estratto notarile del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 29 novembre 2012 di (OMISSIS) S.p.A. nel corso del quale e’ stata approvata la “Delega generale dei Poteri e delle Facolta’ di Firma”;
l’articolo 11.3 di questo documento, prodotto in copia unitamente al verbale, prevede il potere di rappresentanza della societa’, con firma abbinata di un Dirigente e di un Quadro Direttivo, per tutti gli atti esecuzione degli organi competenti, ivi compresa la sottoscrizione di ricorsi ed il conferimento di mandati alle liti per agire o resistere in giudizio;
tra i dirigenti ed i quadri direttivi i cui nomi sono inseriti nell’elenco allegato alla delibera compaiono anche i sottoscrittori della procura speciale rilasciata per il presente ricorso;
questo e’ percio’ ammissibile;
con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 1266 cod. civ., la ricorrente sostiene che questa norma non si applicherebbe al caso in oggetto, in quanto presuppone che il credito ceduto sia inesistente, non che difetti soltanto delle qualita’ promesse, rappresentate, nella specie, dalla natura ipotecaria del credito; in sintesi, secondo la ricorrente, la circostanza che il credito ceduto come privilegiato sia risultato in parte chirografario, non ipotecario come promesso, non puo’ essere equiparata all’inesistenza, ai fini dell’obbligo di garanzia del cedente dell’articolo 1266 cod. civ.;
– sebbene l’interpretazione da darsi a questa norma sia controversa, il motivo e’ infondato per la peculiarita’ del caso di specie, secondo quanto appresso;
– e’ definitivamente accertato, in punto di fatto, che il credito ceduto da (OMISSIS) S.p.A. ad (OMISSIS) era esistente e nella titolarita’ della cedente, ma che l’importo di Euro 1.162.638,91, che e’ stato ceduto come garantito da ipoteca, non era per intero assistito da garanzia reale, ma e’ risultato in parte di natura chirografaria;
– dato cio’, e’ vero che la dottrina non e’ univoca nell’individuazione dell’ambito operativo della garanzia dell’articolo 1266 cod. civ. dal punto di vista del suo oggetto, mentre non si riscontrano precedenti giurisprudenziali in termini, se non la sentenza, risalente nel tempo, di cui a Cass. 6 agosto 1947, n. 1476, citata in ricorso;
– la recente sentenza di questa Corte n. 16049/15, non ha affatto preso posizione -al contrario di quanto sostiene parte ricorrente nella memoria- sulla questione interpretativa in discorso, ma ha condiviso l’equiparazione della garanzia dell’articolo 1266 cod. civ. alle c.d. garanzie della vendita, al solo fine di dirimere la ben diversa questione -su cui pure la dottrina e’ divisa tra risoluzione e nullita’- delle conseguenze della garanzia in caso di inesistenza originaria del credito, optando decisamente per l’esclusione della nullita’;
– tuttavia, questa conclusione non ha nulla a che vedere con l’ambito oggettivo di operativita’ della garanzia;
– quanto a quest’ultimo, l’interpretazione rigorosamente letterale dell’articolo 1266 cod. civ. fa leva sull’espressione “esistenza del credito” per escludere che la garanzia si estenda alla esistenza/inesistenza degli accessori, parificando questi ultimi alle qualita’ ovvero alle caratteristiche intrinseche del credito ceduto;
questa interpretazione e’ giustificata, oltre che con la lettera della legge, con la considerazione che l’obbligazione di garanzia del cedente costituisce un effetto naturale del contratto (come affermato da questa Corte gia’ col precedente n. 9428/87, nonche’ di recente dalla citata Cass. n. 16049/15), che ha la funzione di assicurare il ristoro dell’interesse positivo del cessionario alla cessione nel caso in cui manchi, in tutto o in parte, l’effetto traslativo del contratto a causa dell’inesistenza del credito o per altro impedimento equipollente; cosicche’ non di una vera e propria garanzia si tratta, ma, analogamente alle c.d. garanzie della vendita, e’ un effetto naturale del negozio di cessione a tutela del cessionario, con la conseguenza che ogni altra garanzia, non inerendo naturaliter al negozio, dovrebbe essere espressamente prevista dalle parti;
secondo un’altra interpretazione, pure autorevolmente sostenuta in dottrina, l’articolo 1266 cod. civ. andrebbe coordinato con il precedente articolo 1263 cod. civ., sicche’, se gli accessori del credito ivi previsti (per quanto qui rileva, l’ipoteca), siano stati esplicitamente promessi e menzionati nell’atto di cessione, ad essi dovrebbe intendersi esteso anche l’obbligo di garanzia del cedente di cui all’articolo 1266 cod. civ., poiche’ la loro considerazione espressa ad opera delle parti ne dimostrerebbe l’essenzialita’ per delineare il complessivo assetto degli interessi dei contraenti;
secondo questa stessa opinione dottrinale, diversa e piu’ articolata dovrebbe essere la conclusione nel caso in cui gli accessori del credito non siano espressamente menzionati in contratto, perche’ si imporrebbe un’indagine da condurre caso per caso sull’essenzialita’ loro riconosciuta dalle parti, con onere della prova a carico del cessionario;
– va aggiunto che, anche tra coloro che privilegiano l’interpretazione piu’ restrittiva dell’articolo 1266 cod. civ., vi sono quelli che, comunque, ritengono applicabili in via analogica – nel caso in cui il tipo contrattuale della cessione in concreto adoperato dalle parti sia quello della vendita del credito (cfr., per il riferimento al contratto sottostante alla cessione, gia’ Cass. n. 3887/1975) – le norme sugli obblighi e le responsabilita’ del venditore;
– con la conseguenza che, in un caso quale quello di specie, la domanda risarcitoria dell’attore potrebbe trovare legittimo fondamento – come sottolineato nelle conclusioni del pubblico ministero- nella generale azione di risarcimento per responsabilita’ contrattuale che puo’ sempre essere proposta insieme o in alternativa alla domanda di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 1497 c.c. o per consegna di aliud pro alio;
– il collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia necessario ricorrere ne’ all’applicazione estensiva dell’articolo 1266 cod. civ. ne’ all’applicazione analogica delle norme sulla vendita;
– come nota il controricorrente, ma evidenzia anche il pubblico ministero, con il contratto per cui e’ processo la societa’ cedente aveva garantito, con apposita clausola contrattuale (articolo 3, riportato in sentenza, pag. 5, ed in controricorso, pag. 2, dove si legge che ” (OMISSIS) garantisce l’attuale esistenza delle ragioni di credito come sopra indicate e determinate, nonche’ delle garanzie che le assistono e che pure sono trasferite ai sensi dell’articolo 1263 c.c. (…)) l’esistenza non solo delle ragioni di credito, ma anche delle garanzie che le assistevano; queste erano inoltre dettagliatamente descritte quali oggetto della cessione cosi’ come specificato nello stesso contratto (all’articolo 2, riportato in sentenza, pagg. 3-4, dove si legge che le ragioni di credito determinate dalla societa’ ed accettate dal cessionario comprendono, tra l’altro, l’importo di “(…) lire 2.251.182.849 (oggi Euro 1.162.638,91) con privilegio ipotecario, valuta 30 settembre 2001 (…)”);
– la Corte d’appello di Palermo, richiamando la sentenza di primo grado, fondata su dette clausole contrattuali, ed espressamente affermando di condividerne l'”argomentare giuridico”, ha fatto propria l’interpretazione data al contratto dal primo giudice;
– pertanto, ha presupposto che la cessione comprendesse espressamente la garanzia ipotecaria e che la garanzia dell’articolo 1266 cod. civ. fosse stata estesa sia alle ragioni di credito che alle garanzie;
– per questo aspetto interpretativo del contratto la sentenza non e’ censurata;
– ne’ il risultato interpretativo appare in contrasto con l’articolo 1266 cod. civ., atteso che, in primo luogo, le parti, espressamente contemplando la garanzia ipotecaria, hanno mostrato di considerare essenziale oggetto della cessione, appunto questa garanzia;
– non convince del tutto, nell’impostazione dottrinale richiamata dalla ricorrente, l’equiparazione che viene fatta tra accessori del credito, soprattutto le garanzie reali, dotate evidentemente di una propria autonomia, e qualita’ o caratteristiche intrinseche del credito, prive di tale autonomia;
– quindi non si e’ trattato della cessione di un credito caratterizzato da una “qualita’” intrinseca, bensi’ dell’espressa considerazione della garanzia ipotecaria per un importo di notevole entita’, la cui quantificazione ed apposita menzione conferma l’importanza decisiva per la conclusione del negozio;
– per di piu’, la cedente ha espressamente garantito l’attuale esistenza della garanzia ipotecaria, sicche’ il richiamo successivamente fatto, nella stessa clausola contrattuale, all’articolo 1266 cod. civ. non puo’ certo essere inteso -come pretenderebbe la ricorrente – nel senso di limitare siffatta garanzia convenzionale: sia perche’ e’ possibile la deroga convenzionale alla previsione legale, non certo il contrario; sia perche’, per quanto detto sopra, la norma e’ perfettamente compatibile con l’estensione dell’obbligo di garanzia agli accessori del credito che siano espressamente considerati dalle parti;
– infine, tenuto conto degli argomenti difensivi della ricorrente, va precisato che e’ vero che anche la garanzia relativa agli accessori e’ limitata alla c.d. veritas, cioe’ alla loro esistenza, e non si estende alla idoneita’ ad assicurare la soddisfazione del cessionario (c.d. bonitas), a meno che non sia espressamente previsto dai contraenti;
– tuttavia, rientra nella garanzia della c.d. veritas dell’ipoteca anche l’ammontare del credito per il quale il cedente ha assicurato la sussistenza della garanzia reale, poiche’, se successivamente risulta che l’ipoteca sia a garanzia del credito per un ammontare inferiore (come e’ stato nella specie), quella stessa ipoteca, per la parte non garantita, e’, appunto, inesistente; quindi comporta l’operativita’ della garanzia dell’articolo 1266 cod. civ.;
altra, invece, e’ la c.d. bonitas, cioe’ la possibilita’ di realizzo del credito come ipotecario, quando l’ipoteca, pur iscritta per l’intero credito, non consente al creditore di soddisfarsi interamente avvalendosi del privilegio (cfr., il lontano precedente citato in ricorso di cui a Cass. n. 1476/1947); questa effettivamente non e’ ricompresa nella garanzia del articolo 1266 cod. civ., ma non risulta essere ipotesi ricorrente nel caso di specie;
in conclusione, va affermato che, in tema di cessione del credito, se le parti espressamente prevedono nel contratto di cessione che questa comprenda determinate garanzie del credito ceduto, in particolare la garanzia ipotecaria, fatta oggetto di trasferimento ai sensi dell’articolo 1263 cod. civ., ed il cedente garantisca l’attuale esistenza sia delle ragioni di credito che delle garanzie che le assistono, si deve intendere che si estenda a queste ultime, l’obbligo di garanzia del cedente ai sensi dell’articolo 1266 cod. civ., sia quanto all’esistenza dell’iscrizione ipotecaria che quanto all’ammontare del credito da questa garantito;
poiche’ la decisione impugnata e’, infine, conforme a questo principio di diritto, il ricorso va rigettato, con le statuizioni consequenziali di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 7.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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