Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 30 ottobre 2012, n. 18656
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 14 maggio 2001 la Ditta E. di M. e C. s.n.c. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli T.G., esponendo di avere realizzato, su richiesta di quest’ultimo, diverse soluzioni di arredo per alcuni locali della sua abitazione in Cosenza, una delle quali era stata prescelta dal T. che, in data 22 luglio 1999, ne aveva commissionato alla stessa ditta la realizzazione. Il costo dell’opera era stato pattuito – secondo quanto risultante dai fogli di commissione, sottoscritti dallo stesso T. – in complessive lire 87.300.000, di cui lire 25.000.000, pari a circa un terzo della somma, erano state versate all’atto del conferimento dell’incarico, un altro terzo da versare a metà lavori ed il saldo da corrispondere alla consegna dei mobili. Espose ancora l’attrice che il T., malgrado i solleciti, aveva omesso di pagare la seconda rata fino al momento del completamento degli arredi, per il cui perfezionamento mancava solo la laccatura di alcuni mobili. Egli si era dichiarato disposto a versare la somma residua solo dopo la installazione degli arredi, pur manifestando la propria disponibilità a sostenere le spese del trasporto e montaggio, mentre la ditta aveva subordinato la consegna dei mobili al versamento della somma di almeno lire 40.000.000. Essa, pertanto, chiese che il Tribunale adito dichiarasse la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto nel pagamento del corrispettivo pattuito e lo condannasse al risarcimento del danno. Il T., costituitosi in giudizio, dedusse di avere, in data 20 aprile 2001, diffidato la ditta E. a procedere alla consegna dei mobili o a restituire l’anticipo ad essa versato, mettendola in mora ex art. 1517 cod.civ. Chiese, pertanto, il rigetto della domanda principale avanzando domanda riconvenzionale di dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa dell’attrice, con condanna della stessa alla restituzione dell’acconto ed al risarcimento dei danni.
2. – Il Tribunale adito, premesso che il rapporto intercorso tra le parti doveva essere qualificato come appalto, ritenne che le due commissioni esibite dall’attrice, essendo state sottoscritte dal T. , comportassero l’accettazione da parte sua delle condizioni proposte dalla ditta, e che il suo inadempimento nel pagamento del corrispettivo con le modalità pattuite non era giustificato, mentre la convenuta aveva eseguito la sua prestazione, dichiarando perciò la risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso T., e condannandolo al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 29.922,99, oltre agli interessi legali.
3. – Avverso tale sentenza il T. propose gravame, che fu rigettato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 24 febbraio 2006.
Ribadito che oggetto prevalente del contratto era stato non un dare, ma un facere, riconducibile alla progettazione e realizzazione di soluzioni di arredamento, sicché la convenzione tra le parti doveva qualificarsi come appalto, e non vendita di cosa futura, con la conseguenza che non potevano trovare applicazione nella specie le regole della compravendita, rilevò il giudice di secondo grado che i reiterati solleciti inoltrati dalla Ditta E. non consentivano di ritenere di scarso rilievo la inosservanza da parte dell’appellante del puntuale rispetto delle scadenze fissate per il pagamento del corrispettivo ad essa dovuto. Né avevano alcun rilievo le considerazioni del T. in ordine alla data ed al luogo di adempimento delle obbligazioni assunte dalle parti, rimanendo le stesse vincolate alle convenzioni intervenute fra loro e fissate per iscritto nelle “commissioni” esibite, che prevedevano, nelle clausole riportate a margine, che la consegna della merce era stabilita nella sede della fabbrica, che i termini di consegna si intendevano “tassativamente non impegnativi, ma in via approssimativa”, e i pagamenti si intendevano da effettuare nella sede legale della società in Via (…). La Corte partenopea ritenne poi inammissibile, per il suo carattere di novità, la domanda, avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni all’esito del secondo grado di giudizio, di condanna dell’appellata alla consegna dei mobili costruiti.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il T.sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la Ditta E.
Motivi della decisione
1. – Con la prima censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e seguenti, 1655 e seguenti cod.civ., nonché di ogni altra norma e principio in materia di contratti misti, nonché la violazione degli artt. 1510, 1517, 1662 e 1665 cod.civ., e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il mezzo denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel qualificare il contratto come appalto in assenza di una previa verifica della esattezza di tale qualifica alla stregua delle norme caratterizzanti il tipo legale, e senza considerare che, se esso fosse effettivamente da qualificare come appalto, il committente avrebbe diritto al controllo e soprattutto alla verifica, come il dott. T. aveva chiesto, prima della consegna, mentre, se si trattasse di vendita -come risulterebbe dalle commissioni e come la stessa Ditta E. aveva riconosciuto nelle comunicazioni, in cui si riferiva alle “condizioni di vendita” -, verrebbe meno lo stesso fondamento della sentenza impugnata, che ha espressamente escluso l’applicazione degli artt. 1510 e 1517 cod.civ. Né il giudice di secondo grado avrebbe preso in esame una terza ipotesi, che, cioè, si trattasse di un contratto misto.
2.1. – La doglianza si rivela immeritevole di accoglimento.
2.2. – Le pur perspicue argomentazioni del ricorrente intese a contestare la qualificazione del contratto de quo come appalto operata dalla Corte di merito non scalfiscono il punto essenziale della motivazione della sentenza impugnata, che consiste in un plausibile apprezzamento in ordine alla configurabilità, nella specie, di un contratto di appalto e non di vendita.
A tale convincimento il giudice di secondo grado è pervenuto attraverso un percorso logico che la sentenza impugnata ricostruisce in modo articolato e puntuale, attraverso la considerazione della prevalenza del facere rispetto al dare quale oggetto del contratto, da individuare non già nel solo ordine di mobili alla ditta, ma nella progettazione e realizzazione di soluzioni di arredamento.
La motivazione sulla qualificazione del contratto si sottrae, pertanto, ad ogni critica nella presente sede.
3. – Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, secondo comma, 1342, 1469-bis e seguenti, 1418 e 1419 cod.civ., nonché di ogni altra norma e principio in materia di nullità e/o di inefficacia delle clausole abusive e vessatorie, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod.civ., e di ogni altra norma e principio in materia di risoluzione del contratto, e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel riconoscere la vincolatività per le parti delle clausole riportate a margine del modulo a stampa, senza considerare che il contratto era stato perfezionato tra un operatore professionale ed un consumatore, con la conseguente applicazione degli artt. 1469-bis e seguenti cod.civ., in vigore al tempo della sottoscrizione, poi abrogati e sostituiti con la disciplina, sostanzialmente identica, di cui al dlgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del commercio). Ne deriverebbe la nullità o comunque la inefficacia delle clausole vessatorie ai danni del dott. T., e, in particolare, di quella prestampata a margine del contratto, secondo la quale “i termini di consegna si intendono tassativamente non impegnativi ma in via approssimativa”: clausola che, in sé valida, sarebbe vessatoria se posta in relazione con l’altra, aggiunta a macchina, alla stregua della quale il consumatore era tenuto al pagamento in tre rate, la cui scadenza era rigorosamente scandita. La clausola relativa ai termini di consegna, non specificamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1342 e 1341, secondo comma, cod.civ., determinava un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi nascenti dal contratto.
4. – La doglianza è inammissibile, trattandosi di eccezione nuova, in quanto non proposta nei precedenti gradi del giudizio.
5. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1454 cod.civ. nonché di ogni altra norma e principio in materia di risoluzione del contratto, e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Si deduce che il dott. T. aveva fatto pervenire alla Ditta E. una vera e propria diffida ad adempiere ex art. 1454 cod.civ., con la precisazione che, scaduto il termine di legge assegnato, egli si sarebbe ritenuto libero di rivolgersi ad altra ditta. Il giudice di merito aveva dunque disapplicato l’art. 1454 cod.civ., in base al quale il contratto si sarebbe risolto ope legis, pervenendo alla conclusione di lasciare gli arredi asseritamente portati a termine e l’acconto ricevuto alla Ditta E., condannando il T. al pagamento di una notevole somma quale risarcimento del danno, corrispondente quasi all’intero valore della fornitura.
6. – La doglianza è infondata.
6.2. – La sentenza di merito ha, invero, accertato l’inadempimento del T. , ripetutamente sollecitato – come da corrispondenza prodotta – ad effettuare i pagamenti alle scadenze indicate, secondo le condizioni poste dalla Ditta E. ed incontestatamente accettate dallo stesso T.
In presenza degli impegni assunti, incombeva sull’attuale ricorrente, ove avesse inteso interrompere i pagamenti, l’onere di contestare che si fosse già a metà dei lavori: solo tale circostanza avrebbe legittimamente determinato la sospensione del pagamento della seconda tranche della somma dovuta.
7. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2400,00, di cui Euro 2200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 30.10.2012
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