Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 7 luglio 2015, n. 28820

Motivi della decisione

D.V.L.O.S. , indagato per la violazione degli artt. 110, 644, 81 cpv. c.p. e 132 tu 1. bancaria, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 31.10.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.
La difesa chiede l’annullamento dell’ordinanza suddetta, deducendo i seguenti motivi così riassunti ex art. 173 disp. Att. C.p.p..
p.1.) violazione degli artt. 63, 64, 179, 350, 371 comma 2 lett. b), 273 comma 1 bis, 192 commi 3 e 4 e 194 c.p.p. e vizio di motivazione. La difesa sostiene che la prova a carico del ricorrente è costituita dalle dichiarazioni rese dal C.D. che è un indagato di reato connesso, da escutersi con l’assistenza del difensore avendo reso dichiarazioni etero ed auto accusatorie. La difesa sostiene che il C. è stato ripetutamente sentito dalla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore con la conseguenza che le suddette dichiarazioni sono inutilizzabili.
La difesa sostiene che la decisione del Tribunale sul punto è insoddisfacente, perché il successivo “recupero” (alla presenza del difensore) attraverso un richiamo recettizio delle dichiarazioni precedentemente rese, si riduce a mero espediente elusivo dell’art. 179 cod. proc. pen., come tale illegittimo.
p.2.) violazione degli artt. 273 comma 1 bis, 192 commi 3 e 4 c.p.p. e 644 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della posizione giuridica del C.D. . La difesa sostiene che il C. è imputato di reato connesso (AA) con la conseguente proiezione della sua valenza probatoria sul delitto di usura ascritto al ricorrente e con riferimento a tutti i rapporti economici intercorsi tra il C. e l’indagato e non limitatamente al tredicesimo rapporto economico descritto al capo U). La difesa sostiene che il C. doveva essere valutato secondo i parametri di cui all’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. e in riferimento a tutti i fatti esposti. La difesa critica la valenza probatoria dei riscontri adoperati a sostegno delle dichiarazioni del C. e al loro carattere individualizzante.
p.3.) violazione dell’art. 132 tu 1. bancaria. La difesa denuncia la mancanza della prova dello svolgimento di un’attività finanziaria organizzata in forma di impresa; il Tribunale ha ipovalutato gli elementi costitutivi della fattispecie quali l’abitualità e la professionalità nell’esercizio dell’attività di erogazione di credito. La difesa censura inoltre che la motivazione del Tribunale del riesame si fonderebbe in parte sulle dichiarazioni rese dai collaboratori P.E. e G.C.G. , che sono incongruenti con i fatti oggetti di accusa.

Ritenuto in diritto

Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti “de libertate”, la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all’adeguatezza delle misure; infatti, sia nell’uno che nell’altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro l’assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento [Cass. SU 22.3.2011 n. 11; Cass. Sez. II 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez VI 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. I ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. I 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. I 20.2.1998 n. 1083]. Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l’indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l’indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito, [v. in tal senso Cass. sez. III 21.10.2010 n. 40873]. Infatti il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico [Cass. Sez. I 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. IV 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. VI 15.3.2006 n. 10951].
Passando quindi in disamina i punti di ricorso va osservato quanto segue.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 63 cod.proc.pen., perché il C. è persona indagata da escutersi con la garanzia della presenza di un difensore, pena l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni. Il Tribunale alle osservazioni difensive, ha fornito puntuale risposta, corretta in diritto, non superata dalla critiche della difesa che, in questa sede, si limita a ripetere la propria doglianza senza introdurre argomenti nuovi idonei a confutare la decisione impugnata. Il Tribunale, dato atto che il C. ha presentato tre denunce orali, e ha reso a verbale otto dichiarazioni alla polizia giudiziaria e due al Pubblico Ministero, afferma che in data 13.6.2012 il medesimo C. previamente avvisato ex art. 64 cod. proc. pen. alla presenza del difensore, ad espressa domanda, ha confermato, tutte le dichiarazioni precedentemente rese [pag. 6 dell’ordinanza], così recependole nell’atto di esame formato alla presenza del difensore, così conferendo alle stesse dichiarazioni piena validità ed utilizzabilità sul piano giuridico. La decisione è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità formatasi sull’argomento, in modo costante e condensabile nel seguente principio: “la nullità dell’interrogatorio effettuato, senza l’assistenza del difensore, dal coindagato che renda dichiarazioni eteroaccusatorie, non si estende ai successivi interrogatori nei quali il medesimo soggetto, nel rispetto delle regole procedurali, confermi le precedenti dichiarazioni richiamandole “per relationem”. Non è, infatti, applicabile la regola dettata dall’art. 185 cod. proc. pen. in merito alla comunicazione della nullità di un atto agli atti successivi dipendenti, dovendo escludersi che sussista una connessione essenziale tra i vari interrogatori, poiché la nullità di tale atto giuridico non fa venire meno il testo linguistico in esso incorporato, che può essere richiamato successivamente dallo stesso soggetto “. [In tal senso v. Cass. n. 46274/2007 e fra le altre: Cass. n. 24/1998; Cass. n. 4040/2005; Cass. n. 8401/2008; Cass. n. 34171/2008]. Il motivo dedotto dalla difesa va così rigettato.
È infondato il secondo motivo di ricorso. La difesa sostiene che le dichiarazioni del C. non sono state correttamente valutate, per non essere stata valutata la sua credibilità in quanto persona indagata per un reato interprobatoriamente connesso (capo AA) con quanto oggetto di accusa e di cui al capo U sub 13. La difesa sostiene che in tale caso la valutazione delle dichiarazioni del C. doveva essere effettuata secondo la disciplina dettata dall’art. 192 III e IV comma cod. proc. pen.. Al di là delle controverse valutazioni rese sul punto dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica della posizione processuale del C. , nella sostanza quanto viene lamentato dalla difesa, in realtà è stato puntualmente fatto dal Tribunale. Si deve dare atto che dalla lettura del provvedimento impugnato si nota come il Tribunale abbia formulato il proprio giudizio di valutazione del dichiarato del C. secondo le regole previste dalll’art. 192 cod.proc.pen.: il Tribunale ha valutato l’attendibilità intrinseca soggettiva del C. [pag. 13 dell’ordinanza] e l’attendibilità intrinseca oggettiva [pp. 13 e 14], per procedere successivamente alla ricerca e alla valutazione degli elementi di riscontro [pp. 14 e ss.] rinvenuti nel corso delle indagini e tutti puntualmente indicati: a) rendiconto che il C. ha consegnato agli investigatori in sede di denuncia del 5.11.2011; b) promemoria redatto dal POCI e consegnato dallo stesso C. alla Polizia Giudiziaria successivamente ad un incontro oggetto di intercettazione ambientale del 9.2.2012; c) c.d. “piano di rientro” consegnato il 2.3.2012 alla Polizia giudiziaria successivamente ad un incontro tra il C. e il PO. oggetto di intercettazione ambientale che conferma l’origine e la paternità della redazione del suddetto documento; d) conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra PO. e C. ; e) telefonate intercorse tra il PO. e l’indagato [pag. 20 dell’ordinanza]; f) p.v. di sequestro di titoli di credito a firma C. , rinvenuti nella disponibilità dell’indagato nel corso della perquisizione.
Pertanto la valutazione delle dichiarazioni rese dal C. è corretta siccome fatta secondo le regole e nei limiti segnati (fra l’altro) da Cass. n. 19517/2010. Le dichiarazioni accusatorie rese dal C. appaiono riscontrate (nei limiti propri della fase delle indagini preliminari) in relazione al nucleo centrale dell’accusa mossa (attività di usura commessa dall’indagato in danno del C. ) e i fatti di riscontro sono specificatamente individualizzanti. La valutazione del dato probatorio, sotto il profilo della sua portata, sfugge ovviamente al giudizio di legittimità, siccome attinente ad aspetti di merito. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Al di là del merito della ricostruzione della vicenda in fatto (il cui sindacato sfugge a questa Corte) va osservato che: per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all’art. 132 d. lgs. 385/1993 è indispensabile che l’agente – anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (ari. 121 del tu. n. 385/1993) – ponga in essere una delle condotte indicate nell’art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al “pubblico” inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro. [Cass. 5118/1999]. Nello stesso senso Per la configurabilità del reato previsto dall’art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (esercizio abusivo dell’attività finanziaria) è sufficiente l’erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell’obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 del T.U. e che tale finanziamento sia rivolto ad una cerchia anche ristretta di persone. Infatti il reato non richiede per il suo perfezionamento né l’abitualità né che l’offerta sia rivolta al pubblico [Cass. n. 1628/2001; Cass. n. 29500/200; Cass. 51744/2013]. Sulla base delle suddette considerazioni, allo stato, tenuto conto della fluidità probatoria che caratterizza la fase processuale delle indagini preliminari, si può affermare che la qualificazione giuridica del fatto ascritto è correttamente configurata e la motivazione del provvedimento supera le censure mosse.
Le censure relative al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe preso posizione in relazione alle dichiarazioni rese da P.E. , sono inammissibili. In vero, dalla lettura del provvedimento impugnato si ha modo di rilevare che il Tribunale del riesame ha giudicato irrilevanti le dichiarazioni del P. [v. pag. 24 dell’ordinanza] perché generiche e fondate su voci correnti, sicché ogni doglianza riguardante la suddetta fonte probatoria appare priva di rilevanza.
Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *