Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 4 maggio 2015, n. 18265
Ritenuto in fatto
L’imputato C.F. ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16 settembre 2014 con la quale veniva confermata la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 aprile 2012 di condanna per i reati a lui ascritti di truffa, appropriazione indebita e altro:
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606 lett. b) e lett. e), deduce:
a) L’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 168 bis, ter e quater c.p. e art. 464 bis e ss. c.p.p. e art. 657 c.p.p. posto che il Giudice di merito avrebbe dovuto accogliere l’istanza di messa alla prova.
In particolare il ricorrente deduce che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione dell’istituto della messa alla prova in grado d’appello, in assenza di una norma transitoria, che consentisse l’applicazione del nuovo istituto introdotto con la legge n. 67/2014 appunto ai processi che abbiano superati i rigorosi sbarramenti previsti dall’art. 464 bis cod. pen..
In realtà gli effetti sostanziali dell’istituto, e la conseguente applicazione dell’art. 2, comma 4 c.p. consentirebbero una applicazione retroattiva della normativa in questione, con riferimento anche alla giurisprudenza della CEDU e in particolare del principio della lex mitior, così come applicato nella sentenza della Corte di Strasburgo Scoppola contro Italia del 17 settembre 2009. Un interpretazione diversa, quale quella fatta propria dalla corte d’appello, anche in relazione a una pronuncia d ella Corte di cassazione, determinerebbe una situazione di disparità di trattamento rispetto a fatti pregressi per procedimenti pendenti, con violazione dell’art. 3 Cost..
b) Entità della pena. Violazione dei criteri di computo della medesima.
Il ricorrente lamenta l’eccessività della pena infittagli, in relazione al suo comportamento processuale e ai fatti commessi, in violazione dei criteri di dosimetri della medesima, con una determinazione della stessa non specifica nei vari passaggi e riferimenti ai reati contestati.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso osserva il Collegio che con l’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014 nr. 67 è divenuta effettiva l’applicabilità e l’operatività delle disposizioni che disciplinano il nuovo istituto della messa alla prova.
Con questo istituto il legislatore ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti (ed “probation”) anche nel processo e per i reati commessi da imputati maggiorenni, individuando, come si legge nella relazione una probation giudiziale nella fase istruttoria, assimilabile al modello adottato nel procedimento minorile (art. 28 del d.p.r. n. 448 del 1988 e art. 27 delle relative norme di attuazione, approvate con d.lgs. n. 272 del 1989), nel quale la messa alla prova precede la pronuncia di una sentenza di condanna”, evidenziando le differenze che l’istituto ha rispetto a quelli esistenti nel nostro ordinamento, come quella che è gestita dalla magistratura di sorveglianza in termini di sospensione dell’esecuzione della condanna (artt. 656 cod. proc. pen. e legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario), con riguardo alle pene detentive irrogate nel limite dei tre anni nei confronti di soggetti a piede libero;
nonché dalla probation penitenziaria, introdotta in Italia dagli artt. 47 ss. della legge n. 354 del 1975 e dall’art. 94 del d.p.r. n. 309 del 1990″.
L’obiettivo che intende perseguire questa probation processuale è quello di offrire immediatamente all’imputato (soprattutto se “primario” e accusato di un reato di minore gravità) un trattamento personalizzato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in un istituto di pena (spesso occasione di un consolidamento degli aspetti devianti della personalità), ma anche dalle conseguenze sociali di essere stato comunque attinto da una decisione di condanna.
Ciò premesso la collocazione delle disposizioni di cui agli artt. 464 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies e novies c.p.p. nel libro VI (sui procedimenti speciali), dopo il titolo V, nell’ambito del (nuovo) titolo V bis, porta a ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti costituisca essa stessa un procedimento speciale, nuovo, che si aggiunge dunque al giudizio abbreviato, all’applicazione delle pena su richiesta delle parti, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato ed al procedimento per decreto. L’inquadramento sistematico delle norme che disciplinano l’istituto ha conseguenze importanti per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni in esame ai processi in corso, non avendo il legislatore contemplato alcuna norma transitoria.
La questione, ovviamente, assorbe qualsiasi altra e ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 168 bis cod. pen. che si possono accorpare in due limiti di natura oggettiva, legati alla gravità del reato e quindi alla pena edittale e ad alcune tipologie specifiche dato dal fatto e al fatto che il beneficio non sia già stato concesso ed in un limite di natura soggettiva, concernente la circostanza che il richiedente non sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza, che caratterizzano e differenziano notevolmente la probation per gli adulti, rispetto a quella prevista nel rito minorile, ove tali limiti non sono contemplati.
Orbene la nuova normativa sulla messa alla prova per gli adulti ha inciso sia sulle norme sostanziali che su quelle processuali, da un lato, introducendo un istituto che è un beneficio ed integra una nuova causa di estinzione del reato, dall’altro, disciplinando con esso un nuovo rito che porta alla definizione anticipata del procedimento.
Valorizzare l’aspetto sostanziale o la prospettiva processuale dell’istituto ha una evidente ricaduta sull’applicabilità o meno delle disposizioni che hanno apportato modifiche al codice penale e che hanno inciso sulla punibilità del reato, configurandosi esse come norme più favorevoli e ciò sia richiamandosi all’art. 2 co. 4 c.p., che alla disposizione di cui all’art. 7 CEDU, come interpretato nella sentenza Scoppola contro Italia. Una risposta positiva al quesito comporta tuttavia la disapplicazione in fatto di una norma – l’art. 464 bis co. 2 c.p.p., appunto – che fissa specifici termini di decadenza per la proposizione della richiesta. Il dato, difficilmente superabile, relativo alla disapplicazione da parte del giudice della disposizione di cui all’art. 464 bis c. 2 c.p.p., in realtà, forse spiega per quale motivo non sia stata prevista una norma transitoria.
Ed infatti proprio la disposizione di cui all’art. 464 bis co. 2 c.p.p. può portare a ritenere che l’aver individuato, da parte del legislatore, uno sbarramento che individua espressamente un termine finale di presentazione della richiesta, con diversificazioni collegate ai differenti procedimenti, ma comunque ristretta al giudizio di primo grado (le conclusioni rassegnate dalle parti a norma degli art. 421 e 422; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio; o), oltre il quale il beneficio non è più applicabile, può rispondere ad una scelta precisa con la quale il legislatore, con tale disposizione, ha voluto dettare una disciplina applicabile a tutti i procedimenti pendenti, individuando tra essi quelli in cui la disciplina sostanziale può trovare applicazione (e per converso, quelli ai quali la disciplina non è applicabile).
Una scelta in questo senso, a parere del collegio, non determina infatti una disparità di trattamento, anche se situazioni pur apparentemente simili sono destinate a ricevere trattamenti differenti, in coerenza con il principio di ragionevolezza che riconosce l’importanza della sistematicità della scelta legislativa. D’altra parte, ponendo mente al fatto che il legislatore, oltre alle norme sostanziali, ha previsto specifiche disposizioni processuali, una delle quali fissa uno sbarramento per la proposizione della richiesta, l’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa può correttamente ritenerla espressione della discrezionalità legislativa, caratterizzata dalla scelta di ancorare ad un preciso momento procedurale la possibilità di proporre l’istanza; con ciò si deve escludere che sia incostituzionale aver deciso di lasciar fuori, dal novero dei procedimenti in cui il rito premiale è esperibile, quei procedimenti nei quali tale fase sia stata superata, cioè tecnicamente esaurita. Il tema è stato già affrontato dalla corte di cassazione da alcune pronunce delle sezioni semplici ed è stato oggetto anche di una ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite.
La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30559/14, Cass. Pen., Sez. IV, ord. 9 luglio 2014 (dep. 11 luglio 2014), n. 30559, Pres. Brusco, Est. Piccialli, Ric. Dalvit ha affrontato la questione dell’applicabilità delle nuove norme della legge n. 67 del 28 aprile 2014, che hanno introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della probation per gli adulti, nell’ambito di quei processi che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, avvenuta il 17 maggio 2014, hanno superato la fase processuale entro la quale può essere dall’imputato formulata, a pena di decadenza, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
La mancanza di una disciplina transitoria, dedicata alla soluzione di questa problematica, ha indotto il Collegio della IV sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite, attesa la “delicatezza della materia e la possibilità di soluzioni interpretative in radicale contrasto, afferenti il regolamento di diritti di rilievo costituzionale”.
Questo collegio nel presente caso, in conformità alle decisioni di altre sezioni semplici, una delle quali peraltro è stata richiamata dallo stesso ricorrente, ritiene che non vi siano le condizioni per l’esistenza di un potenziale, allo stato, contrasto che non possa essere positivamente risolto alla luce della normativa esistente.
Infatti la Sezione Feriale Penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 35717/2014 Ceccaroni, si è espressa in senso contrario alla tesi della immediata applicabilità dell’istituto della messa alla prova ai processi in corso.
Come nel caso deciso dalla sentenza Dalvit, sopra richiamata, anche nella vicenda definita dalla sentenza Ceccaroni, l’imputato, dopo avere proposto ricorso avverso la sentenza di appello, che aveva confermato la condanna di primo grado per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, ha avanzato, nelle more del giudizio di legittimità, una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Il ricorso è stato rigettato e, con specifico riferimento alla richiesta di sospensione del procedimento avanzata dal ricorrente è stato sottolineato come l’istituto della messa alla prova sia incompatibile con il giudizio, sia di merito che di legittimità, in quanto è stato costruito “dal legislatore come opportunità possibile esclusivamente in radicale alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di giudizio di merito, già dal primo grado. Si tratta, quindi, di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con alcun giudizio di impugnazione. L’attuale disciplina positiva, pertanto, esclude la possibilità che la sospensione del procedimento con messa alla prova possa trovare applicazione nel giudizio di legittimità”. Inoltre, l’assenza di una disciplina transitoria, impone di fare ricorso alla regola generale derivante dal principio del tempus regit actum, con la conseguenza che sono da ritenere inammissibili quelle richieste di sospensione del processo con messa alla prova che vengono proposte a processo in corso, in cui siano già stati superati i rigorosi termini decadenziali previsti dall’art. 464-bis, secondo comma, del codice di procedura penale. A supporto di questa interpretazione correttamente deve essere fatto riferimento anche alla sentenza n. 236 del 2011 della Corte costituzionale, che ha ritenuto infondata la questione di incostituzionalità, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, relativa alla inapplicabilità dei più favorevoli termini di prescrizione, introdotti dalla legge n. 251 del 2005, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti la Corte di cassazione. In questo caso, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato come nel nostro ordinamento sia da ritenersi assoluto il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, mentre quello della retroattività della norma favorevole può subire delle limitazioni, a condizione, però, che tali limitazioni siano oggettivamente ragionevoli e giustificate, come nell’ipotesi “della diversità dei contesti processuali”.
Ora, dal momento che la lex mitior, di cui si discute, è “costituita dalla previsione di una ulteriore causa di estinzione del reato tuttavia caratterizzata dalla stretta connessione con un rito peculiare che ne impedisce ogni rilievo nei giudizi di impugnazione”, bisogna concludere che “quando il processo è ormai giunto davanti al giudice dell’impugnazione (perché vi è stata una decisione che ha definito il primo grado di giudizio) non vi è spazio sistematico alcuno per dare ingresso ad una procedura che, come e nei termini in cui si è prima argomentato, è strutturalmente alternativa ad ogni tipo di giudizio su una determinata imputazione. Questo ancor più quando il processo pende nel giudizio di legittimità”, (v. anche Sez. F, n. 42318 del 09/09/2014 – dep. 10/10/2014, Valmaggi, Rv. 261096).
Il quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento così ricomposto comporta che il principio della lex mitior va ricondotto, in via generale, alle norme concernenti le fattispecie penali e le sanzioni ivi previste, con esclusione delle norme processuali che invece trovano il loro primo principio di riferimento nel diverso canone normativo del tempus regit actum di cui all’art. 11 disp. prel. cod. civ.; con la precisazione che le situazioni esaurite potranno sopportare il vaglio di ulteriori valutazioni attraverso l’analisi del filtro di ragionevolezza riconducibile alla considerazione di ulteriori interessi confliggenti, come affermato, positivamente, in tema di prescrizione con la sentenza n. 393 del 2006 della Corte costituzionale, in modo tale che l’esegesi applicativa delle norme aventi valore procedurale potrà trovare una ponderazione di sistema nelle previsioni cui per il cittadino sono legati interessi di natura prettamente sostanziale, primo fra tutti quello alla libertà, che trova il suo presidio costituzionale nell’art. 13 Cost. La valutazione dell’applicazione retroattiva della lex mitior, e la sua conseguente operatività va ricollegata al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e al fatto che la stessa arriva a sopportare deroghe nella sua applicazione quando debba confrontarsi con principi di pari rango (si veda ad esempio la vicenda dell’applicazione del regime della prescrizione per la legge 8 dicembre 2005, n. 251, c.d. ex Cirielli, di cui alla sentenza della Corte cost., n. 393 del 2006, che ha ritenuto illegittimamente limitato dalla norma transitoria dell’art. 10, comma 3, l’efficacia retroattiva del regime migliorativo della prescrizione al termine originariamente previsto, mentre ha ritenuto possibile escludere l’efficacia dei più ragionevoli termini di prescrizione per i processi pendenti in grado d’appello o avanti la Corte di cassazione (v. Corte cost., sentenze nn. 72 del 2008 e 236 del 2011).
Rispetto a questi approdi ermeneutici non appare inutile richiamare l’articolata ricostruzione prodotta dall’elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite in tema di atto processuale e di situazione esaurita, posta alla base della soluzione dei casi di conflitto e dell’applicazione del principio di cui all’art. 11, primo comma, delle preleggi.
La corretta applicazione della normativa intertemporale impone, infatti, anche la esatta individuazione dell’actus, che va focalizzato ed isolato, sì da cristallizzare la disciplina giuridica ad esso riferibile. In particolare, il concetto di atto deve essere rapportato allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma processuale coinvolta nella successione. L’atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di autonomia rispetto agli altri atti dello stesso processo, dovendosi avere riguardo anche alle dimensioni temporali in cui si colloca, per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime, tra cui quello che ha carattere strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi in uno spazio temporale anch’esso più o meno ampio, dando luogo ad una fattispecie processuale complessa. La regola tempus regit actum non può dunque non tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014 – dep. 28/10/2014, Pinna, Rv. 260926; RV 2260927). E ritiene il Collegio che la definizione di “rapporto esaurito”, con riferimento specifico all’istituto della messa alla prova, in base alla quale è stato definito tale (cioè esaurito) la fase processuale specifica, in relazione ai diversi riti, sta nel momento in cui avvenga il passaggio del procedimento alla fase successiva (dibattimentale). D’altra parte lo stesso principio della lex mitior, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU con la sentenza del 17/09/2009, Scoppola c. Italia, citata, e che ha fortemente valorizzato la centralità dell’art. 7 CEDI), che sancisce il principio di legalità dei reati e delle pene, non ha sancito solo “il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma, implicitamente, il principio della retroattività della legge meno severa”. Tuttavia, secondo la stessa Corte EDU, “tale principio non diviene al contempo, un principio dell’ordinamento processuale”. È la stessa Corte, dunque, che chiarisce che resta ragionevole l’applicazione del principio tempus regit actum per quanto riguarda l’ambito processuale, pur dovendosi accuratamente definire di volta in volta se le norme di cui si discute appartengano o meno sostanzialmente alla sfera del diritto penale materiale.
La soluzione del problema in esame resta perciò affidata alla ricostruzione del sistema processuale nell’ottica dell’applicazione del principio tempus regit actum, pur dovendosi accuratamente definire di volta in volta se le norme di cui si discute appartengano o meno alla sfera del diritto penale materiale, o meglio subiscano una diretta incidenza nella loro conformazione dall’attrazione nella sfera sostanziale. Sulla base di queste premesse la Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione dell’istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile. (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014 – dep. 18/11/2014, Calamo, Rv. 261255). Anche in questo caso era stato indicato quale parametro di legalità costituzionale il principio di retroattività della lex mitior successiva desumibile dall’art. 7 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e che farebbe ormai parte del sistema quale specificazione dell’art. 2, comma 4 cod. pen. Tuttavia (v. Corte Cost. n. 236 del 2011 cit. e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo), il principio di retroattività della lex mitior, così come in generale le norme in materia di retroattività contenute nell’art. 7 della Convenzione EDU, concerne le sole “disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono” (CEDU sent. 27 aprile 2010, Morabito contro Italia, nonché sent. 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), trattandosi oltre tutto di principio riconosciuto dalla Convenzione Europea che non coincide, tuttavia, con quello regolato nel nostro ordinamento dall’art. 2, comma 4 cod. pen.. Quest’ultimo riguarda, infatti, ogni disposizione penale successiva alla commissione del fatto, che apporti modifiche in melius di qualunque genere alla disciplina di una fattispecie criminosa, incidendo sul complessivo trattamento riservato al reo, mentre il primo ha una portata più circoscritta, concernendo le sole norme che prevedono i reati e le relative sanzioni (v. Corte Cost.n. 20136 del 2011 cit.: “La diversa e più ristretta, portata del principio convenzionale è confermata dal riferimento che la giurisprudenza Europea fa alle fonti internazionali e comunitarie e alle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. Sia l’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, sia l’art. 49 della Carta di Nizza, infatti, non si riferiscono a qualsiasi disposizione penale, ma solo alla legge che prevede l’applicazione di una pena più lieve). Sempre, infatti, secondo la fondamentale Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è da ritenere che il principio di retroattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità”.
Ciò premesso il nuovo istituto della messa alla prova si configura come un percorso del tutto alternativo rispetto all’accertamento giudiziale penale, ma non incide affatto sulla valutazione sociale del fatto, la cui valenza negativa rimane anzi il presupposto per imporre all’imputato, il quale ne abbia fatto esplicita richiesta, un programma di trattamento alla cui osservanza con esito positivo consegua l’estinzione del reato.
Si è, dunque ed all’evidenza, al di fuori dell’ambito di operatività del principio di retroattività della lex mitior ed è pertanto da escludere che la mancata previsione di una applicazione retroattiva dell’istituto della messa alla prova si ponga in contrasto con l’art. 7, par. 1 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo e violi l’art. 117, comma 1 Cost. che del primo (norma interposta) costituisce il parametro di legalità costituzionale (nello stesso senso v. Cass. Sez. Feriale n. 11 del 31/07/2014, Paladino).
Il ricordato carattere alternativo del procedimento di messa alla prova rispetto all’accertamento giudiziale penale non rende, dunque irragionevole la fissazione del termine finale di presentazione della richiesta al momento delle conclusioni rassegnate dalle parti a norma degli art. 421 e 422 cod. proc. pen.; la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio ai sensi degli art. 550 e segg. cod. proc. pen., di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato; il medesimo termine previsto dall’art. 461 c.p.p. per l’opposizione, nei procedimenti per decreto.
La possibilità di presentare la richiesta alla prima udienza successiva all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 significherebbe, come è stato correttamente evidenziato, collegare l’esercizio della facoltà ad un termine in realtà mobile, posto che detta udienza potrebbe avere luogo ad istruttoria dibattimentale sia in corso che conclusa, durante la discussione finale o addirittura coincidere con quella fissata unicamente per la lettura del dispositivo, con grave compromissione delle ragioni di economia processuale e della ragionevole durata del processo e, in definitiva, con il principio costituzionale del giusto processo.
È già stato poi sottolineato dalla giurisprudenza che successivamente è entrata in vigore la legge 11 agosto 2014 n. 118 che ha introdotto nella legge n. 67 del 2014 l’art. 15 bis (Norme transitorie), previsione concernente, tuttavia, il solo Capo III della legge e la disciplina ivi stabilita di sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, ma non il Capo II relativo alla messa alla prova, confermando a contrario che non vi è stato da parte del legislatore alcun ripensamento quanto alla individuazione del termine finale di presentazione dell’istanza di cui all’art. 464 bis, comma 2 cod. proc. pen..
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso osserva la Corte che lo stesso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano viziate da illogicità (si veda l’articolata motivazione sul punto a pag. 9 della sentenza d’appello in ordine ai criteri di determinazione della pena);
questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi – rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648).
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;
Non si provvede sulle spese richieste dalla parte civile in quanto, in tema di impugnazioni, qualora dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, rimanendo impregiudicata la possibilità di adire il giudice civile anche all’esito positivo del percorso di messa alla prova ai fini del risarcimento del danno subito e riguardando gli altri motivi di ricorso esclusivamente i criteri di determinazione della pena. (v. anche Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013 – dep. 15/01/2014, Spagnuolo, Rv. 258524). In particolare per il motivo di ricorso relativo alla richiesta di applicazione dell’istituto della messa alla prova tale conclusione trova sostegno anche negli arresti giurisprudenziali in base ai quali è stato affermato che, seppur per la diversa ipotesi di estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non sussiste alcun interesse per la parte civile ad impugnare, anche ai soli fini civili, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria in quanto tale pronuncia, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato, non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile (così Sez. V, 6 giugno 2008, n. 27392, Di Rienzo non massimata sul punto). Si precisa in tale arresto che l’interesse alla proposizione dell’impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo altresì che l’eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente. Per contro, la sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell’estinzione del reato ai sensi dell’art. 35 citato, con valutazione operata allo stato degli atti, senza alcuna istruttoria e con sentenza predibattimentale, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente. Invero, l’art. 652 cod. proc. pen. prevede che solo la sentenza di assoluzione pronunciata in giudizio, in seguito a dibattimento, per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell’imputato o ricorrenza di un’esimente abbia efficacia di giudicato nell’eventuale giudizio civile di responsabilità che la parte civile può instaurare nei confronti dell’imputato. Dunque, poiché nell’eventuale giudizio civile di danno la parte civile non può risentire alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento intervenuta nella specie, essa non ha interesse a formulare censure riguardo alla dichiarazione di estinzione del reato. Tale soluzione ermeneutica è stata poi successivamente ribadita da Sez. IV, 26 gennaio 2011,, n. 15619, D’Angelo, non massimata; Sez. IV, 18 febbraio 2014, n. 46368, Imbrocè, Rv. 260946 e Sez. V, 26 giugno 2014, n. 30535, Uggini, Rv. 260037. Orbene, a parere del collegio, le conclusioni sopra riportate possono trovare applicazione, mutatis mutandis, anche nel caso di sospensione del processo con messa alla prova, dove la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Orbene, appare evidente che se il danno viene interamente risarcito la parte offesa, già costituita parte civile non avrà nulla di cui lamentarsi; in caso contrario, l’eventuale risarcimento parziale o, in ipotesi, l’assenza di un totale risarcimento, non potrà rivestire autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produrrà, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile. L’istituto in esame si configura come una peculiare forma di definizione alternativa del procedimento, attraverso la previsione di un ulteriore rito speciale, che sicuramente persegue un obiettivo di deflazione ma che trova la sua ratio nell’esigenza di configurare anche un sistema che vuole porsi come mezzo di tutela sostanziale dei beni giuridici lesi, più che come astratto ed indefettibile meccanismo retributivo conseguente alla commissione del reato. Il giudice, infatti, arriverà ad assumere una decisione sulla richiesta sempre che non debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. e dovrà farlo con ordinanza pronunciata in udienza (anche appositamente fissata ai sensi dell’art. 127 c.p.p.), sentite le parti, nonché la persona offesa, il cui parere però no è vincolante. Ed è importante sottolineare che l’ordinanza è ricorribile autonomamente per cassazione, anche dalla persona offesa, ma solo se essa non è stata sentita o non ha avuto avviso e, in ogni caso, l’impugnazione proposta non sospende il procedimento. In base ai parametri di cui all’art. 133 c.p. se il giudice reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, valutata anche la circostanza che il domicilio dell’imputato, indicato nel programma, sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa, concede il beneficio, disponendo, con ordinanza, la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Orbene è pacifico, dunque, che la valutazione da parte del giudice, non si basa su elementi di prova, ma, eventualmente, potrebbe prendere visioni degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., valorizzando la disposizione di cui all’art. 464 quater, comma 3 e in assenza di una esplicita norma di divieto al riguardo se, nel contempo si vuole rendere concreto il riferimento ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. Ma, in ogni caso, la decisione assunta, nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova, non potrà avere alcuna incidenza sull’eventuale giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese chieste dalla parte civile M.B. Banca s.p.a. in liquidazione.
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