Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 28 aprile 2015, n. 17681

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovann – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 40/2014 TRIB. LIBERTA’ di SIENA, del 11/11/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FODARONI Maria Giuseppina sul rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con decreto emesso in data 15.10.2014 il Procuratore della Repubblica di Siena, nell’ambito del procedimento a carico di (OMISSIS), n. 593/12RGNR PM, disponeva la perquisizione della sede della associazione non riconosciuta (OMISSIS) con conseguente sequestro di documentazione, cosa pertinente al reato, ovvero ritenuta utile all’accertamento della verita’ oppure riconducibile ad analoghe ipotesi delittuose.

In data 16.10.2014 ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in esecuzione del citato provvedimento, si portavano presso la sede dell’associazione, in (OMISSIS), procedevano alla perquisizione dell’immobile ed al sequestro, tra l’altro di dati informatici di proprieta’ dell’associazione. Avverso il decreto di perquisizione e sequestrala (OMISSIS), assistita da difensore, proponeva ricorso quale soggetto terzo interessato, chiedendo l’annullamento dell’impugnato decreto di sequestro in quanto afferente a beni assolutamente non qualificabili come corpo di reato e appartenenti all’associazione impugnante, beni del tutto estranei ai fatti contestati all’indagato. Con il provvedimento oggi impugnato, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, dichiarava inammissibile l’impugnazione evidenziando come nella fattispecie non si fosse in presenza di un sequestro probatorio d’iniziativa del pubblico ministero quanto piuttosto di un sequestro d’iniziativa della polizia giudiziaria come tale suscettibile di convalida (mai concessa): non avendo il pubblico ministero, nel corpo del provvedimento impugnato, specificato l’oggetto del sequestro, essendosi invece limitato ad indicare genericamente quanto attinente all’ipotesi di reato che apparisse utile ai fini dell’indagine (evenienza verificatasi nella realta’ avendo la polizia giudiziaria individuato di propria iniziativa beni ed altra documentazione ritenuta pertinente al reato e, conseguentemente, beni che venivano sottoposti a sequestro).

Avverso tale ordinanza e’ stato proposto il presente gravame con richiesta di annullamento del provvedimento impugnato per violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c) in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, poiche’ benche’ il decreto di sequestro sia privo di motivazione sul rapporto di pertinenzialita’ dei beni sequestrati rispetto alle imputazioni a carico dell’indagato, il tribunale ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’istanza di riesame sulla base di una motivazione apparente ed erronea, emergendo dalla lettura del provvedimento del PM (riportato in stralcio nel corpo del ricorso) come gli agenti di polizia giudiziaria abbiano operato in esecuzione di ordini precisi e senza alcuna discrezionalita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il motivo proposto manifestamente infondato.

La questione sottoposta a questa Corte riguarda sostanzialmente il contenuto di specificita’ richiesto ad un decreto di perquisizione, con riferimento alle cose da ricercare e sequestrare, al fine di valutare se sia suscettibile di riesame il sequestro conseguente a perquisizione.

Su tale questione si e’ recentemente pronunciata questa stessa sezione (Cass. sez. 2, 20.11.2013, n. 51867), osservando come non sia consentito che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericita’, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato (v. Cass., Sez. 6, sent. n. 2882 del 6 ottobre 1998 dep. 11 dicembre 1998 rv. 212678); ma che, nondimeno, non sia possibile pretendere l’indicazione dettagliata delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, sia perche’ il piu’ delle volte le stesse non possono essere specificate a priori, sia perche’ l’articolo 248 cod. proc. pen., nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerca una cosa determinata, implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non determinate, che potranno essere individuate solo all’esito dell’eseguita perquisizione.

Deve rammentarsi sul punto che nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 40657 del 09 ottobre 2012, dep. 17 ottobre 2012, Azzariti Fumaroli, rv. 253679), ai fini della legittimita’ del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all’esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non e’ richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione e’ stata disposta, sia alle nozioni normative di “corpo di reato” e “cosa pertinente al reato” (cfr., Cass., Sez. 1, sent. n. 1953 del 10 marzo 1997 dep. 30 aprile 1997, rv. 207430). Quando invece la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l’autorita’ giudiziaria dovra’ procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute suscettibili di sequestro (v. Cass., Sez. 5, sent. n. 5672 del 25 novembre 1999 dep. 13 gennaio 2000, rv. 215566; Cass., Sez. 6, sent. n. 1517 del 29 aprile 1999 dep. 6 luglio 1999, rv. 214508).

Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro. Peraltro, laddove, operato il sequestro di cose la cui indicazione non sia predeterminabile in base alla motivazione del decreto di perquisizione e non intervenga da parte dell’autorita’ giudiziaria ne’ convalida del sequestro ne’ restituzione delle cose sequestrate, l’interessato dovra’ chiedere la restituzione dei beni ed in caso di rigetto della richiesta potra’ attivare il ricorso di cui all’articolo 263 cod. proc. pen., commi 4 e 5, essendo invece inammissibile il procedimento di riesame (v. Cass., Sez. 3, sent. n. 3130 del 2 ottobre 1997 dep. 4 novembre 1997, rv. 208868). Nella specie non e’ stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto, il provvedimento del PM contro il quale i ricorrenti hanno avanzato richiesta di riesame era un decreto di perquisizione e che in esso la possibilita’ di un sequestro veniva rimessa alla discrezionalita’ degli organi di polizia giudiziaria chiamati ad individuare le cose che presentassero un nesso di pertinenza probatoria con il reato ovvero fosse stata ritenuta utile all’accertamento della verita’ oppure riconducibile ad analoghe ipotesi delittuose per i quali si procedeva.

Il decreto in questione, come tale, non era dunque impugnabile (cfr., in fattispecie del tutto sovrapponibile, Cass., Sez. 6, n. 23101 del 21 aprile 2004, Fornari ed altri, rv. 229958) ma, ove fosse intervenuto il sequestro di cui all’articolo 354 cod. proc. pen., sarebbe stato impugnabile il decreto di convalida del sequestro emanato ai sensi dell’articolo 355 cod. proc. pen.. Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente, per ciascuno di essi, in euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla cassa delle ammende.

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