Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 20 maggio 2014, n. 11035
Ritenuto in fatto
1. – Con atto di citazione in data 6 dicembre 2004, F.A.M. (o A. ) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, le sorelle Fe.Al. , P. , V. e G. nonché il fratello f.a. , e – premesso che era deceduto in Carmagnola, in assenza di testamento, il loro padre Fe.An. , e che il defunto aveva compiuto in vita una lunga serie di donazioni indirette in favore dei figli acquistando, nel corso degli anni, immobili (terreni agricoli e fabbricati) con denaro proprio, ma con intestazione, di volta in volta, in capo ai figli stessi – chiese che il Tribunale, previa collazione da parte dei convenuti di quanto loro pervenuto a titolo di donazione indiretta e previo accertamento della consistenza ereditaria, dichiarasse la lesione della quota spettante ad essa attrice quale legittimaria, procedesse alla ripartizione tra gli eredi della massa risultante per effetto della collazione, dichiarasse il suo diritto allo scioglimento della comunione ereditaria paterna ed ordinasse la divisione dei terreni con, infine, la resa dei conti.
Si costituì f.a. , resistendo e assumendo che vi erano in capo alle sorelle F. ulteriori acquisti immobiliari, rispetto a quelli indicati nell’atto di citazione, integranti donazioni indirette e da assoggettare a collazione. Concluse chiedendo che il Tribunale accertasse che egli non era tenuto alla collazione, anche per esserne stato dispensato, ovvero che, in subordine, deducesse il valore di migliorie e spese straordinarie; dichiarasse prescritto il diritto dell’attrice alla restituzione di quanto egli avrebbe percepito in virtù di negozi nulli o invalidi; dichiarasse l’intervenuta usucapione degli immobili posseduti da oltre venti anni; accertasse la soggezione alla collazione di quanto percepito dall’attrice anche indirettamente per donazione, in particolare il premio assicurativo versato dal defunto ovvero la prestazione assicurativa nonché l’immobile sito in (omissis) .
Si costituirono anche F.A. , G. , P. e V. , dichiarando di aderire alla domanda di divisione dell’attrice e facendo propria la domanda di rendiconto da lei proposta, essendo i frutti degli immobili caduti in successione stati fatti propri dal fratello a. dal febbraio 2003.
Contestarono, invece, di dover assoggettare a collazione i beni indicati dalla sorella, avendoli acquistati con denaro proprio, ricavato dall’attività lavorativa svolta. In via riconvenzionale, chiesero che venissero assoggettate a collazione le donazioni dirette ed indirette compiute dal de cuius in favore dell’attrice.
Con la propria memoria ex art. 180 cod. proc. civ. F.A.M. estese la propria domanda nei confronti delle sorelle agli ulteriori immobili indicati nella comparsa di costituzione del fratello a. .
2. – Espletata l’istruttoria testimoniale, il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 14 ottobre 2008, dichiarò che doveva essere assoggettato a collazione l’immobile censito al NCEU del Comune di Carmagnola al foglio 100, n. 81, nonché l’entrostante fabbricato, il tutto in comproprietà tra Fe.Al. , V. e P. ; rigettò le restanti domande delle parti volte all’accertamento dell’assoggettabilità a collazione dei restanti immobili oggetto di causa; riservò alla sentenza definitiva il regolamento delle spese e provvide alla prosecuzione dell’istruttoria con separata ordinanza.
3. – Interponevano appello Fe.Al. , P. e V. . F.A. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e proponendo a sua volta appello incidentale.
f.a. chiedeva il rigetto dell’appello principale e di quello incidentale.
Veniva integrato il contraddittorio nei confronti di F.G. , la quale si costituiva dichiarando di nulla opporre all’appello delle sorelle Al. , P. e V. , e proponendo, a sua volta, appello incidentale.
4. – La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1706 depositata il 19 novembre 2010, ha cosi provveduto:
– in accoglimento dell’appello proposto da F.G. , ha dichiarato la nullità della sentenza per violazione del disposto di cui all’art. 50-bis, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.;
– in accoglimento della domanda di F.A. , ha dichiarato che l’atto di compravendita a rogito notaio Fissore del 27 giugno 1974 costituisce donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, del terreno che ne forma oggetto, in favore di Fe.Al. , P. e V. ; rigettando per il resto la domanda di F.A. nei sensi di cui in motivazione;
– in accoglimento della domanda di F.G. , ha dichiarato che l’atto di compravendita a rogito notaio Fissore 6 marzo 1985 costituisce donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, in favore di F.A. ;
– ha rigettato le domande proposte da F.A. e G. nei confronti di F.A. ;
– in accoglimento della domanda di F.A. ha dichiarato che l’atto di compravendita a rogito notaio Pini del 29 luglio 1991 costituisce donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, in favore di Fe.Al. e V. relativamente agli immobili di cui al foglio 146, n. 147, foglio 147, nn. 33, 34 e 35, nonché foglio 159, n. 57, rigettando, invece, tale domanda nei confronti di F.P. ;
– in accoglimento della domanda di F.A. ha dichiarato che l’atto di compravendita a rogito notaio Deorsola del 28 giugno 1988 costituisce, per la quota di un mezzo già di pertinenza del de cuius Fe.An. , donazione indiretta, corone tale soggetta a collazione, in favore di F.G. ;
– in accoglimento della domanda di F.A. , ha dichiarato che gli atti di compravendita di cui ai rogiti notaio Pini 16 febbraio 1987 e notaio Fissore 6 marzo 1985 costituiscono donazione indiretta, come tale soggetta a collazione, in favore di F.A. e V. ;
– infine, ha regolato le spese del giudizio.
5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello F.A.M. (o A. ) ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 maggio 2011, sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito, con controricorso, Fe.Al. , con P. , V. e G. , nonché f.a. . Quest’ultimo ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi.
In prossimità dell’udienza F.A.M. ha depositato una memoria illustrativa.
Considerato in diritto
1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 737 cod. civ.), la ricorrente in via principale F.A.M. si duole che la Corte d’appello, nel decidere in ordine alla declaratoria di donazione indiretta dell’acquisto ai rogiti del notaio Fissore del 27 giugno 1974 del terreno sito in (omissis) al NCEU al foglio 100, n. 81, con entro-stante fabbricato – edificato successivamente all’acquisto – ed alla correlata richiesta di collazione dei beni immobili predetti, abbia accolto la domanda limitatamente all’acquisto del terreno, rigettandola, invece, in relazione al fabbricato, pur ritenendo fondata la prospettazione che anche l’edificazione del fabbricato era avvenuta con denaro del padre. Avrebbe errato la Corte di merito a considerare oggetto di donazione indiretta il pagamento del corrispettivo per l’edificazione del fabbricato, e quindi una donazione “avente un oggetto diverso da quello dedotto… per il quale non è stata formulata domanda”.
1.1. – Il motivo è fondato.
1.2. – Occorre premettere che la Corte d’appello, alla luce, in particolare, della deposizione del teste G. e del teste N. e di un quadro probatorio complessivo da cui è emerso che il defunto Fe.An. era solito acquistare terreni con soldi propri intestandoli ai figli, è giunta alla conclusione – non impugnata in questa sede – che l’atto di compravendita del terreno a rogito Fissore del 27 giugno 1974 sia qualificabile come donazione indiretta in favore di Fe.Al. , P. e V. e che, in quanto tale, “esso vada assoggettato a collazione nonché all’azione di riduzione ove abbia causato la lesione dei diritti di legittimaria di F.A. , il che rappresenta profilo da valutarsi nel prosieguo del giudizio di primo grado”.
Ciò posto, la Corte distrettuale ha altresì rilevato – ed è a questo capo della sentenza che si riferisce la censura articolata con il motivo – che su questo terreno, successivamente al suo acquisto in capo alle sorelle F. con denaro del padre, venne realizzato un fabbricato, tramite un’impresa con la quale venne stipulato un contratto, “qualificabile o come contratto a favore di terzo (vale a dire, delle figlie proprietarie del terreno) ovvero come contratto di appalto il cui corrispettivo sarebbe stato pagato da Fe.An. , il quale si sarebbe accollato i costi di costruzione del fabbricato in funzione del proprio interesse di beneficiare le figlie”.
La Corte di Torino ha escluso l’acquisto della proprietà del fabbricato dall’ambito della collazione sul rilievo che “nel caso di specie… non vi è stata alcuna contestualità ed all’acquisto del terreno è successivamente seguita l’edificazione del fabbricato, relativamente al quale non si è verificato alcun effetto traslativo essendo divenuto di proprietà delle F. in virtù del principio dell’accessione”.
“Un atto di liberalità – ha proseguito la Corte territoriale -sarebbe, dunque, ipoteticamente ravvisabile con riferimento, non al fabbricato, ma al pagamento del corrispettivo contrattualmente dovuto per la sua erezione su terreno che era già di proprietà delle F. “.
1.3. – Questa Corte, con la pronuncia a Sezioni Unite 5 agosto 1992, n. 9282, ha enunciato il principio secondo cui nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 cod. civ., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.
Alla base di questa soluzione – convalidata anche dalla giurisprudenza successiva (Sez. II, 29 maggio 1998, n. 5310; Sez. II, 22 settembre 2000, n. 12563; Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746; Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496) – vi è la sottolineatura che, nel caso del denaro corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell’acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell’importo all’alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare, c’è un collegamento tra l’elargizione del danaro e l’acquisto del bene da parte del beneficiario.
1.4. – Tanto premesso, ad avviso del Collegio ha errato la Corte d’appello a ritenere che, mancando la contestualità tra acquisto del terreno ed edificazione che ne è seguita, il principio dell’accessione costituisca un ostacolo alla configurabilità della donazione indiretta dell’edificio, e che sia predicabile, al più, un atto di liberalità con riguardo al pagamento del corrispettivo contrattualmente pagato dal genitore in favore delle figlie già intestatarie, per effetto di donazione indiretta, del terreno.
Così decidendo, la Corte territoriale ha risolto il problema dell’identificazione del bene donato – se debba intendersi il bene uscito dal patrimonio del genitore stipulante il contratto di appalto (o il contratto a favore di terzo) o il bene di cui le figlie si sono arricchite – prescindendo, non solo da ogni riferimento all’interesse a donare dello stipulante, ma anche dagli aspetti sostanziali della vicenda negoziale, omettendo in particolare di indagare se, con riferimento all’edificazione, lo schema contrattuale utilizzato fosse rivolto a far pervenire alle figlie la proprietà dell’immobile anziché il denaro di cui il genitore stipulante si è privato.
A quegli aspetti sostanziali della vicenda negoziale, invece, la Corte avrebbe dovuto avere riguardo, valutando se l’effetto ultimo, voluto dal disponente, non fosse piuttosto l’arricchimento, senza corrispettivo, delle destinatarie dell’acquisto, sicché l’oggetto della donazione fosse l’oggetto stesso dell’arricchimento, ossia l’immobile acquistato per accessione (cfr. Sez. II, 25 ottobre 2005, n. 20638, in motivazione).
Del resto, pacifico essendo che Fe.An. aveva acquistato con denaro proprio il terreno nel Comune di Carmagnola intestandolo alle figlie Al. , P. e V. , la ricorrente non ha mancato di evidenziare al giudice a quo che era stato lo stesso genitore a chiedere ed ottenere a proprio nome la licenza edilizia per realizzare sul predetto terreno un fabbricato (circostanza, questa, che appare confermata dagli accertamenti compiuti dalla Corte territoriale), provvedendo con il denaro proprio ai costi di edificazione stipulando un contratto che il giudice d’appello ha qualificato come di appalto o come contratto a favore di terzo.
1.5. – Il principio di diritto al quale il giudice d’appello deve attenersi è che in tema di donazione indiretta, con riguardo alla vicenda dell’edificazione, con denaro del genitore, su terreno intestato a figli (a seguito di precedente donazione indiretta), il bene donato può ben essere identificato, non nel denaro, ma nello stesso edificio realizzato – senza che a ciò sia di ostacolo l’operatività dei principi sull’acquisto per accessione -, tutte le volte in cui, tenendo conto degli aspetti sostanziali della vicenda negoziale (nella specie alternativamente indicata dal giudice del merito come appalto o come contratto a favore di terzi) e dello scopo ultimo perseguito dal disponente, l’impiego del denaro a fini edificatori sia compreso nel programma negoziale perseguito dal genitore donante.
2. – Per effetto dell’accoglimento del primo motivo resta assorbito l’esame del secondo mezzo del medesimo ricorso, con cui si prospetta il vizio di extrapetizione (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), deducendosi che la difesa delle sorelle Fe.Al. , P. e V. aveva chiesto la riforma della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bra – con cui era stata disposta la collazione del compendio immobiliare sito in Carmagnola composto dal terreno e dall’entrostante fabbricato – chiedendo il rigetto della domanda di collazione, ma ponendo a fondamento della domanda eccezioni di natura completamente diversa da quella accolta dalla Corte.
3. – Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 123-bis disp. att. cod. proc. civ. e 347 cod. proc. civ. ) censura che la Corte d’appello non abbia dichiarato soggetti a collazione tutti i beni indicati da F.A. quali oggetto di donazione del padre in favore dei figli in ragione del fatto che al momento della decisione non risultavano depositati i fascicoli “documenti” delle parti F.A.M. e f.a. . Cosi decidendo, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che: l’appello era avverso una sentenza non definitiva; che il giudizio di primo grado stava proseguendo; e che il fascicolo di parte di primo grado – come precisato nella comparsa di costituzione e risposta di F.A.M. nel grado di appello – era a mani del c.t.u. per la prosecuzione del giudizio di primo grado. In tale situazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto o chiederne l’acquisizione al giudice di primo grado o invitare le parti a provvedere al deposito di quanto asseritamente mancante.
Con il quarto mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non essersi la Corte d’appello rappresentata la possibilità che i documenti contenuti nel fascicolo di parte F.A. e f.a. potessero essere inseriti all’interno del fascicolo depositato presso il Tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, innanzi al quale pendeva e pende tuttora il giudizio di primo grado di cui alla sentenza non definitiva annullata dalla Corte d’appello.
3.1. – I motivi – da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione – sono inammissibili.
3.2. – Occorre a tal fine premettere che la Corte d’appello ha respinto la domanda proposta nei confronti di f.a. , e ciò “non essendovi in atti, al momento della decisione, nessuno dei contratti di compravendita qualificati dall’appellante come donazioni indirette, per cui non è possibile pronunciare in merito a tale qualificazione neppure ritenendoli pacificamente esistenti perché l’atto da cui risulterebbe la donazione indiretta richiede (in quanto compravendita immobiliare) la forma scritta ad substantlam ex art. 1350 cod. civ.”. E ancora ha proseguito: “Dovendosi operare la qualificazione giuridica di un siffatto negozio, il relativo contratto deve, dunque, necessariamente essere prodotto dalla parte interessata all’accertamento di una qualificazione diversa da quella derivante dal tipo contrattuale utilizzato. Nel caso di specie ciò non è avvenuto. Infatti, secondo quanto si desume dalla sottoscrizione apposta in calce al verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 25 maggio 2010, il difensore di F.A. ha ritirato il proprio fascicolo in data 7 luglio 2010 e non risulta sia stato successivamente depositato, essendovi nel fascicolo d’ufficio il solo fascicolo atti e non quello ove erano contenuti i documenti”. “In ogni caso, il contenuto degli atti rilevanti ai fini che ora interessano non è desumibile con sufficiente specificità né dalla sentenza di primo grado né dagli atti difensivi delle parti ed, inoltre, l’eventuale smarrimento dei fascicoli di parte non è neppure stato prospettato”.
3.3. – Tanto premesso, è esatto il principio – da cui muove la ricorrente in via principale – che l’art. 123 disp. att. cod. proc. civ. impone al giudice dell’impugnazione avverso sentenza non definitiva, per la cui decisione sia necessaria l’acquisizione di documentazione (prodotta da una delle parti e depositata nel proprio fascicolo nel giudizio pendente per l’emissione della sentenza definitiva), di ordinare alla parte di produrre copia della suddetta documentazione, potendo trarre le conseguenze derivanti dal mancato esame di quella documentazione solo nel caso in cui la parte stessa non abbia provveduto alla richiesta produzione.
Sennonché, la ricorrente, in violazione della regola di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non indica specificamente se, all’interno del fascicolo documenti, vi fossero i contratti di compravendita richiesti dalla Corte d’appello.
In questo senso – e fermo restando che la ricorrente non denuncia l’erroneità in diritto della statuizione della Corte d’appello secondo cui non basta che i contratti di compravendita, costituenti ipotesi di donazioni indirette, siano pacificamente esistenti, stante la necessità della forma scritta ad subatantiam – va accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del controricorrente, posto che la ricorrente fa un generico richiamo al suo fascicolo documenti e a quello di f.a. , ma non indica puntualmente se e quali atti di compravendita siano stati prodotti in detti fascicoli.
4. – Per effetto del rigetto dell’inammissibilità del terzo e del quarto motivo, resta assorbito l’esame del ricorso incidentale di f.a. , espressamente condizionato.
5. – La sentenza impugnata è cassata limitatamente alla censura accolta.
La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’ appello di Torino.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili il terzo ed il quarto; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
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