Cassazione10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 17 febbraio 2016, n.3014

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 12 settembre 2006 il Tribunale di Palermo condannò C.M.P. e SAI Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in favore di M.M. , della somma di Euro 149.772,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo.
La causa era stata proposta dal M. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi in data 20 maggio 1986 allorché, mentre viaggiava in moto, era stato investito dall’autovettura di proprietà della C. , dalla stessa guidata, assicurata con Ambra SAI s.p.a., che stava effettuando una manovra di inversione a U.: per effetto dell’urto l’attore, sbalzato nell’opposta corsia di marcia, era stato travolto dalla Renault di Co.Gi. , assicurata con l’Intercontinentale s.p.a..
Su gravame di Fondiaria SAI s.p.a., nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., di M.M. , di Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e di C.M.P. , la Corte d’appello, con la sentenza ora impugnata, depositata in data 15 settembre 2011, ha dichiarato che nulla è dovuto al M. dall’impugnante, ha condannato C.M.P. al pagamento della somma di Euro 84.183,80, oltre interessi dalla data della sentenza al soddisfo; ha compensato integralmente tra le parti le spese.
Il ricorso di M.M. è affidato a cinque motivi, illustrati anche da memoria.
Si è difesa con controricorso Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., costituitasi in nome di Consap, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di un solo motivo. Nessuna attività hanno invece svolto gli altri intimati

Motivi della decisione

1 I ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza sono stati riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo M.M. denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta, pari responsabilità di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, il giudice di prime cure aveva chiaramente riconosciuto l’esclusiva responsabilità della C. nella eziologia della collisione, adeguatamente esplicitando altresì le ragioni del suo convincimento. La Corte territoriale, invece, era partita dall’assunto, assolutamente arbitrario, della commissione, da parte del M. , della violazione dell’art. 104, primo comma, del Codice della Strada, nel testo vigente ratione temporis, infrazione mai neppure contestata.

Aggiunge che la ricostruzione dell’incidente posta a base della scelta decisoria adottata contrastava altresì con gli accertamenti contenuti nel verbale redatto dalla Polizia Municipale, che, in quanto atto pubblico, faceva fede fino a querela di falso.

2.1 Le critiche sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Esse appaiono anzitutto gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, posto che evocano allegazioni probatorie – come il verbale redatto dalla Polizia Municipale – senza tuttavia riportarne in alcun modo il contenuto e senza indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo processuale, in spregio agli oneri imposti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., nella lettura ormai assurta a diritto vivente (cfr. Cass. civ. 19 agosto 2015; Cass. civ. sez. un. 3 novembre 2011, n. 22726).

2.2 Sotto altro, concorrente profilo, va poi rilevato che all’affermazione della pari responsabilità dei due guidatori nella causazione del sinistro il giudice di merito è pervenuto all’esito di un accurato esame di tutte le emergenze istruttorie, a partire proprio dal verbale dei Vigili Urbani di Palermo del quale, secondo la linea difensiva dell’impugnante, avrebbe invece fatto malgoverno.

Ne deriva che le critiche hanno ad oggetto una valutazione di stretto merito, adeguatamente motivata.

3 Per puro scrupolo di completezza è in ogni caso opportuno precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso che, ex art. 2700 cod. civ., deve riconoscersi agli atti degli organi di polizia, quanto alla loro provenienza e quanto alle dichiarazioni rese dalle parti nonché agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze che, in ragione delle modalità affatto repentine del loro accadimento, non siano suscettibili di verifica e controllo secondo un metro sufficientemente obbiettivo, di talché le stesse possano dar luogo a percezioni sensoriali implicanti margini di apprezzamento (cfr. Cass. civ. 15 febbraio 2006, n. 3282).

In tale contesto nessuna seria valenza probatoria può attribuirsi alla circostanza che al M. non sia stata contestata alcuna violazione del Codice della Strada, considerato, da un lato, che la contestazione (come la mancata contestazione), di tali violazioni non vincola il giudice del merito che, all’esito del contraddittorio processuale, ben può pervenire ad una differente attribuzione della responsabilità per il sinistro a carico dei due conducenti antagonisti, in base a prudente apprezzamento delle prove, sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua e adeguata motivazione (cfr. Cass. civ. 23 maggio 2011, n. 11309; Cass. civ. 16 novembre 2005, n. 23219); e, dall’altro, che il giudice di merito ha motivato il suo convincimento con il richiamo a dati assolutamente obbiettivi, come l’entità e l’allocazione dei danni riportati dai veicoli coinvolti nell’incidente.

Il motivo va pertanto respinto.

4.1 Con il secondo mezzo l’esponente lamenta, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 18, 22 e 24 legge n. 990 del 1969. Oggetto delle critiche è la negativa valutazione della mala gestio di Ambra Assicurazioni s.p.a. e di Fondiaria SAI s.p.a., quale impresa designata dal FGVS, nella liquidazione dei pregiudizi da lui subiti a seguito del sinistro.

Ricorda l’esponente che, a fronte delle gravi lesioni da lui riportate, delle quali ingiustamente egli era stato ritenuto responsabile nella misura del 50%, Ambra Assicurazioni aveva corrisposto, il giorno 26 settembre 1989, la somma di lire 100.000.000, accettata a titolo di acconto,

Sostiene quindi che detto importo, rivalutato a Euro 146.777,31, alla data della pronuncia della sentenza impugnata, era stato erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello congruo e tempestivamente versato, benché il pagamento dello stesso fosse in realtà intervenuto a distanza di ben tre anni a quattro mesi dal sinistro, assolutamente oltre, dunque, il termine di sessanta giorni previsto dalla legge n. 990 del 1969, e quando la società era già in possesso della documentazione dimostrativa della esclusiva responsabilità della C. nella causazione del sinistro nonché della gravità delle lesioni da lui riportate.

Evidenzia infine che l’inosservanza del predetto termine rilevava anche nei rapporti tra assicuratore e assicurato, considerato che il primo deve tenere indenne l’altro ove il massimale, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente a causa del ritardo nel pagamento. In tale contesto Fondiaria SAI s.p.a., nella qualità, avrebbe dovuto essere condannata in solido con la C. al risarcimento, oltre i limiti del massimale, della parte di danno non ristorata da Ambra Assicurazioni, nonché al pagamento degli interessi e del maggior danno, ex art. 1224 cod. civ.. E invero la responsabilità per mala gestio di Fondiaria si radicava sia sul ritardato adempimento della prestazione da parte di Ambra, sia sulla mancata offerta di una somma integrativa dopo che, in data 10 ottobre 2000, essa era stata notiziata, a mezzo della notifica di un atto extragiudiziario, del sinistro dedotto in giudizio.

4.2 Con il terzo mezzo, deducendo vizi motivazionali, ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’impugnante contesta l’entità della liquidazione del danno morale, sostenendone l’esiguità.

Con il quarto e con il quinto denuncia vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento del danno esistenziale nonché dei danni subiti dalla motocicletta sulla quale egli viaggiava.

5 Ragioni di chiarezza espositiva consigliano di partire dall’esame degli ultimi tre motivi di ricorso che, per la loro evidente connessione, si prestano a essere esaminati congiuntamente.

Le critiche in essi svolte non hanno pregio per le ragioni che seguono.

La Corte d’appello ha liquidato per il danno non patrimoniale sofferto dal M. la complessiva somma di Euro 150.000,00, all’attualità della sentenza di primo grado, espressamente precisando: a) di aver determinato tale importo tenendo conto sia del danno biologico, quantificato in Euro 128.925,00, sia delle pene sofferte dall’attore per effetto dell’infortunio, sia delle negative incidenze che i postumi riportati avrebbero prevedibilmente avuto sulla sua futura vita di relazione; b) che null’altro poteva essere riconosciuto a titolo di danno esistenziale.

6 Tale motivazione, a giudizio del collegio, applica correttamente’ i principi giuridici che governano la materia. È sufficiente al riguardo ricordare che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità ove, come nella fattispecie, la motivazione della decisione dia adeguatamente conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr., da ultimo, Cass. civ. 31 luglio 2015, n. 16222; Cass. civ. 16 febbraio 2012, n. 2228).

Va poi aggiunto, con specifico riferimento all’evocato danno esistenziale, che la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi enunciati dalle sezioni unite di questa Corte le quali hanno ritenuto inammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di danno esistenziale, argomentando al riguardo che, ove in essa si volessero ricomprendere i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, questi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; mentre, laddove si intendesse includere nel ‘danno esistenziale’ pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972).

7 Infine, quanto al mancato ristoro dei pretesi danni subiti, a causa del sinistro, dal veicolo di proprietà del M. , le critiche formulate nel mezzo, oltre ad essere gravemente carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, nei sensi esplicitati innanzi al punto 2.2, sono aspecifiche, considerato che nulla argomenta l’esponente per confutare l’affermazione del giudice di merito in ordine all’assoluta mancanza di prova dell’ammontare dei danni subiti dal motociclo. Ne deriva che le proposte censure sono, in parte qua, inammissibili.

8.1 Il collegio ritiene invece fondate, nei termini che qui di seguito si vanno a precisare, le doglianze esposte nel secondo motivo.

Occorre muovere dalla considerazione che esistono due forme di mala gestio: quella cosiddetta impropria, e quella cosiddetta propria, i cui tratti distintivi rimandano ai due distinti profili di responsabilità del garante, configurabili in materia di assicurazione obbligatoria per la R.C.A.. Invero, a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite (8 luglio 2003 n. 10725) che ha riconsiderato ex novo la problematica, questa Corte ha costantemente ribadito (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397; Cass. civ. 5 agosto 2005, n. 16598; Cass. civ. 4 febbraio 2005, n. 2276; Cass. civ. 22 dicembre 2004, n. 23819) che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, va distinta l’obbligazione diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, da quella dell’assicuratore stesso nei confronti del danneggiante-assicurato e va, conseguentemente, distinta l’eventuale ipotesi di responsabilità relativa al primo rapporto (mala gestio c.d. impropria), da quella riconducibile ai rapporti assicuratore-assicurato (mala gestio c.d. propria).

8.2 Segnatamente la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore nei confronti della parte danneggiata (che solo con formula tralaticia si continua a definire mala gestio, trattandosi in realtà di responsabilità da colpevole ritardo) trova titolo in un comportamento dell’obbligato ingiustificatamente dilatorio, a fronte della richiesta di liquidazione avanzata dal danneggiato, trascorso il termine di cui all’art. 22 della legge n. 990 del 1969, (e, attualmente, i termini di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005), alla cui scadenza l’assicuratore è da considerare in mora, sempreché sia stato posto in grado con la detta richiesta di determinarsi in ordine all’an e al quantum della somma dovuta a titolo di risarcimento.

Ciò significa che l’assicuratore il quale, in linea di principio, è obbligato verso il danneggiato non oltre il limite del massimale e il cui debito è chiaramente di valuta e non di valore, a differenza di quello che il danneggiante ha verso l’assicurato, si può trovare obbligato oltre il limite del massimale, ex art. 1224 c.c., senza necessità di altra prova del danno, quanto agli interessi legali maturati sul massimale per il tempo della mora, e anche oltre il limite del saggio legale, in presenza di allegazione e prova (se del caso, mediante ricorso a presunzioni) del ‘maggior danno’ di cui al cit. art. 1224, comma 2.

Peraltro, proprio perché la responsabilità da colpevole ritardo, nell’ambito del rapporto tra assicuratore e danneggiato, è fondata sulla costituzione in mora del primo ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, non è necessario che il danneggiato, per ottenere la corresponsione degli interessi, e della rivalutazione oltre il limite del massimale, formuli una specifica domanda, essendo sufficiente che abbia chiesto l’integrale risarcimento del danno (cfr. cfr. Cass. civ. 30 ottobre 2007, n. 22883; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315) ovvero, anche, che abbia richiesto il pagamento degli interessi (cfr. Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397).

8.3 La seconda fattispecie di responsabilità da mala gestio (c.d. propria), afferente ai rapporti assicuratore-assicurato/danneggiante, trova fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Ed essa è configurabile non solo nel caso in cui l’assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all’assicurato o ancora la gestisca in maniera impropria, ma altresì in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell’assicuratore nella corresponsione dell’indennizzo al danneggiato, ritardo dal quale sia derivato all’assicurato un danno. Ne deriva che in siffatte ipotesi all’obbligazione dell’assicuratore nei confronti del danneggiato può aggiungersi, sempre a carico dello stesso, un’ulteriore e diversa obbligazione nei confronti del danneggiante-assicurato, sul quale sia, in definitiva, venuto a gravare l’onere economico dei pregiudizi derivanti da tali condotte del garante. Il danneggiante invero ben può pretenderne il ristoro dall’assicuratore, facendo valere nei suoi confronti quella forma di responsabilità contrattuale, comunemente definita ‘da inala gestio propria’.

Non è poi superfluo precisare che – proprio perché trattasi di inadempimento contrattuale – l’affermazione della responsabilità dell’assicuratore verso il danneggiante (a differenza di quanto si è detto per l’affermazione di responsabilità verso il danneggiato), postula la proposizione, da parte dell’assicurato, di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio, incombendo poi alla controparte dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione (cfr. Cass. civ. sez. un. 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577). Il che implica altresì che il danneggiato non può far valere contro l’assicuratore, come proprio, il diritto del danneggiante-assicurato a essere dallo stesso risarcito, se non esercitando l’azione surrogatoria, e cioè sostituendosi al proprio debitore ex art. 2900 cod. civ..

9 Tanto premesso, va anzitutto dato atto che, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, non è mai stata evocata dal M. , in via surrogatoria, la responsabilità dell’assicuratore per mala gestio propria. Ciò comporta che le doglianze, laddove attaccano la mancata condanna in solido dell’assicurata e dell’assicuratore al pagamento delle somme eccedenti il massimale di polizza, potranno ricevere una indiretta soddisfazione solo se e nella misura in cui gli importi liquidati al danneggiato andranno rivisti all’esito dei ricalcoli necessitati dalla ritenuta fondatezza, per quanto di qui a poco si dirà, delle critiche al rigetto della domanda volta a ottenere interessi e rivalutazione monetaria sul massimale di polizza, e cioè di quelle richieste qualificabili in termini di responsabilità da mala gestio c.d. impropria.

10 Mette conto sul punto evidenziare che la Corte d’appello, determinata in Euro 230.961,11 la somma che, all’attualità, andava liquidata al M. (somma pari al 50% di quella che doveva, in tesi, essergli riconosciuta per danno biologico, invalidità temporanea assoluta e parziale, danno morale, spese mediche, riduzione della capacità di guadagno), ha ritenuto che Fondiaria SAI, tenuta a versare il solo massimale vigente all’epoca del sinistro, ammontante a lire 200.000.000 (e cioè a Euro 103.291,31), nulla dovesse più corrispondere all’infortunato, posto che Ambra gli aveva pagato, nel corso del giudizio, lire 100.000.000 che, rapportati al momento della pronuncia, risultavano pari a Euro 146.777,31.

Segnatamente il giudice d’appello ha motivato l’esito negativo dello scrutinio in ordine alla debenza di interessi e svalutazione sul massimale di polizza, in base al rilievo che, durante il termine di sessanta giorni dal ricevimento della lettera di messa in mora, la società assicuratrice non aveva avuto la disponibilità di tutti gli elementi necessari alla valutazione della dinamica del sinistro e della incidenza della condotta dei vari guidatori in esso coinvolti.

11 A fronte di tale percorso motivazionale, ritiene il collegio che le critiche dell’impugnante colgano nel segno laddove attaccano l’esclusione della mala gestio della società assicuratrice nei confronti del danneggiato. È sufficiente al riguardo evidenziare l’assoluta apoditticità dell’assunto secondo cui la corresponsione della somma di lire 100.000.000 a distanza di ben tre anni e due mesi dall’incidente, in luogo dei sessanta giorni all’epoca previsti dalla legge, era giustificata dalle modalità del sinistro, laddove, a ben vedere, l’eziologia dello stesso, non meno che l’entità dei pregiudizi che ne sono derivati, sono stati ricostruiti dalla Corte d’appello sulla base di emergenze istruttorie sicuramente disponibili a distanza di pochissimo tempo dall’incidente, di talché non si vedono le ragioni degli indugi frapposti dalla compagnia assicuratrice. L’insufficiente approccio della Corte d’appello con i principi che governano la materia della mala gestio c.d. impropria si è tradotto in un vero e proprio error iuris che andrà emendato in sede di rinvio, posto che il massimale andrà maggiorato di interessi e svalutazione monetaria nei sensi innanzi precisati, con conseguente ricalcolo delle somme dovute al M. , tenendo conto di quanto dallo stesso già ricevuto.

12 Passando quindi all’esame del ricorso incidentale, nell’unico motivo Ambra Assicurazioni s.p.a. denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al riconoscimento, in favore del M. , dell’importo di Euro 230.198,28, a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica, in mancanza di qualsivoglia accertamento, in concreto, che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività produttiva di reddito.

13 Anche tali critiche sono destituite di ogni fondamento. Il giudice di merito, considerata l’elevata percentuale di invalidità permanente riportata dal M. , ha ritenuto sostanzialmente pacifico che la capacità lavorativa specifica dello stesso avesse subito una notevole riduzione. Tenuto quindi conto dello stato di disoccupazione dell’infortunato al momento del sinistro, ha fatto ricorso al criterio del triplo dell’ammontare annuo dell’assegno sociale, con applicazione, per il periodo successivo, del coefficiente di capitalizzazione di cui alle tabelle allegate al R.D. n. 1043 del 1922, corrispondente all’età dell’attore alla data della sentenza di primo grado. Ora, la scelta decisoria operata è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale, pur ribadendo che, benché il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita non si riflette automaticamente né tanto meno nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno dell’infortunato, costantemente afferma che, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. Cass. civ. 25 gennaio 2008, n. 1690; Cass. civ. 11 maggio 2007, n. 10831; Cass. civ. 7 novembre 2005, n. 21497).

Ne deriva che il ricorso incidentale deve essere integralmente rigettato.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il secondo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione; rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

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