Corte di Cassazione – Sezione II – sentenza 14.11.2011, n. 41401. Nel concorso di persone nel reato l’azione è unitaria.


La massima

In tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un’azione delittuosa che va considerata unica sicchè ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi, nell’ambito dell’impresa concordata.

Il testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Sentenza 14 novembre 2011, n. 41401

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 31/07/2011, il g.i.p. del tribunale di Roma convalidava il fermo di C.S. e F.A. e, contestualmente, applicava nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di ricettazione commesso in concorso con R.L. (pure esso arrestato).

Avverso la suddetta ordinanza, entrambi gli indagati, a mezzo del comune difensore, hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 384 c.p.p. e art. 648 c.p. atteso che “come esplicitato dai medesimi agenti operanti, non ebbero mai, neppure per un momento, il possesso dei monili per cui è processo, rimasti sempre nell’esclusiva disponibilità del coindagato R. L.”.

Sostengono, poi, i ricorrenti che mancherebbe il ritenuto pericolo di fuga atteso che furono immediatamente sottoposti al fermo dagli agenti di P.G.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al titolo di reato, va osservato che, dall’ampia descrizione dei fatti desumibile dall’impugnata ordinanza, il g.i.p. ha tratto la convinzione – sulla base di quanto notato dai C.C. nonchè delle contrastanti e poco credibili dichiarazioni rese dagli indagati – che “sussisteva una precedente concertazione da parte dei tre indagati per acquistare o comunque ricevere da una persona allo stato non identificata i gioielli contenuti nel borsello rinvenuto in loro possesso e che dunque tutti gli indagati hanno commesso il delitto di ricettazione conoscendo la provenienza delittuosa dei gioielli”.

Pertanto, alla stregua della suddetta ricostruzione del fatto (in relazione alla quale non sono evidenziabili vizi motivazionali di alcun genere), la conclusione giuridica alla quale è pervenuto il g.i.p. (reato consumato e non tentato) non si presta ad alcun censura. Infatti, una volta che sia intervenuto un previo accordo fra più agenti nella decisione di ricettare dei beni, è del tutto irrilevante che solo uno ne sia entrato in possesso, ovvio essendo che anche gli altri (benchè non ne siano entrati materialmente in possesso) rispondano, a titolo di concorso del delitto di ricettazione consumata e non tentata.

Sarebbe, invero, del tutto illogico, sia a livello giuridico che fattuale, che, una volta postulato il concorso fra più agenti, debba rispondere del reato consumato solo quello che abbia il possesso materiale dei beni ricettati (nella specie, tale R., non impugnante) e non anche gli altri (nella specie, i due ricorrenti) che risponderebbero del solo tentativo. Difatti, in tema di concorso di persone nel reato, il sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui nella fattispecie plurisoggettiva, l’attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in un’azione delittuosa che va considerata unica sicchè ciascun concorrente risponde, come di azione propria, non solo degli atti da lui personalmente compiuti, ma anche di quelli compiuti dai correi, nell’ambito dell’impresa concordata: ex plurimis Cass. 4436/1994 riv 197433.

Pertanto, nella concreta fattispecie in esame, la controversa questione giuridica se la ricettazione si consumi al momento dell’accordo o della traditio (nel primo senso: Cass. 17821/2009 riv 243954; nel secondo senso: Cass. 19644/2008 riv 240406) è del tutto irrilevante perchè le ipotesi dalle quali sorge la suddetta problematica presuppone che il reato sia commesso da un solo agente.

Quanto, infine, al pericolo di fuga, la decisione impugnata non si presta ad alcuna doglianza proprio perchè, in punto di fatto, il g.i.p. ha accertato che gli indagati “alla vista degli operanti, avevano cercato di allontanarsi per darsi alla fuga: può quindi desumersi la elevata probabilità che gli stessi, ove non fossero stati sottoposti al provvedimento di fermo, avrebbero cercato di far perdere le proprie tracce”.

In altri termini, in quel determinato contesto fattuale, anche considerando che i ricorrenti stavano per darsi alla fuga, la valutazione del giudice e dell’operato della P.G., non si presta ad alcuna censura in sede di legittimità.

In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *