Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 12 novembre 2015, n. 23131
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11934/2011 R.G. proposto da:
A.R.S.I.A.L. – AGENZIA REGIONALE per lo SVILUPPO e l’INNOVAZIONE dell’AGRICOLTURA del LAZIO – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE del fallimento della (OMISSIS) soc. coop. a resp. lim. – c.f. (OMISSIS) – in persona del Dottor (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2115 dei 21.4/13.5.2010 della corte d’appello di Roma;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;
Udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la ricorrente;
Udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per il controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 25.11.1993 l'”E.R.S.A.L.” (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo del Lazio) citava a comparire innanzi al tribunale di Latina la cooperativa ortofrutticola ” (OMISSIS)” soc. coop. a resp. lim..
Esponeva che tra le parti erano intercorsi rapporti di finanziamento correlati all’esigenza di adeguare un preesistente impianto alle necessita’ della produzione ortofrutticola, rapporti concretatisi nella concessione da parte sua ed in favore della convenuta di fideiussioni a garanzia di prestiti bancari assunti dalla medesima cooperativa; che, onde addivenire alla sistemazione dei rapporti, in data 7.11.1991 avevano provveduto a siglare apposita scrittura con la quale la ” (OMISSIS)” “si obbligava a retrocedere e trasferire all’Ente il terreno di Ha 9.49.04 in Comune di (OMISSIS), adiacente alla proprieta’ dell’Ente stesso, cosi’ come pervenuto alla Cooperativa con atto Notar (OMISSIS) di Aprilia del (OMISSIS) (…) con i soprastanti fabbricati, dotazioni, attrezzature e sovrastrutture (…) realizzate ed in corso di collaudo, costituenti l’ampliamento ed il potenziamento della preesistente Centrale Ortofrutticola” (cosi’ ricorso, pag. 4).
Esponeva altresi’ che in conto prezzo, prezzo da determinarsi all’esito dei lavori, aveva corrisposto, “contestualmente alla scrittura, la somma di lire 2.600.000.000” (cosi’ ricorso, pag. 5) ed in ogni caso che aveva versato “complessivamente (…) a vario titolo alla resistente la somma di lire 4.088.000.000” (cosi’ ricorso, pag. 6).
Chiedeva che fosse emessa “sentenza che sulla scorta della scrittura (…) tenga luogo dell’atto autentico e produca comunque gli effetti della retrocessione e/o trasferimento del (…) Terreno di Ha 9.49.04 sito in Comune di (OMISSIS) (…) con i soprastanti fabbricati, dotazioni, attrezzature e sovrastrutture (…)” (cosi’ ricorso, pagg. 7 -8).
La convenuta non si costituiva.
Si costituiva in data 14.4.1999, a seguito della dichiarazione di fallimento della ” (OMISSIS)”, il curatore, il quale, in dipendenza della pregressa dichiarazione di scioglimento L.F., ex articolo 72, dal contatto preliminare di compravendita, chiedeva, tra l’altro, “1) dichiarare improcedibile e comunque infondata la domanda dell’ERSAL (…)” (cosi’ ricorso, pag. 8).
A seguito della costituzione del curatore del fallimento, l'”A.R.S.I.A.L.”, costituitasi in luogo dell'”E.R.S.A.L.”, specificava che “il contenuto dell’atto di citazione, (…) nel quale mai viene fatto riferimento all’articolo 2932 c.c., deve pertanto essere inteso come volto ad ottenere la declaratoria di autenticita’ della sottoscrizione (articolo 2652 c.c., n. 3) talche’ potessero essere opponibili a terzi gli effetti contrattuali di una scrittura altrimenti non trascrivibile ne’ annotabile, scrittura contenente (…) un negozio di originaria e definitiva acquisizione (…) del compendio ivi descritto” (cosi’ ricorso, pag. 9); instava, dunque, perche’ fosse emessa “sentenza che accerti giudizialmente la sottoscrizione della scrittura privata 7 novembre 1991 e scritture collegate, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2702 c.c. e articolo 215 c.p.c., ai fini della conseguente formalita’ della trascrizione e annotamento” (cosi’ ricorso, pag. 9).
Con sentenza n. 1572/2004 il giudice adito rigettava la domanda dell’attrice; all’uopo qualificava la scrittura in data 7.11.1991 in guisa di contratto preliminare e reputava legittimo lo scioglimento dal vincolo pendente operato, ai sensi della L.F., articolo 72, dal curatore del fallimento della cooperativa convenuta.
Interponeva appello l'”A.R.S.I.A.L.”.
Resisteva il curatore del fallimento della ” (OMISSIS)”.
Con sentenza n. 2115 dei 21.4/13.5.2010 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare a controparte le spese del secondo grado.
Esplicitava la corte territoriale che “costituisce (…) domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell’atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., sostituisce nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell’atto di appello, la predetta domanda con una successiva, richiedendo una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo, in quanto deduce nuove circostanze di fatto in base alle quali il rapporto pattizio puo’ qualificarsi non piu’ come preliminare, ma come vendita per scrittura privata; non agisce piu’ come creditore ma si ritiene gia’ proprietario e titolare di un diritto reale sull’immobile (…)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3); che, al contempo, nel corso del giudizio, ratione temporis sottratto alla disciplina di cui alla Legge n. 353 del 1990, il curatore del fallimento aveva sistematicamente “dedotto di non aver accettato il contraddittorio sulla domanda nuova proposta soltanto dopo l’esercizio (…) della facolta’ di recesso prevista dalla L.F., articolo 72” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 3).
Esplicitava inoltre che era comunque da escludere che l'”E.R.S.A.L.” e la cooperativa ” (OMISSIS)” avessero “inteso trasferire immediatamente la proprieta’ del compendio oggetto di causa” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4); che invero in tal senso deponevano non solo il testuale tenore della Delib. 13 novembre 1993, n. 410, dell’ente attore, ma pur il letterale dettato della scrittura in data 7.11.1991, ove leggevasi che la cooperativa “si obbliga a vendere e trasferire all’E.R.S.A.L. la proprieta’ del terreno acquistato in data (OMISSIS), con i soprastanti manufatti dalla stessa realizzati – ed in corso di collaudo” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 4).
Esplicitava infine che e’ “pacifico che l’atto di citazione risulta trascritto (…) in data 29-11-1993, (…) mentre il fallimento della societa’ (OMISSIS) e’ stato dichiarato, in data (OMISSIS) (…)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5); che, cio’ nondimeno, questa Corte di legittimita’, con pronuncia n. 10436/2005, aveva evidenziato che, “fino al passaggio in giudicato di una sentenza ex articolo 2932 c.c. di trasferimento della proprieta’ di un bene al promissario acquirente, il curatore conserva intatto il potere di scegliere fra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “A.R.S.I.A.L.”; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
Il curatore del fallimento della ” (OMISSIS)” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
L’Agenzia ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’articolo 2932 c.c. – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di ritenuto mutamento del petitum e della causa petendi” (cosi’ ricorso, pag. 13).
Adduce che, contrariamente a quanto affermato dalla corte distrettuale, “non ha mai invocato la tutela dell’articolo 2932 c.c.: l’atto di citazione introduttivo, infatti, non fa mai riferimento, con riferimento alla scrittura del 7/11/1991, ad un contratto preliminare con effetti obbligatori” (cosi’ ricorso, pag. 14); che “non veniva chiesta, pertanto, l’emissione di una sentenza che producesse gli effetti di un atto non concluso, ma si voleva che l’atto gia’ concluso, producesse gli effetti del trasferimento: il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto emettere una sentenza che, semplicemente, (…) dichiarasse l’avvenuto trasferimento dei beni” (cosi’ ricorso, pag. 14); che “la domanda non veniva mutata ma le dette conclusioni venivano specificate con il richiamo all’articolo 2652, commi 1 e 3 in perfetta linea con le precedenti (…), nel senso di dare definitiva chiarezza alle conclusioni dell’atto di citazione” (cosi’ ricorso, pagg. 14 – 15).
Adduce, ulteriormente, che “la specificazione della domanda (…), lungi dal costituire una mutatio libelli, e’ dipesa dal fatto nuovo costituito dal fallimento della Cooperativa e dalla conseguente costituzione in giudizio del fallimento stesso in luogo della contumace Cooperativa in bonis” (cosi’ ricorso, pag. 16); che, in ogni caso, il fatto costitutivo del diritto reale – “autodeterminato” – azionato in prime cure era “stato chiaramente e ripetutamente indicato in tutti gli atti difensivi” (cosi’ ricorso, pag. 17) “ed e’ rappresentato dall’impegno assunto dall’appellata (…) alla retrocessione del bene immobile” (cosi’ ricorso, pag. 17).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’articolo 1376 c.c. e della L.F., articolo 72 – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di ritenuta esclusione dell’efficacia reale della scrittura privata del 7/11/1991” (cosi’ ricorso, pag. 19).
Adduce che, alla stregua del letterale tenore della nota del 27.5.1988, ove “si parla testualmente di rimborso per l’acquisto del terreno de quo” (cosi’ ricorso, pag. 20), “la Cooperativa (OMISSIS) (…) acquistava (…) al solo fine di retrocederlo all’Ente il terreno attiguo” (cosi’ ricorso, pag. 21); che pertanto “la scrittura del 7/11/1991 (…) aveva (…) il solo scopo di confermare l’impegno assunto dalla Cooperativa nel disciplinare del 1988” (cosi’ ricorso, pag. 21); che, “contestualmente alla (…) scrittura, (…) l’allora E.R.S.A.L. versava alla Cooperativa (…) la somma di lire 2.600.000.000” (cosi’ ricorso, pag. 21), sicche’, “considerato (…) che il prezzo del terreno era stato quantificato in lire 650.000.000, (…) questo era stato gia’ pagato interamente e (…) il terreno stesso doveva ritenersi percio’ gia’ acquisito in proprieta’ dell’Ente” (cosi’ ricorso, pag. 21); che “poteva considerarsi perfezionato anche un altro elemento del contratto, ovvero la consegna del bene, (…) avendo la Cooperativa, in ragione della concessione amministrativa, la concreta disponibilita’ dello stabilimento ai soli fini del suo utilizzo” (cosi’ ricorso, pag. 22); che dunque il possesso degli immobili doveva “riconoscersi come giuridicamente sussistente solo in capo all’appellante” (cosi’ ricorso, pag. 23); che in questi termini il passaggio in proprieta’ del compendio immobiliare doveva “ritenersi gia’ perfezionato all’atto della accettazione della concessione da parte della Cooperativa” (cosi’ ricorso, pag. 23) e quindi “la proprieta’ del compendio (…) in capo all’allora E.R.S.A.L. era implicita nella concessione d’uso dello stabilimento alla cooperativa in bonis” (cosi’ ricorso, pag. 23); che, percio’, “intervenuto il fallimento, il Curatore non avrebbe potuto richiedere ed ottenere l’autorizzazione allo scioglimento del negozio giuridico (…) in quanto (…) il disciplinare del maggio 1988 e la successiva scrittura, sulla base del principio consensualistico, avevano prodotto effetti reali; essi si caratterizzavano (…) come un negozio astratto di trasferimento” (cosi’ ricorso, pagg. 24 – 25); che in altre parole l’effetto reale trovava “titolo nel consenso gia’ manifestato, senza che fosse necessaria la consacrazione in un atto pubblico” (cosi’ ricorso, pag. 25).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione della L.F., articolo 72, in relazione alla domanda ex articolo 2932 c.c. – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di ritenuta applicabilita’ della L.F., articolo 72” (cosi’ ricorso, pag. 27).
Adduce che, anche a qualificare la scrittura del 7.11.1991 in guisa di contratto preliminare, le sezioni unite di questa Corte, con pronuncia n. 12505 del 7.7.2004, hanno opinato nel senso che, qualora la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto sia stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l’accoglie, anche se trascritta successivamente, e’ opponibile alla massa dei creditori e impedisce l’apprensione del bene da parte del curatore del fallimento del contraente fallito, il quale, pertanto, non puo’ avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dalla L.F., articolo 72; che, nel caso di specie, risulta per tabulas che la trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado, eseguita il 29.11.1993, e’ antecedente alla declaratoria di fallimento, datata (OMISSIS), della ” (OMISSIS)”; che, d’altro canto, l’applicabilita’ al caso de quo dei principi di cui alla sentenza n. 12505/2004 non e’ esclusa dal rilievo per cui tale “pronuncia e’ stata emessa con riguardo ad un caso di permuta” (cosi’ ricorso, pag. 31).
Fondato e meritevole di accoglimento e’ il primo motivo di ricorso.
E’ innegabile che pur a seguito della pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 1731 del 5.3.1996 (secondo cui costituisce domanda nuova, vietata in appello e anche in primo grado ove manchi il consenso espresso o tacito della controparte, quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo a base dell’atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c., sostituisce nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell’atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda una sentenza che accerti l’avvenuto effetto traslativo, qualificando il rapporto pattizio non piu’ come preliminare, ma come vendita per scrittura privata; trattasi, infatti, di domande diverse sotto il profilo del “petitum” e della causa “petendi”, atteso che nella prima ipotesi l’attore adduce un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dell’immobile; nella seconda un contratto con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprieta’ dell’immobile per effetto del consenso legittimamente manifestato) oscillante e’ stata l’elaborazione giurisprudenziale di questo Supremo Collegio, nel senso cioe’ che si sono palesati due orientamenti di segno diametralmente opposto.
L’uno, allineato ed aderente all’indicazione a sezioni unite teste’ enunciata.
Il riferimento e’ alla pronuncia n. 15589 del 12.11.2002 di questa Corte, secondo cui costituisce domanda nuova, vietata in appello ed anche in primo grado ove manchi il consenso espresso o tacito della controparte, quella del creditore che, dopo aver invocato una sentenza di condanna alla formalizzazione per atto pubblico di un contratto definitivo di compravendita immobiliare stipulato con scrittura privata, sostituisce nelle conclusioni del giudizio di primo grado, ovvero nell’atto di appello, la predetta domanda con una successiva, con la quale chieda l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, ponendo alla base dell’atto introduttivo la richiesta di pronuncia costitutiva ex articolo 2932 c.c. e qualificando il rapporto pattizio non piu’ come vendita per scrittura privata, ma come preliminare di vendita; trattasi, infatti, di domande diverse sotto il profilo del “petitum” e della “causa petendi”, atteso che, nella prima ipotesi, l’attore deduce un contratto con efficacia reale traslativo della proprieta’ del bene in virtu’ del consenso legittimamente manifestato (cui deve seguire l’atto pubblico ai fini della trascrizione e dell’opponibilita’ ai terzi); nella seconda, un contratto preliminare con effetti meramente obbligatori, avente ad oggetto l’obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico dell’immobile (cfr. altresi’ Cass. 7.12.2000, n. 15541; Cass. 8.10.2001, n. 12323; Cass. 25.1.2008, n. 1740; Cass. 9.11.2009, n. 23708; Cass. 8.2.2010, n. 2723).
L’altro, antitetico e divergente dal dictum a sezioni unite del 1996.
Il riferimento e’ alla pronuncia n. 7383 del 30.5.2001 di questa Corte, secondo cui, ove l’attore abbia chiesto con l’atto di citazione una sentenza costitutiva ex articolo 2932 c.c., sulla base di una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera “emendatio libelli”, consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell’avvenuto trasferimento della proprieta’ del medesimo immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto definitivo di compravendita, trattandosi di semplice specificazione della pretesa originaria restando il “thema decidendum” circoscritto all’accertamento dell’esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprieta’ e rimanendo cosi’ identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto ed identica la “causa petendi” costituita dal contratto del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica (cfr. inoltreCass. 29.12.1999, n. 14643, e, piu’ di recente, Cass. (ord.) 3.9.2013, n. 20177).
Cio’ nonostante a tal ultimo indirizzo esegetico si reputa di prestar adesione.
Devesi dar atto invero che quest’ultimo filone interpretativo risulta confortato ed avallato da una recentissima statuizione a sezioni unite di questa Corte, a tenor della quale la modificazione della domanda, ammessa ex articolo 183 c.p.c., puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; ne consegue l’ammissibilita’ della modifica, nella memoria ex articolo 183 c.p.c., dell’originaria domanda formulata ex articolo 2932 c.c., con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (cfr. Cass. sez. un. 15.6.2015, n. 12310).
Su tale scorta, evidentemente, non puo’ esser condiviso l’assunto della corte distrettuale, in precedenza testualmente riferito, secondo cui “costituisce (…) domanda nuova quella del creditore che, dopo aver invocato l’esecuzione coattiva di un contratto preliminare rimasto inadempiuto, (…)”.
Invero, seppure l'”E.R.S.A.L.” avesse nell’atto introduttivo del giudizio di prime cure inteso esperire domanda (costitutiva) ex articolo 2932 c.c., in dipendenza della operata qualificazione della scrittura in data 7.11.1991 in guisa di contratto preliminare di compravendita, ben avrebbe potuto, al piu’ tardi in appello, “emendare” la pretesa inizialmente azionata, si’ da caratterizzarla a mo’ di domanda (dichiarativa) volta a conseguire l’accertamento del gia’ prodotto effetto traslativo in dipendenza della diversa qualificazione della scrittura del 7.11.1991 in guisa di contratto definitivo di compravendita.
Nei termini esposti, ovviamente, perde qualsivoglia significato il rilievo del controricorrente, secondo cui “l’Arsial non ha piu’ riproposto in sede di appello la domanda diretta alla esecuzione in forma specifica dell’obbligo di prestare il consenso ex articolo 2932 c.c.” (cosi’ controricorso, pag. 36).
Il buon esito del primo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del secondo e del terzo (e’, tuttavia, il caso di puntualizzare che la quaestio che il terzo motivo involge, e’ del pari segnata da una recentissima pronuncia – la n. 18131 del 16.9.2015 – delle sezioni unite di questa Corte, nel corpo della cui motivazione si legge, tra l’altro, testualmente: se la domanda ex articolo2932 c.c., “sia stata trascritta prima del fallimento, l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore non e’ opponibile nei confronti di quell’attore promissario acquirente a norma dell’articolo 2652 c.c., n. 2. Cio’ che vuoi dire che la domanda ex articolo 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – (…) impedisce al curatore (…) di recedere con effetti nei confronti del promissario acquirente che una tale domanda ha proposto. Tutto cio’, naturalmente, se la sentenza e’ accolta ed e’ trascritta a sua volta”).
In accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 2115 dei 21.4/13.5.2010 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.
In sede di rinvio si provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in tal guisa assorbiti il secondo ed il terzo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 2115 dei 21.4/13.5.2010 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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