Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 10 novembre 2015, n. 22901

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del primo;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliata per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Milano, depositata in data 12.01.2009, n. 319 del 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 giugno 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

In data 3 novembre 2006 (OMISSIS) proponeva opposizione dinnanzi al Giudice di pace di Milano avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia del 2 agosto 2006, n. 15010, con la quale le era stata irrogata sanzione pecuniaria pari ad euro 147,60 per violazione del codice della strada.

Piu’ nello specifico, la ricorrente, oltre a negare di aver commesso il fatto, eccepiva l’inesistenza o nullita’ del verbale di accertamento della violazione, lamentando di non averne ricevuto la notifica e sostenendo di averne rinvenuto accidentalmente una copia sul marciapiede adiacente alla sua abitazione.

L’adito Giudice di pace rigettava il ricorso con sentenza n. 10974 del 2007, avverso la quale (OMISSIS) proponeva appello dinnanzi al Tribunale di Milano.

Il Giudice di appello confermava la sentenza impugnata e, per l’effetto, condannava la ricorrente al pagamento delle spese del grado.

Il Tribunale osservava innanzitutto, con riferimento alla principale censura proposta (mancata notifica del verbale di accertamento della violazione), che le nullita’ quali quella dedotta dall’appellante non assumono rilievo quando, come nel caso di specie, la parte interessata abbia comunque potuto esplicare il proprio diritto di difesa avverso l’atto ricevuto, proponendo tempestiva opposizione all’atto di accertamento e, successivamente, all’ordinanza-ingiunzione. Quanto agli altri motivi di appello, il Tribunale ne rilevava la genericita’ sia con riferimento alla asserita lesione del diritto di difesa, sia con riferimento al fatto contestato, come accertato nel verbale avente piena efficacia ai sensi dell’articolo 2700 c.c..

Per la cassazione di questa sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’intimata Prefettura di Milano ha resistito con controricorso.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, dolendosi del fatto che il Tribunale di Milano si sia limitato ad escludere (recte, a ritenere sanata) la nullita’ del verbale, senza considerare che nel caso di specie si verteva in ipotesi di inesistenza della notificazione.

La ricorrente denuncia altresi’ il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione con riferimento alla complessiva vicenda per quanto riguarda: le modalita’ di rinvenimento del verbale; le affermazioni relative alla asserita tempestivita’ della opposizione, che avrebbe avuto l’effetto di sanare la nullita’ della notificazione, non comprendendosi la valutazione di tempestivita’ in assenza di qualsivoglia elemento in ordine alla data della notificazione; l’affidamento, da parte del Comune di (OMISSIS), della redazione e della notifica del verbale ad una societa’ privata.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 138, 148 e 149 c.p.c., relativi alle modalita’ con le quali devono essere notificati gli atti processuali.

In particolare, la ricorrente sostiene che il Giudice di appello ha, da un lato, erroneamente omesso di dichiarare l’inesistenza della notificazione del verbale di accertamento e ha, dall’altro, ritenuto che, ove anche tale notificazione fosse stata nulla, essa sarebbe stata in ogni caso sanata dalla tempestiva proposizione dell’opposizione (dapprima con ricorso amministrativo dinnanzi al Prefetto, di poi con ricorso giurisdizionale).

La ricorrente sostiene, infatti, che non di nullita’ della notificazione (comunque sanata dal suo ricorso in opposizione) si sarebbe dovuto parlare, quanto, piuttosto, di inesistenza della notifica stessa; inesistenza che, non essendo suscettibile di sanatoria ed essendo rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, avrebbe irrimediabilmente viziato l’intero giudizio determinandone la nullita’.

2. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, e’ infondato.

Correttamente il Tribunale ha rigettato l’appello osservando che l’avvenuto esercizio delle facolta’ difensive avverso il verbale, e segnatamente la proposizione del ricorso al prefetto, ai sensi dell’articolo 203 C.d.S., abbia sanato ogni ipotetica nullita’ della notificazione.

Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che “in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione Legge 24 novembre 1981, n. 689, ex articolo 22, sana la nullita’ della notificazione del processo verbale di accertamento, giacche’ l’articolo 18, comma 4, della stessa legge dispone che la notificazione e’ eseguita nelle forme dell’articolo 14, che, richiamando le modalita’ previste dal codice di rito, rende applicabile l’articolo 156 c.p.c., sull’irrilevanza della nullita’ nel caso di raggiungimento dello scopo” (Cass. n. 20975 del 2014; Cass. n. 11548 del 2007; Cass. n. 4028 del 2007).

2.1. Ne’ possono essere condivise le deduzioni della ricorrente la quale ha censurato la sentenza impugnata per non avere accertato la inesistenza della notificazione del verbale. Invero, non appare dubitabile che il verbale in questione sia pervenuto nella sua veste cartacea nella sfera di conoscenza della destinataria, sicche’ ogni eventuale dubbio in ordine alle modalita’ della consegna non puo’ condurre a configurare la fattispecie in termini di inesistenza della notificazione.

D’altra parte, non puo’ neanche essere attribuita alcuna rilevanza al fatto, sul quale si appuntano le censure della ricorrente, che in sede di opposizione non sia stata prodotto l’originale del verbale con relativa relata di notifica, atteso che tale esigenza si pone allorquando il verbale non sia pervenuto nella disponibilita’ del destinatari. Solo in questo momento, infatti, sorge l’obbligo per l’ente accertatore della violazione, di dimostrare che la contestazione e’ stata correttamente notificata al destinatario della violazione.

In proposito, e’ sufficiente ricordare che “nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, il verbale d’accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che puo’ essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio” (Cass. n. 9815 del 2015).

2.2. Neanche puo’ ritenersi, come ipotizzato dalla ricorrente, che il verbale, del quale ella e’ venuta a conoscenza e in relazione al quale ha proposto opposizione che il Prefetto ha ritenuto tempestiva, non fosse un atto idoneo a mettere formalmente a conoscenza la persona nei cui confronti e’ stato emesso, della sussistenza di una violazione, del tempo e del luogo della violazione stessa, delle modalita’ e dell’autore dell’accertamento. In proposito, e’ sufficiente rilevare che i verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada sono redatti in modo informatico, sicche’ sono sufficienti le indicazioni in esso contenute e non e’ invece necessaria una sottoiscrizione o l’apposizione di ulteriori elementi che ne attestino la provenienza da un organo di polizia abilitato ad accertare la violazione oggetto di contestazione.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’omesso deposito dell’originale del verbale di contestazione presso l’ufficio dell’organo accertatore, ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 200, comma 4, e Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 385, non da luogo ad alcuna nullita’ o illegittimita’ dell’attivita’ di accertamento, in difetto di espressa conseguenza invalidante ricavabile dalle citate disposizioni” (Cass. n. 18348 del 2012).

D’altra parte, posto che solo il verbale notificato all’autore materiale dell’infrazione che contenga il solo riferimento alla violazione commessa ed al tipo e alla targa del veicolo, ma che sia assolutamente privo di qualsiasi indicazione con riguardo al giorno, all’ora e alla localita’ nei quali la detta violazione e’ avvenuta, come richiesto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 383, (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), e’ invalido (Cass. n. 13733 del 2010), deve escludersi che, nella specie, possa essere ravvisata la predetta nullita’, non essendo neanche contestata la presenza nel verbale pervenuto nella disponibilita’ della ricorrente delle indicazioni necessarie per una valida contestazione.

2.3. Il fatto che il documento avverso il quale la ricorrente ha proposto opposizione al Prefetto non contenesse le indicazioni relative ai rimedi esperibili avverso il verbale non incide sulla validita’ del verbale stesso, avendo questa Corte piu’ volte affermato che:

Invero, “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale puo’ essere proposto ricorso, prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3, comma 4, non inficia la validita’ dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilita’ dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Cass. n. 19189 del 2006; Cass. n. 19675 del 2011).

2.4. Si deve anche di rilevare che la ricorrente, erroneamente, pretende di far discendere dalla asserita inesistenza della notificazione del verbale la inesistenza del verbale stesso; questo, infatti, esiste nella sua consistenza non solo fisica ma anche giuridica, e la sua efficacia probatoria avrebbe potuto dalla ricorrente essere superata solo attraverso la proposizione di querela di falso.

2.5. Da ultimo, deve rilevarsi che la questione dell’affidamento della notifica del verbale a una agenzia privata rappresenta censura nuova, non risultando dalla sentenza impugnata che sul punto la ricorrente abbia proposto uno specifico motivo di opposizione.

In proposito, e’ appena il caso di rilevare che “l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi dell’articolo 204 bis C.d.S., e Legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 22 e 23, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto e’ delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicche’ il giudice non puo’ rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo” (Cass. n. 656 del 2010; Cass. n. 217 del 2006).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta, il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *