La massima
Lo strumento per individuare il nesso di causalità tra una condotta contestata e l’evento lesivo è rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, procedendosi mediante l’eliminazione mentale del fattore (il comportamento umano) assunto come condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso concreto, l’evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente oppure no. Ne consegue che la condotta dell’uomo è causale solo in questo secondo caso, perché senza di essa l’evento non sarebbe accaduto.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE
SENTENZA 10 luglio 2012, n.27018
Ritenuto in fatto
1. R.U. è stato tratto a giudizio per rispondere, quale titolare della ditta Radio Punto Nuovo, emittente radiofonica che operava sulla frequenza 95,00 Mhz mediante ripetitore ubicato in località Castel Cicala di Nola, del reato di cui all’art. 635 cod. pen., perché, operando con impianti difformi rispetto a quelli indicati nella Concessione rilasciata dal Ministero per le comunicazioni, e causando interferenze nei segnali di trasmissione dell’emittente radiofonica Radio Antenna Due (che operava sulla frequenza 94,850 Mhz, con ripetitori rispettivamente in Castello di Somma Vesuviana e Faito di Vico Equense), avrebbe disturbato la trasmissione dei segnali Radiofonici di Radio Antenna Due in più località (in dettaglio indicate nel corpo dell’imputazione).
II Tribunale di Nola, in composizione monocratica, con sentenza resa in data 7 marzo 2008, ha assolto U.R. perché il fatto non sussiste.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 7320 del 7 dicembre 2010 (dep. 17 gennaio 2011) – in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello del P.M. perché tardivo, ed ha, in accoglimento dell’appello della parte civile, affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente ai soli effetti civili.
2. Avverso tale sentenze R.U. ha proposto, con l’ausilio dell’avv. G.S. (cassazionista), ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
I – violazione della legge penale e difetto di correlazione tra accusa e sentenza, lamentando di essere stato rinviato a giudizio quale legale rappresentante dell’emittente radiofonica Radio Punto Nuovo perché, trasmettendo legittimamente sulla frequenza di 95,00 Mhz assegnata alla predetta emittente dal Ministero delle Comunicazioni, causava interferenze alla vicina Radio Antenna 2 mediante diffusione del segnale con impianti difformi rispetto a quelli indicati in concessione, e di essere tuttavia stato condannato per avere trasmesso su una frequenza che non avrebbe potuto legittimamente acquisire, in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.;
II violazione degli att. 578, 533, 535 e 538 cod. proc. pen., vizio di motivazione, mancato accertamento della sussistenza del fatto penalmente rilevante, della rilevanza penale della condotta tenuta dall’imputato e della sussistenza del danno: ribadite le considerazioni già costituenti oggetto del I motivo, lamentava l’omesso accertamento sulla pretesa difformità degli impianti utilizzati rispetto alle schede tecniche approvate dal Ministero competente all’atto del rilascio della concessione a trasmettere sulla frequenza di 95,00 Mhz, oltre che l’omessa considerazione della decisione del T.A.R. Lazio in data 28 settembre 1994, a sé favorevole;
III – violazione dell’art. 635 cod. pen. e vizio dì motivazione, lamentando che la ritenuta illegittimità della trasmissione sulla predetta frequenza si pone in contrasto con la appena citata decisione amministrativa;
IV – violazione dell’art. 49 cod. pen. per inidoneità della condotta omissiva ad integrare l’evento-interferenze, e relativo vizio di motivazione;
V – erronea applicazione dell’art. 635 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, per difetto del necessario elemento psicologico, lamentando di aver fatto legittimo affidamento negli atti amministrativi e provvedimenti giurisdizionali amministrativi intervenuti nel tempo a legittimare l’acquisita concessione de qua;
VI – omessa valutazione delle controdeduzioni difensive e di prove documentali sopravvenute rispetto alla decisione di primo grado, e segnatamente dell’intimazione dell’Ispettorato Territoriale per la Campania del competente Ministero a continuare a trasmettere sulla frequenza di 95,00 Mhz, nonostante il contrario ordine imparti ad esso ricorrente dal Tribunale civile di Nola nell’ambito di giudizio cautelare promosso da Radio Antenna 2;
VII – omessa valutazione e motivazione in ordine alle conclusioni scritte depositate al fascicolo in vista della decisione della Corte d’appello,
chiedendo conclusivamente, per tali motivi, l’annullamento dell’impugnata sentenza.
Successivamente, in data 1° marzo 2012, ha proposto un motivo nuovo:
(VIII) – vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per avere la Corte di appello riformato la decisione assolutoria di primo grado mediante una lettura distorta e travisata delle risultanze processuali, anche in violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., deducendo che l’omessa valutazione delle risultanze peritali acquisite in primo grado non consentiva di ritenere acquisita oltre ogni ragionevole dubbio la prova della responsabilità del ricorrente in ordine al fatto contestatogli, ribadendo le precedenti conclusioni.
Considerato in diritto
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
1. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente: come si vedrà, dalla ritenuta insussistenza del fatto discende l’assorbimento di ogni altra doglianza.
1.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la semplice non certezza – e, dunque, anche il dubbio ragionevole – della colpevolezza (così, da ultimo, Cass. pen., sez. VI, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro),
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto «se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio», formalmente introdotto nell’articolo 533, comma l, cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, «presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza» (Cass. pen., sez. VI, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066, e n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non è, pertanto, sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a duella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare – in riforma della precedente assoluzione – la sentenza di condanna sia dotata «di una forza persuasiva superiore, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio”; in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi le responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
1.2. Nel caso di specie, il P.M. ha contestato all’imputato il reato di cui all’art. 635 cod. pen. sul presupposto che Radio Punto Nuovo (della quale I’U. era legale rappresentante), operando con impianti difformi rispetto a quelli indicati nella concessione rilasciata dal Ministero per le comunicazioni avesse causato interferenze in danno dei segnali dell’emittente radiofonica Radio Antenna 2 (che operava sulla frequenza 94,850 Mhz, con ripetitori rispettivamente in castello di Somma Vesuviana e Faito di Vico Equense), disturbandone le trasmissioni.
In proposito, peraltro, la sentenza di primo grado era addivenuta ad una decisione di assoluzione valorizzando il dato certo, emergente dall’espletata perizia, che, pur se Radio Punto Nuovo avesse trasmesso con impianti in toto conformi a quelli indicati nella predetta concessione ministeriale (rna «la difficoltà di dare un’interpretazione univoca ai dati riportati sulla scheda tecnica rende pressoché impossibile stabilire l’eventuale difformità dagli stessi dell’impianto in questione»: f. 10 sentenza di primo grado), le lamentate interferenze non scriverebbero venute meno.
Sotto questo profilo, risulta del tutto palese il mancato raggiungimento della prova della sussistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, del rapporto di causalità tra la condotta contestata all’imputato e l’evento di danneggiamento. Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, infatti, lo strumento per individuare il nesso di causalità tra la condotta contestata all’imputato e l’evento lesivo è rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, procedendosi mediante l’eliminazione mentale del fattore (il comportamento umano) assunto come condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso concreto, l’evento lesivo si sarebbe verificato ugualmente oppure no: la condotta dell’uomo è causale solo in questo secondo caso, perché senza di essa l’evento non sarebbe accaduto.
Nel caso di specie, è acquisito in atti un accertamento di segno radicalmente contrario, in alcun modo contrastato dalla motivazione dell’impugnata sentenza.
1.2.1. La Corte d’appello è, peraltro, addivenuta all’affermazione di responsabilità dell’U., sia pure soltanto agli effetti civili, prendendo in considerazione una diversa condotta, formalmente esulante dall’ambito della contestazione: avere trasmesso attraverso una frequenza (95,00 Mhz) a dire dell’imputato legittimamente acquisita, ma che in realtà secondo la Corte, nel 2000 (epoca dell’acquisto a titolo derivativo da Radio San Massimo) non avrebbe potuto essere legittimamente né ceduta dal dante causa né a fortiori acquisita dall’U. per Radio Punto Nuovo.
Anche a questo riguardo, tuttavia, la sentenza di primo grado era addivenuta ad una decisione di assoluzione valorizzando il dato certo, ancora una volta emergente dall’espletata, perizia, che, pur se Radio Punto Nuovo non avesse trasmesso, mediante il ripetitore ubicato in Castel Cicala di Nola, sulla frequenza di 95 Mhz, le lamentate interferenze non sarebbero venute meno (f. 10 sentenza di primo grado).
Ed anche a tal riguardo la sentenza d’appello nulla di decisivo osserva in senso contrario: residua, pertanto, quanto meno il dubbio ragionevole quanto alla effettiva riconducibilità delle lamentate interferenze alla trasmissione da parte di radio punto Nuovo sulla predetta frequenza, che senz’altro impedisce l’affermazione di responsabilità dell’U., anche se limitata agli effetti civili.
1.3. I rilievi che precedono evidenziano come – anche a prescindere dalla lamentata non corrispondenza tra fatto contestato e fatto accertato non possa ritenersi l’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza del fatto di danneggiamento nulla sua globalità contestato all’imputato, per difetto di materialità in relazione alla mancata prove della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta (o meglio, le condotte) e l’evento; ciò assorbe le doglianze inerenti alla non immediata configurabilità del necessario elemento psicologico, in presenza di vicende amministrative (anche in sede giurisdizionale), tutte nel senso della legittimità della trasmissione da parte di Radio Punto Nuovo sulla frequenza di 95,00 Hhz.
1.4. Va conclusivamente rilevato, peraltro, che la condotta contestata all’U. non avrebbe, comunque, potuto integrare gli estremi dell’ipotizzato reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.), bensì quelli dell’illecito amministrativo previsto e sanzionato dall’art. 97, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 10 agosto 2003, n. 259).
Detta disposizione così dispone: «fermo restando quanto disposto dal comma 1 (a norma del quale chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti, è punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice penale), è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere ad esse inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in via amministrativa, gli ispettorati territoriali dei Ministero, la violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro».
La fattispecie incentra, con tratti di indubbia specialità rispetto a quella di cui al primo comma del citato art. 97, le connotazioni di disvalore – sia pur soltanto amministrativamente sanzionato – delle condotte del tipo di quelle in contestazione che si siano limitate a cagionare mere «interferenze», da ritenere di necessità ontologicamente distinte rispetto a quelle che abbiano cagionato il macro-evento «danni» evocato dal primo comma dello stesso art. 97, e delle quali soltanto è prevista la rilevanza penale.
1.5. Peraltro, la già ritenuta insussistenza del fatto contestato (o meglio, dei fatti contestati), che legittima – in difetto di ulteriori – esultanze valutabili l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, esonera dal valutare la necessità o meno della trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per il prosieguo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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