Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 24 febbraio 2017, n. 9219

Deve essere valutata con maggiore attenzione la richiesta di custodia in carcere in luogo del 416-bis quando il condannato abbia dato prova di non poter partecipare più all’organizzazione criminale e quindi essere in concreto meno pericoloso ( in relazione all’epoca dei fatti contestati e al diverso status del condannato stesso)

Suprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 24 febbraio 2017, n. 9219

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 373/2016 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 30/08/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

sentite le conclusioni del PG Dott. CASELLA GIUSEPPINA;

Udito il difensore avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riportano ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che il 30 agosto 2016, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato l’ordinanza del G.I.P del tribunale che il 15 luglio 2016 aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con riguardo al reato di cui all’articolo 416 bis c.p..

La Corte di Cassazione aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame (n. 12669 del 2.3.2016) ritenendo che le argomentazioni del giudice di merito, laddove si era fatto carico di confutare le deduzioni difensive, secondo le quali il pericolo cautelare in questione sarebbe venuto meno a seguito della oggettiva impossibilita’ del (OMISSIS) di reiterare le condotte criminose in questione, data la sua sospensione dall’ordine degli ingegneri e le dimissioni volontarie dall’incarico, peccava di insufficienza perche’ non valutava con il necessario approfondimento non solo questi ultimi dati di fatto che sembravano segnalare un volontario abbandono della compagine criminale in questione ma anche la circostanza che i fatti addebitati al (OMISSIS) erano stati commessi a distanza di tempo considerato che l’imputazione preliminare li collocava al piu’ tardi nel (OMISSIS) e quindi a oltre quattro anni.

In detta prospettiva argomentativa riteneva che dovesse essere valorizzato il dato normativo introdotto nel testo dell’articolo 274 c.p.p., lettera c) dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 che richiede la sussistenza di un pericolo non solo concreto ma attuale di commissione futura di delitti di criminalita’ organizzata. Tale dato normativo, in ragione del fatto che la stessa norma di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c) nella versione attuale esclude che le situazioni di concreto ed attuale pericolo possano essere desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede, secondo la sentenza di annullamento, andava riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall’articolo 275 c.p.p., comma 3 per le quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene del tutto vanificata qualora sia dimostrata la inattualita’ di situazioni di pericolo cautelare.

L’ordinanza impugnata veniva quindi annullata sul punto della perdurante sussistenza di esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, stabilendo che il Giudice del rinvio doveva accertare se, sulla base dei dati di fatto enunciati nella motivazione della ordinanza annullata e di quelli indicati dalla difesa, fosse ancora non solo concreto ma anche attuale il pericolo cautelare presunto dall’articolo 275 c.p.p., comma 3 per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p.p..

Il tribunale in sede di rinvio ha ritenuto che il pericolo di reiterazione deve ritenersi non solo concreto ma ancora attuale anche considerando le dimissioni volontarie dall’incarico e la circostanza che i fatti addebitati sono stati commessi a distanza di tempo. Con riguardo alle dimissioni veniva evidenziato che, seppure non potevano essere considerate un dato del tutto privo di rilievo in chiave prognostica, non poteva pero’ non rilevarsi che l’attivita’ illecita in questione si era protratta per un considerevole lasso di tempo nel corso del quale il prevenuto aveva mostrato la piena partecipazione e condivisione al programma criminoso. Riteneva pertanto che era indubbio che ci si trovava di fronte ad un soggetto fidato, legato da uno stretto rapporto fiduciario con il capo della cosca (OMISSIS) che vedeva in lui un vero proprio alter ego in grado di garantire il controllo delle societa’ confiscategli, assicurando cosi’ alla cosca un sostentamento economico necessario alla prosecuzione e alla realizzazione dei suoi interessi illeciti, atti che potevano essere realizzati anche a seguito delle formali dimissioni. Sotto questo aspetto veniva considerata anche la produzione documentale effettuata dal pubblico ministero che accertava come anche dopo le dimissioni l’indagato ha continuato ad essere a disposizione della cosca (dichiarazioni collaboratore (OMISSIS) che lo indica come intermediario deputato alla gestione di vantaggiosi affari immobiliari per conto della cosca ancora nel 2014), situazione che aveva determinato in sede di udienza preliminare la modifica del capo di imputazione con riguardo alla data di commissione del reato.

Escludeva pertanto che fossero acquisiti elementi di natura positiva che consentivano di superare la valutazione prognostica presuntiva prevista dall’articolo 275, comma 3 con riferimento al reato associativo.

Deduce il ricorrente:

1. violazione del devolutum. Nel giudizio cautelare e a maggior ragione nel giudizio cautelare di rinvio, la produzione di nuovi elementi probatori e’ consentita a condizione che riguardano lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e che comunque il giudice del rinvio rispetto al thema decidendum segnato dall’annullamento non definisca il giudizio attraverso l’introduzione di nuovi punti. Secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore riguardano fatti nuovi che hanno determinato la modifica del capo d’imputazione nel giudizio di merito. Sostiene che l’autonomia del titolo custodiale rispetto alle vicende del giudizio di merito comporta che dette dichiarazione fino a quando non vengono contestate con il titolo custodiate non possono rilevare nel giudizio incidentale di liberta’.

2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p. in relazione al Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16 quater. Rileva che di dette circostanze il collaboratore parla solo nel verbale 27.5.2015 e nel verbale 17.6.2015 cioe’ nelle dichiarazioni rese ben oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della sua collaborazione iniziata il 29 settembre 2014. Sostiene che in questo caso le dichiarazioni devono essere sottoposte a un particolare vaglio di attendibilita’ e richiama sul punto la sentenza numero 12337 del 2016 Rv. N. 266574 di questa corte.

3. Violazione di legge per omessa valutazione della credibilita’ intrinseca ed estrinseca del collaboratore. Evidenzia che le dichiarazioni non sono state sottoposte ad alcun vaglio di credibilita’ considerato anche che trattasi di propalazione rese oltre i 180 giorni e che si ponevano in termini di contrasto rispetto ai fatti accertati nel presente procedimento

4. omessa valutazione del contenuto riassuntivo delle intercettazioni depositate dalla difesa e della circostanza che anche i fatti indicati dal collaboratore sono ormai relativamente lontani nel tempo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Premesso che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati e che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, deve rilevarsi che il ricorrente richiama i termini di una questione dibattuta a proposito del trattamento cautelare, cioe’ il raccordo possibile tra principi fondamentali tutti rilevanti, come quello di costante attualita’ dei fattori di legittimazione del provvedimento restrittivo e quelli di preclusione e devoluzione. La questione e’ stata per altro da lungo tempo risolta, almeno nei suoi termini essenziali, e non certo nel senso indicato nel ricorso.

In particolare si e’ stabilito che il principio di necessaria attualita’ delle condizioni legittimanti la cautela – primariamente garantito dalla possibilita’ di costante reiterazione delle istanze de libertate (senza che il principio di preclusione ne paralizzi l’ammissibilita’, in presenza di fattori sopravvenuti) – consente alle parti processuali di riversare il novum, ove lo ritengano conveniente, anche nell’eventuale giudizio impugnatorio in corso.

Cio’ comporta per inciso un problema di duplicazione, che le Sezioni unite di questa Corte hanno a suo tempo inteso risolvere secondo un criterio di improcedibilita’ della domanda presentata per seconda (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, rv. 227357 e 227358). Qui rileva, soprattutto, il limite logico e giuridico posto alla “liberta’” di scelta della sede nella quale riversare gli elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la decisione cautelare. In particolare, la sede del giudizio impugnatorio puo’ essere privilegiata a patto che il novum si inserisca nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioe’ nell’ambito dell’oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreche’ venga in concreto garantito alla parte avversa il diritto al contraddittorio (in tal senso SS.UU cit.; Sez. 5 n. 42847 del 2014; Sez. 6 n. 18634 del 2015). La ragione e’ evidente, e risiede proprio nella necessita’ di non sfigurare l’oggetto e la fisionomia del procedimento di gravame (sul limite del devoluto quale fattore condizionante l’acquisizione di nuovi elementi nel giudizio di appello cautelare, a parte le gia’ indicate decisioni si possono citare, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 12245 del 14/02/2013, rv. 255539; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 23/09/2008, rv. 241330; Sez. 1, Sentenza n. 26299 del 23/06/2006, rv. 235017; Sez. 2, Sentenza n.6728 del 09/02/2006, rv. 233159). Dunque, occorre distinguere tra variazione della base cognitiva, sempre consentita (alle condizioni anzidette), e mutamento di oggetto del giudizio impugnatorio, inteso come abbandono del thema decidendum segnato dai motivi e nel caso in esame dalla sentenza di annullamento e introduzione di nuovi punti per la decisione del trattamento cautelare, che deve in linea di massima ritenersi preclusa.

E’ evidente che nel caso in esame le produzioni del P.M. si sono mantenute nei limiti del devolutum, considerato che l’annullamento della precedente ordinanza aveva riguardato il punto della perdurante sussistenza di esigenze cautelari e che i nuovi elementi introdotti erano finalizzati ad orientare la decisione cautelare nei termini indicati nella sentenza di annullamento.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono fondati.

Con i motivi sub 2 e 3 contesta il ricorrente la omessa valutazione dell’attendibilita’ del collaboratore di giustizia (OMISSIS) le cui dichiarazioni sarebbero state rese oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della sua collaborazione. Con il motivo sub 4 lamenta l’omessa valutazione della produzione difensiva consistita nei contenuti riassuntivi di alcune intercettazioni effettuate a carico del ricorrente, elementi scoperti nel corso dell’udienza preliminare a seguito di ordinanza del giudice che aveva disposto il deposito integrale delle intercettazioni.

Se come sopra indicato le produzioni del P.M. non hanno mutato l’oggetto del giudizio impugnatorio perche’ rientranti nel perimetro del devolutum e’ pur vero che tali dichiarazioni, dalle quali emergono, secondo quanto indicato dallo stesso Tribunale, elementi fattuali estremamente significativi al fine di valutare l’attualita’ del pericolo di reiterazione criminosa in capo al (OMISSIS) – elementi che hanno portato lo stesso organo dell’Accusa a modificare l’imputazione in sede di udienza preliminare – non sono state sottoposte, neppure in maniera indiretta, ad alcun vaglio di attendibilita’.

Cosi’ come non puo’ non ricordarsi, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione.

Di tale regula iuris non ha tenuto conto il Tribunale di Reggio Calabria che non ha preso in esame in nessuna parte del provvedimento – neanche in modo sintetico ne’ implicito – le produzioni difensive.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente ai punti indicati con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria sezione per il Riesame dei provvedimenti sulla liberta’ personale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter

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