Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza 23 giugno 2016, n.26278

In tema di tentata estorsione, l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato “ex ante”: ne consegue che, ai fini della valutazione dell’idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima

In tema di estorsione va considerata integrata l’ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 23 giugno 2016, n.26278

OSSERVA

Con sentenza del 10.10.2013, il Tribunale di Como dichiarò S.G. responsabile dei seguenti reati: tentata estorsione aggravata (compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco in primo luogo a non far partecipare R.E. all’asta per l’acquisto del suo immobile soggetto a procedimento espropriativo; poi, una volta che la R. si era aggiudicata l’immobile, usava minacce e violenza – ben specificate nel capo di imputazione – per costringere la stessa R. a rinunciare alla procedura di sfratto avviata nei suoi confronti – avendo l’imputato occupato l’immobile de quo – e a rivendergli l’immobile prima allo stesso prezzo di acquisto all’asta – 70.000,00 Euro – e una volta sottoscritto il compromesso di vendita e versata una caparra di 25.000,00 Euro, sempre usando minacce e violenze, tentava di farsi vendere l’immobile solo per i 25.000,00 Euro versati come caparra);
di incendio delle autovetture dei figli della R. (incendio prima minacciato e poi eseguito sempre per costringere la R. ad effettuare quanto sopra), incendio che si propagava anche ad altre autovetture. Reati aggravati anche dalla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Unificati i reati ex art. 81 c.p. ed applicata la contestata recidiva, il Tribunale condannò S. G. alla pena di anni 10 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa e al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle P.C. costituite.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame, ma la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 06.11.2014 confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità del S.. In particolare sottolinea che il Giudice ha l’obbligo di dimostrare la colpevolezza prendendo in esame tutti gli argomenti addotti a discarico ed evidenziare, poi, le ragioni per le quali nonostante ciò si imponga la condanna.
Sottolinea, quindi, tutti gli elementi a favore del S. non correttamente esaminati dai Giudici di merito. Rileva, infine, lo stesso vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza: del reato di tentata estorsione e non di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (l’imputato voleva solo che fosse rispettato il contenuto del contratto preliminare di compravendita sottoscritto anche dalla R.); del reato di incendio che – come evidenziato nel primo motivo – non è stato commesso dall’imputato e comunque, non essendo stata accertato il pericolo per l’incolumità pubblica, dovrebbe essere inquadrato nella fattispecie del danneggiamento aggravato.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento dell’impugnata sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze (sono le stesse affrontate dalla Corte di appello) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la Corte territoriale ha, in primo luogo, richiamato e fatta propria la condivisa motivazione del Giudice di primo grado per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza dell’imputato per i reati di cui sopra (sentenze di primo e secondo grado, senz’altro valutabili congiuntamente in presenza di una cd. “doppia conforme”). In proposito si deve osservare che in tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella “per relationem”, con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano, come nel caso di specie, elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici (Sez. 6, Sentenza n. 31080 del 14/06/2004 Cc. – dep. 15/07/2004 – Rv. 229299; Sez. 2, Sentenza n. 16716 del 11/02/2005 Ud. – dep. 16/05/2006 – Rv. 234409).
Ma la Corte di appello non si è limitata ad un semplice richiamo per relationem della condivisa sentenza di primo grado, ma ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, affrontato tutte le generiche questioni poste con l’impugnazione e ha indicato tutti le ragioni dalle quali desume la piena responsabilità dell’imputato per i reati di cui sopra.
In particolare, nella sentenza impugnata alle pagine da 3 a 7 si ricostruisce il fatto e, poi, si evidenziano tutte le prove che il Tribunale ha posto a fondamento della sua sentenza di condanna. Alle pagine da 7 a 15 dopo aver riassunto i motivi di appello e i motivi nuovi presentati dal difensore dell’imputato, la Corte di merito, con motivazione incensurabile, ha risposto correttamente a tutte le doglianze oggi genericamente riproposte. In particolare la Corte di appello evidenzia – dopo aver richiamato l’approfondita e condivisa motivazione del Tribunale sulla ritenuta credibilità della P.O. R.E. – tutti i riscontri, provenienti anche da fonti di prova autonome fra loro, che confermano appieno le dichiarazioni della P.O. e, quindi, la sua ricostruzione dei fatti: 1) tutta la documentazione relativa alle lunghissime vicende della procedura esecutiva (durata 4 anni) iniziata dalla P.O. per poter riavere l’immobile acquistato all’asta e occupato dall’imputato. Questi, infatti, prima aveva costretto con minacce la P.O. a firmare un preliminare di vendita del predetto immobile allo stesso prezzo di acquisto all’asta (più basso di quello di mercato) e poi, ottenutone il possesso a seguito della firma del preliminare di vendita, non adempiva il contratto preliminare (nonostante i molti solleciti del difensore della R.) e pretendeva di rimanere nello stesso immobile (si veda pagina 9 dell’impugnata sentenza); 2) le dichiarazioni rese allo stesso Tribunale di Como dall’Avvocato Saggiomo Pasquale – avvocato civilista che aveva seguito la R. per il procedimento esecutivo di cui sopra – che riferisce: che la R. le aveva confidato le varie minacce subite (sulla veridicità del contenuto di tali confidenze si veda l’incensurabile motivazione della Corte di merito a pagina 10 della sua sentenza, motivazione neppure contestata con il ricorso); che lui stesso aveva assistito a delle minacce profferite dal S. nei confronti della R. (si veda pagina 10 dell’impugnata sentenza); che, senza neppure fissare un appuntamento, un giorno l’imputato si presentava nel suo studio e gli faceva capire che era meglio per lui se avesse cessato di occuparsi della vicenda (si veda pagina 5 sentenza primo grado); 3) la concatenazione temporale dei tre incendi subiti dalla P.O. dell’estorsione e dai suoi figli (due soli incendi fanno parte della contestazione) con i fatti importanti relativi alla procedura esecutiva di cui sopra: primo incendio nel 2006 poco prima della conclusione della prima procedura esecutiva con il decreto di aggiudicazione; aprile 2008 poco dopo l’epilogo della prima procedura di sfratto con contestuale cambio delle serrature (nel corso della quale la R. veniva colpita anche con uno schiaffo dell’imputato; si veda pagina 5 sentenza di primo grado);
novembre 2009 meno di due mesi dopo l’avvio della seconda procedura di sfratto con cambio delle chiavi (si vedano sul punto le pagine 9 della sentenza impugnata e 4 e seguenti sentenza primo grado); 4) le dichiarazioni del teste M.M., titolare di un agenzia immobiliare, che rinunciava all’incarico di vendere l’immobile acquistato dalla P.O.; ciò avveniva dopo che l’imputato si era presentato nel suo studio. Ciò conferma quanto dichiarato dalla P.O. circa l’impossibilità di vendere l’immobile poichè il S. contattava e dissuadeva i potenziali acquirenti (si veda pagina 10 dell’impugnata sentenza e le incensurabili considerazioni svolte dalla Corte di appello); le dichiarazioni sulle minacce di C. A., Ca.Em. e Ca.Da. (figli di R.; si vedano pagine 11 impugnata sentenza e ad esempio, pagina 5 e 6 sentenza di primo grado).
La Corte di merito conclude l’esame della prima parte dell’impugnazione osservando che il Tribunale, correttamente, ha valutato unitariamente il “coerente quadro probatorio di insieme…
secondo l’insegnamento costante impartito sul punto dalla giurisprudenza” (si vedano le pagine da 11 a 13 dell’impugnata sentenza nelle quali si cita, anche, condivisa giurisprudenza di questa Corte). A tal proposito si deve rilevare che, invece, la difesa del ricorrente si è discostata da tale insegnamento. Infatti, a parte la già evidenziata genericità dei motivi di ricorso si deve sottolineare che nello stesso ricorso: vengono esaminate solo alcune emergenze processuali; non si tiene conto di quanto affermato da alcuni testi su argomenti, poi, proposti a confutazione delle conclusioni alle quali pervengono i Giudici di merito; si propone una lettura frammentaria del materiale probatorio raccolto. Emblematico, in tal senso, è, ad esempio, quanto evidenziato a pagina 3 del ricorso per cercare di dimostrare che la ricostruzione dei fatti operata dalla R. sia “confusa e piena di incongruenze”.
Afferma il difensore dell’imputato: “In primo luogo, la R. e il Ca.Em. riferiscono che i danneggiamenti alle vetture di loro proprietà sono iniziati molto prima che conoscessero il S.”. Null’altro si aggiunge sul punto. Ma a pagina 15 della sentenza di primo grado si era già affrontata la questione e si era spiegato perchè non vi era alcuna incongruenza nel racconto della persona offesa. Infatti si legge nella sentenza di primo grado: “il vago accenno della difesa ad episodi di danneggiamento che la famiglia della parte civile avrebbe subito in epoca molto risalente nel tempo non fonda alcun ragionevole dubbio nel caso di specie, posto che oltre ad essere privi di riscontro, sono stati dalla R. attribuiti a vicende molto lontane dai fatti in esame e legate al suo ex coniuge. Ca.Em., da parte sua, nè ha addirittura negato l’esistenza”.
Analogo discorso vale per le affermazioni del difensore del ricorrente con le quali si tenta di dimostrare che la P.O. non era intimorita dalle minacce (si vedano le pagine 3, 4 e 5 del ricorso).
Orbene anche per questo rilievo il difensore dell’imputato non tiene conto di quanto affermato sul punto dai Giudici di merito sulla base di una corretta e globale valutazione delle prove. In particolare nelle sentenze di merito (si vedano, ad esempio, le pagine 6 e seguenti della sentenza di primo grado) si evidenzia che la P.O. cede alle minacce iniziali e, pertanto, firma il preliminare di vendita accettando lo stesso prezzo di acquisto; ma quando si rende conto che l’imputato non vuol sottoscrivere l’atto pubblico, perchè non ha alcuna intenzione di versare nulla oltre la caparra di 25.000,00 Euro, giustamente cerca di agire per vie legali (intimazione ad adempiere; sfratti ecc.; si veda quanto sopra già illustrato) e di vendere l’immobile ad altri (ma non vi riesce, ad esempio, per quanto si evince dalla deposizione del teste M. agente immobiliare).
E l’imputato a seconda dei casi a volte sembra voler accettare le giuste richieste della P.O. (ad esempio la richiesta di firmare l’atto pubblico di vendita dietro corresponsione del prezzo fissato nel preliminare oppure ad un prezzo maggiore e più vicino al valore reale dell’immobile) a volte usa le minacce (ad esempio mostra alla P.O. un’arma). Ma, poi, quando rientra in possesso dell’immobile si irrigidisce e usa atti intimidatori sempre più forti (anche nei confronti di terzi come sopra evidenziato, ad esempio, nei confronti dell’Avv. Saggiomo o dell’agente immobiliare M. o incendiando le auto dei familiari della P.O.) per cercare di costringere la R. a sottostare alla sua volontà che era unicamente quella di rientrare nel pieno possesso dell’immobile pagandolo solo 25.000,00 Euro (pari alla caparra consegnata alla P.O. a fronte dei 70.000,00 versati dalla stessa P.O. per aggiudicarsi l’immobile). Dunque è stato ben dimostrato che la P.O. è stata ampiamente intimorita dalle innumerevoli minacce subite.
Si deve, comunque, rilevare che sul punto questa Suprema Corte ha più volte affermato il principio – condiviso dal Collegio – che in tema di tentata estorsione, l’idoneità degli atti deve essere valutata con giudizio operato “ex ante”: ne consegue che, ai fini della valutazione dell’idoneità di una minaccia estorsiva, è priva di rilievo la capacità di resistenza dimostrata, dopo la formulazione della minaccia, dalla vittima (Sez. 2, Sentenza n. 12568 del 05/02/2013 Ud. – dep. 18/03/2013 – Rv. 255538). Inoltre, in tema di estorsione va considerata integrata l’ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, Sentenza n. 41167 del 02/07/2013 Cc. – dep. 07/10/2013 – Rv. 256728).
Le medesime critiche, di cui sopra, valgono anche per la valutazione delle dichiarazioni di P.M. (nuora della P.O.). Infatti la sentenza di appello rileva la corretta valutazione delle dichiarazioni della P. operata dal Tribunale (e richiama a tal proposito la trascrizione dell’udienza dibattimentale del 18.07.2013 ai fogli da 3 a 15). In proposito, la Corte di merito, con motivazione esaustiva e incensurabile, sottolinea come la P., a seguito delle contestazioni del P.M., conferma di aver saputo dalla R. delle minacce gravi e reiterate effettuate dall’imputato e ammette di aver subito minacce anche lei “anche con fisico strattonamento” (si veda pagina 14 impugnata sentenza). Sul punto la difesa – a pagina 3 del ricorso – parla di una lettura “parziale e illogica della trascrizione” richiamata dalla Corte di appello e aggiunge che “una lettura attenta dei fogli 3-15 di tale trascrizione sgombra il campo da qualunque dubbio su quanto dichiarato dalla P. e suffraga la tesi di questa difesa”. E’ evidente l’apoditticità di tali affermazioni, dato che non si evidenzia in cosa consista la parziale e illogica lettura della trascrizione e soprattutto cosa non sia vero di quanto riferito sul punto dalla Corte di merito.
Lo stesso discorso vale, infine, per quanto riguarda le dichiarazioni della teste Sa.; dichiarazioni che la Corte di appello – così come il Tribunale – ritiene utilizzabili, ma non credibili. Entrambi i giudici di merito hanno, infatti, attentamente comparato la prova offerta dal P.M. sugli incendi delle autovetture e il contenuto delle dichiarazioni della Sa. e hanno – con ampia, logica e non contraddittoria motivazione – ben evidenziato perchè ritengono credibile la prova offerta dall’accusa (ad esempio quanto dichiarato dal teste Ri. sulla presenza dell’auto dell’imputato sul luogo ove è stato appiccato l’incendio del (OMISSIS); la concatenazione temporale dei tre incendi subiti dalla P.O. dell’estorsione e dai suoi figli) e non attendibile quella della difesa (mancanza della credibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni della Sa.; si vedano sul punto le pagine 13 e 14 dell’impugnata sentenza).
Si deve, infine, osservare che il principio dell’oltre ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 c.p.p. dalla L. n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto – come nel caso di specie – di attenta disamina da parte del giudice dell’appello (Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013 Ud. – dep. 06/03/2013 – Rv. 254579).
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso riguardante la presunta erronea qualificazione giuridica dei fatti.
Per quanto riguarda, invero, la richiesta di qualificare esercizio arbitrario delle proprie ragioni il fatto ritenuto integrare la tentata estorsione si deve osservare che il difensore dell’imputato ha dimenticato che le prove raccolte – di cui si è già detto –
evidenziano una realtà ben diversa da quella tratteggiata nel ricorso: l’imputato ha minacciato la P.O. prima per farle firmare il preliminare di vendita dell’immobile – che la R. aveva acquistato all’asta – e allo stesso prezzo di acquisto, poi, rientrato nel possesso dell’immobile, è stato l’imputato a non voler adempiere a quanto stabilito nel preliminare sottoscrivendo l’atto pubblico e versando il residuo del prezzo (aveva versato solo la caparra); l’imputato ha, in seguito, posto in essere una serie di gravi atti intimidatori per raggiungere il suo scopo: quello di acquistare definitivamente l’immobile senza versare nulla più di quanto dato come caparra. E’, dunque, evidente la corretta qualificazione dei fatti come tentata estorsione.
Lo stesso discorso vale per il reato di incendio. Invero entrambi i giudici di merito, correttamente, ritengono sussistente il pericolo per l’incolumità pubblica, evidenziando, tra l’altro, che negli incendi sono state distrutte non solo le macchine dei due figli della P.O., ma anche altre due autovetture parcheggiate vicino per il propagarsi della fiamme per il cui spegnimento sono dovuti intervenire i vigili del fuoco (si veda, ad esempio, quanto si afferma a pagina 5 dell’impugnata sentenza).
A fronte di tutto ciò il ricorrente contrappone, quindi, solo generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita – in questa sede di legittimità –
diversa lettura del materiale probatorio raccolto e senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.
Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello (e del contenuto della richiamata sentenza di primo grado). In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634).
Uniformandosi a tale orientamento, che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2016

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