Le iniziative a difesa del possesso si distinguono in azione di reintegrazione, che presuppone (art. 1168 del Codice civile) lo spoglio nel possesso del bene, e in azione di manutenzione, (art. 1170), quando non si verifica una privazione ma solo una turbativa nel possesso del bene, vale a dire una molestia nel proprio legittimo esercizio possessorio
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 3 giugno 2016, n. 11487
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso e dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale autenticata per notar (OMISSIS) in data (OMISSIS); elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) e all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrente –
e
(OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – (OMISSIS) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS) li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso.
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1835 dei 8.6/30.9.2010 della corte d’appello di Venezia;
Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 16 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. ABETE Luigi;
Udito l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;
Udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per i controricorrenti (OMISSIS) ed (OMISSIS);
Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 703 c.p.c. depositato in data 23.4.2005 al tribunale di Verona (OMISSIS) esponeva:
che era residente in un appartamento ricompreso nel condominio “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), ed usufruiva di un “posto – auto” all’interno del locale di proprieta’ indivisa di sei condomini ubicato al piano interrato dello stabile condominiale;
che all’interno del locale i “posti – auto” erano delimitati da strisce bianche, della larghezza di cm. 7, tracciate sul pavimento;
che nel mese di settembre del 2004, allorche’ era intento a parcheggiare la propria autovettura, aveva riscontrato che lungo la linea bianca a destra del proprio “posto – auto” erano stati infissi al suolo quattro paletti metallici, dell’altezza ciascuno di circa 1 m., che gli avevano impedito l’esecuzione della manovra da compiere onde accedere al “posto” a lui riservato; che i paletti occupavano quanto meno la meta’ – di sua spettanza – della larghezza della striscia bianca tracciata sul terreno.
Chiedeva che l’adito giudice lo reintegrasse ovvero lo manutenesse nel possesso del “posto – auto”.
Resistevano (OMISSIS) ed (OMISSIS); instavano per il rigetto dell’avverso ricorso. Resisteva (OMISSIS), in proprio e non gia’ in veste di amministratore del condominio; del pari invocava la reiezione dell’avverso ricorso.
Denegata la tutela interdittale anche all’esito della proposizione del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., a conclusione della fase a cognizione piena il giudice adito con sentenza n. 2192/2008 rigettava la domanda del ricorrente – in quanto semplice detentore, come tale non legittimato, a fronte di una mera turbativa, all’esercizio dell’azione ex articolo 1170 c.c. – e lo condannava a rimborsare alle controparti le spese di lite.
Interponeva appello (OMISSIS).
Resistevano (OMISSIS) ed (OMISSIS).
Resisteva (OMISSIS).
Con sentenza n. 1835 del 8.6/30.9.2010 la corte d’appello di Venezia rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione alle controparti delle spese del grado.
Esplicitava la corte distrettuale che la qualificazione dell’azione in guisa di azione di manutenzione operata dal primo giudice doveva reputarsi corretta, “perche’ e’ considerazione dettata dalla comune esperienza che dei paletti posti lateralmente ad un posto auto possano, tutt’al piu’, limitare l’esercizio del possesso (o detenzione), ma non escluderlo o svuotarlo del suo essenziale contenuto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8); che, comunque, in considerazione dello spazio esistente nel cortile all’esterno dei garages, senz’altro idoneo a consentire l’esecuzione delle manovre opportune ai fini dell’accesso al “posto – auto”, dovevasi “ragionevolmente escludere un’impossibilita’ assoluta di parcheggio” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 8); che, percio’, “non ricorrendo gli estremi di uno spoglio, ma soltanto (e a voler tutto concedere) di una turbativa” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 10), correttamente il tribunale aveva disconosciuto la legittimazione del ricorrente, giacche’ pur ad ammetterne la qualita’ di comodatario, aveva veste di detentore qualificato e non gia’ di possessore.
Esplicitava altresi’ che erano infondate le questioni processuali sollevate dall’appellante, giacche’ il primo giudice aveva valutato la legittimazione all’azione di manutenzione alla stregua della prospettazione del ricorrente e ne aveva tratto le debite conseguenze, giacche’ l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, in primo grado, era stata proposta sia da (OMISSIS) sia dai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS), giacche’ in ogni caso “anche la effettiva titolarita’ del diritto affermato (…), nel giudizio di primo grado, deve essere verificata dal giudice” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 11).
Esplicitava inoltre, limitatamente alla reintegrazione che l’appellante aveva invocato in via principale, che comunque la relativa domanda “non poteva essere accolta perche’ il detentore qualificato, per esercitare l’azione di spoglio, ha l’onere di provare il titolo (…), che non poteva ritenersi provato presuntivamente per il solo fatto di una prolungata dimora nel luogo (…), potendo astrattamente anch’essa avvenire per ospitalita’” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 11).
Esplicitava ancora, “quanto al preteso spoglio dei 3 cm. della striscia, (…) che la striscia non puo’ essere ritenuta oggetto di detenzione, essendo destinata a costituire una fascia di rispetto” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 9).
Esplicitava infine che la prova orale, dedotta in prime cure dall’appellante, “giustamente non e’ stata ammessa, perche’ irrilevante per come formulata” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 12) e che “la questione della legittimazione era stata chiaramente posta nella decisione sul reclamo in data 11.11.05 (precedente all’udienza ex articolo 183 (…)) che si inserisce nel procedimento possessorio quale incidente del medesimo, e non le e’ estranea; pertanto, una decisione fondata su tale questione non poteva rappresentare una “sorpresa” per il ricorrente” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 12).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto, sulla scorta di cinque motivi,la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
(OMISSIS) parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese da liquidarsi anche ai sensi dell’articolo 96 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce “motivo di cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3: la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112, 115 e 703 c.p.c. e degli articoli 1168 e 1170 c.c. con riguardo alla qualificazione dell’azione come manutenzione nel possesso piuttosto che come reintegrazione nel possesso” (cosi’ ricorso, pag. 16).
Adduce che, ai fini della qualificazione dell’azione in guisa di azione di manutenzione, la corte d’appello “ha affermato che l’operazione di parcheggio del ricorrente non doveva ritenersi impossibile, ma solo piu’ difficoltosa” (cosi’ ricorso, pag. 18); che, nondimeno, la corte di merito e’ pervenuta a tale conclusione “in base a tutta una serie di ragionamenti astratti” (cosi’ ricorso, pag. 21), “senza una perizia tecnica o, quantomeno, delle testimonianze dirette” (cosi’ ricorso, pag. 19); che, dunque, la corte ha qualificato l’azione non gia’ “su quanto allegato dall’attore, o su quanto assodato in causa, ma su considerazioni sue proprie” (cosi’ ricorso, pag. 20).
Adduce altresi’ che lo spoglio “non deve affatto consistere in una privazione totale del possesso, ma puo’ anche consistere in un evento che (…) svuoti il possesso (…) del suo essenziale contenuto” (cosi’ ricorso, pag. 22); che, quindi, “l’impossibilita’ di parcheggio puo’ configurare uno spoglio anche qualora detta impossibilita’ non sia permanente, ma solo occasionale, bastando il suo carattere duraturo” (cosi’ ricorso, pag. 23).
Adduce inoltre che, “pur nella difficolta’ di parcheggio dovuto alla ristrettezza dell’apertura e del posto auto, e’ comunque sempre riuscito a parcheggiare la propria vettura, fino all’apposizione dei paletti, che gli hanno tolto questa possibilita’” (cosi’ ricorso, pag. 24). Adduce ancora che ha errato la corte allorche’ ha disconosciuto che “l’occupazione di tutta l’estensione della striscia divisoria da parte dei paletti costituisse un’autonoma figura di spoglio” (cosi’ ricorso, pag. 25); che, del resto, la figura della “fascia di rispetto”, ritenuta dalla corte veneziana, “sembra inesistente nel nostro ordinamento” (cosi’ ricorso, pag. 27). Con il secondo motivo il ricorrente deduce “motivo di cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia inerente la qualificazione come molestia nel possesso dei fatti allegati in giudizio dal ricorrente piuttosto che come spoglio del possesso” (cosi’ ricorso, pag. 28).
Adduce che la decisione impugnata “non spiega perche’ il parcheggio sarebbe solo piu’ difficoltoso piuttosto che impossibile” (cosi’ ricorso, pag. 28); che, in particolare, “la Corte d’appello non ha spiegato come sia possibile determinare (…) la possibilita’ o l’impossibilita’ di parcheggio, in base a considerazioni meramente teoriche (…), senza esaminare la situazione di fatto, attraverso una perizia o delle testimonianze” (cosi’ ricorso, pag. 31); che al contempo “la Corte non ha speso neppure una parola di motivazione sul fatto che le prove richieste (…), atte a determinare l’impossibilita’ del parcheggio, siano state bocciate” (cosi’ ricorso, pag. 31).
Si giustifica la disamina contestuale del primo e del secondo motivo di ricorso.
Invero pur il primo motivo si qualifica in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Occorre tener conto, da un lato, che (OMISSIS) col primo motivo analogamente censura la qualificazione “in fatto” – cui la corte distrettuale ha atteso – dell’avversa condotta (“il Giudice ha affermato la non impossibilita’ di parcheggio, ha cioe’ espresso un giudizio sul fatto che i paletti impedissero il parcheggio, senza avere alcuna prova in merito”: cosi’ ricorso, pag. 19; “si ritengono (…) non conformi al dettato di tali norme (…) l’identificazione di una fattispecie di spoglio, legittimante l’azione di reintegrazione, solo nell’ipotesi di causata impossibilita’ assoluta di parcheggio (…)”: cosi’ ricorso, pag. 21).
Occorre tener conto, dall’altro, che e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa).
In ogni caso ambedue i motivi sono destituiti di fondamento.
Si ribadiscono previamente gli insegnamenti di questa Corte.
Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di azioni a difesa del possesso, la distinzione tra spoglio e molestia va posta non gia’ sul piano della quantita’, bensi’ su quello della natura dell’aggressione all’altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla “cosa” che ne costituisce oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilita’ del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'”attivita’” di godimento del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo (cfr. Cass. 2.2.1980, n. 738; Cass. 6.12.1984, n. 6415).
Ossia l’insegnamento secondo cui la qualificazione della fattispecie concreta, come molestia nel possesso anziche’ come spoglio (eventualmente non violento o clandestino), costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, effettuato in base alle prove acquisite nel processo, apprezzamento che e’ sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, ove sia scevro da vizi logici e di diritto (cfr. Cass. 21.3.1977, n. 1087).
In questo quadro si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, che la corte veneziana a fini qualificatori, onde opinar cioe’ nel senso che l’apposizione dei paletti metallici fosse destinata ad incidere unicamente sul godimento da parte del ricorrente del “posto – auto”, si’ che avesse natura di “molestia”, ha evidentemente fatto ricorso ad una nozione di comune esperienza, siccome d’altronde riconosce lo stesso (OMISSIS) (cfr. ricorso, pag. 19).
Imprescindibile, pertanto, alla stregua di tale rilievo, e’ il riferimento all’ulteriore insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex articolo 115 c.p.c., comma 2, attiene ad un potere discrezionale devoluto al giudice di merito, il cui esercizio o mancato esercizio non e’ sindacabile in sede di legittimita’ neppure con riferimento all’omessa ovvero insufficiente esplicitazione degli elementi sui quali l’affermazione del “notorio” si fonda; ed a tenor del quale, viceversa, e’ censurabile unicamente l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione di “notorio”, da intendere quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorieta’ locale) o in un particolare settore di attivita’ o di affari da una collettivita’ di persone di media cultura (cfr. Cass. 19.8.2003, n. 12112; Cass. 11.2.1987, n. 1492).
In secondo luogo, che, per un verso, le supposte deficienze della motivazione (“gli argomenti adottati dal Giudice (…) non danno pero’ alcuna spiegazione (…) per quale motivo dei paletti posti lateralmente al posto auto non potrebbero mai determinare l’impossibilita’ di parcheggio”: cosi’ ricorso, pag. 29) sono inesorabilmente destinate a palesarsi inammissibili alla luce degli insegnamenti dianzi menzionati (il riferimento e’ a Cass. n. 12112/2003 ed a Cass. n. 1492/1987); che, per altro verso, la deduzione di presunta incompiutezza della valutazione della corte distrettuale, siccome asseritamente avulsa dagli esiti di segno contrario cui avrebbero condotto “una perizia tecnica o, quantomeno, delle testimonianze dirette” (cosi’ ricorso, pag. 19), seppur corretta in linea di principio, atteso che il “notorio” non ha valenza di praesumptio iuris et de iure e non inibisce l’indagine istruttoria (cfr. Cass. 19.1.2006, n. 981), si risolve tuttavia, inevitabilmente, in una censura del giudizio “di fatto” cui ha atteso il giudice del merito (“il Giudice (…) ha cioe’ espresso un giudizio sul fatto che i paletti impedissero il parcheggio, senza avere alcuna prova in merito”: cosi’ ricorso, pag. 19).
In terzo luogo, che l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito, segnatamente nella parte in cui si e’ condivisa la qualificazione dell’azione, quale operata dal tribunale, in guisa di azione di manutenzione, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e congruo sul piano logico – formale.
Piu’ esattamente a tal ultimo riguardo si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Innanzitutto, che il ricorso alla regola di comune esperienza si e’ debitamente coniugato con la disamina del materiale probatorio “precostituito”, segnatamente della “foto 1 prodotta dallo stesso ricorrente” (cfr sentenza d’appello, pag. 8), e delle dichiarazioni rese dal medesimo (OMISSIS).
Altresi’, che la corte distrettuale ha compiutamente dato contezza – “ne’ un’eventuale c.t.u. che descrivesse tali manovre come necessarie, dati l’auto posseduta e lo spazio esistente, potrebbe spostare i termini del problema” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 9) – della inutilita’ del ricorso all’ausilio di un consulente tecnico (si badi che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o respingere l’istanza di nomina di un consulente tecnico d’ufficio; ed, in pari tempo, che il provvedimento di diniego e’ incensurabile in sede di legittimita’, allorche’ il giudice del merito ne abbia esplicitato le ragioni in forma immune da vizi logici e giuridici: cfr. Cass. 19.8.1998, n. 8200; Cass. 22.11.1984, n. 6021).
Inoltre, che non e’ censurabile in sede di legittimita’ il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluita’ della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere gia’ raggiunto, in base all’istruzione probatoria gia’ esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396).
Ancora, che la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078) (tanto in relazione alla prospettazione del ricorrente secondo cui “il Giudice pero’ e’ giunto ugualmente a stabilire l’impossibilita’ di parcheggio sulla base di considerazioni errate, senza motivare sul perche’ le prove in merito sarebbero irrilevanti”: cosi’ ricorso, pag. 31).
In ogni caso, che e’ da condividere la qualificazione operata dai giudici del merito: nel segno delle indicazioni giurisprudenziali dapprima menzionate (il riferimento e’ a Cass. n. 738/1980 ed a Cass. n. 6415/1984) l’apposizione lungo la linea bianca a destra del “posto – auto” “riservato” al (OMISSIS) di quattro paletti metallici dell’altezza, ciascuno, di circa 1 m., non appare idonea ad incidere materialmente sulla “res”, sullo spazio di cui il ricorrente beneficia, quanto, piuttosto, sull’ “attivita’”, sulla fruizione che lo stesso ricorrente ne trae, rendendola, al piu’, maggiormente disagevole e meno comoda.
Ne’ e’ a postularsi un possibile seppur parziale spoglio in dipendenza dell’ “occupazione”, seguita all’infissione dei paletti, di una porzione pari alla meta’ della larghezza della striscia bianca delimitante sulla destra il “posto – auto” in uso al ricorrente: lo spazio divenuto inutilizzabile – cm. 3,5 – e’ talmente esiguo, e’ talmente irrisorio, che la sua “occupazione”, al piu’, rileva quale indice della minore comodita’ nella fruizione del “posto – auto”.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce “motivo di cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione dell’articolo 183 c.p.c. e degli articoli 1168 e 1170 c.c. in quanto la causa e’ stata decisa in base ad una mutata qualificazione giuridica del fatto che il Giudice ha rivelato solo in sede di decisione e non in sede di udienza ex articolo 183 c.p.c.” (cosi’ ricorso, pag. 32).
Adduce che “solo il Giudice del reclamo aveva sollevato il problema della qualificazione giuridica dell’azione al fine di respingere lo stesso, ma mai il problema del nomen iuris dell’azione era stato segnalato dal Giudice del merito” (cosi’ ricorso, pag. 32); che “neppure le controparti avevano mai eccepito nulla in proposito” (cosi’ ricorso, pag. 32); che dunque il giudice di primo grado, in violazione del dovere di collaborazione gia’ previsto dal comma 3 ed ora dal comma 4, dell’articolo 183 c.p.c., ovvero del dovere di segnalare alle parti le questioni rilevabili di ufficio, di ufficio e “solo al momento di decidere la causa (…) rilevava l’inammissibilita’ dell’azione proposta che doveva intendersi (…) come manutenzione nel possesso e non come reintegrazione” (cosi’ ricorso, pag. 32).
Adduce che la perpetrata violazione ha comportato la nullita’ della sentenza di primo grado “per violazione del diritto di difesa delle parti” (cosi’ ricorso, pag. 33); che la corte territoriale ha erroneamente respinto la censura al riguardo formulata avverso la statuizione di prime cure; che invero “l’ordinanza che ha deciso il reclamo, oltre ad essere stata adottata da un Giudice (…) diverso da quello che si occupava del merito, era limitata al rigetto dell’istanza cautelare ed era adottata allo stato degli atti: nessuna rilevanza poteva quindi avere nel giudizio di merito” (cosi’ ricorso, pag. 36); che cio’ tanto piu’ giacche’ l’articolo 183 c.p.c. prescrive che e’ il giudice “che tiene l’udienza di trattazione della causa, ad indicare le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione” (cosi’ ricorso, pag. 37).
Il motivo non merita alcun seguito.
Si evidenzia, a conforto delle affermazioni in parte qua agitur della corte territoriale, che, seppur ai fini della regolamentazione delle spese processuali, questa Corte spiega che il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa da’ vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito (cfr. Cass. 11.2.2011, n. 3436).
E’ percio’ del tutto ingiustificato prospettare che “l’ordinanza che ha deciso il reclamo (…) nessuna rilevanza poteva (…) avere nel giudizio di merito” (cosi’ ricorso, pag. 36).
In ogni caso, se e’ vero che la garanzia del contraddittorio e la necessita’ di salvaguardare il diritto di difesa comportano il divieto di emetter decisioni “a sorpresa”, e’ innegabile, tuttavia, che siffatto divieto di certo non opera, qualora si sia al cospetto della esplicazione della “istituzionale” prerogativa del “dicere ius” (da mihi factum et tibi dabo ius) dell’organo giudicante (cfr. Cass. sez. lav. 13.12.2010, n. 25140, secondo cui in materia di procedimento civile, sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex articolo 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’articolo 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilita’ per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonche’ all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti).
Con il quarto motivo il ricorrente deduce “motivo di cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione o falsa applicazione degli articoli 1140, 1168 e 2697 c.c. e articoli 115, 116 e 703 c.p.c. per aver ritenuto che il ricorrente non fosse in ogni caso legittimato ad esercitare l’azione di spoglio per non aver rigorosamente dimostrato in giudizio il proprio titolo” (cosi’ ricorso, pag. 37).
Adduce che, nel segno della previsione dell’articolo 115 c.p.c., la sua veste di comodatario non e’ stata specificamente contestata dalle controparti, tanto piu’ che “la prova che deve essere fornita dal ricorrente – detentore non riguarda affatto il titolo contrattuale da cui origina la sua detenzione ma bensi’ il suo potere di fatto sulla cosa” (cosi’ ricorso, pag. 41); che la questione della sua legittimazione all’esercizio dell’azione ex articolo 1168 c.c. in quanto comodatario “e’ sorta solo dopo la decisione del Collegio in sede di reclamo (…): solo all’esito di tale decisione sono comparse, negli atti di controparte, delle (…) eccezioni di carenza di legittimazione attiva (…), oltre che tardive (…), talmente generiche e non circostanziate da non poter essere considerate (…) validamente formulate” (cosi’ ricorso, pag. 43); che in particolare (OMISSIS) aveva eccepito unicamente la carenza del diritto di proprieta’ ed i coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) avevano espressamente riconosciuto che il posto – auto di cui fruisce, e’ di pertinenza del suo appartamento.
Adduce pertanto che il giudice di primo grado doveva considerare pacifica la sua legittimazione all’esercizio dell’azione di spoglio e “non poteva sollevare d’ufficio il problema della legittimazione attiva” (cosi’ ricorso, pag. 47): “il Giudice poteva, d’ufficio, sollevare un’eccezione di carenza di legittimazione attiva solo in base alla configurazione giuridica data dalla parte ai fatti esposti in ricorso, ma non certo sollevare un problema relativo all’effettiva titolarita’ del diritto affermato, eccezione che competeva esclusivamente alle parti” (cosi’ ricorso, pagg. 49 – 50).
Adduce ulteriormente che hanno errato dapprima il tribunale e poi la corte d’appello “a ritenere che le prove richieste, oltre a quelle gia’ offerte, non fossero idonee a dimostrare (…) la detenzione (…) idonea a legittimarlo all’esercizio dell’azione” (cosi’ ricorso, pag. 50) di spoglio, tanto piu’ che la prova del titolo della detenzione qualificata puo’ essere data con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva; che parimenti hanno errato i giudici del merito, allorche’ “hanno valutato come ininfluenti i documenti prodotti” (cosi’ ricorso, pag. 53), documentazione, viceversa, atta a dimostrare che “abitava nel condominio “(OMISSIS)” da oltre cinque anni” (cosi’ ricorso, pag. 60).
Adduce ancora che sia il primo che il secondo giudice hanno inesattamente reputato che fosse tenuto a “fornire la prova del proprio titolo inteso solo come titolo contrattuale” (cosi’ ricorso, pag. 53).
Adduce che in ogni caso dovevasi disconoscere che la sua detenzione fosse da ricondurre a ragioni di servizio o di ospitalita’; che difatti egli ricorrente attende al pagamento degli oneri condominiali, riceve la corrispondenza dell’amministratore, prende parte all’assemblee condominiali ed e’ intestatario di “tutte le utenze relative all’uso dell’immobile” (cosi’ ricorso, pag. 61); che, percio’, la sua veste e’ propriamente quella di un comodatario, sicche’ del tutto incongrua e’ l’affermazione della corte veneziana secondo cui “la prolungata permanenza (…) puo’ astrattamente anch’essa avvenire per ospitalita’” (cosi’ ricorso, pag. 61).
Con il quinto motivo il ricorrente deduce “motivo di cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia inerente la mancata prova da parte del ricorrente della sua detenzione sul bene e sul giudizio di irrilevanza della prova orale articolata dallo stesso” (cosi’ ricorso, pag. 62).
Adduce che le circostanze addotte con il quarto motivo danno ragione, al contempo, del vizio che inficia la motivazione del dictum di seconde cure; che segnatamente la corte d’appello “ha pure fornito una motivazione sicuramente insufficiente ed in taluni punti anche contraddittoria, nel motivare la decisione di ritenere irrilevanti le prove precostituite e costituende del ricorrente” (cosi’ ricorso, pag. 62).
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono strettamente connessi.
Il che ne suggerisce l’esame congiunto.
Entrambi i motivi, comunque, sono immeritevoli di seguito.
La qualificazione della menomazione denunciata da (OMISSIS) sub specie di “molestia” e’ tale, evidentemente, da consentire in linea di principio in via esclusiva l’esercizio dell’azione di manutenzione.
Cosicche’ a nulla rileva riscontrare – eventualmente – la sua qualitas di comodatario: siffatta veste, da un canto, non legittima il ricorrente all’esercizio dell’azione di manutenzione, dall’altro, pur abilitandolo, in quanto detentore qualificato autonomo, all’azione di reintegrazione, lo faculta all’esercizio di un’actio che non gli e’ utile nel caso di specie, al cospetto di una menomazione che non integra gli estremi di uno spoglio neppur parziale, ma sostanzia, al piu’, una semplice “molestia”.
La disamina dei motivi de quibus, piu’ esattamente, resta assorbita nell’esito infausto del primo e del secondo motivo di ricorso.
Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
In ogni caso non sussistono le condizioni perche’ si pronunci condanna – sollecitata da (OMISSIS) – del ricorrente ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. 11.2.2014, n. 3003, secondo cui la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicche’ essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare al controricorrente, (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare ai controricorrenti, (OMISSIS) ed (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nel complesso in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.
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