SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II
SENTENZA 11 novembre 2015, n. 45156
Fatto
Con sentenza del 21/11/2013, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza con la quale, in data 21/09/2010, il giudice dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città aveva ritenuto F.S. colpevole dei delitto di rapina aggravata a danno di P.A..
Contro la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 88-89 COD. PEN.: la difesa, in punto di fatto, ha premesso che il F., affetto dal morbo di Parkinson dal 1999, a causa delle cure farmacologiche cui era sottoposto aveva sviluppato un impulso irrefrenabile e patologico al gioco di azzardo. Non avendo la disponibilità di denaro, si era determinato a compiere la rapina per cui è processo per procurarsi dei denaro per giocare.
La suddetta patologia era stata asseverata dalle ASL che lo aveva in cura.
La Corte, pur riconoscendo la malattia da cui era affetto l’imputato, aveva respinto la richiesta di applicazione degli artt. 88 o 89 del cod. pen. adducendo la seguente testuale motivazione: «La Corte rileva che, se pure i farmaci assunti dall’appellante, potessero aver aumentato l’impulso al gioco d’azzardo, sicuramente non potevano aver influito sulla sua determinazione a procurarsi il denaro per ripianare i debiti del gioco, perché non era dovuta ad un impulso ‘compulsivo- la pianificazione di procurarsi il denaro che gli serviva, attraverso la commissione di una rapina, ma proprio per questo motivo F. era uscito di casa, armato di un coltello di grandi dimensioni, che aveva usato per minacciare il farmacista, dopo aver valutato, nell’arco di diverse ore, che per lui tale azione era maggiormente praticabile, rispetto all’aggressione e alla minaccia rivolta a qualche persona per la strada alla quale sottrarre la borsa, scegliendo quindi il modo di agire; nessuna azione di impulso era stata da lui compiuta».
La difesa, quindi, lamenta che «La motivazione delle sentenze è incentrata sui requisiti della colpevolezza e della conseguente sussistenza del dolo desunta dall’ammissione dell’ideazione dei reato causa i debiti di gioco da una parte, e dall’assenza di ‘compulsività’ nella condotta del F. dall’altra, ma non una parola è spesa per trattare la questione pregiudiziale dell’imputabilità, posto che la sentenza impugnata è incorsa nell’errore di assimilare quest’ultima categoria giuridica in quella diversa della ‘colpevolezza’.
2.2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 132-133 COD. PEN., per avere la Corte motivato il rigetto in ordine alla richiesta riduzione della pena, con motivazione di mero stile.
Diritto
VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 88-89 COD. PEN.: la censura è fondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto è pacifico che:
a) l’imputato, al momento in cui perpetrò la rapina, era affetto dal morbo di Parkinson dal 1999, ed era sottoposto ad una intensa terapia a base di farmaci dopaminergici;
b) i suddetti farmaci, possono provocare, la cd ‘Sindrome di disregolazione della dopamina’ che si manifesta con comportamenti compulsivi incontrollabili, quali gioco d’azzardo patologico, ipersessualità, guida spericolata, shopping compulsivo ecc.
c) le relazioni provenienti dalle Asi che avevano in cura il F. – ritualmente acquisite agli atti dei processo – attestavano che l’imputato, come effetto collaterale della forte terapia medica alla quale era sottoposto, aveva sviluppato la suddetta sindrome che si era manifestata nel gioco d’azzardo patologico.
In punto di diritto, va osservato che gli artt. 88-89 cod. pen. prevedono il vizio totale o parziale di mente quando l’imputato si trovi, per infermità, in uno stato di mente tale da escludere o scemare grandemente la capacità d’intendere o di volere: il che significa che il vizio totale o parziale di mente può essere riconosciuto anche se la malattia incide su uno dei due suddetti elementi che concorrono all’imputabilità.
Sul punto la giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che « In tema di imputabilità, l’assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all’azione che l’agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto dei quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l’intendere, ma il solo volere dell’autore della condotta illecita. Ne deriva che l’esistenza di un impulso, o di uno stimolo all’azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un’azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell’interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell’impulso stesso»: Cass. 18458/2012 Rv. 252686.
Questa Corte, ha altresì ritenuto che, «In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento dei vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di ‘infermità’ anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità»: Cass. 48841/2013 Rv. 258444.
Orbene, nel caso di specie, se la Corte ha, incensurabilmente motivato sulla capacità d’intendere dell’imputato (il che non è neppure contestato dal ricorrente), non altrettanto ha fatto in ordine alla capacità di volere.
Sul punto, infatti, la Corte ha confuso e sovrapposto impropriamente ‘l’impulso’ a commettere la rapina con la programmazione della medesima non avvedendosi che la programmazione attiene alla capacità d’intendere, nel mentre l’impulso ‘cui resisti non potest’ attiene alla diversa sfera della capacità di volere.
La sentenza, pertanto, dev’essere annullata, e nel nuovo giudizio, la Corte dovrà stabilire: a) se la conclamata patologia da gioco di azzardo da cui il F. era affetto, fosse di natura tale da poter rientrare o meno nel concetto di infermità; b) in caso di risposta affermativa, se: 1) la specifica condotta criminosa, fosse stata causalmente determinata da quella specifica infermità; 2) se l’impulso a commettere la rapina fosse di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
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