Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza n. 9807 del 28 febbraio 2014

Svolgimento del processo

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto  1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza del 16 aprile  2013, dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare  e semilibertà e rigettava, nel contempo, quelle di affidamento al  servizio sociale ovvero terapeutico proposte da PF in  relazione alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione  inflittagli dalla Corte di appello di Bari con sentenza del giorno 8  giugno 20ll.  A sostegno della decisione il giudice territoriale evidenziava la  ostatività della recidiva applicata all’istante ai sensi del1`art. 99 co.  4 c.p. in riferimento alle domande relative alla detenzione  domiciliare ed alla semilibertà ed in generale, in relazione pertanto  anche agli invocati affidamenti, la sua persistente pericolosità  sociale, desunta valorizzando: i precedenti penali per condotte  delittuose consumate dal detenuto tra il 1998 ed il 2002; la revoca a  suo danno della misura dell’affidamento in prova s.s. disposta il  18.4.2005 per fatto colpevole; la nota dei CC. di Altamura dalla  quale si apprende che il P nel 2008, è stato arrestato e  condannato per traffico internazionale di stupefacenti; la mancanza  di attività lavorativa; la relazione in atti del SERT di Altamura  descrittiva di una particolare difficoltà per il condannato ad avviare  un lavoro introspettivo profondo; la subvalenza dei profili positivi  rintracciabili in detta relazione con la attualità della pericolosità  sociale del soggetto; la difficoltà, in base alle esposte premesse, di  esprimere un giudizio prognostico positivo sulla idoneità della  misura richiesta al raggiungimento degli obbiettivi di legge; la  relazione dell’UEPE del 9.4.2013 assertiva, in favore del detenuto,  della idoneità della misura della detenzione domiciliare,  inammissibile nel caso in esame per la ostatività già innanzi  richiamata della contestata e ritenuta recidiva.

2. Avverso detta ordinanza ricorre il P , personalmente,  denunciando violazione dell’art. 94 dpr 309/1990, in particolare  lamentando: i precedenti penali tanto enfatizzati dal tribunale sono  tutti risalenti nel tempo, tutti collegati allo stato di  tossicodipendenza eppertanto estranei,tutti, all`attuale stato  dell”istante, in cura da due anni ed inserito nel suo nucleo familiare;  la revoca della misura alternativa, anch’essa tanto enfatizzata dal  tribunale, risale ad otto anni or sono; su queste basi ha il tribunale  fondato la sua prognosi sul futuro comportamento dell’istante e la  severa valutazione circa una attuale sua pericolosità sociale; per    converso ha il Tribunale ignorato: gli arresti domiciliari protrattisi  per due anni con la positiva frequentazione del programma  terapeutico riabilitativo, l”informativa, positiva per l’istante, dei CC  di Altamura, la relazione ampiamente positiva del SERT in data  26.3.2013, la relazione, anch’”essa ampiamente positiva dell’”UEPE  del 9.4.2013.

3. Con ampia, diffusa ed argomentata requisitoria scritta ha il P.G.  in sede concluso per l”annullamento con rinvio dell’ordinanza  impugnata, dappoichè condivise le censure difensive, soprattutto in  riferimento alla omessa valutazione delle acquisizioni  procedimentali, tutte di segno significativamente positivo per il  detenuto.

4. Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente evidenziato che l’impugnazione fa riferimento  al solo rigetto deciso dal tribunale in relazione alla istanza del  ricorrente relativa all’aff1damento in prova per casi particolari,  mentre nulla si opina, difensivamente, quanto alle inammissibilità  ed al rigetto della altre istanze proposte in prime cure.  Venendo pertanto a quanto devoluto, non può non convenirsi con le  conclusioni e con le argomentazioni ampiamente sviluppate dal  P.G. in sede e rimarcare la particolare severità, peraltro del tutto  immotivata e comunque apparentemente motivata, della decisione  in scrutinio.  Ed invero, il fondamento del rigetto impugnato risulta individuato  dal giudice territoriale dalla condanna inflitta e da eseguire, dalla  particolare e grave recidiva contestata e ritenuta con essa, dai  precedenti penali, dalla revoca di precedente misura.  Sul piano della tenuta logica colpiscono due circostanze: per un  verso, la risalenza nel tempo dei precedenti (i più recenti risalgono  al 2002) al pari della revoca (che si colloca nel 2005) e, dall’altra, la  totale pretermissione del robustissimo quadro di circostanze e  risultanze ampiamente positive per l’istante, circostanze e risultanze  poi di particolare importanza penitenziaria, giacchè dimostrative di  una certissima fase di recupero che l’arcigno rigetto impugnato,  venendo meno alla funzione stessa della giurisdizione di  sorveglianza, vanto dell’ordinamento nazionale, rischia di porre nel  nulla.  Orbene, il Tribunale ha del tutto ignorato la circostanza, di palese,  evidente ed ineludibile significatività, che il P è agli arresti  domiciliari per i fatti di cui alla condanna da espiare e che in questo  tempo è stato autorizzato a frequentare un programma terapeutico  riabilitativo di tipo ambulatoriale il quale sta dando frutti      ampiamente positivi.

Siffatta concreta ed oggettiva realtà non può  essere ignorata dal giudice della sorveglianza se non  contraddicendo e violando i compiti di istituto.  I CC. hanno informato che il P non appartiene alla criminalità  organizzata e che in questo periodo non ha “mai dato adito a  rimorchi di sorta”; l`UEPE, in data 9.4.2013, poco più di un mese  prima della decisione impugnata, dava atto del comportamento  corretto serbato dal P e del percorso critico positivamente  intrapreso circa le sue precedenti esperienze in piena collaborazione  con il servizio. Di più, il SERT di Altamura, nella relazione del 26  marzo 2013 (l`ordinanza di rigetto è del 23 maggio successivo)  annota 1’ “evidente…  motivazione…  nel soggetto…  al  proseguimento del lavoro terapeutico che ha come obiettivo un  profondo cambiamento della condizione esistenziale personale e  familiare  pertanto si ritiene che l ‘interruzione di tale processo  potrebbe compromettere la buona riuscita del processo riabilitativo  … alla luce di quanto sopra il servizio scrivente ritiene opportuno e  necessario che il paziente in oggetto proseguo il percorso  riabilitativo intrapreso…”  Per il SERT pertanto, l’interruzione del percorso terapeutico  “potrebbe compromettere la buona riuscita del processo  riabilitativo”, circostanza questa ignorata dal tribunale sull’altare di  una enfatizzata pericolosità sociale, di per sé negata ed in  contraddizione logica palese con gli esiti del SERT, dell’UEPE e  con le informazioni di polizia innanzi sintetizzate.  Ma la diagnosi del SERT induce a rammentare la funzione  dell`istituto invocato dal P e negato dal Tribunale.  L’affidamento in prova in casi particolari è misura altermativa al  carcere introdotta nell`ordinamento penitenziario in sede di  conversione del d.l. 22.4.1985, n. 144, dalla 1. 21.6.1985, n. 297,  che introdusse nel sistema Fan. 47-bis; il legislatore, con tale  intervento, perseguiva due precise esigenze con nettezza indicate  nei lavori preparatori: da una parte, fronteggiare il fenomeno del  progressivo aumento, nella popolazione carceraria, di soggetti  tossicodipendenti con conseguenti problemi di governabilità degli  istituti penitenziari (attualmente i tossicodipendenti detenuti, come  certamente a conoscenza dei giudici a quibus, superano le 15.000  unità), dall’altra, dare una risposta positiva al sempre più frequente  fenomeno della interruzione, nella prassi applicativa, dei trattamenti  terapeutici in corso a favore di tossicodipendenti raggiunti da  sentenza di condanna al fine di dare esecuzione alle pene; di qui  anche la scelta di configurare il nuovo istituto sullo schema  dell’affidamento in prova al servizio sociale eppertanto dell”art. 47  O.P., dappoichè essa sola permetteva l’esecuzione della pena fuori    dal carcere. L`istituto conobbe poi l”attuale collocazione normativa  in adempimento della delega al governo disposta con lart. 37 1.  26/90 per la formulazione del T.U. 309/1990 in materia di  stupefacenti.  In siffatto razionale contesto deve altresì inserirsi l’insegnamento  della C. Cost.; ha infatti rimarcato il giudice delle leggi che, nel  caso dell’affidamento “terapeutico” di persona tossicodipendente o  alcool dipendente, la “ratio” legislativa è nel senso di una  preminenza data dalla nonna all’intento di cura dello stato di  dipendenza (C. Cost. 5.12.1997 n. 377).

Di qui la decisività delle conclusioni relazionate dal SERT ai fini  della decisione impugnata e del vizio difensivamente denunciato.  Ciò posto, rileva ulteriormente il Collegio che si appalesa una  evidente contraddizione logica tra gli elementi e le circostanze, tutte  caratterizzate dalla inattualità, evocate dal tribunale, il quale ha  fatto di essi una considerazione assoluta oltre che del tutto  irragionevole, ponendoli, di per sé soli, a sostegno della  motivazione impugnata, con le evidenze positive più volte innanzi  richiamate e la comprovata, positiva evoluzione della personalità  del ricorrente e del suo stato di salute, successiva alla consumazione  della condotta sanzionata.  Delle une e delle altre manca comunque nella motivazione  impugnata, che si appalesa per questo illogica e contraddittoria, un  sia pur minimo accenno di necessario bilanciamento, al fine di  valutare compiutamente a quale dare motivata prevalenza, per  consentire la conclusiva indicazione di una delle due opzioni poste  dalla domanda esaminata e decidere in tal guisa quale sia quella di  giustizia perché conforme alle norme di riferimento ed alle loro  finalità.  L’ordinanza va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di  Sorveglianza di Bari per nuovo esame che dia opportuna rilevanza  alla ratio della norma di riferimento, alla positiva evoluzione della  personalità del ricorrente e del trattamento terapeutico in atto.

P. T. M. 

La Corte, annulla l’ordinanza impugnata limitatamente  all’affidamento in prova di cui all’art. 94, dpr 309/ 1990 e rinvia per  nuovo esame al riguardo al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *