Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza del 29 ottobre 2012, n. 18563
Presidente Di Palma – Relatore Campanile
Svolgimento del processo
1 – A seguito dell’accesso, nel mese di luglio dell’anno 2008, di militari dell’Arma C.C. nell’abitazione di V.A. , il quale ne aveva richiesto l’intervento asserendo che la propria convivente, M..D. , aveva manifestato l’intenzione di uccidere il minore C.M. , nato il (…) , e figlio naturale di entrambi, era emerso che la donna, trovata in stato confusionale, era stata percossa dal V. Veniva quindi disposto il collocamento del predetto minore in una struttura protetta; lo stesso veniva poi trasferito, insieme con la madre, in una comunità, dalla quale tuttavia la donna, dopo circa un anno, si allontanava, avendo appreso la notizia dell’arresto del V. , condannato, per maltrattamenti in famiglia ed altro, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
1.1 – Sulla base della segnalazione degli operatori, il tribunale, all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio, dichiarava con sentenza depositata in data 3 novembre 2010 lo stato di adottabilità del predetto minore.
1.2 – Tale decisione veniva separatamente impugnata sia dal V. che dalla D.
1.3 – La Corte di appello di Milano, con la decisione indicata in epigrafe, rigettava entrambe le impugnazioni. Veniva in primo luogo osservato che non ricorrevano i presupposti, in relazione alla richiesta del V. di disporre l’affido del minore ad altra sua figlia, An.Va. , quanto meno fino alla propria scarcerazione, in considerazione dell’assenza di rapporti fra la stessa e il bambino, il quale, per altro, necessitava di essere inserito in una famiglia adeguata. Analoghe considerazioni, oltre al rilievo della sua tardività, venivano svolte in relazione alla domanda di affido avanzata dal nonno materno del bambino.
Veniva poi escluso che le carenze genitoriali e personologiche sia del V. che della D. avessero carattere temporaneo, ponendosi in evidenza, quanto alla madre, che gli operatori avevano segnalato l’inadeguatezza della stessa in merito all’accudimento e al soddisfacimento dei bisogni primari del minore, nei cui confronti aveva manifestato sfoghi di rabbia, e che la consulenza tecnica d’ufficio aveva posto in evidenza la fragilità della donna, esprimendo un giudizio negativo circa la possibilità di un recupero della funzione genitoriale.
Quanto al V. , si osservava che egli aveva reiteratamente costituito nuclei familiari, avendo avuto già cinque figli da precedenti unioni, e che anche nei suoi confronti erano emerse gravi carenze genitoriali e personologiche. Rilevata la completezza del quadro probatorio così come delineatosi, ragion per cui si disattendeva la richiesta della D. di una nuova consulenza tecnica, si affermava che il percorso terapeutico intrapreso di recente dalla madre richiedeva tempi incompatibili con l’urgenza di un nucleo familiare tutelante per il minore.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione hanno proposto separati ricorsi la D. e il V. , deducendo, rispettivamente, cinque e tre motivi.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
2 – Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione.
3 – Nel primo motivo del ricorso proposto dalla D. si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 8 della l. n. 184/1983 per aver la corte territoriale, da un lato, riconosciuto la possibilità di recupero della capacità genitoriale da parte della madre, e, dall’altro, escluso che i relativi tempi fossero compatibili con le esigenze del minore, senza considerare l’ipotesi del ricorso agli altri istituti previsti dalla stessa l. n. 184/83, come l’affido familiare.
3.1 – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà e insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di adottabilità, per aver: a) prospettato in termini ambigui il giudizio circa la non reversibilità dello stato di abbandono; b) disatteso la circostanza relativa alla sottoposizione della D. a un percorso terapeutico, già indicato dal consulente tecnico d’ufficio come condizione “per il reinserimento del minore nel contesto materno”, per altro senza valutare le relazioni del Dott. Z. , che davano atto dell’esito positivo di detto percorso; c) negletto il proposito della D. di non ricostituire il nucleo familiare con il V. ; d) omesso ogni valutazione circa il comportamento della madre nel periodo successivo all’allontanamento dalla comunità.
3.2 – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 17 della citata l. n. 184 del 1983, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., con riferimento al rigetto, senza adeguata motivazione, delle istanze di natura istruttoria concernenti una nuova consulenza tecnica all’esito del percorso seguito dalla D. e documentato dalle relazioni del Dott. Z. e l’audizione di vari soggetti.
3.3 – Viene denunciata, con il quarto motivo, carenza motivazionale in relazione all’accertamento del pregiudizio per il minore.
3.4 – Con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 8 della l. n. 184 del 1983, censurandosi al contempo la motivazione della decisione impugnata nella parte inerente alla disponibilità manifestata dal nonno materno, M.D. , ritenuta inadeguata, in quanto tardiva.
4 – Con il primo motivo del proprio ricorso, il V. deduce errata applicazione della l. n. 184 del 1983, per non essersi considerata la possibilità di ulteriori interventi, sia nei confronti della madre del minore, sia nei confronti del V. stesso, avendo quest’ultimo dimostrato, come riferito dal consulente tecnico d’ufficio, “autentica pena per la distanza dal figlio C. “.
4.1 – Con il secondo motivo del ricorso del V. si deduce carenza di motivazione in merito alla sussistenza dello stato di abbandono del predetto minore: non si sarebbe considerato che la carcerazione del padre costituiva causa di forza maggiore, di carattere transitorio, in relazione alla rilevata mancanza di assistenza.
4.2 – Sempre nell’interesse del medesimo ricorrente, si denuncia, infine, vizio motivazionale in merito al rigetto della richiesta di adottabilità presentata da An.Va. , fondato sull’assenza di rapporti fra la stessa, sorella maggiore di C.V. , nonché già madre, e detto minore.
5 – Va rilevata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del V. , risultando totalmente privo della esposizione sommaria dei fatti della causa, requisito prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3. Tale requisito può ritenersi soddisfatto solo quando nel contesto del ricorso si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza che sia necessario attingere ad altre fonti per una immediata e precisa cognizione di tali circostanze (Cass. 5 febbraio 2009, n. 2831; Cass., Sez. un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. un. n. 1513 del 1998). Essendo il ricorso in esame del tutto privo della parte espositiva, non è dato comprendere, neppure dalla lettura della parte contenente i motivi, quali fossero, nel loro complesso, le specifiche domande proposte dal ricorrente, quali le difese delle controparti, quale sia stata la decisione del Giudice di primo grado, quali fossero le specifiche censure proposte in sede di appello, la decisione del Giudice di appello e le ragioni addotte a sostegno della stessa.
6 – Le censure proposte dalla D., che, per la loro intima connessione, possono essere congiuntamente esaminate, sono fondate.
7 – Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte ispirato alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge sull’adozione, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli (Cass., 19 marzo 2002, n. 3988; Cass., 26 aprile 1999, n. 4139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11112).
In altri termini, una patologia di carattere mentale, non transitoria, di uno dei genitori, ed anche un’anomalia della personalità dello stesso, in tanto può rilevare ai fini della sussistenza dello stato di adottabilità, in quanto si traduca nell’incapacità di allevare ed educare il bambino, coinvolgendolo a tal punto da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass., 18 febbraio 2005, n. 3389; nonché la recente ord. 12 gennaio 2012, n. 330, nella quale si pone in evidenza l’esigenza di non concentrare l’analisi sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono del minore quella – non determinante ai fini della dichiarazione di adottabilità – relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell’insostenibile equazione tra l’immaturità anche incolpevole del genitore e l’abbandono del figlio da parte del medesimo).
Benvero, come ribadito anche di recente (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4545), la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Esso, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore (cfr. Cass., Sez. 1^, 10 agosto 2006, n. 18113; 9 luglio 2004, n. 12662; 28 marzo 2002, n. 4503).
8 – La corte territoriale non ha compiuto con il rigore imposto dalla gravità e dalle delicatezza del caso l’accertamento richiesto, effettuando, da una parte, una serie di enunciazioni generiche e mai raccordate alle prospettive di vita del bambino, ed incorrendo, dall’altra, nell’omesso esame di circostanze veramente decisive.
L’ubi consistam della presente vicenda processuale è da ravvisarsi – prescindendosi dai rilievi, non intaccati da alcuna risultanza di segno contrario, circa la complessiva inadeguatezza genitoriale del V. – nel ritratto sfocato della personalità della D. , nei cui confronti, non essendo stata segnalata alcuna patologia nosograficamente accertata, si segnalano “gravi inadeguatezze genitoriali”, che, inserite in un quadro di “fragilità psicologica”, dovrebbero desumersi, sotto il profilo morale, da sfoghi di rabbia (la cui frequenza non è indicata) nei confronti del piccolo C. , e, dal punto di vista dell’assistenza materiale, nel grave stato di inadeguatezza igienica in cui lo stesso versava durante il periodo trascorso in comunità in compagnia della madre. L’irreversibilità di tale stato viene dedotta dall’attitudine passiva e dai limiti strutturali della D. , la quale “manifestava durante le visite al figlio un atteggiamento passivo e stereotipato”.
Per il vero la stessa corte territoriale, a un certo punto, con riferimento all’ipotesi di un’evoluzione positiva della capacità genitoriale della donna, non la esclude, esprimendo tuttavia dei dubbi sulla compatibilità del tempo all’uopo necessario con “l’urgente necessità del minore di un nucleo familiare tutelante”.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che, nel rispetto del principio di autosufficienza, la ricorrente ha evidenziato dapprima che il consulente tecnico d’ufficio, Dott. B. , aveva affermato la percorribilità del reinserimento del minore nel contesto materno, a condizione che la madre si sottoponesse a un percorso di presa in carico psicologica”, per poi richiamare le relazioni del Dott. Z. , che aveva successivamente assistito la D. , la quale, così dimostrando di essere del tutto priva di spirito abbandonico, ed anzi tenacemente legata al minore, da lei assiduamente visitato, nei limiti consentiti – circostanza parimenti negletta nell’impugnata decisione – durante il suo collocamento presso la Fondazione (…). Non risulta quindi esaminato e verificato il contenuto dell’ultima relazione del Dott. Z. , il quale, nel marzo del 2011, afferma che la madre “ha raggiunto una corretta coscienza e intelligenza critica, con ricadute positive sul suo modo di percepire, pensare e agire, tramite la rivisitazione degli eventi critici intercorsi dal momento dell’allontanamento del suo bambino”, per poi precisare che la stessa “ha messo in evidenza l’attuale capacità di gestione di frustrazioni e aggressività ben note quando ad una madre viene tolto il suo bambino”.
La Corte di appello ha liquidato le istanze, anche di natura istruttoria, avanzate dalla D. , fondandosi su un negativo giudizio di prognosi che, in realtà, il consulente tecnico d’ufficio non aveva neppure formulato, avendo al contrario espresso una valutazione, di natura probabilistica, sull’acquisizione di una capacità genitoriale, ancorché embrionale e suscettiva di ulteriori apporti, anche esterni, all’esito dell’effettuazione di un percorso terapeutico, la cui documentata sussistenza ed i cui esiti, di certo, non potevano essere ignorati. Vale bene in proposito richiamare il principio, affermato da questa Corte, circa il dovere, facente capo al giudice del merito, di tener conto delle circostanze sopravvenute, anche nel corso del giudizio di appello, e tali da incidere negativamente sul carattere di persistenza che lo stato di abbandono, eventualmente già accertato, deve possedere; valutando quindi, con particolare rigore, la serietà della ritrovata volontà del genitore di prendersi cura del minore ed ogni altro elemento idoneo a scongiurare lo smembramento della famiglia (Cass., 19 gennaio 1996, n. 431; Cass., 7 luglio 1997, n. 6098; Cass., 11 febbraio 2000, n. 1095; cfr. anche Cass., 12 maggio 2006, n. 11019, in cui si ribadisce che la verifica dello stato di abbandono del minore non può “essere rimessa ad una valutazione astratta, compiuta ex ante, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su indizi privi di valenza assoluta”).
Si imponeva quindi, considerato anche che le circostanze sopravvenute, così come prospettate e documentate – compresa la volontà di non convivere più con il V. – costituivano uno degli sviluppi della vicenda già prefigurati in sede peritale, un accertamento approfondito della loro sussistenza e della loro incidenza, positiva o negativa, sulla prospettiva di una sviluppo armonico del minore, nell’ottica, certamente non assolutistica, ma ad essa subordinata, della prioritaria esigenza della preservazione dei vincoli familiari esistenti (cfr. la citata Cass. n. 4545 del 2010).
Parimenti superficiale risulta la valutazione relativa alla disponibilità manifestata dal nonno materno, fondata sulla ritenuta tardività dell’istanza, senza alcun riferimento alla sussistenza o meno di quei significativi rapporti (che, nei limiti dell’allocazione del minore in una comunità, ovvero con riferimento alle visite del nonno al nipote, nel ricorso vengono dedotti) sui quali si fonda il costante indirizzo, in parte qua, di questa Corte (Cass., 11 agosto 2009, n. 18219; Cass., 17 luglio 2009, n. 16796; sulla valutazione di tale circostanza anche in sede di appello, cfr. Cass., 1 febbraio 2000, n. 1095).
9 – In conclusione, il ricorso del V. deve essere dichiarato inammissibile e quello della D. deve essere accolto; la decisione impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra indicati senza incorrere nei rilevati vizi motivazionali, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da V.A. ed accoglie il ricorso di D.M. . Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 29.10.2012
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