Corte di Cassazione – Sezione Prima Civile, Sentenza 7 dicembre 2011, n. 26365. Per l’istanza di divorzio presentata in via congiunta dalle parti è necessaria la presenza dell’avvocato

Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I
Sentenza 7 dicembre 2011, n. 26265

Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI – Presidente –
Dott. Renato BERNABAI – Consigliere –
Dott. Maria Rosaria COLTRERÀ – Consigliere –
Dott. Andrea SCALDAFERRI – Consigliere –
Dott. Carlo DE CHIARA – Consigliere rel. –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 22649/2007 proposto da:
DG rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marcello Randazzo ed elett.te dom.to in Roma, Viale Regina Marghe¬rita n. 60 presso lo studio dell’avv. Rosario Salonia
– ricorrente –
contro
RMC
– intimata –
e sul ricorso n. 24760/2007 proposto da:
RMC , rappresentata e difesa, per procura a margine del controricorso, dall’avv. Gaetano La Piana ed elett.te dom.ta in Roma, Via Libero Leonar¬di n. 34, presso lo studio dell’avv. Silvio Aliffi
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
DG
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 512/06 depositata il 5 giugno 2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente principale l’avv. Marcello RANDAZZO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’avv. Gaetano LA PIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge¬nerale dott. Costantino FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Catania, in accoglimento del gravame della sig.ra M C R .ha dichiarato la nullità della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell’appellante con il sig.G D pronunciata dal Tribunale di Siracusa, sul rilievo che il ricorso con cui i coniugi aveva¬no congiuntamente adito il Tribunale con la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato sottoscritto dalle parti personalmente, mentre era necessario il ministero di un difensore ai sensi dell’art. 82 c.p.c.
Il sig. D ha quindi proposto ricorso per Cassazione, cui l’intimata ha resistito con controri-corso contenente anche ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi principale e incidentale vanno pre¬liminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
2. – Con l’unico motivo del ricorso principale si ribadisce la tesi della non necessità di ministero di¬fensivo per la domanda congiunta di scioglimento o ces¬sazione degli effetti civili del matrimonio, dando ori¬gine la stessa a un procedimento camerale di volontaria giurisdizione.
2.1. – Il motivo è infondato.
L’art. 82, comma terzo, c.p.c. stabilisce che da¬vanti al tribunale le parti stanno in giudizio a mini¬stero di un difensore, salvo che la legge disponga al¬trimenti .
Il ricorrente richiama Cass. 5814/1987 (riguardan¬te fattispecie di designazione del coltivatore-erede ai sensi dell’art. 7 1. 29 maggio 1967, n. 379 sulla ri¬forma fondiaria), che ha escluso, di regola, l’applicazione di tale norma per i procedimenti in ca¬mera di consiglio, qual è appunto quello originato dal¬la domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, 1. 1° dicembre 1979, n. 898 e succes¬sive modificazioni.
Detta tesi, però, è stata ben presto superata nel¬la giurisprudenza di questa Corte. Cass. 1848/1989, in dichiarato dissenso, ha osservato, sulla scorta anche di rilievi della dottrina, che “nei procedimenti came¬rali che risolvono una controversia su diritti sogget-tivi, con provvedimento (nella specie qualificato dalla nuova legge espressamente ”sentenza”) suscettibile di passare in giudicato e ricorribile per cassazione, sus¬siste l’eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell’art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma…)”; ha pertanto affermato la necessità del ministero del di¬fensore nei procedimenti camerali di delibazione di sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, e la giurisprudenza successiva si è orientata in senso con¬forme (cfr. Cass. 2643/1989, 2684/1989, 3099/1989, 5831/1989, 4260/1990, 5025/1990, 5026/1990).
Dunque il carattere decisorio del provvedimento del giudice, attribuendo al relativo procedimento came¬rale natura contenziosa anziché volontaria, comporta l’applicazione della regola della necessità della dife¬sa tecnica, come per tutti gli altri giudizi contenzio¬si regolati secondo il rito ordinario.
Nel caso dello scioglimento o cessazione degli ef¬fetti civili del matrimonio chiesto congiuntamente dai coniugi, la decisorietà del provvedimento che lo dispo¬ne è evidente, trattandosi di provvedimento che incide sicuramente su diritti soggettivi ed è assunto con sen¬tenza destinata a passare in giudicato.
Il ricorrente sostiene che il procedimento di di¬vorzio su istanza congiunta delle parti non abbia natu¬ra contenziosa perché le parti non hanno interessi con¬trapposti, ma concordano nella richiesta rivolta al giudice.
A ciò va replicato ribadendo che è il carattere decisorio del provvedimento del giudice, ossia la sua incidenza su diritti soggettivi o status con l’efficacia propria del giudicato, che conferisce ca¬rattere contenzioso – piuttosto che volontario – al re¬lativo giudizio, e non le posizioni in concreto assunte delle parti; inoltre il carattere “congiunto” della do¬manda non significa “consensualità” dello scioglimento del matrimonio, quasi che fosse la volontà delle parti e non il provvedimento del giudice a produrlo, salva la mera omologazione giudiziale, come avviene per la sepa¬razione consensuale dei coniugi (cui pure fa riferimen¬to il ricorrente nelle sue difese): è invece il tribu¬nale che decide in base alla verifica – che è sua pre¬rogativa – dell’esistenza dei presupposti di legge, ol¬tre che della valutazione della rispondenza delle con¬dizioni indicate dagli istanti all’interesse dei figli (art. 4, ult. comma, cit.).
Va infine precisato che la tesi qui sostenuta non si pone in contrasto con le considerazioni svolte da questa Corte – e ampiamente riportate nella memoria del ricorrente – nella sentenza n. 25366 del 2006 riguar¬dante l’onere del patrocinio nei procedimenti in mate¬ria di amministrazione di sostegno. In particolare non vi è contrasto con l’affermazione che il discrimine fra necessità e facoltà del patrocinio non può essere indi¬viduato nel carattere contenzioso o volontario del pro¬cedimento: tale affermazione, invero, è fatta in quel precedente solo nel senso che la necessità del patroci¬nio può sussistere anche in procedimenti volontari, non già per negare detta necessità nei procedimenti conten¬ziosi .
3. – TI ricorso incidentale (con cui si deduce l’incompletezza del ricorso in primo grado e la revoca¬bilità del consenso manifestato dal coniuge con la sot¬toscrizione di esso) resta assorbito perché logicamente condizionato.
4. – Le spese processuali, liquidate in dispositi¬vo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente) alle spese processuali, liquida¬te in € 1.700,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria
7 dicembre 2011

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