Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 5 marzo 2014, n. 5136
Fatto e diritto
Rilevato che:
1. R.F. ha chiesto al Tribunale di Ravenna il riconoscimento del suo diritto, nei confronti di T.V. e dell’INPDAP, a una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge Ru.Lu. deducendo di essere stata titolare dell’assegno divorzile e di non aver contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio.
2. T.V. , nella sua qualità di coniuge superstite di Ru.Lu. , ha contestato la domanda della R. di attribuzione della quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto eccependo altresì, quanto al T.F.R., la prescrizione del diritto.
3. È rimasto contumace l’INPDAP.
4. Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 6/2008, ha accolto la domanda di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità che ha quantificato nella misura del 50% in relazione alla durata effettiva quasi equivalente dei due matrimoni del Ru. con la R. e con la T. . Ha respinto perché prescritta la domanda relativa all’attribuzione di una quota del T.F.R..
5. Hanno proposto separatamente appello sia la R. , che ha chiesto la fissazione della decorrenza del suo diritto riconosciuto in primo grado sin dalla data del decesso dell’ex coniuge e l’accoglimento della sua domanda di attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto, sia la T. , che ha contestato l’eccessività della misura del 50% della quota Xspettante alla R. sulla pensione di reversibilità, così come determinata in primo grado.
6. La Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello della T. e ha ridotto al 5% la quota della pensione di reversibilità spettante, dalla proposizione della domanda, alla R. , ritenendo prevalente rispetto al criterio della durata del matrimonio quello della condizione economica delle parti. Ha rilevato la novità della richiesta di datazione della decorrenza del diritto della R. dal decesso dell’ex coniuge. Ha confermato la decisione sulla prescrizione della domanda di riconoscimento di una quota del T.F.R. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall’INPDAP.
7. Ricorre per cassazione R.F. affidandosi a due motivi di impugnazione, illustrati con memoria difensiva, con i quali deduce: a) violazione o falsa applicazione dell’art. 9 comma 3 della legge n. 898/1970, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 74/1987,’ b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
8. Si difende con controricorso T.V. .
9. L’Inpdap aderisce alle motivazioni della sentenza di appello.
10. Con il primo motivo di ricorso la R. censura la decisione della Corte di appello perché ritiene che una corretta applicazione dell’art. 9 comma 3 della legge n. 898/1970, come sostituito dall’art. 13 della legge n. 74/1987, alla luce dell’interpretazione ad esso data dalla sentenza n. 419 del 1999 della Corte Costituzionale, non possa prevedere una correzione al criterio temporale della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali dell’ex coniuge e del coniuge superstite che giunga al punto di stravolgere totalmente il dato numerico derivante dall’applicazione del medesimo criterio.
11. Con il secondo motivo di ricorso ritiene viziata la motivazione della sentenza impugnata sia perché manca in essa un nesso di coerenza tra i motivi in diritto e la decisione, sia perché dalla motivazione emerge un insufficiente accertamento di circostanze di fatto determinanti ai fini di una equa ripartizione della pensione di reversibilità tra l’ex coniuge e il coniuge superstite (durata dei rapporti matrimoniali, condizioni economiche delle parti, apporto dato dalle parti alla famiglia in costanza di matrimonio).
Ritenuto che:
12. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione logica e giuridica.
13. L’interpretazione dell’art. 9, comma 3, della legge n. 898/1970 sottesa alla decisione della Corte di appello di Bologna è solo apparentemente conforme alla lettura della norma data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 419/1999. 14.Con quest’ultima pronuncia è stato affermato infatti che la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere disposta tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni non come un criterio rigidamente matematico ed esaustivo ma come un elemento la cui valutazione non può in nessun caso mancare e anzi a tale elemento -secondo le parole del giudice delle leggi – può essere riconosciuto valore preponderante, e il più delle volte decisivo, ma non sino a diventare esclusivo, nell’apprezzamento del giudice la cui valutazione non si riduce a un mero calcolo aritmetico.
15. È evidente quindi che nella valutazione della Corte Costituzionale rimane affidato al giudice di merito un ampio margine di valutazione tale da poter fare diventare più o meno rilevante il criterio della durata del matrimonio. Ciò non consente peraltro di affermare che il criterio della durata del matrimonio non debba avere normalmente un rilievo centrale per la sua capacità di rispondere almeno in astratto alle esigenze di equità e di solidarietà cui deve tendere la ripartizione della pensione fra l’ex coniuge e il coniuge superstite.
16. Se il giudice si discosta da tale criterio, al fine di dare rilievo ad altri criteri idonei a realizzare le finalità e i requisiti che sono alla base del diritto alla reversibilità, deve quindi rendere una motivazione esaustiva e logica delle ragioni che lo hanno portato a tale decisione. Ciò in particolare quando il criterio della durata del matrimonio viene ad assumere, come nella decisione in esame, un rilievo del tutto marginale.
17. La motivazione della sentenza impugnata, a giudizio di questa Corte, non ha assolto a questo compito di chiarire le ragioni per le quali è stato ritenuto necessario ridurre dal 50% al 5 % (pari a 300 Euro) la quota della pensione di reversibilità da attribuire all’ex coniuge.
18. La Corte infatti si è limitata ad affermare quanto segue: “la necessità di contemperare le esigenze delle persone coinvolte e di tenere quindi conto anche delle loro rispettive condizioni di età, di salute ed economiche induce nella specie a considerare che il matrimonio della R. è durato molti anni e che la ricorrente è di età avanzata, essendo nata nel 1930, ma anche che la stessa ha una situazione patrimoniale discreta caratterizzata da un patrimonio immobiliare. Essa peraltro ha percepito senza dolersene un assegno divorzile di 309,87 mensili, sebbene le carte provino che l’importo dell’assegno era di lire 200.000 mensili, pari al 10% scarso del reddito del Ru. all’epoca del riconoscimento, importo mai rivalutato, il che fa presumere una, quanto meno relativa, adeguatezza dei suoi mezzi di sostentamento“.
19. Si tratta di una motivazione insufficiente e contraddittoria perché da atto della durata (di trent’anni) del matrimonio della R. e della sua età avanzata, circostanza che di certo non può indurre a sottovalutare il criterio della durata, e perché oppone un riferimento del tutto generico alla situazione patrimoniale della odierna ricorrente, senza peraltro raffrontarla a quella della T. , e finendo, su tale presupposto, per attribuire all’entità dell’assegno un valore presuntivo, del tutto indimostrato e da verificare in concreto, circa l’autosufficienza economica della R. . Né, d’altra parte, il riferimento all’assegno di divorzio può costituire un criterio generale e astratto idoneo a sostituire quello della durata del matrimonio, ovvero può essere considerato un antecedente vincolante nella determinazione della quota della pensione di reversibilità (cfr. al riguardo Cass. civ. sezione I n. 10391 del 21 giugno 2012), perché non può essere consentito al giudice di individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso.
20. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna che, in diversa composizione, procederà a una nuova e adeguata valutazione degli elementi ritenuti rilevanti dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.
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