La massima
Se il soggetto in favore del quale viene versato l’assegno di mantenimento non è figlio di entrambi i coniugi, vale la regola della repetibilità di quanto corrisposto.
Ed infatti, l’irripetibilità conseguente alla decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduce la misura dell’assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno “ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”. Presupposto indefettibile per la sua applicabilità è dunque che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione. Sia insomma componente della famiglia all’interno della quale viene in rilievo ed opera il dovere posto dall’art. 147 c.c., dianzi evocato, di mantenimento del genitore nei confronti della prole.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
sezione I
SENTENZA 4 dicembre 2012, n. 21675
Svolgimento del processo
Con gravame proposto innanzi alla Corte d’appello di Bologna, R.G. ha chiesto la riforma della precedente sentenza del Tribunale di Bologna n. 1543/2002 che aveva respinto la sua domanda di restituzione delle somme versate nelle more del procedimento di separazione, a titolo d’assegno mensile di mantenimento, a favore della moglie separata A.M.C. , negato infine alla stessa con la sentenza che aveva posto a suo carico l’addebito della separazione. Stabilito in via provvisoria dal Presidente del Tribunale nella misura di lire 2.500.000 mensili sull’errato presupposto che la coppia avesse una figlia minore, e quindi dimezzato nell’importo dal giudice istruttore dal momento che la ragazza era figlia della A. , egli aveva corrisposto la metà di spettanza di quest’ultima per la durata dei tre mesi intercorsi tra l’udienza presidenziale e quella celebratasi innanzi all’istruttore, e per la restante metà a favore della A. per la durata quadriennale del giudizio, nell’importo complessivo di lire 63.844.000 di cui aveva invano chiesto la restituzione. L’ingiustizia della statuita irripetibilità era resa palese dal fatto che ineriva a somme versate in via cautelare e provvisoria ex art. 708 c.p.c., sulla base delle dichiarazioni mendaci della A. , conclamate tali nella sentenza di separazione.
La Corte d’appello, con sentenza n. 1232 depositata il 27 novembre 2007, ha confermato la statuizione gravata affermando l’irripetibilità delle somme controverse e che il dolo e la malafede di controparte erano stati addotti dal R. , come correttamente rilevato dal Tribunale, solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente. Comunque siffatte circostanze avrebbero avuto rilievo al solo fine della pronuncia sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. da farsi valere nell’alveo del giudizio di separazione.
Avverso la decisione R.G. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi non resistiti dall’intimata.
Motivi della decisione
1.- Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 707 c.p.c. e lamenta contrarietà della statuita irripetibilità delle somme versate in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 c.p.c. sia a diritto che a giustizia. Sostiene che gli effetti di un provvedimento cautelare non sono permanenti e l’ultrattività dei provvedimenti provvisori in materia non mira a sancire la regola applicata dalla Corte distrettuale, contraria ai principi generali dell’ordinamento, normativamente non prevista, ingiusta nel suo esito, ed infine illogica e irrazionale. Il quesito di diritto chiede se la sentenza che decide nel merito la separazione giudiziale possa comportare il diritto alla ripetizione di quanto versato in via provvisoria, da un coniuge ex art. 708 c.p.c., oppure se tutte le somme siamo da considerarsi irripetibili. Il quesito di diritto è palesemente generico e non assolve alla funzione predicata dall’art. 366 bis c.p.c, risolvendosi in astratta affermazione di principio. A lume di consolidato orientamento nel caso in cui il quesito sia inerente ad una censura in diritto “dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo” (da ultimo e per tutte Cass. n. 3530/2012).
2.- Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 156 c.c., 798 c.p.c, 2033 c.c. e 96 c.p.c. e vizio di motivazione e riferisce che il provvedimento assunto dal Presidente del Tribunale in via provvisoria a mente dell’art. 708 c.p.c, che attribuì alla A. l’assegno di mantenimento nella misura di Euro 2.500,00, di cui la metà per la figlia della donna, venne indotto dalle mendaci dichiarazioni della stessa che rappresentò, a base della sua domanda d’addebito, fatti risultati in causa falsi ed insussistenti, anche con riferimento al suo mancato assolvimento degli obblighi nei confronti della minore, nei cui confronti il giudice istruttore revocò l’assegno, indebitamente versato per la durata dei tre mesi precedente l’udienza. La censura s’incentra sulla statuita reiezione della domanda di condanna della A. fondata sulla prospettata malafede e sul dolo processuale, palesemente conclamati negli atti del giudizio di separazione e nella decisione conclusiva, che, secondo il giudice distrettuale avrebbero potuto essere rappresentati solo in quella sede, al fine di ottenere la condanna della stessa alla responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Il conclusivo quesito di diritto chiede se nel caso in cui il coniuge abbia ottenuto l’assegno di mantenimento in via provvisoria con dolo malafede o colpa grave, assegno poi revocato per mancanza del presupposto di merito, sia possibile un’azione restitutoria fuori dell’azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
La sentenza impugnata richiama correttamente l’orientamento consolidato in materia d’irripetibilità delle somme versate in caso di revoca dell’assegno di mantenimento (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994), che in questa sede s’intende ribadire in piena condivisione, ma ne consuma malgoverno. L’enunciata regola non trova infatti applicazione nel caso di specie con riguardo alle somme versate a titolo di mantenimento della minore, dal momento che, enunciata a corollario dell’inadempimento del dovere del genitore di mantenimento della prole, postula che il soggetto, minorenne ovvero maggiorenne non autosufficiente, rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione. Taciuta al Presidente del Tribunale dalla A. , madre della minore, che introdusse il giudizio di separazione chiedendo l’addebito all’odierno ricorrente, l’insussistenza di tale condizione, dato oggettivo e perciò oggettivamente riscontrabile al di là delle asserzioni di parte, venne rilevata dal giudice istruttore che emendò l’iniziale errore, disponendo la revoca dell’assegno per la figlia della predetta, con caducazione avente effetto ab initio. In questa cornice, atteso che, come ribadito dalla sentenza n. 6864/2009, l’irripetibilità conseguente alla decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduce la misura dell’assegno, si giustifica in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell’assegno “ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario”, presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione. Sia insomma componente della famiglia all’interno della quale viene in rilievo ed opera il dovere posto dall’art. 147 c.c., dianzi evocato, di mantenimento del genitore nei confronti della prole. Evidente che l’insussistenza di tale condizione è stata assunta dal R. a fondamento della domanda di restituzione da lui avanzata al fine di sostenerne le ragioni, la decisione della Corte territoriale censurata, secondo cui “l’errore del giudicante non può ricadere sulla parte destinataria dell’assegno” risulta affetta dal vizio denunciato. La minore, in considerazione del suo stato di figlia della A. e non anche del R. , era destinataria dell’assegno da parte della sola madre, l’unica tenuta all’osservanza del dovere di mantenimento nei suoi confronti, il cui puntuale ovvero omesso assolvimento neppure avrebbe spiegato incidenza nella definizione della causa di separazione. Il contegno del R. mantenuto nei confronti della bambina, quale che sia stato, estraneo quanto ai suoi effetti a quel giudizio, risulta addotto e vagliato per dirimere questione non pertinente alla statuizione sull’obbligo di mantenimento benché immeritevole sia d’esame che d’apprezzamento. In ordine alle somme versate in favore della A., l’applicazione della regola in discorso, secondo l’esegesi richiamata, postula altresì che la misura dell’assegno tenda al mantenimento del coniuge privo di proprie risorse finanziarie o economiche fino alla definitiva esclusione del suo diritto o al suo “affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato, e si presume, in ragione della sua modestia, consumato per il sostentamento del coniuge stesso (Cass. 1991/9728, 1998/4198, 1999/11029)” (Cass. citata). Nel caso di specie la Corte d’appello, nell’affermare l’irripetibilità delle somme versate all’appellata a titolo di assegno di mantenimento dichiarato insussistente nel giudizio di separazione per effetto della radicale negazione del suo diritto al mantenimento dal parte del marito, ha trascurato siffatto doveroso accertamento. Di tale omissione il ricorrente sì duole fondatamente col mezzo in esame che per l’effetto trova accoglimento. Pertanto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna che verificherà l’importo delle somme versate dal R. in relazione all’assegno di mantenimento della minore in relazione alle quali dovrà disporne la restituzione a favore del predetto, provvedere inoltre all’accertamento circa la natura alimentare dell’assegno attribuito alla A. personalmente, ed infine disporrà in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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