Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 30 ottobre 2013, n. 24490
Svolgimento del processo
Con ricorso del 2 maggio 1997, C.D. — premesso che S.P. le aveva notificato atto di precetto e successivamente atto di pignoramento immobiliare fondato sul decreto ingiuntivo in data 30.05.1996 del Pretore di Alghero notificato esclusivamente alla società Le Piramidi S.n.c. di Co.Em. e C.D. — proponeva opposizione all’esecuzione nonché agli atti esecutivi adducendo l’inesistenza del titolo esecutivo per essere essa opponente soggetto giuridico distinto dalla società e per la mancata notifica del decreto ingiuntivo alla società entro i termini di cui all’art.644 c.p.c..
La C. inoltre sosteneva di non essere più socia della S.n.c.”Le Piramidi” dal dicembre 1994, epoca in cui aveva ceduto la sua quota a Pa..Ca. .
Si costituiva S.P. eccependo che il decreto ingiuntivo era stato notificato nella sede della società ed a mani della socia Co.Em. e pertanto era valido nei confronti della società e del soci; nel merito osservava che nessuna cessione di quote gli era mai stata notificata e che l’opponente nel 1996 aveva presentato un ricorso per sequestro giudiziario eseguito nei locali della Società Le Piramidi, dal che si evinceva che essa faceva parte della società anche dopo l’asserita cessione di quote.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice dell’Esecuzione rigettava l’istanza di sospensione
Con successivo ricorso in data 20.10.1997, la C. chiedeva la revoca della ordinanza di rigetto dell’invocata sospensione, dolendosi del mancato esame della censura relativa ai motivi di merito dell’opposizione, ed il Giudice, all’udienza del 9.12.1997, revocava la propria precedente ordinanza.
I due procedimenti venivano successivamente riuniti ed all’udienza del 15.07.2004 veniva disposta l’interruzione del giudizio per l’avvenuto decesso del S. . Successivamente, la causa, previa rituale riassunzione nei confronti degli eredi dell’opposto, veniva istruita con deposito di documenti.
Il tribunale di Sassari,con sentenza depositata il 31.3.06, accoglieva in parte l’opposizione e dichiarava che la Sc. ed i S. nella loro qualità di eredi avevano diritto a procedere ad esecuzione forzata per il periodo dal febbraio 1995 al 22 settembre 1995 e non per il periodo successivo a tale ultima data fino al maggio 1996.
Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la C. sulla base di un motivo cui non resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso poiché, essendo lo stesso stato proposto avverso decisione depositata il 31.3.2006, non era più proponibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. (Cass. 17321/11).
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che, avendo (essa iscritto nel Registro delle società commerciali e nel registro della Camera di commercio in data 22-09-1995 la cessione di quota sociale stipulata in data 27-12-1994, era venuta meno la sua responsabilità solidale illimitata e sussidiaria per le obbligazioni sociali sorte dopo il 27-12-1994 nei confronti dei creditori sociali che avevano agito dopo la data del 22-09-1995 e che pertanto dovevano conoscere legalmente l’avvenuta modifica dell’atto costitutivo ex art. 2300 c.c. a decorrere dalla data del 27-12-1994.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato in proposito che in forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 cod. civ., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (Cass. 2215/06; Cass. 20447/11; Cass. 6230/13).
Il detto principio trova il proprio riferimento temporale rispetto al momento in cui la società contrae obbligazioni verso il terzo e non già,come sostiene la ricorrente, rispetto al momento in cui quest’ultimo agisce in giudizio.
È di tutta evidenza che il terzo che entra in rapporti negoziali con una società di persone è consapevole di poter contare anche sulla responsabilità solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali.
È dunque al momento in cui si stipula il negozio e si contrae l’obbligazione da parte della società che rileva la composizione della compagine sociale. Ne discende necessariamente che se a quel momento il recesso di un socio non è stato pubblicato sul registro delle imprese tale recesso non potrà essere opponibile al terzo senza che rilevi il momento successivo in cui questi intenti azione giudiziaria per l’inadempimento.
Del tutto correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che, essendo stata la cessione delle quote da parte della C. iscritta nel registro delle imprese solo il 22 settembre 1995, fino a tale data essa era responsabile in solido per le obbligazioni assunte dalla società.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Leave a Reply