Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 ottobre 2015, n. 22118

Svolgimento del processo

1.La Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente accolto gli appelli, proposti da L.A.L. srl (a seguito dell’impugnazione principale) nonché da G. Srl e G.A. (d’ora innanzi: i G. , per l’impugnazione incidentale), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva deciso sulle domande: a) proposte dalla prima società, per la nullità, invalidità e/o illegittimità dei certificati di deposito rilasciati (nel giugno-luglio del 2002) dal Ministero dei Beni culturali in favore dei secondi, ed inerenti a oggetti usati per le pratiche religiose (una “Crociera Ave Maria”; una “Corona da Rosario Medaglia Miracolosa”; un c.d. “Grano da Medaglia Miracolosa” nonché del copyright relativo al “Grano Nostra signora di Lourdes” e al “Grano Madonna di Guadalupe”), perché non costituenti opere dell’ingegno; b) proposte dai convenuti, per l’accertamento del plagio e della concorrenza parassitaria diacronica, ad opera dell’attrice.
1.1. La Corte territoriale, inoltre, ha accertato la validità del modello ornamentale di cui al DM/050 390, n. 13 (del gennaio 2000), nonché degli altri titoli di privativa (salvo il certificato di copyright relativo alla “Corona da Rosario Medaglia Miracolosa”). Quanto alle domande conseguenziali, ha dichiarato inammissibile quella di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dai G. , confermando nel resto la sentenza di primo grado, in ordine alla contraffazione dei diritti di privativa nella titolarità di questi ultimi ed alla sussistenza degli atti di concorrenza sleale, ex art. 2598, n. 3, c.c., con l’inibitoria alla L.A.L. srl della contraffazione, commercializzazione e pubblicazione, sotto ogni forma, dei corrispondenti “rosari”, fissando una penale per ogni ulteriore violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione della sentenza, e con la pubblicazione della stessa.
2. Secondo il giudice di appello, per quello che ancora rileva in questa sede, l’eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di contraffazione e concorrenza sleale, proposta dal difensore dei G. in relazione al modello ornamentale DM/050 390, sollevata dall’attrice L.A.L. srl, era, da un lato, connessa soggettivamente e, dall’altro, omogenea alla materia introdotta con le altre domande, perciò ammissibile, anche sulla base della procura alle liti a lui rilasciata, in quanto collegata a quelle ed in ragione del principio del simultaneus processus.
2.1. Nel merito, con riferimento ai copyrights oggetto di causa, la normativa applicabile era da individuarsi negli artt. 1 e 2, n. 4, della legge n. 633 del 1941 (L. A.), che non riserverebbe tutela e protezione alle sole opere di grande o particolare valore artistico ma anche alle creazioni di modesta misura, in presenza dell’individualità e dell’originalità dell’opera.
2.2. Con riferimento alle opere dell’incisione e delle altri arti figurative similari, infatti, quand’anche applicate all’industria, l’abrogazione dell’inciso relativo alla scindibilità delle raffigurazioni tutelare rispetto al carattere industriale del prodotto – contenuto nella menzionata previsione legislativa -, operata dal D. Lgs. n. 95 del 2001, successivamente a sua volta abrogato dall’art. 246, lett. gg), del D. Lgs. n. 30 del 2005 (C.P.I.), andrebbe letto in senso limitativo e correttivo, diversamente da quanto il nuovo codice della proprietà industriale avrebbe fatto con riferimento ad altre disposizioni, nelle quali avrebbe dato per scontato la perdurante vigenza delle norme introdotte dal D. Lgs. n. 95 cit. (ad es. negli artt. 44 e 239), onde la permanenza attuale del requisito della c.d. scindibilità del valore artistico dell’opera applicata al prodotto industriale.
2.3. Nella sostanza, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione l’art. 2 n. 10 della L.A., riferibile al cd. industral design o disegno industriale, ma solo l’art. 2, n. 4 della detta legge, che consentirebbe la tutelabilità della creazione d’arte applicata all’industria solo in presenza della scindibilità del suo valore artistico dal carattere industriale del prodotto, al quale essa sarebbe concretamente associata (riferimento a Cass. n. 10516 del 1994). Ciò che nella specie sarebbe avvenuto, trattandosi di “oggetti di culto” ed essendo sufficiente, per riscontrare la meritevolezza della tutela invocata, l’esistenza di una creatività-novità, sia pure in una misura modesta.
2.4. Con riferimento ai modelli ornamentali, invece, la tutela sarebbe offerta dall’art. 5 del RD n. 1411 del 1940 (così come ritenuto dal Tribunale). Essa, specialmente in mancanza del requisito della scindibilità dell’abbellimento, non sarebbe cumulabile con la tutela autorale e verrebbe in rilievo solo che per il fatto della presenza dello speciale ornamento.
2.5.Venendo ai copyrights oggetto di causa, la Corte ha confermato la tutelabilità di quello n. XXXXXX (la Crociera Ave Maria), “la cui pregevolezza, quale opera creativa, non può seriamente essere posta in dubbio”, non potendosi ammettere la prova testimoniale richiesta in quanto diretta a dimostrare (senza essere idonea) la anteriore commercializzazione di una medaglia (c.d. “Maggi”), tra l’altro ben diversa dalla Crociera, oggetto della privativa.
2.6. Lo stesso dicasi della Medaglia Miracolosa (registrazione n. XXXXXX), avente i requisiti della novità e creatività, anche rispetto all’immagine della Madonna così come ispirata a Santa Caterina, durante la celebre apparizione del 1831, nonché rispetto alla medaglia della società Lauretana srl, perché costituente una rielaborazione delle immagini tratte dalla iconografia classica, avente caratteri individualizzanti.
2.7. Quanto al modello ornamentale oggetto di causa (quello n. DM 050 390, nn. 4 e 12), trovando applicazione, ratione temporis, il RD n. 1411 del 1940, i relativi rosari sarebbero caratterizzati da una assoluta originalità, avendo essi “forma e volume inusuali, atti a differenziarli dagli oggetti solitamente in commercio”.
2.8. La stessa tutela andava accordata anche al modello ornamentale n. 13, per l’originalità di associare i c.d. cristalli Swarovski con gli oggetti di culto, sia per la loro forma sia per la “particolare combinazione di linee e colori e/o di altri elementi”, ai sensi dell’art. 5 del RD n. 1141 del 1940.
3. Sulla base di tali accertamenti di validità, la Corte territoriale ha poi concluso per la conferma della responsabilità della LAL srl per gli atti di concorrenza sleale compiuti, da qualificarsi, ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., come concorrenza parassitaria diacronica, nonostante non fosse stata riscontrata l’ipotesi dell’imitazione servile dei prodotti della G. , ai sensi dell’art. 2598, nn. 1 e 2, del codice civile.
4.Avverso tale decisione la LAL srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi di censura, contro cui resistono i G. , con controricorso.
4.1. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso principale [violazione o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c. e omessa e carente motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)] la ricorrente chiede che questa Corte risponda negativamente al quesito relativo alla possibilità per il difensore di proporre domande riconvenzionali ogni qualvolta le stesse non siano collegate con l’oggetto originario del giudizio ed in particolare allorquando chi sia convenuto in giudizio per l’annullamento di un diritto di autore chieda in riconvenzionale la condanna dell’attore per l’asserita violazione di un diritto ornamentale o disegno industriale.
1.1.Secondo la ricorrente, il giudice distrettuale non avrebbe spiegato le ragioni del collegamento tra le domande principali e quelle riconvenzionali, con violazione dell’art. 84 c.p.c. e per vizio motivazionale.
2. Con il secondo mezzo [violazione o falsa applicazione dell’art. 2, nn. 4 e 10, della L. n. 633 del 1941 (c.d. Legge sul diritto di Autore: L.A.), con riferimento a tutti i copyrights (art. 360 n. 3 c.p.c.)] la ricorrente chiede che questa Corte risponda affermativamente al quesito relativo all’applicabilità dell’art. 2, n. 10, in luogo dell’art. 2, n. 4, della L.A.
2.1. La ricorrente lamenta l’errore del giudice distrettuale che non avrebbe compreso che le opere tutelate erano dirette alla produzione industriale di “rosari”, e non ad opere della scultura o della pittura, del disegno o dell’incisione o delle arti figurative similari, applicate all’industria, come si sarebbe dovuto desume anche dal fatto che era stata rivendica una particolare forma (c.d. a barilotto) per i grani di tali “rosari”.
2.2. Ove fosse stata data la corretta qualificazione avrebbe potuto farsi applicazione dell’art. 2, n. 10, anziché n. 4 della L.A. e, perciò richiedersi, per la validità dei copyrights impugnati, l’accertamento del requisito del carattere creativo dell’opera, unitamente a quello del suo valore artistico (non bastando la semplice sussistenza del primo), ossia di elementi talmente difficili da ritrovarsi che di essi sarebbe rimasta vittima la stessa chaise-longue dell’arch. L.C. .
3. Con il terzo motivo di ricorso [omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento a tutti i copyrights (art. 360 n. 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio motivazionale in relazione all’erronea applicazione del disposizione menzionata con il mezzo precedente ed alla classificazione delle opere protette come incisioni, anziché come prodotti dell’industrial design.
4.Con il quarto mezzo [violazione o falsa applicazione dell’art. 2, nn. 4 e 10, della L. n. 633 del 1941 (c.d. Legge sul diritto di Autore: L.A.), con riferimento a tutti i copyrights (art. 360 n. 3 c.p.c.)] la ricorrente chiede che questa Corte risponda affermativamente al quesito di diritto secondo cui, in ogni caso, la scindibilità non può sussistere negli oggetti tridimensionali relativamente ai quali si applica la norma di cui all’art. 2, n. 10, LA.
4.1.Infatti, secondo la ricorrente, il requisito della scindibilità del valore artistico dal supporto materiale, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95 del 2001, non sarebbe più richiesto dalla legge con riferimento agli oggetti tridimensionali.
5. Con il quinto motivo [omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento a tutti i copyrights, tranne la Crociera Ave Maria (art. 360 n. 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio motivazionale, in relazione al mancato esame dell’allegazione (e delle relativa prova testimoniale richiesta per dimostrarlo) secondo cui l’idea di riportare le immagini sacre sui grani del rosario era stata già realizzata ed anticipata da altre aziende, nominativamente indicate.
6. Con il sesto mezzo [omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al copyright Crociera Ave Maria (art. 360 n. 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio motivazionale, in relazione al mancato corretto esame dell’allegazione (e delle relativa prova testimoniale richiesta per dimostrarlo) secondo cui l’idea di riportare una immagine sacra, già realizzata e commercializzata dall’azienda Maggi Coniature, fin dagli anni settanta, identica in ogni aspetto a quella oggetto di copyright, era stata, solo apparentemente confutata con l’affermazione secondo cui essa sarebbe stata utilizzata con una diversa funzione ossia come “crociera di un rosario”.
7.Con il settimo [omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento al modello ornamentale internazionale DM/050390 (art. 360 n. 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio motivazionale, in relazione al mancato corretto esame dell’allegazione (e delle relativa prova depositata in atti, per dimostrarlo) secondo cui l’idea di realizzare rosari con cristalli Swarovski non sarebbe stata affatto un’idea particolarmente originale atteso che dai cataloghi e dalle fatture depositata agli atti sarebbe risultata la prova della anteriore utilizzazione di grani e croci di cristallo, proprio da parte della stessa odierna ricorrente. Del resto la Corte non avrebbe neppure spiegato in che cosa consisterebbe la peculiarità dell’utilizzo di quei particolari cristalli rispetto agli altri, usati ancor prima della G. , dai suoi concorrenti.
8.Con l’ottavo [violazione o falsa applicazione dell’art. 2598, n. 3 c.c., con riferimento a tutte le privative (art. 360 n. 3 c.p.c.)] la ricorrente chiede che questa Corte risponda affermativamente al quesito di diritto affermando che sussiste concorrenza sleale parassitaria soltanto quando si sia in presenza della riproduzione di tutte le iniziative del concorrente ed a breve distanza di tempo da queste e che detta concorrenza sleale parassitaria vada esclusa in presenza della sola riproduzione di alcuni prodotti.
8.1. Secondo la ricorrente, l’illecito non sussisterebbe in casi, che si assume tale come quello oggetto di causa, in cui vengano imitati solo alcuni prodotti della concorrenza e non vengano prese altre iniziative imprenditoriali, di differente tipologia (pubblicitarie, organizzative, ecc), idonee a fornire l’elemento eterogeneo della complessità.
9. Con il nono [omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa pronuncia sulle domande di merito (art. 360 n. 5 c.p.c.)] la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio motivazionale, in relazione al mancato esame e alla omessa motivazione relativa alle domande relative alla concorrenza sleale posta in essere dai G. e alla richiesta di risarcimento del danno conseguente.
10. Il primo motivo del ricorso lamenta che il giudice distrettuale abbia violato il principio di cui all’art. 84 c.p.c., incorrendo anche in un vizio della motivazione, avendo il difensore proposto una domanda riconvenzionale (relativa alla tutela di un modello ornamentale) del tutto diversa e non connessa con quelle proposte da essa attrice.
10.1. La doglianza non è fondata, atteso che la domanda introdotta – in via riconvenzionale – dai G. , avente ad oggetto la contraffazione da parte della società attrice di una ulteriore anteriorità (un modello ornamentale da loro a suo tempo depositato, previo riconoscimento della sua validità), è strettamente connessa al generale accertamento della correttezza dei reciproci comportamenti in relazione al portafoglio delle privative che si assumono lese (o meno) da ciascuna delle due parti contendendi, onde la sua ricomprensione nel novero delle difese esperibili in relazione alle quali era stato conferito il mandato difensivo.
10.2. A tale proposito, la Corte territoriale ha, nella sostanza, fatto applicazione corretta del principio (peraltro costituente diritto vivente: cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 8207 del 2006) secondo cui “Il mandato “ad litem”, anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l’originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest’ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all’attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte”.
11. Il secondo ed il terzo mezzo, che attengono alla stessa questione, devono formare oggetto – per comodità espositiva – di un esame congiunto.
11.1. I due motivi, infatti, suppongono la qualificazione delle opere protette come prodotti dell’industrial design, allo scopo di richiedere una loro valutazione più severa, ai fini dell’esame della domanda di nullità, invalidità e/o illegittimità dei certificati di deposito rilasciati dal Ministero dei Beni culturali in favore dei G. , e non invece l’accertamento del possesso dei soli requisiti della creatività e del valore artistico anche modesto, richiesto, dall’art. 2, n. 4 della LA, per le incisioni ed opere similari ove queste siano applicate anche agli oggetti della produzione industriale.
11.2. La questione è stata risolta dalla Corte territoriale, anzitutto, con il richiamo al principio della scindibilità tra l’oggetto materiale, idoneo ad assolvere la funzione (nella specie: quella di culto), ed il sue decoro, ottenuto per mezzo delle sovrapposizioni ornamentali agli elementi dello strumento oggetto di produzione seriale e utilizzato per le pratiche religiose (i “rosari”), richiamando una giurisprudenza elaborata da questa Corte nel corso degli anni 90 [ossia ben prima che scendesse in campo l’allora CE e che provvedesse ad esigere dagli Stati nazionali una diversa considerazione (e valorizzazione) del design], basata sulla rivendicabilità della protezione autorale accordabile solo in caso di scindibilità dell’incisione dal supporto materiale “muto”, oggetto della produzione industriale.
11.3. Tuttavia, il giudice distrettuale, se da un lato sembra ricondurre tali beni ai prodotti dell’industrial design, da un altro, sia pure con una motivazione assolutamente lapidaria, li qualifica come oggetti ad uso religioso, e perciò come prodotti estranei alle problematiche di valorizzazione del disegno industriale quasi che, in materia religiosa (dove la qualità artistica del bene non è la ragione primaria dell’utilizzazione dell’oggetto per la pratica di culto, che segue rituali comunitari e procedure che, a volte, si conformano ad apposite prescrizioni della stessa autorità religiosa), essi dovrebbero essere esclusi da una valutazione di qualità innovativa e di pregevolezza.
11.4. Tale motivazione, di tutta evidenza, non è corretta, perché: a) da un lato, non spiega per quali – più o meno attendibili – ragioni gli oggetti di culto siano da considerare estranei al disegno industriale (quando, beninteso, essi siano il frutto della produzione di massa eseguita attraverso procedure seriali e ripetitive, più o meno automatizzate), in tal modo godendo di un regime giuridico diverso da questi; b) e dall’altro lato – ove tali fossero considerati – essi dovrebbero essere assoggettati al principio di scindibilità del disegno e dell’ornamento dal supporto materiale oggetto della produzione industriale di massa, alla luce della legislazione applicabile ratione temporis.
11.5. Infatti, a seguito dell’intervento della CE (ora UE) nella materia (con la direttiva n. 98/71/CE), l’Italia, con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, di attuazione dello strumento comunitario ha, da un lato, eliminato il criterio della scindibilità contenuto nell’art. 2, n. 4 LA (sopprimendo l’inciso: “anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”) e, da un altro, inserito nell’elenco delle opere protette un nuovo numero, il 10, relativo alle “opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Né l’espressione “di per contenuta nel menzionato art. 2, n. 10, può essere intesa come una sorta di nuova introduzione, in diversa forma, del citato criterio della scindibilità, atteso che in senso del tutto opposto (ossia, nella direzione dell’eliminazione di quella posizione, tutta interna alla nostra legislazione nazionale) era l’orientamento dell’allora legislatore comunitario (fin dal “libro verde sulla tutela giuridica dei modelli e disegni industriali”, elaborato dalla Commissione CE nel 1991, per finire con l’approdo alla direttiva n. 98/71/CE) teso dare valore all’opera del design, senza prescindere cioè dal carattere industriale del prodotto in cui sono incorporate, ma lasciando libero ciascuno Stato nazionale di determinare “l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.
11.6. Ne deriva la duplice scorrettezza della conclusione a cui è giunto il giudice di appello, il quale ha valutato le risultanze in atti alla luce del principio di scindibilità del disegno ornamentale apposto sui grani del rosario, sulla base dell’art. 2, n. 4, LA nel testo previgente (anteriore alla menzionata modifica soppressiva ivi apportata dal D. Lgs. n. 95 cit.), ed ha concluso, con giudizio altrettanto lapidario, circa la tutelabilità di quegli oggetti, in quanto caratterizzati dalla minima creatività e valenza artistica, necessarie a farne oggetto di privativa (sostanzialmente richiamando il principio posto da questa Corte con le sentt. nn. 5089 del 2004 e 25173 del 2011), ma senza operare la valutazione di competenza, ai sensi dell’art. 2, n. 10, LA.
11.7.Infatti, alla luce delle menzionate modificazioni legislative, le creazioni di design sono oggetto di una protezione speciale, tendenzialmente soggetta alla formalità costitutiva della registrazione, individuata in un qualcosa di diverso da ciò che può costituire disegno o modello, secondo un’interpretazione del requisito del valore artistico come volto a riservare la tutela autorale ai prodotti di particolare pregio estetico, di facile riconoscibilità, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari, opportunamente pesati (dal suo riconoscimento in ambiti critico-specialististici, alla presenza di tratti sicuramente innovativi, sia sul terreno progettuale che realizzativo, fino ad una precoce ed attendibile musealizzazione, ecc.).
11.8. Resta fermo, tuttavia, che quando la richiesta di tutela sia stata posta ancor prima che tali riscontri esterni siano intervenuti, il giudice non può che procedere al giudizio ex ante, più difficile ma non impossibile, utilizzando – anche in ambito processuale – l’esperienza e il sapere specialistico di consulenti idonei a fornirgli elementi valutativi, dei quali dovrà poi essere data ragione con il provvedimento giurisdizionale conclusivo del giudizio.
11.9. Può dunque concludersi affermando il seguente principio di diritto, cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, e secondo cui:
in tema di proprietà intellettuale, l’art. 2, n. 10, della legge n. 633 del 1941 (applicabile ratione temporis), a mente del quale sono comprese nella protezione delle opere del disegno industriale quelle “che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, va interpretato nel senso che i menzionati parametri debbono risultare riconoscibili, anche attraverso il ricorso a criteri indiziari, opportunamente pesati (ove presenti), sulla base di un giudizio ex ante, formulato – se del caso attraverso il ricorso all’esperienza e al sapere specialistico di consulenti idonei a fornire al giudice idonei elementi valutativi.
12. Alla luce di tale conclusione, peraltro, si comprende anche la fondatezza della censura esposta nel quarto motivo, come già detto, il requisito della scindibilità del valore artistico del disegno dal supporto materiale, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 95 del 2001, non è più richiesto dalla legge con riferimento agli oggetti tridimensionali che costituiscono ciò che propriamente forma l’oggetto del disegno industriale.
13. Il quinto motivo del ricorso non ha pregio, in quanto -con esso – si tende ad ottenere una esclusione della novità con riferimento ad un connubio (tra disegno ornamentale ed oggetto tridimensionale con funzione religiosa) che è stato considerato come validamente oggetto di registrazione non già per l’idea in sé di una tale associazione ornamentale ma per quella particolare caratterizzata da rielaborazione, ritenuta davvero originale, di disegni ed immagini religiose di un certo periodo storico.
14. Infondato si rivela anche il sesto mezzo, sia perché sfociante in una valutazione di merito sull’apprezzamento di diversità tra quanto realizzato dalla concorrente G. e quanto formante oggetto dell’anteriorità Maggi, operato dal giudice della fase di merito, sia in quanto – in riferimento alla sussistenza dell’anteriorità, la cui dimostrazione è stata ritenuta inefficace dal giudice distrettuale – non è stato neppure specificato il tenore del capitolo di prova del quale si lamenta la mancata ammissione.
15. Risulta inammissibile il settimo motivo perché, pur tenuto conto della complessità dell’allegazione e della conseguente richiesta di ammissione ed esame di prova a confutazione di quanto richiesto, la sintetica motivazione posta a fondamento della decisione (“forma e volume inusuali, atti a differenziarli dagli oggetti solitamente in commercio”; “particolare combinazione di linee e colori e/o di altri elementi”) non specificamente contestata, rende del tutto inammissibile la doglianza.
16. L’ottavo motivo, invece, è fondato e deve essere accolto.
16.1. La concorrenza sleale parassitaria consiste in un continuo e sistematico operare, da parte di un imprenditore, sulle orme dell’imprenditore concorrente, attraverso l’imitazione di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, e quindi non solo dei prodotti tutelati, compiute in tempi più o meno ravvicinati.
16.2. La Corte territoriale, pur richiamando alcuni di questi elementi, tuttavia, non ha spiegato se essi abbiano integrato o meno il comportamento della società LAL srl, sia con riferimento alla quasi totalità dei prodotti imitati, sia con riferimento all’esistenza anche di altre attività imprenditoriali copiate, di modo che si possa dire che il procedere imprenditoriale dei G. sia stato sistematicamente plagiato sia nei prodotti commerciati che nelle attività imprenditoriali poste in essere, con una certa sistematicità.
16.3. E tale perplessità è ulteriormente accresciuta dal fatto che il giudice distrettuale abbia escluso (a p. 22 della motivazione) l’imitazione servile dei prodotti G. da parte della concorrente (e odierna ricorrente) senza chiarire quale sia stato il quid pluris, rispetto al suo comportamento imitativo, atteso che se si afferma (come è avvenuto nella specie) che il mero fatto della contraffazione non induce in inganno la clientela è davvero difficile o problematico individuare il danno del concorrente, ciò che dovrebbe condurre ad escludere l’applicabilità della norma invocata (l’art. 2598 n. 3 c.c.).
16.4. Una volta chiarito l’ambito della concorrenza parassitaria, il giudice del rinvio dovrà riesaminare le emergenze processuali alla luce del principio di diritto secondo cui:
la concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., che riguarda comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni “altro” mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale, si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui precedenti nn. 1 e 2, onde ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente solo alla fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598) devesi indicare quali siano state le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contraria alle regole della correttezza professionale.
17. Il nono e ultimo mezzo è inammissibile, perché privo di autosufficienza. Non dice, infatti, né come, ne dove e quando tali domande sia state proposte e come esse siano state articolate nella fase di merito.
18. In conclusione, il ricorso è fondato in relazione ai motivi secondo, terzo, quarto ed ottavo (disattesi i restanti), rispetto ai quali la sentenza deve essere cassata con il conseguente rinvio della causa per il suo nuovo esame, condotto in base ai principi come sopra affermati, oltre che per il governo delle spese di questa fase.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo, quarto ed ottavo motivo del ricorso, respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

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