La massima
1. In base alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge n. 183 del 1984, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli.
2. La prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 28 febbraio 2013, n.5013
Ritenuto in fatto
Il Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza depositata il 19 ottobre 2009, dichiarò lo stato di adottabilità di P.D. , nato dalla relazione tra G..P. e Bi.Na. , disponendo l’inserimento del minore in una famiglia affidataria, da individuare tra quelle in possesso dei requisiti per poterlo eventualmente adottare, previo breve soggiorno in comunità, ordinando la sospensione dei rapporti del minore con i genitori ed i parenti.
A fondamento della decisione, il Tribunale osservò che, accertata, anche attraverso indagine peritale, l’incapacità dei genitori, per i rispettivi limiti personali, di accudire il bambino, tutti i tentativi di mantenerlo nell’ambito del nucleo di origine, attraverso il suo affidamento a figure parentali diverse, avevano avuto esito negativo. D’altra parte, il minore, dopo i troppi cambiamenti di sistemazione, aveva esigenza di un inserimento familiare stabile.
La sentenza fu impugnata con separati ricorsi, dal padre, dalla madre, dai nonni paterni, dagli zii materni, Bi.Do. e L..S. , ex affidatari, i quali tutti contestarono in via principale la esistenza dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, e, in subordine, chiesero che venisse assicurato il mantenimento dei rapporti con il bambino. Inoltre, intervennero a sostegno delle impugnazioni i prozii paterni L..M. e B.V. e G. .
2. – La Corte d’appello di Torino, sez. minorenni, con sentenza depositata il 30 gennaio 2012, in parziale riforma della decisione impugnata, dispose che i nonni paterni del minore (L..P. e C..B. , e gli zii materni potessero incontrare periodicamente, indicativamente due volte l’anno, in circostanze significative quali festività o compleanni, il minore, in luogo neutro, alla presenza di personale educativo dei Servizi sociali, con mandato ai Servizi stessi di individuare modalità e tempi appropriati, tenendo conto delle condizioni del minore.
Il giudice di secondo grado sottolineò che le domande avanzate in via principale non tenevano conto della gravità dei limiti evidenziati dai genitori, sulla base della istruttoria compiuta, nella cura ed assistenza del figlio, e dell’esito fallimentare dei tentativi di affidare il minore ai parenti. In particolare, la Corte di merito ricordò i gravi disturbi psichici della madre, che ostacolavano radicalmente le sue funzioni genitoriali, come emerso dalle consulenze disposte, e la sua incapacità di autocontrollo, particolarmente nei confronti delle persone che via via si occupavano del figlio.
Richiamò poi la Corte la circostanza che anche l’affidamento agli zii materni, durato circa un anno, non aveva retto sia per l’incapacità degli affidatari, sia, soprattutto, per le continue intrusioni della madre. Neppure il successivo affidamento agli zii paterni era stato in grado di assicurare al bambino un ambiente familiare adeguato, essendo stati gli affidatari bersaglio di attacchi della madre, del padre e dei nonni paterni.
La Corte, in definitiva, condivise le argomentazioni del Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità di P.D. ritenendo che non vi fossero margini per individuare un contesto familiare idoneo alla crescita del minore all’interno della famiglia, e ciò non tanto per carenze dei diversi aspiranti all’affidamento, quanto soprattutto in rapporto alle gravi condotte della madre.
Quanto al padre, osservò la Corte che la compiuta istruttoria ne aveva evidenziato la incapacità di allevare adeguatamente il bambino, e di proteggerlo dai comportamenti materni, la cui gravità non era stato in grado di valutare. Inoltre, i Servizi sociali avevano fatto presente la sua scarsa collaborazione. Ed anche le indagini psicologiche ne avevano evidenziato una grave difficoltà a gestire la relazione con il bambino e la incapacità di svolgere una funzione educativa.
Anche i nonni paterni, ad avviso del giudice di secondo grado, pur affettivamente legati a D. , non avevano messo in luce capacità relazionali sufficienti, essendo tra i principali responsabili della conclusione negativa del secondo affidamento, quello agli zii paterni del bimbo.
Anche gli zii materni, i coniugi S. -Bi. , pur caratterizzati da alcuni dati positivi, secondo la Corte non erano stati capaci, nonostante la buona accoglienza affettiva del minore, di fornirgli un contesto sufficientemente equilibrato e di proteggerlo dalle intrusioni materne e dalle dinamiche distorte del nucleo allargato.
La domanda di affidamento proposta dai prozii paterni B.V. , sorella della nonna paterna, e L..M. , suo marito, fu giudicata inammissibile per non avere gli stessi impugnato autonomamente la sentenza e per essere intervenuti ad adiuvandum. Inoltre, tanto per costoro, quanto per la prozia materna, B.G. , altra sorella della nonna paterna, la Corte escluse la prova della significatività dei rapporti con il minore.
Quanto alla condizione psicologica del minore, la Corte piemontese, pur riconoscendo che questi, in relazione alle gravi vicissitudini che avevano segnato la sua storia, era riuscito a sviluppare discrete risorse personali, sottolineò che dalle relazioni dei Servizi sociali e dalla c.t.u. emergeva come egli avesse maturato un crescente bisogno di stabilità e sicurezza e non fosse riuscito a sviluppare una reale fiducia verso gli altri.
La Corte ritenne, invece, che vi fosse spazio per la ripresa di periodici rapporti con i nonni paterni e con gli zii materni, ben presenti nei ricordi del bambino, in previsione del senso di responsabilità degli stessi nel gestire tale rapporto nel rispetto del difficile compito della famiglia adottiva, e non, invece, con gli altri appellanti, ed, in particolare, con i genitori, le cui personalità, ad avviso del giudice di secondo grado, erano tali da indurre ad escludere la compatibilità di tali rapporti con la conferma del percorso adottivo del bambino.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G..P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Pe.Ma. , legale rappresentante del Consorzio intercomunale dei servizi alla persona, C.I.S.A.P., tutore del minore D..P..
Motivi della decisione
1. – Con la prima censura si deduce “insussistenza dello stato di abbandono in capo al minore. Mancata valutazione delle risorse familiari comunque idonee ad ovviarvi. Violazione degli artt. 8, 10, 12, 15, 16 e 27 della L. 4 maggio 1983, n. 184”. Si lamenta la pretermissione della figura paterna nella valutazione del preteso stato di abbandono del minore di cui si tratta: del tutto immotivata sarebbe la mancata considerazione dell’attuale ricorrente, padre di D..P. , quale possibile affidatario del minore. Una pretermissione, codesta, che avrebbe trovato fondamento in circostanze puntualmente smentite, quali la connivenza con la Bi. , madre di D. , nella sua condotta anomala e progressivamente più disturbante, laddove costei lo aveva di fatto estromesso nella cura del figlio; l’assunzione di sostanze, non meglio specificate, ipotizzata dagli operatori territoriali, ed esclusa dalla esibizione di documentazione medica; la mancanza di tempo da dedicare al figlio a causa degli impegni di lavoro, affermata nella sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità ed esclusa alla stregua della dimostrazione, fornita nel grado di appello, della nuova, migliore organizzazione del proprio lavoro da parte del P. e della collaborazione offerta dai suoi genitori. Di qui la denunciata inadeguatezza delle diverse soluzioni di affidamento endofamiliare avvicendatesi nel tempo – agli zii materni e paterni, ai nonni paterni, peraltro costantemente attivi nella cura del piccolo D. , ed il cui fallimento sarebbe da imputare esclusivamente alle turbolenze della Bi. – e della successiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. Non sarebbero, in definitiva, integrati gli estremi della fattispecie di cui all’art. 8, co. 3, né di quella dell’art. 15, lettera e), della legge n. 184 del 1983. Né il provvedimento impugnato avrebbe compiuto un serio esame dei concreti e dettagliati progetti formulati dall’attuale ricorrente e dagli altri opponenti, limitandosi alla considerazione che costoro, non essendo stati in grado di arginare la Bi. in passato, non avrebbero potuto esserlo in futuro. La illustrazione della doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, peraltro non richiesto ai sensi dell’ormai abrogato, né applicabile nella specie ratione temporis, art. 366 bis cod.proc.civ.: “Voglia la Suprema Corte ritenere e dichiarare che costituisce violazione degli artt. 8, 10, 12, 15é16 e 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ritenere la sussistenza dello stato di abbandono del minore in difetto di elementi di grave deprivazione morale e materiale in capo al medesimo ed in presenza di una costante attivazione del padre, degli zii materni e paterni e dei nonni paterni. Costituisce del pari violazione delle suddette norme l’omessa valutazione delle risorse genitoriali e familiari idonee ad ovviare alla pregressa condizione di abbandono”.
2. – Con il secondo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia: ritenuta inidoneità del padre a svolgere il ruolo genitoriale e/o ad ovviare alle presunte condizioni di abbandono del figlio”. Nonostante le risultanze della c.t.u., dalle quali era emerso, pur tra gli aspetti problematici, il legame affettivo del minore di cui si tratta con il padre, e la cura posta da quest’ultimo nel soddisfarne i bisogni, e dalla relazione sociale della incaricata della ASL, che aveva sottolineato la volontà del bambino di vivere con il padre, la Corte di merito aveva apoditticamente affermato la inidoneità di G..P. ad accudire il figlio ed a proteggerlo dalla invasività della madre, fondando all’evidenza il proprio convincimento esclusivamente sull’analisi del trascorso comportamento dell’attuale ricorrente – che comunque non sarebbe stato tale da concorrere a determinare il preteso stato di abbandono del figlio – senza effettuare la doverosa valutazione della sussistenza dei presupposti per ovviare in futuro a tale situazione, laddove i fatti dimostrerebbero la fortissima determinazione del P. di non abbandonare il figlio al proprio destino anche a fronte di reiterate e sfavorevoli pronunce giudiziali, nonché la maggiore consapevolezza di costui e degli stretti congiunti. Erronea sarebbe, inoltre, la pretesa della Corte territoriale di trarre elementi di giudizio sfavorevoli al padre dalla circostanza che questi avesse espresso, nel corso del giudizio, valutazioni non completamente negative sul conto della madre del minore: circostanza, codesta, determinata dalla alternanza dei comportamenti tenuti dalla Bi. nel corso della vicenda, e, quindi, dalla fiducia riposta dal P. sulla recuperabilità delle risorse genitoriali della donna, che sarebbe ridondata a vantaggio del piccolo D. .
3. – Le censure, che possono trattarsi congiuntamente, avuto riguardo alla stretta connessione che le avvince – volte come sono sostanzialmente entrambe a sindacare le ragioni del convincimento della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dello stato di abbandono del minore D..P. , e della conseguente conferma della dichiarazione di adottabilità dello stesso già emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino -, risultano prive di fondamento.
3.1. – Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, ispirato alla valorizzazione del legame naturale posto alla base dell’art. 1 della legge n. 183 del 1984, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, si impone un particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli (Cass., 19 marzo 2002, n. 3988; Cass., 26 aprile 1999, n. 4139; Cass., 5 novembre 1998, n. 11112).
Benvero, come pure questa Corte non ha mancato di rilevare (Cass., sentt. n. 18563 del 2012, n. 4545 del 2010), la prioritaria esigenza, per il figlio, di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato non è riconosciuta in astratto, ma è finalizzata allo sviluppo armonico del minore stesso, e presuppone quindi la concreta attitudine della famiglia biologica ad assicurare allo stesso il migliore apporto alla formazione ed allo sviluppo della sua personalità. Essa, pertanto, incontra i suoi limiti nell’oggettiva incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi in tal caso lo stato di abbandono, il quale ricorre non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale e irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio (per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psico-fisico del minore: cfr., da ultimo, Cass., sent. n. 18563 del 2012).
In definitiva, la legge n. 184 del 1983, all’art. 1, indica bensì il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’art. 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. L’apprezzamento della sussistenza in concreto di tale situazione si sostanzia in una valutazione rimessa al giudice del merito, mentre la prospettazione di un riesame del materiale probatorio acquisito nel processo, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v., per tutte, Cass., sentt. n. 18288 del 2011, n. 17915 del 2010, n. 18288 del 2011), è esclusa in sede di legittimità se la motivazione non presenti vizi di carattere logico e giuridico.
3.2. – Ebbene, nella specie l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata si sottrae ad ogni rilievo critico sul punto.
La Corte territoriale ha compiuto in modo rigoroso l’accertamento richiesto, richiamando le circostanze evidenziate dalla sentenza di primo grado, ed esponendo diffusamente le ragioni della ritenuta inidoneità ad ottenere l’affidamento del minore con riferimento a ciascuno degli opponenti, anche alla stregua degli accertamenti disposti in grado di appello.
In particolare, sono stati lumeggiati, da un lato, i comportamenti anomali ed a volte aggressivi della madre, affetta da disturbi della personalità, circostanze riferite dal Dipartimento di salute mentale ed emergenti dalle c.t.u. disposte, e la situazione di conflittualità della donna con i successivi affidatari del minore facenti parte del suo nucleo familiare allargato – la cui funzione a sostegno di quest’ultimo ella massicciamente aveva contrastato – a causa della difficoltà a controllare gli impulsi, che si ripercuoteva sul rapporto con il bambino, minando, tra l’altro, ogni suo punto di riferimento; dall’altro, la incapacità, per limiti personali, del P. , accertata anche attraverso indagini peritali, di prendersi cura del figlio e di proteggerlo dai comportamenti materni, nonché il suo atteggiamento passivo e non propositivo e la sua inidoneità a svolgere una funzione educativa in un quadro di personalità immatura, confermato dalla c.t.u., pur in presenza di un sicuro legame affettivo con il minore.
3.3. – Accertato, alla stregua delle emergenze processuali, che i genitori non erano idonei a far fronte alle esigenze del figlio ed a creare un ambiente familiare stabile e sereno neppure attraverso un progetto di sostegno alla genitorialità, la Corte di merito ha poi escluso che a tali limiti potessero ovviare i parenti, atteso l’esito fallimentare, emerso dal materiale istruttorio acquisito, di tutti i tentativi di affido endofamiliare del piccolo, vuoi per i rapporti conflittuali tra la madre dello stesso e i nonni paterni, vuoi per la incapacità dimostrata dagli zii materni, nonostante l’impegno e la buona accoglienza affettiva, di fornire a D. un contesto sufficientemente equilibrato e di proteggerlo dalle intrusioni materne, vuoi per la carenza di prova in ordine alla significatività dei rapporti del minore con i prozii.
In definitiva, la Corte territoriale ha ripercorso in modo appagante l’iter logico che la ha indotta al convincimento che le caratteristiche del nucleo familiare nel suo complesso escludessero una valutazione positiva non tanto delle capacità dei singoli aspiranti all’affidamento, quanto delle rispettive caratteristiche in relazione alle condotte disturbanti della madre del piccolo ed alle “dinamiche patologiche” condizionanti i rapporti nel contesto familiare.
A fronte di siffatte articolate e puntuali motivazioni, risultano insuscettibili di controllo da parte di questa Corte le spiegazioni diverse del proprio comportamento ed i nuovi profili e situazioni di fatto proposti dal ricorrente.
4. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Avuto riguardo alla complessità ed alle peculiarità del caso, si ritiene equo disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
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