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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 22 maggio 2014, n. 11415

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27069-2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott.ssa (OMISSIS) di (OMISSIS) Rep. n. 83498 del 14.3.14;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 926/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 22/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza del 22 settembre 2011, la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto sia l’appello principale e sia quello incidentale, confermando la sentenza del Tribunale di Pescara, la quale, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, aveva imposto al medesimo, non affidatario dei figli, l’obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 per il figlio maggiore e di euro 600,00 per la figlia minore, respingendo la domanda di concessione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno da quest’ultima avanzata tardivamente.
La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che le indagini tributarie fossero puramente esplorative, alla luce della documentazione prodotta circa il patrimonio immobiliare ed i beni mobili registrati in capo al coniuge ed in mancanza di qualsiasi elemento indiziario circa l’intestazione di beni a nome altrui, mentre l’esame dei figli sulle cause della crisi fosse evitabile, attesi i testimoni ascoltati e l’esaustiva c.t.u. espletata. Ha, inoltre, accertato che la moglie percepisce un reddito elevato, il quale le permette di mantenere un tenore di vita simile a quello sussistente in costanza di matrimonio, e che anche gli assegni per i figli sono adeguati, attesa la comparazione tra i rispettivi debiti come provati.
Avverso la sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione. Resiste (OMISSIS) con controricorso e memoria di cui all’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce l’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la corte d’appello disposto un assegno di mantenimento in proprio favore, un maggior importo per i figli ed accertamenti tributari a carico del marito. Ha precisato che gli accertamenti tributari avrebbero dovuto riguardare beni non iscritti in pubblici registri, come la barca ed il posto di ormeggio, nonche’ azioni ed obbligazioni, mentre non costituiva mera illazione l’improbabile acquisto con denaro proprio di un appartamento da parte dell’attuale compagna del marito. Nell’ambito dell’illustrazione del motivo, lamenta la mancata audizione dei figli, in violazione dell’articolo 155 sexies c.c., comma 1.
Con il secondo motivo, deduce l’omessa motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la sentenza impugnata accolto la richiesta di decorrenza dell’assegno dalla data di abbandono del nucleo familiare il 29 ottobre 2004 o dalla domanda di separazione.
Con il terzo motivo, lamenta l’omessa motivazione, per non avere il giudice d’appello accolto la domanda di risarcimento del danno, che non era affatto tardiva, a suo parere, in quanto “contenuta in quella principale” di addebito.
2. – Il primo motivo – da considerare proposto alla stregua del testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 2, sebbene impropriamente la ricorrente abbia menzionato la fattispecie della disposizione introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, non applicabile nella specie – e’ in parte inammissibile ed in parte infondato.
Profili di inammissibilita’, implicando la richiesta di nuove valutazioni in fatto, presenta il motivo, laddove esso lamenta il mancato riconoscimento di un assegno in favore anche della moglie ed un maggiore importo di quello per i figli, non presentando alcun vizio logico la liquidazione operata.
Quanto alla doglianza dell’avere la corte del merito omesso di disporre accertamenti tributari, la sentenza impugnata ha affermato che i redditi rispettivi delle parti rendevano congrua la determinazione dell’assegno per i figli nella misura disposta in primo grado e l’esclusione di quello per il coniuge. A tal riguardo, non apportava alcun utile elemento d’apprezzamento la deduzione di un immobile intestato alla nuova compagna dell’ (OMISSIS), a dire della (OMISSIS) non proporzionato al reddito della medesima, ne’ l’indicazione del possesso di un’imbarcazione: onde la corte d’appello ha giudicato solo esplorative le richieste di indagini della guardia di finanza, mancando il minimo sostegno per darvi ingresso.
Al riguardo l’approdo, adeguatamente motivato, e’ immune dal vizio denunciato.
E’, invero, principio costante (cfr., fra le altre, Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098; Cass. 18 giugno 2008, n. 16575 quello che, in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova e rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, tanto che nemmeno l’omissione di motivazione sul diniego di esercizio di tale potere e’ censurabile in sede di legittimita’, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluita’ dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti. Non deriva, dunque, l’esigenza di tali indagini dal mero fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, trattandosi di un potere d’intervento a fine d’indagine patrimoniale eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell’ordinaria dinamica dell’attivita’ istruttoria espletata dalle parti in giudizio.
In questo solco ermeneutico, la corte territoriale ha motivatamente espresso il suo diniego all’espletamento delle indagini sollecitate, logicamente riferendolo alla genericita’ delle allegazioni fondanti la sua richiesta, ravvisata sulla base di un apprezzamento di merito adeguatamente giustificato ed insindacabile in questa sede.
Quanto al profilo della violazione dell’articolo 155 sexies c.c., comma 1, per la mancata audizione dei figli, contenuto nel corpo dell’illustrazione del motivo, la non corrispondenza con il vizio denunziato di motivazione insufficiente con riguardo ai provvedimenti patrimoniali, i soli censurati dalla ricorrente (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), rende la doglianza inammissibile.
3. – Il secondo motivo e’ inammissibile.
La ricorrente, denunziando omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole tuttavia dell’omessa pronuncia circa la decorrenza degli interessi, vizio da ricondurre all’articolo 112 c.p.c..
Secondo quanto statuito dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931), il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e’ indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita’ della fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’articolo 112 c.p.c., purche’ il motivo rechi univoco riferimento alla nullita’ della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche’ sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
A cio’ si aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilita’ del motivo per difetto di autosufficienza, dal momento che esso, sebbene menzioni nel corpo del motivo stesso il vizio di omessa pronuncia, manca della specifica indicazione dei motivi sottoposti al giudice del gravame sui quali egli non si sarebbe pronunciato, laddove alla Corte e’ invece indispensabile, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., la conoscenza puntuale dei motivi di appello (Cass. 17 agosto 2012, n. 14561; Cass. 10 gennaio 2012, n. 86).
Giova, infine, ricordare l’orientamento (da ultimo, Cass. 11 luglio 2013, n. 17199) secondo cui l’assegno di mantenimento decorre dalla domanda e non dalla data dell’abbandono del tetto coniugale.
4. – Il terzo motivo e’ infondato.
Il tribunale ha disatteso la domanda risarcitoria, proposta dalla moglie nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 3 ottobre 2006, ritenendola tardiva, in quanto non proposta nella prima comparsa del marzo 2005. La corte d’appello, nel respingere l’impugnazione incidentale, ha implicitamente concordato con questa valutazione: e, dall’esame degli atti processuali, ammesso in ragione del vizio lamentato, risulta che in effetti tale domanda nuova fu proposta per la prima volta dopo il maturare delle preclusioni.
Ne’ ha pregio l’assunto della odierna ricorrente, secondo cui la domanda di risarcimento del danno sarebbe stata “contenuta in quella principale” di addebito, avendo questa Corte gia’ ha chiarito che domanda di addebito e domanda di risarcimento del danno sono fra di loro distinte.
Con lo stabilire, invero, che la violazione dei doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma anche nel risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c. (Cass. 15 settembre 2011, n. 18853), la Corte ha chiarito che si tratta di rimedi diversi; mentre e’ stato pure affermato che la violazione del dovere di fedelta’ ed il conseguente addebito della separazione non giustifica la condanna al risarcimento del danno in assenza dell’ingiusta lesione di un diritto costituzionalmente protetto (Cass., ord. 17 gennaio 2012, n. 610).
5. – In definitiva, il ricorso va respinto e le spese, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie ed accessori, come per legge.

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