Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 22 gennaio 2014, n. 1279
Svolgimento del processo
1 – Con sentenza depositata in data 12 novembre 2009 il Tribunale di Patti accertava la paternità di P.G. , nato il (omissis) e deceduto in data …, nei confronti di C.S. , nato a MXessina il 29 6 1957 da C.M. , sulla base di una serie di deposizioni testimoniali e dell’esito della consulenza tecnica di natura genetica.
Avverso tale decisione proponeva appello P.M. , erede e figlia legittima di P.G. e di V.A. , deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie.
1.1 – Con la sentenza indicata in epigrafe, depositata in data 4 marzo 2011, la Corte di appello di Messina, all’esito di una rivalutazione, sulla base delle censure avanzate dall’appellante, degli elementi di prova acquisiti, confermava la decisione impugnata.
In particolare, veniva considerato che dalle deposizioni rese da C.G. , Z.R. e Vi.El. emergevano confortanti elementi deponenti nel senso della lunga relazione amorosa fra la madre di C.S. e il P. , non smentiti dalle altre deposizioni, e confermati dall’esito della consulenza immunologica, che aveva accertato una compatibilità pari circa al 99 per cento all’esito del confronto con i campioni biologici di prossimi congiunti del soggetto cui è stata attribuita la paternità naturale.
1.2 – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la P. , deducendo due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi, di identico tenore, C.S. e la madre C.M. , già intervenuta nel giudizio di merito.
Motivi della decisione
2 – Con il primo motivo, deducendo falsa applicazione degli artt. 269 c.c., 116 c.p.c, nonché omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, si sostiene che la corte di appello avrebbe valutato in maniera erronea le deposizioni testimoniali, distorcendo il senso di quelle rese da C.G. , Z.R. e Vi.El. , ed omettendo di considerare, nella loro complessiva portata, quelle rese da P.P. , V.B. e M.D. .
2.1 – Con il secondo mezzo si denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, in relazione alla valutazione degli esiti delle indagini per la ricerca della compatibilità emato-genetiche.
3 – L’intima connessione sussistente fra le censure sopra indicate impone la loro disamina congiunta: le stesse risultano in parte inammissibili, ed in parte infondate.
Vale bene, in primo luogo, richiamare il principio secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 17 giugno 2009, n. 14086).
3.1 – Sotto quest’ultimo profilo non appare condivisibile la deduzione circa il rapporto tra le testimonianze acquisite e quelle concretamente valorizzate ai fini della decisione: la corte territoriale, dopo aver evidenziato che – soprattutto dalle deposizioni rese da C.G. e Z.R. – era chiaramente emerso che il P. aveva intrattenuto per lunghi anni una relazione con C.M. , durante la quale era nato il figlio Salvatore, al cui mantenimento per un certo periodo aveva anche provveduto, ha esaminato anche le dichiarazioni di P.P. , V.B. e D.G. , pervenendo alla conclusione, esente da censure in questa sede, in quanto priva di vizi sul piano logico-giuridico, della loro ininfluenza rispetto a quanto desumibile dalla prime.
3.2 – Deve per altro rilevarsi che le censure della ricorrente si fondano soltanto su alcuni brani delle deposizioni testimoniali valutate dalla corte territoriale. Giova in proposito richiamare il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata) che il ricorrente precisi – ove occorra mediante l’integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass., 27 maggio 2010, n. 12988; Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).
3.3 – Tanto premesso, deve ribadirsi che l’art. 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell’ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell’effettivo rapporto fra l’asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l’abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi di quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell’abrogato art. 270 c.c., attribuiva l’idoneità a dimostrare la paternità naturale (Cass., Sez. 1, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass., 16 aprile 2008, n. 10007, in motivazione).
La Corte d’appello ha affermato, fornendone congrua motivazione, che nelle risultanze probatorie relative agli elementi indiziari del rapporto di filiazione naturale sono presenti i caratteri, necessari per sorreggere una decisione di accoglimento della domanda, della univocità e convergenza. Quanto alla “fama”, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla testimonianza resa da Vi.El. , dipendente dell’albergo gestito dal P. , la quale ha dichiarato che “era notorio presso la gente che il C.S. fosse figlio naturale di P.G. “.
Quanto al “tractatus”, la Corte di appello, come già sopra evidenziato, ha rilevato come dalla deposizione di C.G. sia emerso che la relazione amorosa fra il P. la madre di C.S. “ebbe una durata di circa dodici anni, essendosi interrotta dopo circa due anni dalla nascita del bambino”, e che “nel corso della stessa, il P. si fermava spesso a dormire presso la casa della donna, che provvide ad assistere in occasione del parto facendola accompagnare a Messina nell’albergo che egli gestiva, provvedendo al suo mantenimento ed a quello del figlio nato dall’unione e continuando a frequentare la casa anche dopo la nascita di S. “.
3.4 – Il ricorrente, poi, omette di considerare che la valutazione delle risultanze probatorie sopra indicate è stata correttamente raccordata all’esito della consulenza immuno-ematologica, la quale, sulla base di campioni biologici del figlio, della madre e di un fratello del P. , ha accertato un rapporto di parentela con margini di compatibilità prossimi al 99%: nell’ambito della sempre maggiore rilevanza attribuita alle indagini ematologiche e genetiche, in considerazione dell’alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova (Corte cost. 6 luglio 2006, n. 266; Cass. 14 luglio 2011, n. 15568; Cass., 9 gennaio 2009, n. 282; Cass., 6 giugno 2008, n. 15088; Cass., 3 aprile 2007, n. 8356), considerati altresì gli ampi margini offerti, in tema di prova, dal richiamato art. 269, comma 2, c.c., deve ritenersi che la corte territoriale, nel contesto degli ulteriori elementi acquisiti, abbia correttamente valutato il valore indiziario di tale risultato, pur non riconducibile a quello relativo all’esame dei prelievi effettuati derivanti dal soggetto cui è attribuita la paternità biologica. Deve per altro rilevarsi come i rilievi, contenuti nel secondo motivo, circa la valutazione dei dati emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio, non possano essere apprezzati a causa della già evidenziata violazione del principio di autosufficienza del ricorso (cfr., sopra, par. 3.2, cui adde, in tema di consulenza tecnica, Cass., 13 giugno 2007, n. 13845).
3.5 – In definitiva, deve osservarsi che con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, la corte di appello ha esaminato i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto, anche storico – sociale, di riferimento, pervenendo alla corretta affermazione, nell’ambito dell’indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269, comma 2, c.c., del rapporto di filiazione per cui è processo.
Le spese processuali seguono al soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto, per la quota riferibile alla difesa di C.S. , della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e liquidate le spese processuali complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Erario della somma di Euro 1.600,00, quale quota corrispondente alla difesa di C.S. , e della differenza in favore di C.M. . Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
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