Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 21 marzo 2014, n. 6755
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. (n. il 15 maggio 2002) e M.S. (n. il 15 novembre 2004), avverso la sentenza in data 12 aprile 2011 con la quale il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori. In particolare, la Corte di appello osservava che: 1) le relazioni dei servizi sociali sono liberamente utilizzabili nel procedimento di adozione, senza che a ciò sia di ostacolo la mancata partecipazione agli accertamenti degli eventuali controinteressati, considerato che una posizione di controparte non è configurabile nelle attività di osservazione dei soggetti presi in carico dai servizi sociali; 2) la gravità dei limiti evidenziati dai genitori K.S. e S.S. nella cura ed assistenza dei figli F. e M. escludeva per i predetti minori la possibilità di uno sviluppo sufficientemente equilibrato in seno alla famiglia di origine. In particolare, il padre era risultato del tutto assente non solo nel processo, ma anche nella vita dei figli. La madre, d’altro canto, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un «”disturbo della personalità” con “funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone” e con spunti persecutori che non permettono alla paziente un minimo di consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa vive come frutto di elementi persecutori, con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità, reagisce con comportamenti aggressivi che vengono rimossi dalla memoria». Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico dei minori, che accusavano «sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti, negati, perché rimossi, dalla S.; 3) le accuse della S. nei confronti di un’assistente sociale (prima per induzione all’aborto e poi per costrizione alla chiusura delle tube) e nei confronti del personale di una comunità erano rimaste senza riscontri e dovevano considerarsi il frutto della componente paranoide della sua personalità; 4) l’inidoneità genitoriale non era contraddetta dai provvedimenti assunti nei confronti dei figli più grandi della S.; rispetto ad essi, infatti, l’interiorizzazione dell’immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti sicché una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente e, pertanto, era risultata più idonea la misura dell’affidamento; 5) la S., infine, era del tutto inadeguata all’accudimento materiale dei figli anche dal punto di vista della capacità reddituale e della disponibilità economica.
K.S. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. L’avv. A.F., in qualità di curatore speciale dei minori F.S. e M.S., resiste con controricorso. V.S. e S.S. non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 della legge n. 184/1983, lamentando che la Corte di appello aveva affermato la sussistenza dello stato di abbandono in una situazione nella quale, come aveva dato atto la stessa sentenza impugnata, era indiscutibile il profondo e sincero amore di essa ricorrente verso i figli.
Il motivo è infondato.
Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico (Cass. 18 febbraio 2005, n. 3389; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18563).
Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che lo stato di adottabilità era stato confermato dalla Corte di appello: A) dando rilievo a relazioni raccolte da persone ed istituzioni estranee al processo, senza quella garanzia di obiettività e di controllo data dalla partecipazione delle parti; B) senza spiegare perché non era stato attribuito rilievo alle ripetute accuse di violenza morale rivolte dalla ricorrente nei confronti di un’assistente sociale e di violenza fisica verso i minori, rivolte dalla stessa ricorrente nei confronti degli operatori di una comunità ed, infine, senza svolgere alcuna seria indagine per accertare chi avesse ispirato le chiare menzogne dei due bambini nei confronti della madre; C) assumendo illogicamente che la ricorrente doveva considerarsi inidonea al rapporto genitoriale con i figli più piccoli, mentre aveva mantenuto l’idoneità a tale rapporto con i figli più grandi; D) affermando contraddittoriamente la sussistenza dello stato di abbandono pur riconoscendo il profondo e sincero amore nutrito dalla madre per i figli.
Il primo profilo del motivo, con il quale in realtà si deduce una violazione del contraddittorio, è infondato.
Questa Corte ha, infatti, chiarito che il principio del contradditorio trova piena applicazione nel processo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, pur esplicandosi con modalità diverse da quelle ordinarie; invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento dell’autorità giudiziaria sulle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all’art. 10, secondo comma, della legge n. 184/1983 – che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori – solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo (Cass. 6 febbraio 2013, n. 2780).
Gli altri profili del motivo sono inammissibili alla stregua dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – come novellato dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nei ricorsi avverso sentenze che, come quella impugnata, siano state pubblicate successivamente all’11 settembre 2012 – poiché concernono fatti che, come risulta dalla narrativa, sono stati specificamente esaminati dalla Corte di appello.
Soccorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione;
dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
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