Cassazione toga rossa
 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
sentenza 11 marzo 2014, n. 11751

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA B. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 20/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 30/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA;
lette le conclusioni del PG Dott. Aniello che ha chiesto rigettare i ricorsi o in subordine rimettere gli stessi alle SS.UU..
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto, tramite il medesimo fiduciario, autonomi ricorsi per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di L’Aquila con il quale e’ stata data parziale conferma alla confisca di prevenzione, disposta dal Tribunale di Teramo, relativa a diverse utilita’ ritenute nella disponibilita’ delle ricorrenti.2. Si segnala all’uopo nei due ricorsi, assolutamente identici nei temi prospettati, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di procedere ugualmente alla confisca in ragione della affermata retroattivita’ delle disposizioni normative (Legge n. 125 del 2008, e Legge n. 94 del 2009) che hanno novellato la Legge n. 575 del 1965; cio’ in considerazione della correlata equiparazione delle misure di prevenzione patrimoniale alle misure di sicurezza ex articolo 240 c.p., con conseguente applicabilita’ alle stesse del dato normativo offerto dall’articolo 200 c.p., tanto da pervenire, in tal modo, all’ingiustificato ampliamento della platea dei soggetti destinatari della ablazione in prevenzione nonche’ all’aggressione di beni, quali quelli nella titolarita’ delle ricorrenti, acquistati precedentemente alla entrata in vigore di tali novita’ legislative.
3. Con requisitoria scritta la Procura Generale ha chiesto rigettarsi i ricorsi o in subordine rimettere alle SS UU di questa Corte l’evidenziato conflitto tra gli opposti orientamenti emersi in alcuni arresti di legittimita’, espressamente richiamati, in punto alla retroattivita’ delle sopra citate novelle legislative avuto riguardo,in particolare, alla possibilita’ di procedere alla ablazione in prevenzione malgrado la non attualita’ della pericolosita’ sociale del proposto cosi’ da colpire acquisti non proporzionati alle relative disponibilita’ reddituali ed economiche posti in essere da soggetti il cui profilo di pericolosita’ (non piu’ attuale) sarebbe emerso precedentemente alla entrata in vigore delle suddette innovazioni normative.
3. Con memoria difensiva depositata il 21 gennaio 2014 a firma dell’avvocato (OMISSIS) nell’interesse della (OMISSIS), nel replicare alle conclusioni della Procura Generale, viene negata in radice la possibilita’ di procedere alla confisca perche’ era da ritenersi insussistente a monte il profilo della pericolosita’, gia’ assorbito, in negativo, da un precedente giudicato, dato quest’ultimo in precedenza non indicato nel ricorso pur essendo stato espressamente considerato, il detto precedente, nel decreto impugnato ; risulta poi meglio precisata la tesi in diritto volta a sostenere l’irretroattivita’ delle norme applicate sul presupposto della non equiparabilita’ della confisca di prevenzione a quelle di sicurezza di cui all’articolo 240 c.p., facendo all’uopo perno su un recente arresto in tal senso reso da questa Corte (la sentenza 14044/13 resa dalla 5 Sezione) in linea, del resto, con quanto segnalato anche dalla Procura Generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La vicenda processuale che occupa ruota intorno al tema della retroattivita’ delle innovazioni legislative apportate, per le misure di prevenzione patrimoniale di cui alla Legge n. 575 del 1965, dal Decreto Legge 23 maggio 2008, articolo 10, comma 1, lettera C, n. 2, (convertito nella Legge n. 125 del 208) e Legge n. 94 del 2009, articolo 22, comma 2; disposizioni che hanno novellato il tenore della citata Legge n. 575 del 1965, articolo 2 bis, comma 6 bis, (applicabile alla specie ratione temporis in considerazione del disposto di cui al successivo Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 117, oggi chiamato a disciplinare unitariamente la materia della prevenzione), definitivamente recidendo il rapporto di accessorieta’ necessaria tra misure di prevenzione personali e patrimoniali cosi’ da favorire l’irrogazione di queste ultime a prescindere dalla applicazione delle prime a motivo della oramai esclusa indefettibilita’ del requisito della attualita’ della pericolosita’ sociale, rimasto imprescindibile solo per le misure personali.
Vero e’ che il dato normativo introdotto dalle novelle citate, nel suo tenore letterale, sembra ancor piu’ radicalmente sganciare l’applicazione delle misure reali di prevenzione dalla presenza stessa del requisito della pericolosita’ sociale: ma nella costante e condivisa lettura fornita da questa Corte della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 bis, comma 6 bis, modificato dai citati interventi normativi (oggi pedissequamente riproposto dal vigente Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 18, comma 1) si afferma costantemente che il requisito della pericolosita’ costituisce presidio imprescindibile dell’applicazione di qualsivoglia misura di prevenzione, personale o patrimoniale, differenziandosi le seconde dalle prime solo in punto al profilo della attualita’ della pericolosita’, chiesto per le personali ma non necessario per le patrimoniali (tra le tante cfr da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 10153 del 18/10/2012 Rv. 254545). Per contro, per quanto gia’ anticipato dalla Procura Generale con la requisitoria scritta, e’ sulla retroattivita’ di tali innovazioni legislative che e’ recentemente emerso un conflitto interpretativo conclamato da due contrastanti arresti resi da questa Corte; conflitto le cui le cui connotazioni si ritengono tali da determinare la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 c.p.p..
5. Nel caso in esame, misure personali e patrimoniali furono contestualmente chieste dalla Procura competente ai danni di entrambe le ricorrenti. Il Tribunale in primo grado ebbe a negare la misura personale in ragione della inattualita’ della pericolosita’ sociale ascrivibile alle suddette; cio’ malgrado, proprio in forza della ritenuta retroattivita’ delle citate novelle legislative, motivata dalla affermata applicabilita’ alla specie del disposto di cui all’articolo 200 c.p., i Giudici del merito, hanno ugualmente disposto la confisca delle utilita’ in sequestro pur se pacificamente la pericolosita’ riferita alle odierne ricorrenti, comunque incidentalmente valutata, si legava a contegni tutti antecedenti l’entrata in vigore delle innovazioni normative in oggetto.
6. La questio iuris posta al centro della odierna vicenda processuale attiene, per l’appunto, al tema della retroattivita’ della disciplina innovativa in disamina sul presupposto della ritenuta applicabilita’ alle misure di prevenzione patrimoniali del disposto di cui all’articolo 200 c.p., dettato per le misure di sicurezza : dovesse per contro applicarsi alla specie il dato normativo generale offerto dall’articolo 11 preleggi, e dall’articolo 2 c.p., in ragione della ritenuta natura meramente sanzionatoria ed afflittiva delle misure reali in questione, con conseguente irretroattivita’ delle novita’ introdotte dalle novelle in rassegna, resterebbe preclusa la possibilita’, per le situazioni di pericolosita’ emerse precedentemente, di comminare la confisca di prevenzione in assenza del requisito della attualita’ della pericolosita’ sociale da riferire al prevenuto.
7. Prima delle modifiche normative apportate negli anni 2008 e 2009 la Giurisprudenza di questa Corte era consolidata nel ritenere la retroattivita’ dei dati normativi afferenti il tema della prevenzione patrimoniale in ragione di una sostanziale equiparazione, quanto a contenuto ed effetti, della confisca ex Legge n. 575 del 1965, alle misure di sicurezza ex articolo 240 cpv. c.p., con conseguente estensione alle prime dei dato normativo dettato dall’articolo 200 c.p., per le seconde.
Soluzione questa che trova la sua piu’ nota espressione nei principi dettati dalla sentenza delle SS UU n. 18/96, Simonelli che, nel definire il tema legato alla possibilita’ di applicare la misura di prevenzione patrimoniale malgrado l’intervenuto decesso del proposto (situazione in precedenza non regolata, come oggi, da apposita previsione normativa) ha escluso la natura meramente preventiva dell’intervento in questione (per la definitivita’ degli effetti ablativi) provvedendo a sussumerla piuttosto nell’ambito di un tertium genius, di una generica categoria di sanzioni amministrative parificabili – per contenuto ed effetti – alla misura di sicurezza di cui al ricordato articolo 240 cpv. c.p..
Si e’ sottolineato in proposito, nel citato arresto delle Sezioni Unite, che la ratio sottesa ai provvedimenti in esame – adottabili nell’ambito del procedimento di prevenzione – andava rintracciata nella esigenza di colpire beni e proventi di natura presuntivamente illeciti perche’ acquistati da soggetti socialmente pericolosi senza il supporto di una proporzionata capacita reddituale ed economica cosi’ da giungere alla esclusione degli stessi dal cosiddetto circuito economico; ratio che, nel ritenere delle SS UU, ben si ricollega, seppur con un ambito di estensione non identico, alle ipotesi previste dal citato articolo 240 c.p., cpv. nn. 1 e 2 che, come e’ noto, prescindono dalla condanna – da un’affermazione di responsabilita’ accertata in sede penale – con la conseguente applicabilita’ anche nel caso di proscioglimento, quale che sia la formula (articolo 205 cod. pen.)”. Muovendo da tale equiparazione si e’ dunque nel tempo radicata l’idea della retroattivita’ della disciplina normativa relativa alle misure di prevenzione patrimoniale utilizzandosi al fine il disposto di cui all’articolo 200 c.p., espressamente dettato per le misure di sicurezza. E tale orientamento risulta pedissequamente ribadito, con inalterata continuita’, pur dopo l’entrata in vigore delle novelle normative in disamina anche in presenza della acquisita distinzione dei presupposti di applicazione delle misure personali e patrimoniali senza che tuttavia, occorre rimarcarlo, risulti approfondita la questione della perdurante coerenza della lettura ermeneutica offerta nella equiparazione tra misure di sicurezza e misure reali di prevenzione volta che sia stato espunto, dai profili necessari per la comminazione delle seconde, quello della attualita’ della pericolosita’ (si cfr tra gli arresti piu’ recenti le sentenze 24272/13; 21984/12; 10153/12; 1282/12).
8. A fronte di quella che sembrerebbe a prima vista una scelta consolidata va piuttosto osservato come sono in realta’ solo due, ed in conflitto tra loro, gli arresti di questa Corte che, dopo le novelle in oggetto, guardano con il dovuto approfondimento alla incidenza della riforma normativa in questione sul tema legato alla effettiva natura della confisca di prevenzione, ancora oggi estranea all’area della sanzione penale o piuttosto definitivamente uscita da quella propria, sul piano contenutistico ed effettuale, delle misure di sicurezza.
9. Delle due soluzioni tracciate, una si pone in linea di assoluta continuita’ con il consolidato e sopra descritto orientamento tracciato da questa Corte gia’ prima delle novelle che occupano. Ci si riferisce in particolare alla sentenza n. 39204/13, Ferrara, della sezione Prima di questa Corte; sentenza (peraltro successiva rispetto a quella, della quale si dira’ da qui a poco, che ha introdotto diversi spunti critici in direzione dell’orientamento tradizionale e che con la stessa espressamente si confronta) con la quale si e’ ribadito che il venir meno del requisito della attualita’ della pericolosita sociale non ha modificato la natura della confisca di prevenzione.
9.1 Se, si sostiene, non puo’ negarsi che l’articolo 200 c.p., implica – come affermato anni addietro dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 1974 (le cui statuizioni sono state ribadite dall’ordinanza n. 392 del 1987) – la correlazione delle “misure di sicurezza alla pericolosita, che e’ situazione, per sua natura, attuale”, per altro verso occorre “porre mente ad un dato normativo di non secondaria importanza, ossia che la disposizione dell’articolo 200 c.p., trova applicazione in materia di misure di sicurezza patrimoniali, cui sono assimilate a tal fine le misure di prevenzione patrimoniali, non gia’ in via diretta, ma per effetto del richiamo operato dall’articolo 236 c.p., che ha cura di selezionare con puntualita’ le disposizioni applicabili anche alle misure patrimoniali, ovviamente sul presupposto, implicito ma inequivoco, che la diversita’ strutturale tra i due tipi di misure impedirebbe la naturale estensione di disciplina dettata espressamente per le prime. Cio’ vale, per quel che qui interessa, per la disposizione di cui all’articolo 200 c.p., comma 1, che per la riferibilita’ diretta alla misure di sicurezza personali implica la situazione di pericolosita, necessariamente attuale – secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale – se afferisce alla persona. Non si puo’, infatti, definire una pericolosita personale che non sia attuale, essendo irragionevole ipotizzare che ad una persona non piu’ pericolosa si possano applicare misure di sicurezza personali. Diverse valutazioni devono invece farsi per le misure patrimoniali, perche’, rispetto ai beni, di pericolosita puo’ dirsi in modo non sovrapponibile. Non ha significato rispetto ad una res, in special modo per quelle la cui pericolosita’ sia collegata alle modalita’ di acquisizione alla titolarita’ di un soggetto e quindi alla loro origine patrimoniale, l’assunto che la pericolosita debba essere per necessita’ attuale, perche’ la strutturale staticita’ dei beni non consente evoluzioni apprezzabili sul piano del giudizio di pericolosita’ che non siano talmente radicali da identificarsi con l’evento ablatorio, costituito appunto dalla confisca, e quindi con la rottura del nesso originario di illecita acquisizione al patrimonio”.
9.2 “E’ pur vero” – si sostiene ancora nella sentenza in oggetto – che “prima delle novelle normative del 2008 e del 2009, il principio desumibile dal sistema di prevenzione patrimoniale era che le misure del sequestro e della confisca trovavano fondamento non soltanto nei caratteri dei beni che ne erano oggetto, perche’ esse si rivolgevano “non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a cio’,…(erano) nella disponibilita’ di persone socialmente pericolose…”, si’ che “la pericolosita’ del bene…(era) considerata dalla legge derivare dalla pericolosita’ della persona che ne…(poteva) disporre” – Corte cost., sentenza n. 335 del 1996 -. Ma la piu’ volte menzionata riforma, nel concentrare l’attenzione sulla pericolosita’ del bene, connessa direttamente alle modalita’ di acquisto, non ha mutato la natura della confisca, che puo’ ancora essere ritenuta priva di carattere sanzionatorio di natura penale”; piuttosto deve “prendersi atto che l’affrancamento dall’attualita’ della pericolosita’ del proposto non ha comportato alcun riassestamento dell’istituto, quanto, se mai, un rafforzamento dell’efficacia rispetto all’originario fine… per aver “approfondito una tendenza che percorreva da tempo la materia, senza quindi comportare alcuna frattura col precedente sistema. Il vero e’ che l’interesse, pubblico all’eliminazione dal circuito economico di beni di sospetta illegittima provenienza, per l’appartenenza del titolare ad associazioni di tipo mafioso, sussiste per il solo fatto che quei beni siano andati ad incrementare il patrimonio del soggetto e prescinde dal fatto che perduri in capo a quest’ultimo lo stato di pericolosita’, perche’ la finalita’ preventiva che si intende perseguire con la confisca risiede proprio nell’impedire che il sistema economico legale sia funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza, quale che sia la condizione del soggetto che poi si trovi a farne in qualsiasi modo uso”.
10. Assume valutazioni e perviene a conclusioni di segno diametralmente opposto l’altro arresto di questa Corte che assegna al tema in disamina, alla luce del novum portato dalle novelle del 2008 e del 2009, il dovuto approfondimento. Si tratta in particolare della sentenza n. 14044/13, Occhipinti, della Quinta sezione della Corte cui fanno riferimento la Procura generale nella attenta requisitoria scritta e la difesa della (OMISSIS) nelle memorie allegate ai sensi dell’articolo 611 c.p.p..
10.1 Nella sentenza in questione si rimarca che la ratio della piu’ volte affermata equiparabilita’ tra misure di sicurezza e misure di prevenzione “deriva dalla presa d’atto della natura e della funzione delle seconde, da applicarsi non gia’ quale diretta conseguenza di un determinato fatto (come accade invece per le pene, da ricollegare a fatti che costituiscano reato), bensi’ avuto riguardo alla condotta di vita del proposto, tale da farne desumere quella attuale pericolosita’ sociale che e’ pacificamente il fondamento per dare corso a misure di sicurezza, ex articolo 202 c.p…. E’ dunque innegabile che, in tanto esiste una possibilita’ di equiparazione fra le due tipologie di misura, in quanto se ne individui un comune presupposto nella verifica della perdurante pericolosita’ del soggetto che ne sia destinatario: una pericolosita’ che dovra’ comunque sussistere (sia pure se affermata in base a presunzioni) nel momento in cui il giudice della prevenzione sia chiamato a provvedere, proprio perche’ e’ ad una pericolosita’ in atto che la legge eventualmente, anche sopravveniente – mira a porre rimedio”. Laddove, dunque, di quel giudizio di attuale pericolosita’ sociale si possa fare a meno, cosi’ come accade ora per le misure di prevenzione patrimoniali, viene di conseguenza posta in dubbio dalla Corte la possibilita’ di “ricavare regole formali per la disciplina di quel procedimento da una norma – l’articolo 200 c.p. – che fonda la sua ragion d’essere proprio su quell’indefettibile presupposto” giacche’ e’ in nome della dell’attualita’ della pericolosita’ sociale che la giurisprudenza, sino all’entrata in vigore della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha operato l’equiparazione delle misure di sicurezza e di prevenzione ai fini dell’applicabilita’ alle seconde della disciplina dell’articolo 200 c.p., dettata per le prime; ed e’ sempre sulla base del requisito dell’attualita’ della pericolosita sociale che l’articolo 200 c.p., ha superato il vaglio della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 19 del 1974 prima e con ordinanza n. 392 del 1987 poi, ha chiarito che la legittimita’ dell’articolo 200 c.p., si fonda proprio su tale requisito, sicche’ inconferente e’ il richiamo alla ritenuta retroattivita’ delle misure di sicurezza attesa la correlazione delle misure alla pericolosita, che e’ situazione, per sua natura, attuale”.
10.2 Nella sentenza in esame la Corte non manca di evidenziare:
– che “in tutte le pronunce emesse dalla giurisprudenza sovranazionale in tema di confisca di prevenzione si afferma, oltre alla non necessita’ di una precedente condotta costituente reato, la doverosita’ di accertare la pericolosita’ del soggetto che ne sia destinatario, quale presupposto giustificativo di un intervento ablatorio sia pure non di carattere penale – strumentale alla tutela di pubblici interessi”;
– che non di rado, gli stessi arresti della Corte destinati a porsi nel solco interpretativo consolidato dalla esperienza giurisprudenziale precedente alle riforme in interesse, individuano nello stato di attuale pericolosita’ sociale del proposto il presupposto legittimante l’applicazione retroattiva del dato normativo novellato (si fa espressamente riferimento a Cass., Sez. 6, n. 11006 del 20/01/2010, Cannone);
– che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe gia’ assunto posizioni contrastanti rispetto alla idea della retroattivita’ della disciplina in disamina avuto riguardo a peculiari fattispecie di misure di prevenzione patrimoniale, id est la confisca per equivalente, prevista dalla Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter, comma 10 (cosi’ come novellato dal Decreto Legge n. 92 del 2008, articolo 10, comma 1, lettera d), n. 4, conv. in Legge n. 125 del 2008), la quale, per quanto affermato dalla sentenza n. 11768/12 della prima sezione di questa Corte, appare caratterizzata dai tratti distintivi di una vera e propria sanzione cosi’ da risultare estranea al principio generale della retroattivita’ delle misure di sicurezza sancito dall’articolo 200 c.p., in quanto puo’ riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosita’ individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato… e la cui ratio e’ quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attivita’ criminosa, anche di fronte all’impossibilita’ di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacita’ dissuasiva e disincentivante di tale strumento”.
10.3 La sentenza nr 14044/13 non si sottrae infine al confronto con la ratio che attualmente puo’ ritenersi effettivamente fondante il contrario e consolidato orientamento interpretativo, quella della pericolosita’ da riferire, alla luce delle riforme nel tempo adottate in materia di prevenzione patrimoniale, non al proposto bensi’ ai beni oggetto dell’intervento ablativo nell’ottica che iscrive la prevenzione patrimoniale all’egida tipica delle actio in rem, laddove il requisito della attualita’ della pericolosita’ viene considerato ontologicamente immanente al bene acquistato dal soggetto pericoloso, essendo di poi indifferente che quest’ultimo mantenga attuale la pregressa pericolosita’, presente al momento dell’acquisizione dell’utilita’ ablata.
Una tale soluzione, corretta che sia a monte la valutazione diretta a distinguere, sul piano della retroattivita’ sancita dall’articolo 200 c.p., il profilo della pericolosita’ tra misure personali e patrimoniali alla luce dell’indistinto riferimento contenuto nell’articolo 202 c.p., (che lascia pensare alle misure di sicurezza anche patrimoniali come strumenti diretti a contrastare un stato di accertata pericolosita’, per forza di cose attuale: cfr la citata sentenza nr 11768/2012 ), sembra presupporre sul piano logico, per come traspare anche dalla motivazione della sentenza Ferrara sopra richiamata, una forte correlazione cronologica tra la pericolosita’ del proposto e il momento di acquisizione dell’utilita’ da confiscare giacche e’ la prima che rende pericolosa la seconda in funzione dell’intervento in prevenzione.
In questo quadro di riferimento, nella sentenza Occhipinti:
– viene dato puntuale rilievo agli arresti della Corte (si cita la sentenza n. 18822 del 23/03/2007, Cangiatosi, ma piu’ recentemente si veda la gia’ citata sentenza n. 10153/13) che pur confermando il dato della irrettroattivita’ delle norme dettate in materia di prevenzione patrimoniale finiscono per affermare la necessaria correlazione cronologica che deve correre tra acquisizione ed emergere della pericolosita’, essendo quest’ultima a dare carattere di pericolosita’ alla prima; al contempo, a siffatto orientamento viene subito accostato quello, contrario ed assolutamente prevalente nella esperienza di questa Corte (cfr le sentenze N. 21717 del 2008 Rv. 240501, N. 25558 del 2009 Rv. 244150, N. 35175 del 2009 Rv. 245363, N. 35466 del 2009 Rv. 244827, N. 4702 del 2010 Rv. 246084, N. 39798 del 2010 Rv. 249012, N. 18327 del 2011 Rv. 25022; nr 27298/11; 35240/13) in ragione del quale, alla luce del tenore letterale della Legge n. 575 del 1965, articolo 2 ter, una volta accertata la pericolosita’ sociale, e’ indifferente, ai fini della confisca, che le utilita’ oggetto di interesse siano state acquistate precedentemente o successivamente all’emergere della stessa non essendo stato previsto, per la confisca di prevenzione, alcun nesso di pertinenzialita’ con una determinata attivita’ illecita ma una generalizzata apprensione di beni volta che sia stato accertato, quale che ne sia l’epoca di riferimento, il presupposto della pericolosita’ sociale del proposto nonche’ quello della sproporzione reddituale ed economica.
Alla luce di quanto sopra, evidenzia in conclusione la sentenza in disamina, ne deriva che se la confisca di prevenzione, in linea con l’orientamento prevalente, puo’ legittimamente riguardare beni privi di concreto collegamento anche temporale con i fatti giustificativi della misura sul piano della pericolosita’ del proposto, ispirandosi alla generale finalita’ di escludere che un soggetto possa ricavare qualsivoglia beneficio economico da attivita’ illecite, appare in conseguenza arduo, almeno con riferimento ad ipotesi in cui la misura di prevenzione patrimoniale possa addirittura svincolarsi da un necessario accertamento di attuale pericolosita’ sociale del proposto, continuare ad escluderne una natura oggettivamente sanzionatoria”.
11. In ragione di tanto, sembra al Collegio che il rilievo ponderale da ascrivere ai profili di criticita’ sollevati dalla sentenza Occhipinti imponga la rimessione della questione alle Sezioni Unite avuto riguardo alla effettiva possibilita’ di procedere, secondo il consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte, alla equiparazione tra misure di sicurezza e misure di prevenzione patrimoniale una volta espunto, in esito alle novelle piu’ volte citate, dai profili costitutivi della confisca di prevenzione, il requisito della attualita’ della pericolosita’; questione cui sono peraltro immediatamente correlati gli ulteriori sviluppi interpretativi legati alla retroattivita’ delle novelle oggetto di interesse in esito alla coerente individuazione della natura effettiva della confisca in disamina, nonche’ quello del legame logico e temporale che deve intercorrere tra emergere della pericolosita’ e momento di acquisizione delle utilita’ da ablare.
P.Q.M.
Rimette i ricorsi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

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