Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 19 febbraio 2015, n. 3340

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18738/2008 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

Nonche’ da:

(OMISSIS) S.P.A. (p.i. (OMISSIS)), gia’ (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3160/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS), l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale (OMISSIS); assorbito il ricorso incidentale (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice del Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso proposto (ex articoli 669 ter e 700 c.p.c.) dalle (OMISSIS) srl (successivamente fusasi nella (OMISSIS) spa) e da (OMISSIS) srl, quali titolari dei diritti di utilizzazione della canzone “Zingara”, nonche’ dai sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS), quali autori dell’opera, ha inibito, nel contraddittorio delle parti, a (OMISSIS) spa e al sig. (OMISSIS), la prima quale produttore ed il secondo quale autore, di ulteriormente diffondere e commercializzare la canzone “Prendi questa mano zingara”.
2. Il reclamo dei resistenti e’ stato accolto e l’ordinanza revocata.
3. All’esito del giudizio di merito, lo stesso Tribunale ha dichiarato che il titolo della canzone “Prendi questa mano zingara” di (OMISSIS), ed i primi due versi della stessa, costituivano plagio dei primi due versi della canzone “Zingara” di (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ha inibito ai convenuti l’ulteriore diffusione e commercializzazione della canzone, condannandoli al risarcimento del danno morale liquidato in euro 8.000,00 per ciascuno, con compensazione delle spese giudiziali.
4. L’appello del (OMISSIS), cui e’ seguito l’intervento e l’appello incidentale della (OMISSIS) spa, e’ stato accolto, con rigetto della domanda dagli attori, condannati al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
5. Secondo la Corte territoriale, sebbene i primi due versi del testo letterario della canzone di (OMISSIS) erano identici a quelli della canzone creata negli anni ‘60 da (OMISSIS) e (OMISSIS) (salvo che in una parola: “futuro” in luogo di “destino”), il resto del testo e la parte musicale sarebbero stati completamente diversi, onde l’esclusione del plagio, trattandosi – semmai – di una “citazione”,, per la quale avrebbe potuto trovare (ove richiesta dalla parte) applicazione la Legge n. 399 del 1978, articolo 10, terzo comma. Di qui il rigetto dell’impugnazione principale, cui ha fatto seguito anche la reiezione di quello incidentale proposto dalla (OMISSIS) spa, per il preteso danno da mancata commercializzazione della canzone ritenuta il frutto del plagio, e per l’ipotetica responsabilita’ processuale aggravata degli attori.
5.1. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, il giudice distrettuale ha escluso che le parti attrici avessero agito, anche ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, “con malafede o colpa grave”, avendo esse allegato fatti oggettivamente veri ed incontestati, ma solo diversamente valutati, in via d’interpretazione giuridica, da parte dei giudici delle diverse fasi processuali.
6. Avverso tale decisione la (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) Spa), la (OMISSIS) srl nonche’ i sigg. (OMISSIS) ed (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c, contro cui resistono la (OMISSIS) spa ed il sig. (OMISSIS), ciascuno con controricorso, pure illustrato da memoria. Questi ultimi, infine, hanno proposto, rispettivamente, ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, e ricorso incidentale condizionato, articolato in due mezzi d’impugnazione, quest’ultimo illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di ricorso principale (violazione e falsa applicazione della Legge n. 633 del 1941, articoli 1, 2, 4, 18 e 20, e dell’articolo 2577 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se la riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un’opera musicale in altra opera musicale, debba essere considerata plagio, sia pur soltanto parziale, anche in considerazione del particolare risalto che tale riproduzione ha avuto nell’opera musicale plagiaria.
Secondo i ricorrenti, posto che il (OMISSIS) aveva non solo utilizzato il primo verso dell’opera composti dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS), facendolo divenire il titolo della sua opera, ma altresi’ impiegandolo altre tre volte, oltre che nell’attacco dell’opera, il giudice distrettuale avrebbe errato nell’escludere il plagio, anche parziale compiuto dal (OMISSIS). Infatti, perche’ vi sia plagio non sarebbe richiesta l’assoluta identita’ tra l’opera plagiata e la plagiaria, essendo sufficiente la ripresa di elementi creativi della prima.
Inoltre, l’appropriazione avrebbe interessato i primi due versi (che di norma hanno una forza alimentatrice del ricordo nel pubblico), compiendo una riproduzione rilevante (non minima ed impercettibile) senza che rilevi il fatto che essa avrebbe riguardato solo una parte dell’opera, quella del testo letterario. Infatti, nelle opere composte vi sarebbe una autonomia ontologica e giuridica degli elementi costitutivi, suscettibili di utilizzazione economica separata, cosi’ come riconosciuto dalla giurisprudenza che avrebbe ammesso il plagio parziale della parte letteraria di un’opera composta.
Nella specie, i due versi della canzone “Zingara” utilizzati dal (OMISSIS) sarebbero meritevoli di protezione, perche’ aventi una struttura semantica adeguata, capace di formare oggetto di apprensione concettuale e di interpretazione, e di una trattazione dell’argomento originale anche nella costruzione sintattica che rivelano un’impronta personale ed identificatrice di un’attivita’ creativa e di un impegno estetico capaci di far sorgere idee e sentimenti, come sarebbe dimostrato dal ricordo che di esse si ha, nonostante il tempo trascorso dalla sua prima esecuzione. Essi, insomma, per la stessa possibilita’ di dire in altro modo lo stesso concetto, costituirebbero il cuore della canzone plagiata, cio’ che li renderebbe meritevoli della tutela di legge.
1.2.Con il secondo motivo dello stesso ricorso (violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 399 del 1978, articolo 10, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, al fine di ravvisare nella riproduzione di un frammento di un’opera letteraria (nella specie, testo letterario di un’opera musicale) in un’altra opera letteraria (nella specie, testo letterario di altra opera musicale) una citazione idonea ad escludere la ricorrenza di un plagio tra dette opere, sia necessario che tale riproduzione sia fedele e che, con riferimento alla stessa, vengano menzionati la fonte ed il nome dell’autore dell’opera citata.
La ricorrente ha sostenuto che la decisione avrebbe clamorosamente violato la disposizione richiamata in quanto il (OMISSIS) non solo non avrebbe esattamente riprodotto i due versi del brano musicale composti dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) (avendo sostituito la parola “destino” con “futuro” ed avendo aggiunto la parola “pure”) ma non avrebbe neppure richiamato la fonte ed il nome dell’autore dell’opera citata. In casi siffatti, non potrebbe trovare applicazione l’esimente di cui all’articolo 10 cit., e dovrebbe concludersi per l’esistenza del plagio.
1.3.Con il terzo motivo del detto ricorso (omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio violazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti hanno formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, al fine di escludere la ricorrenza di un plagio (anche solo parziale) di testo letterario di opera musicale, sia sufficiente e non contraddittorio affermare che v’e’ identita’ testuale con un frammento della parte letteraria di altra opera musicale e diversita’ tra le rispettive parti musicali e tra la rimanente parte letteraria delle opere musicali medesime.
Assumono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe omesso o, quantomeno, insufficientemente motivato in ordine al perche’ non sia plagio, neppure parziale, l’utilizzazione, sebbene con una parte musicale ed un testo residuo differenti, dei versi composti dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS) e riprodotti cinque volte nel brano di cui e’ autore il (OMISSIS), oltre che posti a titolo dello stesso. E non avrebbe neppure spiegato perche’ avrebbero avuto la natura di citazione quei versi che non hanno riprodotto neppure fedelmente quelli composti dai sigg. (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato (violazione e falsa applicazione della Legge n. 633 del 1941, articoli 1, 2, 4, 18 e 20, e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per la controversia) il ricorrente (OMISSIS) ha formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se, ai fini della corretta applicazione della Legge n. 633 del 1941, articoli 1, 2, 6 e 20, e di una sufficiente e coerente motivazione, prima di appurare se costituisca plagio la riproduzione totale o parziale di un piccolo segmento presente in altra opera sia necessaria la previa verifica della qualifica di opera e, quindi, la sussistenza del carattere creativo e della novita’ del detto segmento.
3.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale (violazione dell’articolo 112 c.p.c.; error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 4) la ricorrente (OMISSIS) ha formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se la sentenza impugnata vada cassata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per la mancata statuizione – nel dispositivo della sentenza – in ordine al capo della domanda proposta da (OMISSIS) di condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni e per lite temeraria ex articolo 92 c.p.c., comma 2, e se, pertanto, tale omissione configuri il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo della domanda.
La Corte territoriale pur avendo motivato sulle ragioni della reiezione delle domande risarcitorie proposte dalla (OMISSIS) spa non avrebbe fatto conseguire la statuizione di rigetto nel dispositivo della sentenza.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 2, ex articolo 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente (OMISSIS) ha formulato il seguente quesito di diritto: Dica la Corte se la sentenza impugnata vada cassata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d’Appello escluso la responsabilita’ dei ricorrenti ritenendo che la responsabilita’ aggravata invocata da (OMISSIS) e prevista dall’articolo 96 c.p.c., comma 2, sussista solo se la parte ha agito con malafede o colpa grave.
4. Le censure proposte dai ricorrenti principali sono imperniate tutte sul sostrato linguistico – materiale secondo cui il frammento di testo oggetto di discussione (“prendi questa mano zingara, dimmi pure che destino avro'”, divenuto nella nuova canzone il titolo “prendi questa mano zingara” e poi anche, nel testo, “prendi questa mano zingara, dimmi pure che futuro avro'” ) esprimerebbe in una maniera del tutto originale, per la prima volta, proprio dagli autori della canzone “Zingara” (i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS)), un concetto (la richiesta di predizione del destino di una relazione amorosa fra due persone, fatta da una delle due alla veggente-zingara) esprimibile in altri numerosi modi diversi. Di qui l’affermazione della piena compiutezza e tutelabilita’ di quel frammento linguistico (e poetico) atto ad esprimere quel concetto, indipendentemente dalla restante parte del testo letterario e, a maggior ragione, del tema musicale sottostante a quella enunciazione.
4.1. Secondo i ricorrenti, il giudice di appello non avrebbe compreso tali dati essenziali e percio’ avrebbe negato la richiesta di tutela, violando le richiamate disposizioni della legge di protezione autorale del 1941 e commettendo un errore motivazionale, con la soluzione negativa data alla questione sottopostagli.
4.2. La Corte territoriale avrebbe, inoltre, errato nel qualificare la “ripresa linguistica” come una sorta di “citazione” di un versetto poetico-linguistico estratto da altra opera musicale.
5. Osserva la Corte che le doglianze svolte dai ricorrenti non sono fondate, ma anche che esse vanno respinte solo attraverso una correzione-integrazione della motivazione svolta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata in questa sede.
Le censure, peraltro, pur essendo chiaramente tenute distinte nel ricorso, esigono, per la strettissima connessione che le avvince, che siano trattate congiuntamente.
6. Al quesito di diritto volto a stabilire se un frammento significativo della parte letteraria di un’opera musicale sia o meno suscettibile di autonoma tutela autorale, il giudice distrettuale non ha dato risposta negativa (al punto che ha indicato la possibilita’ di qualificare quel trapianto come una citazione di altra opera), anche se esso ha poi escluso il plagio sulla base di quattro parametri:
a) la (modesta) variazione data ad una parte del testo riprodotto;
b) la completa diversita’ del testo letterario nella sua parte restante, dedotta la parte riprodotta;
c) la trattazione di tematiche completamente diverse da parte della nuova opera;
d) la totale diversita’ della parte musicale.
6.1. Osserva la Corte che nessuno di questi enunciati, nel suo valore fattuale, e’ stato specificamente contestato, da parte dei ricorrenti.
7. In linea astratta, hanno ragione i ricorrenti ad esigere che sia affermato il principio secondo cui si ha violazione del diritto di autore anche nel caso in cui un’opera composta (nella specie da testo linguistico e musicale) divenga oggetto di indebita copiatura (totale o parziale) solo in una delle sue parti o componenti (si pensi al caso in cui un’opera musicale sia trasferita, pressoche’ integralmente, nel solo suo testo poetico-letterario, innestato su altra partitura musicale; ovvero al caso, forse piu’ frequente, che un testo completamente diverso sia innestato su un identico o somigliante tema musicale).
7.1. Sotto questo profilo potrebbe opinarsi che la sentenza di appello abbia affermato una regula iuris di opposta valenza laddove ha richiamato, nella motivazione, la totale diversita’ delle parti musicali delle due canzoni, come se tanto bastasse ad escludere il plagio. Cio’ che non e’, come si puo’ evincere dall’esame della struttura della motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso il plagio sulla base di quattro parametri e non solo sulla base di quello di cui e’ espressione la censurata regula iuris (ossia quella secondo cui, in una canzone, il plagio deve necessariamente investire tutte e due le componenti di essa: le parole e la musica).
7.2. Infatti, ove anche la motivazione venisse emendata da una tale implicita affermazione (ove si ritenesse che la decisione questo principio abbia affermato) essa consentirebbe di far rimanere in piedi il suo dictum atteso che il plagio verrebbe escluso sulla base delle altre tre ragioni enunciate ed, in particolare, sulla base di quelle sub b) e c) del p.5, avendo il giudice di merito rilevato una totale diversita’ del testo restante e la trattazione di tematiche del tutto diverse nella nuova opera.
8. Sennonche’ i ricorrenti chiedono a questa Corte di rispondere ad un apposito quesito di diritto chiarendo che la riproduzione di un celebre, originale e compiuto frammento del testo letterario di un’opera musicale in altra opera musicale, e’ plagio, sia pur soltanto parziale, anche in considerazione del particolare risalto che tale riproduzione ha avuto nell’opera musicale plagiaria.
9. Anche tale questione merita, in astratto, una risposta positiva, non essendo necessario che il plagio della parte poetico-letterario contenuta nell’opera musicale investa una parte consistente di essa, potendo limitarsi al c.d. cuore dell’opera, purche’ essa assuma nella nuova opera artistica un ruolo non diverso o simile a quello dell’opera che si assume plagiata.
9.1. Sennonche’ anche tale affermazione e’ stata ritenuta infondata dal giudice di merito, poiche’ quest’ultimo ha implicitamente escluso che il frammento oggetto di innesto nell’opera successiva, che si assume plagiaria, costituisca il cuore sia della prima che della seconda composizione artistica. Infatti, il giudice distrettuale non solo ha rimarcato che vi e’ una completa diversita’ del testo letterario nella sua parte restante (rispetto al detto frammento), ma ha anche sottolineato che la parte poetico-letteraria, al di la’ dell’identita’ della frase posta al centro della controversia, ha compiuto (e compie) una “trattazione di tematiche completamente diverse” rispetto all’opera artistica di proprieta’ dei ricorrenti.
9.2. E, infatti, questo accertamento, per quanto non analiticamente svolto dalla Corte territoriale, non ha formato neppure oggetto di contestazione e di censura in parte qua dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad una generica doglianza motivazionale, svolta sotto altri e diversi profili (cfr. il p.1.3), impugnandosi il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui sembra aver escluso il carattere autonomo e compiuto di quel frammento poetico-letterario, cio’ che ne impone il conseguente rigetto.
9.3. Invero, la detta affermazione (esposta sopra, al punto c) del p.6) e’ proprio decisiva ai fini del rigetto del ricorso, in quanto devesi affermare, in questa sede, il principio di diritto secondo cui, in tema di plagio di un’opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un’altra non costituisce di per se’ plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identita’ di significato poetico-letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello che ha avuto nell’opera anteriore.
9.3.1. Infatti, in linea generale, secondo le teorie estetiche, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie gia’ rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualita’ determinata. In tal modo la realta’ e la societa’ entrano nell’opera d’arte non perche’ procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensi’ in quanto sono mediati dalla struttura polisense delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di “arte” in “arte”, a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna.
Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. “verita’ estetica” e, dunque, “non scientifica”, forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient’affatto “inferiore” a quella “scientifica”.
9.4. Avendo il giudice distrettuale sottolineato che la nuova opera contiene una “trattazione di tematiche completamente diverse” rispetto all’opera artistica di proprieta’ dei ricorrenti, egli ha implicitamente affermato che anche l’innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso. E, in questo senso, la motivazione del giudice distrettuale deve essere esplicitata secondo il principio di diritto sopra richiamato.
10. Tanto rende anche giustizia della pretesa qualificazione come “citazione” (che si assume svolta in violazione della Legge del 1999, articolo 10) di quel frammento oggetto di innesto, operata dal giudice distrettuale, considerato che, in disparte la natura ipotetica di quella affermazione (“semmai…”), ove anche essa avesse un diverso valore enunciativo, risulta comunque superflua nel contesto motivazionale sopra riportato, cosi’ come illuminato sulla base dei principi di diritto enunciati riguardanti il diverso significato che uno stesso frammento linguistico puo’ avere sia rispetto al discorso comune sia a due diversi contesti poetico-letterari, ove connessi a materie del tutto differenti.
10.1. E cio’ senza dover evocare una piu’ corretta interpretazione della disciplina della citazione, di cui alla Legge n. 399 del 1978, articolo 10, (su cui cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 1997) ed al contesto artistico o critico o scientifico della utilizzazione lecita di opere letterarie o artistiche, conformemente a quei buoni usi (o, ancor piu’, alla menzione della fonte o del suo autore) che, come si e’ visto, non vengono in alcun rilievo, nel caso esaminato.
11. Puo’ ora passarsi al ricorso incidentale condizionato del (OMISSIS), che deve dichiararsi assorbito per l’avvenuta reiezione del ricorso principale.
12. Invece il ricorso incidentale della (OMISSIS), deve essere trattato, anche se respinto.
12.1. Il primo motivo e’ infondato, in base al principio (piu’ volte affermato da questa Corte regolatrice) d’integrazione del dispositivo della sentenza con la sua motivazione, atteso che ove il giudice di appello, dopo aver respinto la domanda nella parte motiva, nulla abbia statuito nel dispositivo, non si pongono problemi d’interpretazione, imponendosi, in modo chiaro e semplice, l’avvenuto mancato accoglimento di essa (diversamente dal caso in cui vi sia una motivazione di accoglimento, non seguita dalla statuizione corrispondente in dispositivo, che esigendo di essere diversamente articolata e specificata, secondo i poteri discrezionali del giudice, comporta la cassazione della pronuncia proprio per il dispiegamento necessario di quei poteri che non possono essere surrogati in sede di controllo di legittimita’). Cio’ tanto piu’ quando (come nella specie) vi sia un dispositivo, per quanto incompleto, che abbia gia’ statuito l’accoglimento di una parte dell’appello e che, solo per materiale omissione, non abbia anche enunciato formalmente la reiezione delle restanti domande, pur chiaramente disattese nella parte motiva della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5337 del 2007).
12.2. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale va disatteso.
Infatti, l’affermazione censurata ed effettivamente errata (il giudice distrettuale ha escluso che le parti attrici avessero agito “con malafede o colpa grave”, mentre la ricorrente aveva prospettato anche lo stato soggettivo della colpa lieve, di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 2, e non del primo che quello non richiede) non esaurisce la ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, che e’ altresi’ basata, pur senza l’evocazione dell’articolo 96 c.p.c., comma 1, sulla successione di pronunce contrastanti, susseguitesi nel corso del giudizio, e “frutto di diversa interpretazione giuridica di fatti veri e incontestati”; osservazione che equivale, nella sostanza, al diniego implicito del difetto della normale prudenza (che e’ giudizio riservato al giudice di merito: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15551 del 2003).
12.2.1. In tal modo, il giudice distrettuale ha motivato adeguatamente in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo richiesto proprio dall’articolo 96 c.p.c., comma 2.
In conclusione il ricorso principale e quello incidentale, complessivamente infondati, devono essere respinti (e le spese tra i due ricorrenti, per la reciproca soccombenza, devono essere compensate), assorbito l’incidentale condizionato, e i ricorrenti principali condannati – in solido – al pagamento, nei riguardi del (OMISSIS), unica parte non soccombente, delle relative spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge i ricorsi principale e incidentale, assorbito l’incidentale condizionato e, compensate quelle tra i ricorrenti principali e la (OMISSIS) Spa, condanna i ricorrenti principali al pagamento, in solido, delle spese processuali sostenute dal resistente (OMISSIS), che si liquidano nella misura di euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge

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