divorzio

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 16 aprile 2014, n. 8875

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza del 18.5.2006, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi P.M. e M.V. , ha affidato il figlio minore Ma. al padre, assegnando al medesimo la casa familiare di (…), ha indicato i tempi e le modalità di frequentazione del figlio con la madre, incaricando il Servizio sociale territorialmente competente di effettuare un monitoraggio della condizione del minore e di porre in essere ogni iniziativa di mediazione famigliare reputata opportuna, ha disposto che il M. provvedesse alle spese quotidiane del figlio e che entrambi i genitori provvedessero al pagamento in parti uguali, delle spese mediche, scolastiche e sportive per il figlio.
Pronunciando sull’appello della P. , la Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata (depositata il 20.7.2011), in parziale riforma della decisione del Tribunale – fermi l’affidamento del figlio minore al padre e la sua stabile residenza con il padre nella casa familiare a lui assegnata – ha disposto in ordine alla frequentazione del minore con la madre e, per quanto ancora interessa, ha posto a carico del M. l’obbligo di corrispondere a P.M. un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili con decorrenza dall’ottobre 2006, con rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT dall’anno successivo. Ha compensato le spese per la metà ponendo la rimanente parte a carico dell’appellato.
Contro la sentenza di appello M.V. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la P. la quale ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato affidato a un solo motivo.
Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 147, 148 e 155 c.c.. Lamenta che la Corte di Appello, pur respingendo la richiesta di affidamento del minore, proposto dalla madre in appello, negandole l’affido condiviso, abbia confermato l’affidamento esclusivo al padre al quale, onerato del mantenimento del figlio, è stato anche posto l’obbligo di mantenere la moglie perché, in conseguenza dell’affido esclusivo, gli è stata assegnata la casa coniugale. Con la conseguenza che la resistente non ha alcun onere, né obbligo nei confronti del figlio che, neppure, intende frequentarla.
Sarebbero configurabili i requisiti per la decadenza dalla patria potestà, ai sensi dell’art. 330 c.c. collegato alla responsabilità penale ex art. 570 c.p., rilevato che la madre non ha rapporti con il figlio, non partecipa alla sua crescita e, non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento. Lamenta che la Corte di appello non abbia esercitato i poteri istruttori d’ufficio che la legge consente ai fini dell’adozione dei provvedimenti nell’interesse dei minori, come le indagini sui redditi della madre a mezzo della Polizia Tributaria e ctu. Se la Corte di Appello avesse utilizzato tali poteri avrebbe concretamente, potuto accertare, sia i redditi percepiti dalla P. dalle sue svariate attività, che il suo tenore di vita ma, soprattutto, la sua attuale comproprietà di vari immobili a seguito della successione del padre dai quali, per alcuni, percepisce i relativi frutti. Infine, deduce che la resistente non aveva formulato in appello domanda di assegno di mantenimento per sé ma solo per il figlio nell’ipotesi di affidamento.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla disposta compensazione solo parziale delle spese processuali, posto che, applicando il criterio di causalità, sulla base del comportamento pre – processuale e processuale del ricorrente, la Corte di merito avrebbe dovuto escludere qualsiasi imputabilità della lite al M. .
3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente denuncia violazione dell’art. 156 c.c.. Deduce che, in ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l’importo dell’assegno in suo favore dovrebbe essere aumentato in proporzione delle spese per il mantenimento ordinario del figlio.
4.- Il ricorso principale è infondato e dal suo rigetto discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato della resistente.
Invero, va innanzitutto evidenziato che, giusta risulta dalla sentenza impugnata, la P. aveva richiesto in appello, oltre all’affidamento del figlio e il riconoscimento di un contributo per il mantenimento del medesimo, anche un assegno per il proprio mantenimento, quantificato in Euro 500,00.
Nella determinazione dell’assegno di mantenimento da attribuire all’appellante, poi, la Corte di merito ha espressamente “tenuto conto da un canto del godimento da parte del M. della quota dell’alloggio coniugale di proprietà della moglie e d’altro canto degli oneri per il mantenimento in via esclusiva del figlio con lui convivente”.
Quanto alle indagini d’ufficio sui redditi delle parti, va innanzitutto evidenziato che il ricorrente non ha impugnato la motivazione della sentenza della Corte di merito, essendosi limitato a denunciare la violazione di norme di diritto.
Peraltro, in relazione a tale censura deve essere ribadito che l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti (Sez. 1, Sentenza n. 16575 del 18/06/2008; Sez. 1, Sentenza n. 14336 del 06/06/2013).
Nella concreta fattispecie la Corte del merito ha esaminato le condizioni reddituali delle parti alla luce delle risultanze processuali e – con motivazione congrua e logica – ha rilevato che a far tempo dal 2004 la P. non aveva reperito un lavoro stabile mentre il M. aveva beneficiato, negli ultimi anni esaminati, di un aumento dello stipendio. Quindi ha determinato la decorrenza del diritto all’assegno nell’anno 2006, epoca nella quale si era accentuato il divario tra le condizioni economiche dei coniugi.
Nel resto le censure attingono il merito della decisione impugnata e sono, per tale ragione, inammissibili così come sono inammissibili le censure formulate con il secondo motivo, avendo la Corte di merito correttamente motivato la parziale compensazione delle spese processuali alla luce dell’accoglimento solo parziale delle domande della resistente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

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