Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4189-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso la (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di CURATORE del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 24/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta e chiede le spese anticipate e onorari non riscossi;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo, assorbiti gli altri.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4189-2008 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso la (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), nella qualita’ di CURATORE del FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 24/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta e chiede le spese anticipate e onorari non riscossi;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento, con decreto del 24.12.07, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. proposta da (OMISSIS) s.r.l., per aver questa omesso di notificare alla societa’ fallita il ricorso ed il decreto di fissazione d’udienza entro il termine perentorio assegnatole ai sensi della L.F., articolo 99, comma 3, (nel testo, applicabile ratione temporis, riformato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 84 e non ancora novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007, articolo 6, comma 4).
Il giudice del merito, premesso che il termine in questione ha natura perentoria e che la sua inosservanza, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 2969 c.c., comporta decadenza dall’opposizione, ha affermato che tale sanzione va applicata anche nel caso, verificatosi nella specie, in cui l’omissione non riguardi il curatore ma solo il fallito, trattandosi di soggetto che, al pari del primo, e’ destinatario della notifica del ricorso e del decreto.
Ceramicadue s.r.l. ha impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Ton s.r.l. ha resistito con controricorso.
Il giudice del merito, premesso che il termine in questione ha natura perentoria e che la sua inosservanza, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’articolo 2969 c.c., comporta decadenza dall’opposizione, ha affermato che tale sanzione va applicata anche nel caso, verificatosi nella specie, in cui l’omissione non riguardi il curatore ma solo il fallito, trattandosi di soggetto che, al pari del primo, e’ destinatario della notifica del ricorso e del decreto.
Ceramicadue s.r.l. ha impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Ton s.r.l. ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L.F., articoli 98 e 99, contesta l’assunto del tribunale secondo cui nel cd. regime intermedio, intercorso fra l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006 e quella del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, il procedimento di opposizione allo stato passivo andrebbe proposto, a pena di inammissibilita’, mediante tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza tanto al curatore quanto al fallito, indicati indistintamente dalla legge quali destinatari della notificazione.
Osserva che il giudice del merito, equivocando il significato e la portata del testo dell’articolo 99, comma 3, applicabile ratione temporis – a norma del quale il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio….assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto…..al curatore ed al fallito – ha erroneamente ritenuto equiparabili i due soggetti sul piano processuale, non essendovi alcuna disposizione che preveda la legittimazione passiva del fallito, sia esso persona fisica o giuridica, nel procedimento di opposizione allo stato passivo; rileva, a conforto del proprio assunto, che anche nel regime intermedio la L.F., articolo 98, cosi’ come attualmente, prevedeva che l’opposizione andasse proposta “contro il curatore”, mentre l’articolo 99 disciplinava la sola costituzione “della parte nei confronti della quale la domanda e’ proposta” e dunque del solo curatore, cosicche’ l’unica facolta’ riconosciuta dalla legge al fallito era quella di essere sentito.
2) Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione della L.F., articolo 98, nonche’ degli articoli 2969 c.c. e 152 c.p.c., (OMISSIS) sostiene che il mancato rispetto del termine assegnato per la notifica non poteva essere rilevato dal giudice d’ufficio attesa la mancanza di qualita’ di parte del fallito, per il quale la notificazione del ricorso e del decreto deve essere intesa come mera notizia e non come vera e propria vocatio in ius.
3) I motivi che, contrariamente a quanto eccepito dal Fallimento, sono pienamente attinenti al decisum e sono corredati da congrui quesiti di diritto, devono essere accolti.
4) Non appare superfluo rilevare in premessa che il decreto impugnato muove dall’ errata affermazione della natura perentoria del termine concesso ai sensi della L.F., articolo 99, comma 3, (che ha sostituito l’articolo 98, comma 2 ante riforma) e della conseguente inammissibilita’ dell’opposizione in caso di sua mancata osservanza. Invero, secondo la piu’ recente e condivisibile giurisprudenza di legittimita’ (Cass. SS.UU. nn. 25494/09, 38439/012, 25215/013, 19018/014), nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilita’ dell’impugnazione. Infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione dell’impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli articoli 325/327 c.p.c., nel procedimento regolato dalla L.F., articolo 99, la tempestivita’ dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.
La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non puo’ dunque determinare alcun effetto preclusivo, ma comporta unicamente la necessita’ dell’assegnazione di un nuovo temine al medesimo scopo, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c., sempre che il curatore non si sia costituito, in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione.
5) Il tribunale, inoltre, nell’affermare la piena equiparabilita’, sul piano processuale, della posizione del curatore e di quella del fallito, ha necessariamente, sebbene implicitamente, attribuito a quest’ultimo la qualita’ di parte necessaria del giudizio di opposizione delineato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006: anche a volere accedere a tale tesi, tuttavia, la declaratoria di inammissibilita’ della domanda non troverebbe giustificazione, posto che, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c., comma 2, il giudice e’ tenuto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.
5) Tanto precisato, va ribadito, in adesione all’orientamento gia’ ripetutamente manifestato da questa Corte (Cass. nn. 365/011, 25819/010, 11301/010, 11508/010), che la tesi in questione e’ priva di fondamento, in quanto nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento dichiarato dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006 ma prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, la previsione per cui, ai sensi della L.F., articolo 99, in vigore nel periodo, il relativo ricorso va notificato anche al fallito, non trasforma tale soggetto in un litisconsorte necessario, ma gli attribuisce solo la facolta’ di essere sentito.
Il fallito, infatti, non e’ parte nel procedimento di verificazione dei crediti (che non si svolge contro di lui, ma e’ diretto solo all’accertamento dell’ammontare della massa passiva concorsuale) e non ha legittimazione sostanziale ne’ capacita’ processuale (L.F., articolo 44) a contestare le pretese dei creditori, con la conseguenza che il suo potere di intervenire o di interloquire non corrisponde ad un suo interesse autonomamente protetto, fatta eccezione per il caso in cui dalle questioni dedotte discenda la possibilita’ di una sua imputazione per bancarotta. Del resto, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la L.F., articolo 98, comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, enuncia chiaramente che l’opposizione e’ proposta nei confronti del curatore”. A sua volta l’articolo 99 (nel testo vigente dal 16.7.2006 al 31.12.2007) prescrive, al 3 comma, che il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla parte nei confronti della quale la domanda e’ proposta, al curatore ed al fallito, distinguendo nettamente il legittimo e necessario contraddittore (cioe’ la parte contro cui la domanda e’ proposta, che nel giudizio di opposizione si identifica, ai sensi dell’articolo 98, comma 2 cit., col curatore) dal fallito, avente diritto soltanto alla litis denuntiatio. La conclusione e’ ulteriormente avvalorata dal successivo 5 comma, a norma del quale la parte contro cui la domanda e’ proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, letto in contrapposizione con il comma 9, secondo cui il fallito puo’ chiedere di essere sentito. Proprio dalla diversita’ delle due previsioni emerge all’evidenza che il fallito non e’ individuato quale controparte – ne’ eventuale ne’, tantomeno, necessaria – del creditore opponente e che la sua presenza e’ finalizzata unicamente a consentirgli di apportare volontariamente elementi utili alla decisione: in caso contrario, infatti, la disposizione da ultimo richiamata risulterebbe inutiliter data, dal momento che alla qualita’ di parte e’ inscindibilmente connesso il diritto di costituzione e di difesa. Peraltro, se nella disciplina intermedia il fallito fosse stato parte addirittura necessaria dei giudizi di impugnazione dello stato passivo, mal si comprenderebbe la ragione della sua esclusione dai medesimi giudizi nella disciplina vigente, in cui non solo il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza non devono essergli notificati, ma neppure e’ prevista la possibilita’ di una sua audizione a richiesta. L’esclusione trova invece la sua ragion d’essere nell’inutilita’ di un’eventuale rinnovo dell’audizione nella fase contenziosa, atteso che il fallito puo’ esercitare la facolta’ di interloquire e di fornire chiarimenti sulle domande di ammissione gia’ nella fase di verifica. Deve pertanto concludersi che, nel rito intermedio, l’omessa notificazione al fallito del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non comporta l’inammissibilita’ dell’opposizione, ma solo la necessita’ di rinnovazione dell’atto mancante al mero fine della litis denuntiatio.
All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Trento in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, con i quali (OMISSIS) sostiene che la notifica eseguita nei confronti del curatore varrebbe anche quale notifica nei confronti della societa’ fallita.
Osserva che il giudice del merito, equivocando il significato e la portata del testo dell’articolo 99, comma 3, applicabile ratione temporis – a norma del quale il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio….assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto…..al curatore ed al fallito – ha erroneamente ritenuto equiparabili i due soggetti sul piano processuale, non essendovi alcuna disposizione che preveda la legittimazione passiva del fallito, sia esso persona fisica o giuridica, nel procedimento di opposizione allo stato passivo; rileva, a conforto del proprio assunto, che anche nel regime intermedio la L.F., articolo 98, cosi’ come attualmente, prevedeva che l’opposizione andasse proposta “contro il curatore”, mentre l’articolo 99 disciplinava la sola costituzione “della parte nei confronti della quale la domanda e’ proposta” e dunque del solo curatore, cosicche’ l’unica facolta’ riconosciuta dalla legge al fallito era quella di essere sentito.
2) Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione della L.F., articolo 98, nonche’ degli articoli 2969 c.c. e 152 c.p.c., (OMISSIS) sostiene che il mancato rispetto del termine assegnato per la notifica non poteva essere rilevato dal giudice d’ufficio attesa la mancanza di qualita’ di parte del fallito, per il quale la notificazione del ricorso e del decreto deve essere intesa come mera notizia e non come vera e propria vocatio in ius.
3) I motivi che, contrariamente a quanto eccepito dal Fallimento, sono pienamente attinenti al decisum e sono corredati da congrui quesiti di diritto, devono essere accolti.
4) Non appare superfluo rilevare in premessa che il decreto impugnato muove dall’ errata affermazione della natura perentoria del termine concesso ai sensi della L.F., articolo 99, comma 3, (che ha sostituito l’articolo 98, comma 2 ante riforma) e della conseguente inammissibilita’ dell’opposizione in caso di sua mancata osservanza. Invero, secondo la piu’ recente e condivisibile giurisprudenza di legittimita’ (Cass. SS.UU. nn. 25494/09, 38439/012, 25215/013, 19018/014), nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilita’ dell’impugnazione. Infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione dell’impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli articoli 325/327 c.p.c., nel procedimento regolato dalla L.F., articolo 99, la tempestivita’ dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio.
La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non puo’ dunque determinare alcun effetto preclusivo, ma comporta unicamente la necessita’ dell’assegnazione di un nuovo temine al medesimo scopo, in applicazione analogica dell’articolo 291 c.p.c., sempre che il curatore non si sia costituito, in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione.
5) Il tribunale, inoltre, nell’affermare la piena equiparabilita’, sul piano processuale, della posizione del curatore e di quella del fallito, ha necessariamente, sebbene implicitamente, attribuito a quest’ultimo la qualita’ di parte necessaria del giudizio di opposizione delineato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006: anche a volere accedere a tale tesi, tuttavia, la declaratoria di inammissibilita’ della domanda non troverebbe giustificazione, posto che, ai sensi dell’articolo 102 c.p.c., comma 2, il giudice e’ tenuto ad ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso.
5) Tanto precisato, va ribadito, in adesione all’orientamento gia’ ripetutamente manifestato da questa Corte (Cass. nn. 365/011, 25819/010, 11301/010, 11508/010), che la tesi in questione e’ priva di fondamento, in quanto nel giudizio di opposizione allo stato passivo di un fallimento dichiarato dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 5 del 2006 ma prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 169 del 2007, la previsione per cui, ai sensi della L.F., articolo 99, in vigore nel periodo, il relativo ricorso va notificato anche al fallito, non trasforma tale soggetto in un litisconsorte necessario, ma gli attribuisce solo la facolta’ di essere sentito.
Il fallito, infatti, non e’ parte nel procedimento di verificazione dei crediti (che non si svolge contro di lui, ma e’ diretto solo all’accertamento dell’ammontare della massa passiva concorsuale) e non ha legittimazione sostanziale ne’ capacita’ processuale (L.F., articolo 44) a contestare le pretese dei creditori, con la conseguenza che il suo potere di intervenire o di interloquire non corrisponde ad un suo interesse autonomamente protetto, fatta eccezione per il caso in cui dalle questioni dedotte discenda la possibilita’ di una sua imputazione per bancarotta. Del resto, come correttamente rilevato dalla ricorrente, la L.F., articolo 98, comma 2, come modificato dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, enuncia chiaramente che l’opposizione e’ proposta nei confronti del curatore”. A sua volta l’articolo 99 (nel testo vigente dal 16.7.2006 al 31.12.2007) prescrive, al 3 comma, che il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla parte nei confronti della quale la domanda e’ proposta, al curatore ed al fallito, distinguendo nettamente il legittimo e necessario contraddittore (cioe’ la parte contro cui la domanda e’ proposta, che nel giudizio di opposizione si identifica, ai sensi dell’articolo 98, comma 2 cit., col curatore) dal fallito, avente diritto soltanto alla litis denuntiatio. La conclusione e’ ulteriormente avvalorata dal successivo 5 comma, a norma del quale la parte contro cui la domanda e’ proposta deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, letto in contrapposizione con il comma 9, secondo cui il fallito puo’ chiedere di essere sentito. Proprio dalla diversita’ delle due previsioni emerge all’evidenza che il fallito non e’ individuato quale controparte – ne’ eventuale ne’, tantomeno, necessaria – del creditore opponente e che la sua presenza e’ finalizzata unicamente a consentirgli di apportare volontariamente elementi utili alla decisione: in caso contrario, infatti, la disposizione da ultimo richiamata risulterebbe inutiliter data, dal momento che alla qualita’ di parte e’ inscindibilmente connesso il diritto di costituzione e di difesa. Peraltro, se nella disciplina intermedia il fallito fosse stato parte addirittura necessaria dei giudizi di impugnazione dello stato passivo, mal si comprenderebbe la ragione della sua esclusione dai medesimi giudizi nella disciplina vigente, in cui non solo il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza non devono essergli notificati, ma neppure e’ prevista la possibilita’ di una sua audizione a richiesta. L’esclusione trova invece la sua ragion d’essere nell’inutilita’ di un’eventuale rinnovo dell’audizione nella fase contenziosa, atteso che il fallito puo’ esercitare la facolta’ di interloquire e di fornire chiarimenti sulle domande di ammissione gia’ nella fase di verifica. Deve pertanto concludersi che, nel rito intermedio, l’omessa notificazione al fallito del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non comporta l’inammissibilita’ dell’opposizione, ma solo la necessita’ di rinnovazione dell’atto mancante al mero fine della litis denuntiatio.
All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Trento in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, con i quali (OMISSIS) sostiene che la notifica eseguita nei confronti del curatore varrebbe anche quale notifica nei confronti della societa’ fallita.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’
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