rissa

La massima

La legittima difesa non è invocabile da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall’altrui aggressione. Ne deriva che non è scriminata la condotta di chi a seguito di una rissa, quando gli avversari si sono ormai dati alla fuga, consapevolmente e deliberatamente tornano sul luogo del fatto e sparano ad un avversario rimasto solo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I

SENTENZA 10 luglio 2013, n. 29481

Ritenuto in fatto

1. Il 12 aprile 2012 la Corte d’assise d’appello di Torino confermava la sentenza emessa il 15 aprile 2011, all’esito di giudizio abbreviato, dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che aveva dichiarato S.P. e A.E. colpevoli dei delitti, contestati in forma concorsuale, di omicidio volontario di Sc.Ca.Pe. (artt. 110, 575 c.p.), di detenzione e porto aggravato di due armi comuni da sparo (artt. 110 c.p., 10, 12, 14 l. n. 497 del 1974 e successive modifiche), di lesioni volontarie aggravate (artt. 110, 582, 585, 577 c.p.) in danno di C.C.O. , M..M. , Gi..Ci. , nonché il solo S. anche del reato previsto dall’art. 367 c.p. e, ritenuta la continuazione ira i delitti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, aveva condannato E..A. alla pena di quattordici anni di reclusione e S.P. a quella di quattordici anni e due mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, disponendo che, a pena espiata, gli imputati venissero espulsi dal territorio dello Stato.

2.Entrambe le sentenze operavano la seguente ricostruzione dei fatti sulla scorta delle risultanze delle consulenze balistica e medico-legale, delle testimonianze rese dalle persone che avevano assistito ai fatti (S..P. , P. , B. ) o ne erano, comunque, a conoscenza (Ma. ), dei rilievi tecnici effettuati nell’immediatezza, delle attività di sequestro.

Il (omissis) Gi..Ma. – gestore della birreria (omissis) e moglie di N..S. – contattava telefonicamente le forze dell’ordine essendo spaventata dal minaccioso passaggio, davanti alle vetrine del locale, di un gruppo di cittadini rumeni (A. , C. , R. , M. ) a bordo di un'”Audi” 4.

La successiva uscita dall’esercizio commerciale di Pi.Du.Io. , detto … (buttafuori de (omissis) ) determinava un rocambolesco inseguimento cui partecipavano l”‘Audi 166″ con Pi. e altre persone a bordo; l’”Audi 4″ su cui viaggiavano A. , C. , R. , M. , la Clio di Sc. .

L’auto di Pi. urtava volontariamente la fiancata dell'”Audi 4″ come per chiuderla e impedirle di riprendere la marcia. La volontarietà dell’impatto denotava, ad avviso dei giudici di merito, un intento chiaramente aggressivo degli albanesi (S. , Pi.Du.Io. , suo fratello St.Ma. e un passeggero seduto sul sedile posteriore rimasto non identificato che, scendendo, lasciava aperto Io sportello posteriore) nei confronti dei rumeni presenti sull'”Audi” (A. , C. , R. , M. ). Dopo l’impatto fra le due auto, fra i due gruppi si sviluppava una rissa armata, nel corso della quale i due Pi. infrangevano il parabrezza e danneggiavano l’auto “Audi 4″ dei rumeni; questi ultimi reagivano aggredendo i due PI. . In tale contesto, particolare rilievo veniva attribuito al ritrovamento, su entrambe le auto, di armi proprie e improprie (un bastone telescopico nell’abitacolo dell”Audi 4” e, nei pressi della stessa, di un coltello a serramanico, segnalato dal teste P. ). Pi.St.Ma. riusciva a scappare, mentre Du.Io..Pi. veniva attinto da un colpo di coltello in regione sottoscapolare sinistra e da un colpo con uno strumento privo di taglio (presumibilmente un cacciavite) in regione glutea laterale destra.

Mentre i cinque rumeni, alcuni dei quali armati anche di bastoni, stavano aggredendo Du.Io..Pi. , sopraggiungeva la “Mercedes” su cui viaggiavano S.P. e A.E. , armati di due pistole, i quali, alla vista di tale scena, sparavano dal finestrino anteriore destro, in direzione del civico 30 di via …, al gruppo dei rumeni. Il colpi cal. 9 esplosi da S. venivano sparati ad altezza d’uomo e attingevano M. , che riportava una ferita d’arma da fuoco in regione lombosacrale con ritenzione del proiettile e in zona achillea destra da proiettile trapassante, C. , attinto da una ferita d’arma da fuoco in zona cervico-dorsale, nonché l’”Alfa Romeo 166″. Il colpo esploso da A. impattava contro l’asfalto e colpiva a distanza il passante Ci. , secondo quanto stabilito dalle consulenze medico-legali e balistiche. Dopo l’esplosione del primo colpo, la pistola cal. 22 impugnata da A. si inceppava: significative, al riguardo, venivano ritenuti le dichiarazioni dello stesso A. e il lasso spazio-temporale intercorso tra l’unico colpo da lui sparato fino a quel punto e gli altri successivi all’inversione di marcia.

Dopo la prima sparatoria contro di loro, i rumeni scappavano (cfr. dichiarazioni rese da A. e dallo stesso A. ) e, in tale frangente, Sc. si spostava dal luogo dell’aggressione al lato opposto della strada, accanto al civico n. 21 e cercava di allontanarsi con la pistola cal. 6,35 in pugno.

La Mercedes su cui viaggiavano P..S. ed A.E. effettuava, nel frattempo, un’inversione ad U e tornava indietro, percorrendo nuovamente lo stesso tratto di strada di via … in direzione di via (omissis) , per caricare a bordo Pi.Du.Io. . Attraverso il finestrino lato anteriore destro A. – la cui pistola cal. 22 erano nel frattempo divenuta nuovamente funzionante – sparava ad altezza d’uomo verso Sc. che si trovava nei pressi del cartello stradale e del civico n. 21 ed era armato. La vittima, colpita alla radice della coscia da due proiettili cal. 22, uno dei quali gli recideva l’arteria femorale, moriva poco dopo a causa di una massiva emorragia.

Tale ricostruzione dell’accaduto veniva operata dai giudici sulla base dei seguenti elementi:

risultanze della consulenza balistica, evidenziante la localizzazione sul medesimo lato della strada del civico n. 21 del cartello stradale colpito da un proiettile privo di incamiciatura (cal. 22, in uso ad A. ), di particelle di sparo nell’abitacolo della Mercedes 270 solo in prossimità del finestrino anteriore destro;

accertamenti medico-legali, indicativi di un tramite intercorporeo del proiettile omicida pressoché parallelo a terra e da destra a sinistra;

rilievi tecnici svolti nell’immediatezza dei fatti che consentivano la localizzazione a terra di due pozze di sangue riconducibili alla vittima: Sc. veniva colpito in prossimità di quella contrassegnata con il n. 2 e poi rotolava a terra verso la pozza indicata con il n. 1;

testimonianza di S..P. , che guardava la scena con un binocolo dalla sua abitazione e riferiva tale dinamica dei movimenti della vittima;

dichiarazioni rese da P..S. ;

risultanze delle attività di sequestro che consentivano il rinvenimento di: a) tre bossoli cal. 22, esplosi dalla stessa arma, identificati dalla consulenza balistica in quella in uso ad A. ; b) sette bossoli cal. 380, esplosi tutti dall’arma in uso a S.P. ; c) quattro proiettili cal. 9 sparati dalla stessa arma che aveva ferito M. (quella in uso a S. ); d) una cartuccia inesplosa cal. 6,35 – che presentava tracce di scartellamento di un’arma cal. 6,35 inceppatasi – nella pozza di sangue vicina a Sc. ; d) due proiettili inesplosi cal. 6,35 in una tasca del giubbotto della vittima; e) una barra di metallo nel terreno vicino ad un albero; f) un tubo di metallo sotto un’auto parcheggiata di fronte al civico n. 21 di via ….

3. La sentenza impugnata argomentava, sulla base delle risultanze processuali in precedenza indicate, che l’omicidio di Sc. non era stato commesso dai due imputati per difendere Pi.Du.Io. , atteso che gli avversali, dopo avere aggredito e percosso quest’ultimo, erano scappati, intimoriti dai colpi di pistola esplosi da S. ed A. e non costituivano, quindi, più una minaccia per lo stesso Pi. . Veniva, altresì, escluso che l’azione omicidiaria fosse riconducibile alla necessità dei due imputati di difendere se stessi, in quanto S. ed A. , pur vedendo gli avversari scappare spaventati, non si erano allontanati, come pure avrebbero potuto, ma erano tornati indietro, scegliendo così il rischio di ritrovarsi davanti Sc. armato, perché erano ben consapevoli che, stando all’interno della Mercedes, diventano un bersaglio impossibile da raggiungere (cfr. dichiarazioni rese da S. il 19 gennaio).

Ad avviso dei giudici non sussisteva, pertanto, un pericolo attuale per l’incolumità dei due ricorrenti o di Pi. . In ogni caso, quand’anche si fosse voluto ritenere sussistente il pericolo per la vita degli imputati e di Pi. , l’esimente della legittima difesa non era configurabile per motivi ancor più radicali. Il presupposto della costrizione ad agire per la necessità di difendersi da un pericolo attuale presuppone, infatti, che il soggetto non abbia contribuito scientemente a dare causa all’insorgenza del rischio (Sez. 1, n. 2911 del 7 dicembre 2007).

L’antefatto prossimo della sparatoria offriva plurimi spunti per ritenere che quella sera i due imputati (insieme ai due Pi. e a D. ) avessero contribuito a creare i presupposti della sparatoria e avessero essi stessi innalzato il livello dello scontro da tempo in corso con gli avversari. Pur essendo incontestabile che la sera dell’omicidio la prima iniziativa minacciosa era stata assunta dal gruppo dei rumeni, come comprovato dalla chiamata ai Carabinieri effettuata dalla Ma. , particolarmente significative apparivano alcune caratteristiche della reazione assunta dal c.d. gruppo albanese. Alla minaccia costituita dalla presenza inquietante di più auto che passavano davanti al locale (omissis) , Pi.Du.Io. aveva reagito uscendo in strada (dove veniva ferito), rientrando nel locale per avvisare gli altri, uscendo immediatamente dopo, mettendosi alla guida non di una sua auto, bensì di una rubata, previamente dotata di un vero e proprio arsenale di oggetti atti ad offendere e armi bianche, a bordo, della quale, insieme ad un’altra persona, si era messo ad inseguire le auto avversari. Non si trattava di una condotta obbligata, ove si consideri che altri individui, presenti nel locale, sceglievano di chiudere a chiave la porta, asserragliarsi in cantina, chiamare aiuto e attendere che il pericolo passasse. Il gestore di fatto del locale (B.G. ), a sua volta, avvertiva i due imputati prima ancora che la Ma. chiamasse i Carabinieri.

L’analisi dei tabulati acquisiti evidenziava che non era stato il ritardo delle forze debordine a determinare l’intervento di S. ed A. che, per loro stessa ammissione, a seguito delle minacce dei rumeni, si erano già dotati di due pistole che portavano sempre con sé affinché fossero prontamente utilizzabili in caso di bisogno contro di loro e, la sera del fatto, erano stati subito chiamati da G. che li sapeva armati.

La Corte territoriale sottolineava, inoltre, la circostanza che, una volta intervenuti, i due imputati non si erano limitati a difendere Pi. , impegnato nell’inseguimento, bensì avevano tenuto un comportamento obiettivamente offensivo, come comprovato dal fatto che avevano superato l’auto condotta da Pi. , ferma ad un semaforo, avevano sparato alla ruote dell’”Audi 4″, ove si trovavano i rumeni, avevano omesso di chiedere l’intervento a loro difesa dei Vigili urbani trovati lungo il tragitto. Lo stesso Pi.Du.Io. , a sua volta, si era diretto volontariamente contro l’”Audi 4″ degli avversari, l’aveva bloccata e aveva cominciato a infrangere, con gli strumenti in suo possesso, il parabrezza e la carrozzeria dell’auto avversaria.

Tutte le condotte poste in essere da S. , A. e Pi. non costituivano, quindi, una reazione auto difensiva obbligata all’aggressione altrui (art. 52 c.p.), ma piuttosto un’azione ritorsiva sproporzionata e per nulla necessitata, contraddistinta dall’innalzamento del livello dello scontro fino alla sparatoria e dalla cosciente accettazione del pericolo invocato, invece, dalla difesa come presupposto dell’esimente della legittima difesa.

4. A giudizio della Corte territoriale non sussistevano neppure i presupposti della legittima difesa putativa, essendo da escludere che S. ed A. avessero sparato e ucciso Sc. per l’esistenza di un reale e attuale rischio cui in quel momento essi o Du.Io..Pi. erano esposti. Gli elementi probatori acquisiti non consentivano, infatti, di individuare elementi tali da giustificare un eventuale errore di valutazione in cui sarebbero potuti incorrere; dunque non era neppure configurarle una sproporzione tra la reazione adottata e la situazione avversata.

Era anche da escludere l’eccesso colposo in legittima difesa, non ricorrendo i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati.

5. Ad avviso dei giudici di merito non poteva essere riconosciuta l’attenuante della provocazione, atteso che l’omicidio era da collocare nel contesto di una catena continua di azioni e reazioni violente tra i due opposti schieramenti in cui ad animare gli imputati non era tanto Tira per i soprusi iniziali, ma piuttosto la volontà di vendetta, punizione e annientamento dell’antagonista con adozione di strumenti micidiali. Questo atteggiamento di fredda organizzazione preventiva non poteva essere confuso con quello stato di sommovimento emotivo che, di fronte al fatto ingiusto altrui, fa ritenere l’agente meritevole di un’attenuazione di pena.

6. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i comuni difensori di fiducia, gli imputati i quali, anche mediante motivi nuovi, formulano le seguenti censure.

Lamentano erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento della scriminante della legittima difesa, quanto meno nella forma putativa, o dell’eccesso colposo in legittima difesa. Osservano, in proposito, che le dichiarazioni degli imputati, i quali hanno concordemente riferito, sia pure con qualche sfumatura nelle varie occasioni, di avere sparato contro Sc. allorché lo videro puntare la pistola contro di loro e di avere, quindi, esploso alcuni colpi d’arma da fuoco con direzione verso il basso verso il gruppo della persone intente a picchiare Pi. , sono corroborate da una circostanza ritenuto pienamente provata dalla sentenza impugnata, ossia la disponibilità di una pistola cal. 6.,35 da parte della vittima.

Denunciano, inoltre, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta falsità delle versioni dei fatti fornite dagli imputati: tale giudizio, infatti, si fonda sull’acritico recepimento della ricostruzione dell’accaduto effettuata dai consulenti del pubblico ministero, inficiata da errori di fatto e vizi logici con particolare riguardo: a) alla esplosione dei “due colpi” della pistola cal. 22 nei pressi del cartello stradale ove vennero rinvenuti i due bossoli, incompatibile con le risultanze dell’autopsia da cui si evince che entrambi i colpi attinsero il corpo di Sc. nella zona inguinale; b) alla posizione di Ci. – colpito di rimbalzo dal primo dei tre colpi esplosi dalla “rifle” cal. 22 – che, al momento dell’avanzamento dell’auto Mercedes davanti alle due macchine incidentate, prima dell’inversione a “u”, si trovava di spalle rispetto ad essa e, quindi, non poteva logicamente essere attinto dal colpo sparato dal finestrino destro dell’auto; c) all’erroneo apprezzamento della descrizione dei fatti fornita dal romeno C. con il disegno riportata a p. 16 della sentenza impugnata, atteso che il punto indicato da C. con l’asterisco è esattamente il punto indicato nelle dichiarazioni di S. (cfr. disegno a pag. 35 della sentenza) e che, invece, la posizione in cui fu trovato Sc. ferito si trova al punto opposto dell’incrocio nelle cui vicinanze si trova il cartello che, secondo i consulenti del pubblico ministero, sarebbe stato raggiunto dal colpo d’arma da fuoco; d) alla mancata valutazione della localizzazione delle due gore di sangue, poste a distanza di alcuni metri l’ima dall’altra, indicative del fatto che Sc. si mosse dalla posizione in cui fu colpito, circostanza a sua volta da correlare con il ferimento di Ci. sul lato di via …, ove venne colpito Sc. , confermativa anch’essa delle veridicità delle dichiarazioni rese dagli imputati; e) all’omesso apprezzamento del narrato di C.C. , secondo cui, dopo lo scontro con l’Alfa 166, si sarebbe immediatamente unito a loro Sc. .

Tutti questi elementi, ove adeguatamente considerati, avrebbero dovuto portare a ravvisare la scriminante della legittima difesa di cui sussistevano gli estremi oggetti vi o, comunque, soggettivamente percepiti come tali: un uomo armato che, all’incrocio delle due strade, punta la pistola contro gli occupanti dell’auto “Mercedes”; un gruppo di uomini che percuotono violentemente un individuo a terra integrano la scriminante di cui all’art. 52 c.p..

Lamentano, altresì, violazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo all’omesso riconoscimento della legittima difesa, almeno nelle forme della putatività o dell’eccesso. Evidenziano l’erroneo rilievo attribuito dai giudici di merito al requisito della non volontaria causazione del pericolo, non previsto dall’art. 52 c.p. Né si può ritenere che, nel caso di specie, gli imputati abbiano creato una situazione prodromica e strumentale rispetto al compimento di un’offesa, atteso che essi si trovarono ad affrontare una situazione di pericolo provocata esclusivamente dai soggetti rumeni che avevano in precedenza minacciato gravemente la comunità albanese, stavano percuotendo Pi. e avevano puntato per primi l’arma contro gli imputati, come desumibile dalla condotta posta in essere da Sc. .

Denunciano, inoltre, inosservanza della legge penale e vizio della motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione, considerati: a) l’ingiustizia del comportamento della vittima; b) lo stato d’ira in cui agirono gli imputati, desumibile dalle reiterate richieste di intervento delle forze dell’ordine sollecitate da Gi..Ma. , titolare del locale (OMISSIS) e cognata di P..S. , preoccupata dalle minacce provenienti dai rumeni, nonché dalla richiesta di aiuto avanzata telefonicamente ad A. da parte di B.J. e dal brevissimo lasso di tempo intercorso tra la stessa e la sparatoria, indicativo dell’assenza di qualsiasi programmazione punitiva; c) il legame di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione.

7. Il processo, originariamente fissato all’udienza pubblica del 9 maggio 2013 dinanzi a questa Corte, con provvedimento presidenziale del 22 aprile 2013, veniva rinviato al 23 maggio 2013.

 

Osserva in diritto

I ricorsi non sono fondati.

1. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti dalla sussistenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Con l’espressione pericolo deve intendersi una situazione nella quale, alla luce delle leggi di esperienza, vi sia la probabilità (o la rilevante possibilità) dei verificarsi di un evento lesivo. Il giudizio di pericolo deve essere fondato sulla base delle circostanze presenti al momento dell’aggressione, anche se accertate o accertabili solo ex posi, prescindendo dagli accadimenti successivi. Secondo un consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale il pericolo è attuale sia quando la verificazione del danno, cui si riferisce la situazione di pericolo, appare imminente sia quando l’aggressione sia già iniziata e sia ancora in corso di attuazione, sicché la difesa è funzionale ad evitare ulteriori eventi dannosi o, comunque, ad evitare il consolidamento di una situazione antigiuridica che renderebbe definitivo il danno patito dalla vittima. In entrambi i casi, l’azione difensiva è diretta ad evitare un danno che non si è ancora verificato o, comunque, non si è ancora verificato in tutta la sua estensione.

Il pericolo di offesa al diritto proprio o altrui non consiste semplicemente in un generico pericolo di lesione del diritto stesso; l’espressione “offesa” evidenzia, infatti, l’esigenza che il pericolo di offesa scaturisca da un’aggressione, ossia da una condotta umana; e proprio tale caratteristica costituisce la principale nota differenziale della legittima difesa rispetto allo stato di necessità.

Diversamente che in tema di provocazione (art. 62 n. 2 e 599, comma 2, c.p.), ove l’ingiustizia del fatto contro cui si reagisce viene per lo più riferita alla contrarietà del fatto a norme morali e sociali (oltre che giuridiche), al requisito dell’ingiustizia di cui all’art. 52 c.p. deve essere assegnato un significato strettamente giuridico: ingiusta è l’offesa vietata dall’ordinamento, ossia l’offesa antigiuridica.

2. Per essere legittima la difesa deve essere: a) costretta; b) necessaria; c) proporzionata.

Si ha costrizione quando il soggetto subisce l’alternativa tra il reagire o tollerare l’attacco esterno senza esserne l’artefice. Ciò si verifica quando tale alternativa non è causata o accettata dall’aggredito o quando egli non possa sottrarvisi senza pregiudizio. Non è, pertanto configurabile la costrizione se il soggetto agente abbia agito non per scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione (Sez. 1, n. 3200 del 18 febbraio 2000) o in un contesto di sfida reciproca (Sez. 5, n. 7635 del 16 novembre 2006; Sez. 1, n. 365 del 24 settembre 1999). La legittima difesa non è neppure invocabile da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall’altrui aggressione.

Le espressioni contenute nell’art. 52 c.p. (“necessità di difendere” e “proporzionata all’offesa”) sono univocamente espressive del fatto che la condotta deve risultare Tunica possibile, perché non sostituibile con altra ugualmente idonea a paralizzare o ad attenuare il pericolo. La legittima difesa è, quindi, esclusa se all’aggressione ingiusta l’autore possa sottrarsi senza pregiudizio (c.d. commodus discessus).

La difesa è necessitata, quando la condotta difensiva prescelta dall’agente è l’unica idonea a respingere l’aggressione; sotto questo profilo la “necessità” attiene ai mezzi adoperati per difendersi.

La difesa è proporzionata quando il bene giuridico leso dalla condotta difensiva è comparabile con quello che era stato attaccato dall’azione offensiva ingiusta alla luce della tavola dei valori costituzionali. La vantazione della proporzione presuppone, innanzitutto, l’analisi dei mezzi a disposizione dell’aggredito per difendersi e la verifica della disponibilità di altri mezzi rispetto a quello effettivamente adoperato.

Peraltro, il criterio della proporzione tra beni è intrinsecamente insufficiente, occorrendo tenere presenti anche: l’intensità del pericolo cui i due beni sono esposti; lo stato soggettivo dell’aggressore; il grado della costrizione; la consistenza della necessità.

3.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati e, con iter argomentativo immune da vizi logici o giuridici, ha escluso la configurabilità della legittima difesa. In tale prospettiva ha, in primo luogo, evidenziato che, al momento degli spari d’arma da fuoco contro Sc. , la contrapposizione tra i due gruppi degli albanesi e dei rumeni non era in atto, la vittima si trovava da sola, a piedi, armata sul lato opposto rispetto a quello in cui si era sviluppato lo scontro, gli altri avversari si erano tutti dati alla fuga, intimoriti dai colpi di pistola in precedenza esplosi dai due imputati, questi ultimi si trovavano sull’autovettura Mercedes, ciascuno in possesso di armi, non si era verificata alcuna forma di aggressione nei loro riguardi ad opera di Sc. o di altre persone, non sussisteva alcuna perdurante situazione di pericolo per Du.Io..Pi. , ormai già ferito a terra. Sulla base di tali considerazioni, fondate su una puntuale analisi delle emergenze processuali acquisite, in precedenza richiamate, è stato escluso, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che ricorresse una situazione di pericolo attuale per l’incolumità dei due ricorrenti o di Du.Io..Pi. .

I giudici territoriali hanno, inoltre, correttamente valorizzato la circostanza che S.P. e A. , pur potendo realizzare un commodus discessus allontanandosi velocemente a bordo dell’auto, avevano consapevolmente e deliberatamente scelto di effettuare l’inversione di marcia e di tornare sul luogo del fatto, accettando il rischio di incontrare Sc. armato, consci di essere protetti dall’abitacolo dell’autovettura su cui viaggiavano e di rappresentare, pertanto, un bersaglio impossibile da raggiungere.

La sentenza impugnata ha, inoltre, inquadrato il comportamento serbato da S.P. e E..A. nei confronti di Sc. alla luce delle condotte da essi complessivamente realizzate il giorno dell’omicidio. Essi, infatti, intervenuti su richiesta dei loro connazionali, non si limitavano a difendere Pi.Du.Io. , impegnato nell’inseguimento degli avversari, bensì tenevano un comportamento obiettivamente offensivo, come comprovato dal fatto che, dopo avere sorpassato l’autovettura su cui viaggiava Pi.Du.Io. , sparavano alla ruote dell’”Audi 4″ su cui viaggiavano i rumeni.

Il loro intento obiettivamente aggressivo è stato, inoltre, desunto dal fatto che i due ricorrenti, pur potendo sollecitare l’intervento della forza pubblica (una pattuglia di Vigili urbani incontrata lungo il percorso), avevano omesso di richiedere aiuto all’autorità pubblica, optando scientemente e volontariamente per non consentite forme violente di aggressione dell’altrui integrità fisica.

Nelle condotte poste in essere da S. , A. e Pi. non sono stati, quindi, correttamente ravvisati i requisiti della costrizione, della necessità e della proporzione, richiesti dall’art. 52 c.p. ai fini dell’applicazione della causa di giustificazione disciplinata dalla suddetta disposizione.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l’esimente non è applicabile a chi agisce nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui determinata (Sez. 1, n. 12740 del 20 dicembre 2011; Sez. 1, n. 2654 del 9 novembre 2011; Sez., 1, n. 2911 del 7 dicembre 2007; Sez. 1, n. 15025 del 14 febbraio 2006; Sez., 1, n. 10406 del 18 gennaio 2005).

4. La sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza della legittima difesa putativa.

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale con la sola differenza che, nella prima, la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti. Tale errore che ha efficacia esimente se è scusabile e comporta responsabilità di cui all’art. 59, comma ultimo, c.p. quando sia determinato da colpa – deve in entrambe le ipotesi trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicché la legittima difesa putativa non può valutarsi alla luce di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi, quindi, dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo, invece, essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato Terrore. Essa, pertanto, può configurarsi se e in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo, persuasione che peraltro deve trovare adeguata correlazione nel complesso delle circostanze oggettive in cui l’azione della difesa venga a estrinsecarsi.

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, correttamente la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della legittima difesa putativa, osservando che la situazione in cui erano venuti a trovarsi S.P. ed E..A. era tale da non legittimare l’insorgere negli stessi di un errore circa l’esistenza di una situazione di pericolo, tenuto conto del fatto che Sc. si trovava da solo, a piedi, armato sul lato della strada opposto rispetto a quello in cui in precedenza si era verificato lo scontro tra i due gruppi, gli altri avversari erano scappati, Sc. non aveva posto in essere alcun comportamento violento in danno degli imputati che si trovavano sull’auto, protetti dall’abitacolo e, oltre a godere di una posizione di superiorità numerica, erano entrambi armati.

5.Non meritano accoglimento neppure le censure difensive riguardanti l’omesso riconoscimento dell’eccesso colposo in legittima difesa.

L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. I, n. 45425 del 25 ottobre 2005).

La sentenza impugnata ha correttamente escluso la configurabilità dell’ipotesi prevista dall’art. 55 c.p., evidenziando, oltre all’assenza dei presupposti di fatto della legittima difesa in precedenza illustrati, la riconducibilità della sproporzione della reazione dei due imputati non ad una valutazione erronea, bensì ad una determinazione consapevole e volontaria.

6. I plurimi rilievi difensivi circa l’asserita erronea esclusione del]’esimente della legittima difesa, anche nella forma putativa, o dell’eccesso colposo in legittima difesa presuppongono, in realtà una non consentita lettura alternativa delle emergenze processuali, sorrette da un ragionamento giuridico immune da vizi logici e giuridici.

Alla luce della nuova formulazione dell’art. 606, lett. e), c.p.p., novellato dall’art. 8 della l. 20 febbraio 2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia “effettiva” e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d)non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6^ n. 10951 del 15 marzo 2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati da] ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 10951 del 15 marzo 2006).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi “atti del processo” e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una vantazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare Yiter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, dopo un’approfondita disamina dei rilievi difensivi, ha illustrato le ragioni per le quali sono pienamente condivisibili le risultanze della consulenza balistica. In proposito sottolinea che la consulenza muove da tre dati incontrovertibili: la localizzazione sul lato della strada del civico 21 di via … delle macchie di sangue della vittima; la localizzazione sul medesimo lato della strada del civico 21 del cartello stradale colpito da un proiettile privo di incamiciatura, la presenza di particelle di sparo nell’abitacolo della Mercedes 270 solo in prossimità del finestrino anteriore destro.

Questi tre elementi, coordinati fra loro, attestano, secondo i giudici che hanno al riguardo sviluppato un corretto ragionamento giuridico, che Sc. venne fatto oggetto di colpi (e fu in effetti colpito) da A. attraverso il suo finestrino destro non quando la vittima si trovava davanti alla parte anteriore delle auto incidentate, né mentre si trovava sull’opposto lato dell’incrocio (come disegnato da S. ), ma mentre si trovava in prossimità del civico 21; infatti lì cadde lasciando a terra il sangue (in una prima pozza più vicina al muro dello stabile e poi, rivoltandosi a terra, in una più centrale della strada); nel suddetto luogo è infisso il cartello stradale che fu colpito non perché fosse un reale bersaglio, ma perché era vicino all’unico bersaglio umano costituito da Sc. stesso. Sulla base di questi elementi obiettivi, tra loro logicamente correlati, la sentenza impugnata, con argomentazioni puntuali ed esenti da contraddizioni, è giunta alla conclusione che Sc. venne colpito quando la Mercedes aveva fatto la inversione ad U in via …, ritrovandosi con il cofano anteriore rivolto verso l’incrocio con via … e il suo finestrino destro rivolto verso il civico n. 21. Tali dati, letti ed interpretati alla luce della consulenza balistica, sono stati ritenuti univocamente espressivi della circostanza che i colpi mortali contro Sc. vennero sparati (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei ricorrenti) solo dopo che l’autovettura su cui viaggiavano i due imputati aveva fatto inversione ad U e Sc. si era spostato armato sul lato opposto della strada.

7. Non fondato è anche il motivo di ricorso concernente il mancato riconoscimento della provocazione.

Ai fini della configurabilità dell’attenuante della provocazione occorrono: a) lo “stato d’ira”, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto ingiusto altrui”, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall’inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l’ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse (Cass., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 16790, rv. 240282).

Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della provocazione, tenuto conto del complessivo quadro di contrapposizione tra gruppi avversi in cui doveva inquadrarsi l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco da parte degli imputati contro Sc. , quadro che aveva progressivamente condotto a reciproche aggressioni in termini tali da non consentire l’attribuzione all’una o all’altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione. In tale prospettiva la Corte territoriale ha inquadrato le condotte dei ricorrenti nell’ambito di una reazione, meditata, di crescente vendetta del gruppo albanese in danno di quello rumeno e di una progressiva esplosione di intenti vendicativi; in tale contesto, quindi, non possono assumere rilievo giuridico, ai fini del riconoscimento dell’attenuante in questione, gli elementi di fatto indicati dalla difesa, costituenti una valorizzazione parziale del più ampio e complesso compendio probatorio.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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