cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
sentenza 10 gennaio 2014, n. 773

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi Piet – rel. Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere
Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 5856/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 22/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi Pietro; lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame dell’ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 22.1.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino respingeva le istanze di (OMISSIS) con le quali aveva chiesto l’affidamento in prova ai servizi sociali e in subordine la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza premetteva che il (OMISSIS) era stato condannato per il delitto di estorsione alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e che doveva scontare un residuo pena di anni 2, mesi 10 e giorni 24 (inizio pena 19.10.2012 – fine pena 11.9.2015).
Dava atto che dalla relazione di sintesi risultava che il comportamento del (OMISSIS) in carcere risultava corretto; che aveva risarcito le parti lese; che aveva svolto attivita’ lavorativa anche nel periodo in cui era stato ristretto agli arresti domiciliari; che aveva ammesso di aver fatto
un grave errore. La relazione aveva concluso con parere favorevole alla concessione dei benefici richiesti, pur dando atto della brevita’ del periodo di osservazione in carcere.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva l’istanza di affidamento in prova, considerando la gravita’ del reato in espiazione; la incompletezza della relazione di sintesi; la mancanza di prove del completo distacco e della critica revisione del vissuto criminale da parte del condannato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per inosservanza dell’articolo 47 O.P. ed erronea applicazione della legge penale.
Il Tribunale di sorveglianza aveva tenuto conto solo della gravita’ del fatto, senza considerare la successiva evoluzione della personalita’ del ricorrente, desumibile dall’impegno nell’attivita’ lavorativa, svolta anche negli otto mesi trascorsi agli arresti domiciliari; le positive informazioni fornite dagli assistenti sociali; l’assoluta mancanza di collegamenti con ambienti criminali; l’inserimento in un nucleo familiare unito; le positive informazioni dei Carabinieri; la concreta possibilita’ di svolgere, in caso di concessione dell’affidamento, una regolare attivita’ lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui e’ finalizzato l’istituto, non possono, di per se’, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravita’ del reato per cui e’ intervenuta condanna, i negativi precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, ne’ puo’ richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalita’, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (V. Sez. 1 sentenza n. 6153 del 19.11.1995, Rv. 203154).
La motivazione dell’ordinanza impugnata appare inadeguata e sostanzialmente contraddittoria, poiche’, da una parte, afferma di non ravvisare nel comportamento del (OMISSIS) indici concreti di una effettiva revisione della precedente condotta deviata, ma, d’altra parte, riconosce una serie di significativi indici della richiesta revisione critica, quali il risarcimento dei danni cagionati alle parti lese, l’attivita’ lavorativa svolta anche nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, la correttezza del comportamento serbato nel periodo di detenzione in carcere, l’ammissione, riportata nella relazione di sintesi, di aver commesso un grave errore.
Non si e’ tenuto conto, inoltre, delle informazioni dell’autorita’ di polizia preposta al controllo, nel periodo trascorso agli arresti domiciliari, e la brevita’ del periodo di osservazione in carcere non puo’ essere, di per se’, motivo sufficiente per negare il processo di revisione da parte del condannato, sia perche’ comunque la relazione di sintesi aveva espresso un parere favorevole alla concessione anche dell’affidamento in prova, in ragione del comportamento tenuto dal condannato dopo la commissione del reato, sia perche’, per essere ammessi al suddetto beneficio, e’ sufficiente che il processo critico sia stato avviato, e nel caso di specie, oltre a risultare avviato alla stregua degli stessi indici indicati nell’ordinanza, non vi e’ alcuna smentita all’asserzione della difesa (riportata nelle premesse dell’ordinanza impugnata) che il (OMISSIS) non aveva alcun collegamento con ambienti di criminalita’ organizzata.
Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

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