Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 1 dicembre 2014, n. 50149
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristin – Presidente
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Consigliere
Dott. LA POSTA Lucia – Consigliere
Dott. CASA Filippo – rel. Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 2015/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 19/02/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASA FILIPPO;
lette le conclusioni del PG Dott. D’ANGELO Giovanni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19.2.2014, il Magistrato di Sorveglianza di Bologna revocava la misura dell’esecuzione della pena presso il domicilio che era stata disposta a favore di (OMISSIS), ai sensi della Legge n. 199 del 2010, in ragione del fatto che il medesimo era stato denunciato in data 16.2.2014 per violenza sessuale in danno di una minorenne.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, deducendo:
1) violazione di legge per erronea applicazione della Legge n. 199 del 2010, articolo 1, articoli 51 ter, 69 e 70 O.P., essendo stata disposta la revoca dal Magistrato di Sorveglianza anziche’ dal Tribunale di Sorveglianza competente;
2) violazione di legge (Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 6) e carenza di motivazione, avendo il Magistrato provveduto senza disporre delle dichiarazioni della persona offesa, e, dunque, senza la possibilita’ di valutarne il grado di attendibilita’; la revoca, in sostanza, era stata automaticamente collegata alla proposta denuncia.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.
Rileva il Procuratore, sul piano sistematico, che l’organo giudiziario titolare della potesta’ di statuizione di una misura e’ anche titolare della potesta’ di revoca.
Osserva, inoltre, che la Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, richiama l’applicazione, tra gli altri, dell’articolo 47 ter O.P., commi 4, 4 bis, 5 e 6.
Ora, il comma 4 bis esplicita potesta’ del Tribunale di Sorveglianza, che viene, con il richiamo applicativo, conferita al Magistrato di Sorveglianza, mentre il comma 6 disciplina la revoca del beneficio penitenziario richiamato della detenzione domiciliare, talche’ e’ evidente – secondo il Procuratore – che detto richiamo legittimi in concreto il Magistrato di Sorveglianza, che ha potesta’ di adottare la misura in questione, a statuire, in presenza delle ragioni che la giustifichino, sulla revoca della misura stessa.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, deducendo:
1) violazione di legge per erronea applicazione della Legge n. 199 del 2010, articolo 1, articoli 51 ter, 69 e 70 O.P., essendo stata disposta la revoca dal Magistrato di Sorveglianza anziche’ dal Tribunale di Sorveglianza competente;
2) violazione di legge (Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 6) e carenza di motivazione, avendo il Magistrato provveduto senza disporre delle dichiarazioni della persona offesa, e, dunque, senza la possibilita’ di valutarne il grado di attendibilita’; la revoca, in sostanza, era stata automaticamente collegata alla proposta denuncia.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso.
Rileva il Procuratore, sul piano sistematico, che l’organo giudiziario titolare della potesta’ di statuizione di una misura e’ anche titolare della potesta’ di revoca.
Osserva, inoltre, che la Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, richiama l’applicazione, tra gli altri, dell’articolo 47 ter O.P., commi 4, 4 bis, 5 e 6.
Ora, il comma 4 bis esplicita potesta’ del Tribunale di Sorveglianza, che viene, con il richiamo applicativo, conferita al Magistrato di Sorveglianza, mentre il comma 6 disciplina la revoca del beneficio penitenziario richiamato della detenzione domiciliare, talche’ e’ evidente – secondo il Procuratore – che detto richiamo legittimi in concreto il Magistrato di Sorveglianza, che ha potesta’ di adottare la misura in questione, a statuire, in presenza delle ragioni che la giustifichino, sulla revoca della misura stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
2. Posto che si controverte sulla corretta interpretazione della L. 26 novembre 2010, n. 199, articolo 1, comma 8, (“Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”), vale la pena riportare, in premessa, il testo integrale della norma, che recita: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47 ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, articoli 51 bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7 bis, e successive modificazioni, nonche’ le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-ter, commi 4 e 4-bis e articolo 51 bis, tuttavia, il provvedimento e’ adottato dal magistrato di sorveglianza”.
2.1. Secondo la tesi del ricorrente, detta disposizione, da una parte, riserva, espressamente, al Magistrato di Sorveglianza la decisione in ordine all’applicazione ed all’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, dall’altra, omette una corrispondente, analoga previsione per cio’ che attiene alla revoca della misura stessa.
Tale scelta normativa poggia su una ragione evidente: l’attribuzione al Giudice monocratico della competenza a decidere l’applicazione della misura soddisfa le esigenze di snellezza e celerita’ che hanno indotto all’adozione della legge de qua, mentre la revoca, per la gravita’ delle sue conseguenze, non puo’ essere sottratta al vaglio del Collegio.
Opina il ricorrente che non puo’ valere, a contrario, il richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 8, citato a una serie di disposizioni normative che escludono gli articoli 51 ter e 70 O.P., poiche’ le norme richiamate attengono tutte alla sola fase esecutiva della misura, con cio’ dovendosi ritenere che, per quanto concerne il procedimento, debbano trovare applicazione le regole generali previste dalla Legge Penitenziaria.
2.2. Secondo la tesi sostenuta dal Procuratore Generale presso questa Corte, il richiamo operato dalla Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, fra gli altri, dell’articolo 47 ter O.P., commi 4 bis e 6, non lascia dubbi sul conferimento al Magistrato di Sorveglianza, non solo della potesta’ di applicare la misura – attribuitagli in modo esplicito – ma anche della potesta’ di revoca, giustificata dalle suesposte ragioni di carattere sistematico.
3. Ad avviso del Collegio, appare piu’ convincente la prima opzione ermeneutica.
Per un approccio adeguato al tema, e’ indispensabile ricordare che la legge n. 199 del 2010 si inseriva nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo in occasione dell’adozione del Piano carceri gennaio 2010.
Il provvedimento, in particolare, costituiva attuazione del terzo dei quattro pilastri dello stesso Piano, quello relativo ad interventi di miglioramento normativo.
Il testo, costituito da cinque articoli, all’articolo 1 introduceva la possibilita’ di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi (l’iniziale limite di un anno fu cosi’ aumentato dal Decreto Legge n. 211 del 2011), anche residua di pena maggiore (comma 1).
L’istituto aveva natura di misura temporanea applicabile fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonche’ in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
La decisione sull’esecuzione domiciliare della pena detentiva breve veniva attribuita alla competenza del Magistrato di Sorveglianza; il rinvio al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all’articolo 69-bis ord. pen., (insieme con la riduzione del termine per decidere da 15 a 5 giorni) prefigurava un iter dell’istanza particolarmente snello (comma 5).
Per una corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 8, piu’ sopra riportato integralmente, non puo’, dunque, prescindersi dalla chiara finalita’ deflattiva che ha ispirato il legislatore nel prevedere la possibilita’ di esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi.
Cio’ posto, si osserva che, mentre l’esplicita previsione del conferimento della potesta’ applicativa della misura detentiva domiciliare al Magistrato di Sorveglianza appare conforme alla ratio legis, sia per la natura monocratica dell’organo giudiziario, sia per la brevita’ e snellezza della procedura relativa, l’assenza di analoga esplicita previsione per l’attribuzione della potesta’ di revoca della misura stessa non pare potersi ascriversi ad una lacuna del legislatore agevolmente colmabile sul piano sistematico – come sostiene il Procuratore Generale nel suo parere scritto, secondo cui il richiamo della Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, anche dell’articolo 47 ter O.P., comma 6, che prevede la revoca della misura, implicherebbe la competenza a decidere sulla stessa del Giudice monocratico che l’aveva originariamente applicata – ma si ritiene, invece, obbedisca all’intento di distinguere fattispecie conformi a finalita’ deflattive, per le quali e’ funzionale la deroga alle regole generali dell’Ordinamento Penitenziario (quale, appunto, la fase dell’applicazione della misura, riservata alla decisione di un organo monocratico all’esito di una procedura piu’ snella), da fattispecie che sono incompatibili con dette finalita’ e, anzi, sono ad esse addirittura contrarie (la revoca della detenzione domiciliare implica il ripristino della detenzione carceraria, ovvero un effetto opposto a quello che il legislatore si era riproposto con l’adozione della Legge n. 199 del 2010), per le quali restano applicabili le regole penitenziarie generali.
A cio’ si aggiunga che il ricorso a un organo collegiale quale il Tribunale di Sorveglianza per la revoca della misura appare preferibile anche in un’ottica garantista, maggiormente necessaria laddove si mette a rischio la conservazione di un beneficio in precedenza acquisito.
4. Per le esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la pronuncia di sua competenza.
2. Posto che si controverte sulla corretta interpretazione della L. 26 novembre 2010, n. 199, articolo 1, comma 8, (“Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”), vale la pena riportare, in premessa, il testo integrale della norma, che recita: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47 ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, articoli 51 bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7 bis, e successive modificazioni, nonche’ le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti della L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 47-ter, commi 4 e 4-bis e articolo 51 bis, tuttavia, il provvedimento e’ adottato dal magistrato di sorveglianza”.
2.1. Secondo la tesi del ricorrente, detta disposizione, da una parte, riserva, espressamente, al Magistrato di Sorveglianza la decisione in ordine all’applicazione ed all’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, dall’altra, omette una corrispondente, analoga previsione per cio’ che attiene alla revoca della misura stessa.
Tale scelta normativa poggia su una ragione evidente: l’attribuzione al Giudice monocratico della competenza a decidere l’applicazione della misura soddisfa le esigenze di snellezza e celerita’ che hanno indotto all’adozione della legge de qua, mentre la revoca, per la gravita’ delle sue conseguenze, non puo’ essere sottratta al vaglio del Collegio.
Opina il ricorrente che non puo’ valere, a contrario, il richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 8, citato a una serie di disposizioni normative che escludono gli articoli 51 ter e 70 O.P., poiche’ le norme richiamate attengono tutte alla sola fase esecutiva della misura, con cio’ dovendosi ritenere che, per quanto concerne il procedimento, debbano trovare applicazione le regole generali previste dalla Legge Penitenziaria.
2.2. Secondo la tesi sostenuta dal Procuratore Generale presso questa Corte, il richiamo operato dalla Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, fra gli altri, dell’articolo 47 ter O.P., commi 4 bis e 6, non lascia dubbi sul conferimento al Magistrato di Sorveglianza, non solo della potesta’ di applicare la misura – attribuitagli in modo esplicito – ma anche della potesta’ di revoca, giustificata dalle suesposte ragioni di carattere sistematico.
3. Ad avviso del Collegio, appare piu’ convincente la prima opzione ermeneutica.
Per un approccio adeguato al tema, e’ indispensabile ricordare che la legge n. 199 del 2010 si inseriva nel quadro della politica di deflazione carceraria annunciata dal Governo in occasione dell’adozione del Piano carceri gennaio 2010.
Il provvedimento, in particolare, costituiva attuazione del terzo dei quattro pilastri dello stesso Piano, quello relativo ad interventi di miglioramento normativo.
Il testo, costituito da cinque articoli, all’articolo 1 introduceva la possibilita’ di scontare presso la propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza la pena detentiva non superiore a 18 mesi (l’iniziale limite di un anno fu cosi’ aumentato dal Decreto Legge n. 211 del 2011), anche residua di pena maggiore (comma 1).
L’istituto aveva natura di misura temporanea applicabile fino alla completa attuazione del Piano carceri, nonche’ in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.
La decisione sull’esecuzione domiciliare della pena detentiva breve veniva attribuita alla competenza del Magistrato di Sorveglianza; il rinvio al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all’articolo 69-bis ord. pen., (insieme con la riduzione del termine per decidere da 15 a 5 giorni) prefigurava un iter dell’istanza particolarmente snello (comma 5).
Per una corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 8, piu’ sopra riportato integralmente, non puo’, dunque, prescindersi dalla chiara finalita’ deflattiva che ha ispirato il legislatore nel prevedere la possibilita’ di esecuzione domiciliare delle pene detentive brevi.
Cio’ posto, si osserva che, mentre l’esplicita previsione del conferimento della potesta’ applicativa della misura detentiva domiciliare al Magistrato di Sorveglianza appare conforme alla ratio legis, sia per la natura monocratica dell’organo giudiziario, sia per la brevita’ e snellezza della procedura relativa, l’assenza di analoga esplicita previsione per l’attribuzione della potesta’ di revoca della misura stessa non pare potersi ascriversi ad una lacuna del legislatore agevolmente colmabile sul piano sistematico – come sostiene il Procuratore Generale nel suo parere scritto, secondo cui il richiamo della Legge n. 199 del 2010, articolo 1, comma 8, anche dell’articolo 47 ter O.P., comma 6, che prevede la revoca della misura, implicherebbe la competenza a decidere sulla stessa del Giudice monocratico che l’aveva originariamente applicata – ma si ritiene, invece, obbedisca all’intento di distinguere fattispecie conformi a finalita’ deflattive, per le quali e’ funzionale la deroga alle regole generali dell’Ordinamento Penitenziario (quale, appunto, la fase dell’applicazione della misura, riservata alla decisione di un organo monocratico all’esito di una procedura piu’ snella), da fattispecie che sono incompatibili con dette finalita’ e, anzi, sono ad esse addirittura contrarie (la revoca della detenzione domiciliare implica il ripristino della detenzione carceraria, ovvero un effetto opposto a quello che il legislatore si era riproposto con l’adozione della Legge n. 199 del 2010), per le quali restano applicabili le regole penitenziarie generali.
A cio’ si aggiunga che il ricorso a un organo collegiale quale il Tribunale di Sorveglianza per la revoca della misura appare preferibile anche in un’ottica garantista, maggiormente necessaria laddove si mette a rischio la conservazione di un beneficio in precedenza acquisito.
4. Per le esposte considerazioni, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per la pronuncia di sua competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
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