Nel riconoscimento della sentenza straniera in Italia non rientra la disciplina legale sulla continuazione.

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 11 aprile 2018, n. 16146.

Nel riconoscimento della sentenza straniera in Italia non rientra la disciplina legale sulla continuazione.

Sentenza 11 aprile 2018, n. 16146
Data udienza 20 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MARCO VANNUCCI;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Molino Pietro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che, per quanto qui interessa, con sentenza emessa il 24 febbraio 2016 la Corte di appello dell’Aquila: delibero’ il riconoscimento, ai fini dell’esecuzione delle pene in Italia, delle sentenze, irrevocabili, emesse rispettivamente dal Tribunale del distretto di Losanna il 7 maggio 2005 e dal Tribunale del distretto dell’Est Vaudois il 17 febbraio 2009, di condanna di (OMISSIS) alle pene in tali atti rispettivamente indicate; determino’ la pena complessiva da scontare in Italia nella misura di quattordici mesi e ventuno giorni di reclusione quanto alla sentenza del 7 maggio 2005, nonche’ nella misura di un anno e dieci mesi di reclusione quanto alla sentenza del 17 febbraio 2009;

che, sempre per quanto qui interessa, con ordinanza emessa il 31 maggio 2017 la Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la domanda di (OMISSIS) per l’applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato (articolo 81 c.p., comma 2) riferibile ai reati per la cui commissione egli era stato condannato con le, sopra indicate, due sentenze emesse in Svizzera e riconosciute in Italia;

che questa e’ la motivazione (mutuata dalla giurisprudenza di legittimita’) fondante tale decisione: il riconoscimento della sentenza straniera in Italia puo’ essere fatto solo per i fini indicati dall’articolo 12 c.p., comma 1, fra i quali non rientra l’applicazione della disciplina legale italiana della continuazione; l’articolo 12 c.p., comma 1, reca una tassativa elencazione degli effetti derivanti dal riconoscimento di una sentenza penale straniera; la L. n. 257 del 1989, articolo 3, comma 2, contiene norma di carattere speciale, come tale non abrogata dall’articolo 735 c.p.p., comma 2, basato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana e riguardante, in generale, tutti i casi di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini della sua esecuzione;

che per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto da lui personalmente sottoscritto) deducendo che: la motivazione alla base della decisione e’ fortemente carente “sul piano normativo di riferimento”, essendosi in essa indicate pronunce di legittimita’ relative alla non possibilita’ di applicare in sede esecutiva la disciplina recata dall’articolo 81 c.p., comma 2, quanto a reati giudicati in Italia e reati giudicati all’estero; tale orientamento interpretativo non ha ragione di applicarsi, avendo esso ricorrente chiesto l’applicazione della disciplina legale del reato continuato per reati accertati con due sentenze straniere riconosciute in Italia ai fini della loro esecuzione; in tale ipotesi l’articolo 12 c.p. non pone alcuna preclusione all’applicazione del vincolo della continuazione, in quanto la sentenza di riconoscimento emessa dalla Corte di appello dell’Aquila e’ una sentenza italiana;

che, inoltre, secondo il ricorrente, l’interpretazione, fatta propria dall’ordinanza impugnata, dei rapporti fra L. n. 257 del 1989 e articolo 735 c.p.p., laddove “esclude un possibile ragguaglio di pena in occasione di due sentenze straniere (non una italiana ed altre straniere) riconosciute dall’Autorita’ Giudiziaria Italiana”, determina violazione degli articoli 3 e 24 Cost., dal momento che “il ricorrente non potrebbe in alcun caso equivalere ad un cittadino (italiano e non) condannato con plurime sentenze emesse dalla Magistratura Italiana”;

che il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione al caso concreto dei principi di diritto piu’ volte affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ quanto alla non applicabilita’ della disciplina di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, per reati accertati con sentenze di condanna emesse all’estero ed oggetto di riconoscimento giudiziale interno ai fini della loro esecuzione in Italia;

che il primo motivo di censura all’ordinanza impugnata e’ infondato, mentre l’eccezione di legittimita’ costituzionale contenuta nel secondo motivo e’ manifestamente infondata;

che l’articolo 81 c.p., comma 2, e’ norma di natura sostanziale e trova quindi applicazione da parte del giudice italiano quanto ai reati ed alle pene previsti dalla legge italiana;

che, per quanto interessa i rapporti fra giurisdizioni italiana e svizzera ai fini dell’esecuzione, in tali Stati, delle sentenze penali di condanna da esse rispettivamente emesse, l’articolo 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento “1) delle persone condannate adottata il 21 marzo 1983 (sottoscritta anche da Italia e Svizzera) e ratificata con la L. n. 334 del 1988, prevede che lo Stato di esecuzione della pena e’ vincolato quanto alla natura giuridica ed alla durata della sanzione cosi’ come stabilite dallo Stato di condanna, salvo il limite della compatibilita’ con la legge dello Stato di esecuzione quanto alla natura ed alla durata stessa della pena (ed in questo caso, e’ consentito allo Stato di esecuzione un circoscritto potere di adattamento);

che tale disciplina di fonte convenzionale, cui l’Italia ha adattato il proprio ordinamento, si coordina con quella recata dall’articolo 735 c.p.p., comma 2, fondato sui criteri di ragguaglio della pena secondo la legge italiana nel caso di riconoscimento di una sentenza straniera ai fini della sua esecuzione in Italia;

che la disciplina dettata dal codice di procedura penale in tema di rapporti giurisdizionali con autorita’ straniere ha, per quanto interessa i rapporti fra Italia e Stati non membri dell’Unione Europea, ha come principio direttivo quello della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale (articolo 696 c.p.p., comma 2);

che nel riconoscere ai fini della loro esecuzione in Italia due o piu’ sentenze di condanna emesse da autorita’ giudiziaria di Stato non membro dell’Unione Europea, e’ precluso al giudice che il riconoscimento effettua l’applicazione dell’istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell’articolo 671 c.p.p. (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 3597 del 15 novembre 1993, Di Carlo, Rv. 197023);

che, inoltre, il principio direttivo in tema di rapporti fra Italia e Stati membri dell’Unione Europea quanto agli effetti in Italia delle sentenze emesse da giudici di altri Stati membri dell’Unione e’ quello (articolo 696 c.p.p., comma 1) della prevalenza delle norme dell’Unione (contenute nel Trattato sull’Unione Europea, nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, negli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi);

che disciplina non dissimile da quella recata dalla citata Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (costituente fonte di diritto interno per effetto dell’ordine di esecuzione recato dalla L. n. 334 del 1988), si rinviene nel Decreto Legislativo n. 161 del 2010, articolo 10, comma 1, lettera f), di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta’ personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione Europea, che, nel caso di trasmissione dall’estero, vincola il giudice italiano a rispettare la durata e la natura della pena stabilita dallo Stato di condanna, membro dell’Unione Europea, salvo il caso della loro incompatibilita’ con la legge italiana (ricorrendo il quale e’ consentito un circoscritto potere di adattamento simile a quello previsto dall’articolo 10 della citata Convenzione di Strasburgo; v. anche articolo 8 della decisione quadro);

che, pertanto, anche nel caso di riconoscimento, ai fini della loro esecuzione in Italia, di due o piu’ sentenze emesse da autorita’ giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione Europea, e’ precluso al giudice italiano che quel riconoscimento attui l’applicazione della disciplina legale interna della continuazione, essendo egli vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 6, n.52235 del 10 novembre 2017, Starzyk, Rv. 271578);

che, nello stesso ordine di concetti, la giurisprudenza di legittimita’ e’ costane nel ritenere non e’ applicabile in sede di esecuzione (articolo 671 c.p.p.) la disciplina di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, non essendo l’ipotesi del vincolo della continuazione contemplata tra quelle cui puo’ essere finalizzato il riconoscimento della sentenza ai sensi dell’articolo 12 c.p., comma 1, (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 8365 del 26 settembre 2013, dep. 2014, Piscioneri, Rv. 259035; Cass. Sez. 1, n. 44604 del 24 ottobre 2011, Figliolino, Rv. 251477; Cass. Sez. 1, n. 19469 del 7 maggio 2008, Castellana, Rv. 240294; Cass. Sez. 1, n. 31422 del 11 maggio 2006, Moffa, Rv. 234790; Cass. Sez. 1, n. 46323 del 4 novembre 2003, Colomban, Rv. 226623);

che l’interpretazione in questione si inserisce nel solco delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale che, con ordinanza n. 72 del 1997, dichiaro’ la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale, per contrasto con l’articolo 3 Cost., dell’articolo 12 del c.p., nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell’individuazione del vincolo della continuazione ai sensi dell’articolo 671 c.p.p.;

che con tale ordinanza il giudice delle leggi evidenzio’ che la disciplina del reato continuato postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicche’ “il riconoscimento della sentenza straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all’estero e quello giudicato nello Stato nonche’ le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la violazione piu’ grave e determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena prevista dall’ordinamento interno” e che “l’applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all’estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, cosi’ restando totalmente eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (articolo 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorita’ straniere”;

che le medesime considerazioni si impongono, a fortiori, nel caso, ricorrente nella specie, di richiesta di applicazione, rivolta al giudice dell’esecuzione italiano, della disciplina della continuazione fra reati per la cui commissione vi e’ stata condanna pronunciata da giudici elvetici con sentenze riconosciute in Italia ai fini della loro esecuzione nel territorio dello Stato;

che il giudice dell’esecuzione, al pari del giudice che il riconoscimento di tali sentenze effettuo’ in funzione della loro esecuzione in Italia, non puo’ applicare la norma recata dall’articolo 81 c.p., comma 2, quanto ai reati accertati ed alle pene inflitte dal giudice elvetico, essendo obbligato, per vincolo derivato dal precetto contenuto nell’articolo 10 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva con L. n. 334 del 1988, al rispetto della natura giuridica e della misura della sanzione cosi’ come stabilite dall’autorita’ giudiziaria elvetica;

che l’interpretazione data della disciplina giuridica rilevante nel caso di specie non determina alcuna disparita’ di trattamento costituzionalmente rilevante (articolo 3 Cost.) fra ipotesi di non applicazione, in sede di esecuzione della pena, della disciplina legale della continuazione fra reati accertati con sentenze di condanna emesse da giudice straniero in Italia riconosciute ai fini della loro esecuzione ed applicazione, ex articolo 671 c.p.p., della medesima disciplina legale fra reati accertati con sentenze di condanna emesse da giudice italiano: e cio’ sul rilievo della non identita’ fra discipline;

che, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, avendo fatto l’ordinanza impugnata corretta applicazione al caso di specie della disciplina legale rilevante;

che dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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