Corte Costituzionale, sentenza n. 281 del 28 ottobre 2011. Nell’acquisizione degli immobili al termine di una procedura coattiva di riscossione delle imposte, il prezzo dell’assegnazione del bene non può essere inferiore a quello posto a base del terzo incanto.

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’art. 85[1], comma 1, del d.P.R. 29 settembre 197, n. 602[i](Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.



 

SENTENZA N. 281 del 28 ottobre 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Alfonso QUARANTA Presidente

– Alfio FINOCCHIARO Giudice

– Franco GALLO “

– Luigi MAZZELLA “

– Gaetano SILVESTRI “

– Sabino CASSESE “

– Giuseppe TESAURO “

– Paolo Maria NAPOLITANO “

– Giuseppe FRIGO “

– Alessandro CRISCUOLO “

– Paolo GROSSI “

– Giorgio LATTANZI “

– Aldo CAROSI “

– Marta CARTABIA “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Forlì con ordinanza del 2 agosto 2010 e dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino con ordinanza del 31 maggio 2010, iscritte al n. 380 del registro ordinanze 2010 ed al n. 5 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2010 e n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di una procedura di riscossione coattiva di crediti tributari effettuata mediante espropriazione immobiliare e promossa nei confronti di un contribuente dalla s.p.a. Equitalia Romagna, agente della riscossione per la provincia di Forlí-Cesena, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Forlí, con ordinanza depositata il 2 agosto 2010 (r.o. n. 380 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) ? secondo cui «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento» ?, «nella parte in cui prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per il prezzo base del terzo incanto”».

1.1. – Il Giudice dell’esecuzione rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) la s.p.a. Equitalia Romagna aveva promosso «esecuzione esattoriale» immobiliare per crediti tributari dello Stato, pari ad € 59.466,41, risultanti dagli estratti di ruolo prodotti in giudizio; b) la procedura di riscossione si era svolta regolarmente con la trascrizione dell’avviso di vendita dell’immobile, la sua notificazione al debitore e l’effettuazione di tre incanti andati deserti; c) la base d’asta del terzo incanto era stata di € 79.454,67; d) l’agente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato per il prezzo costituito dall’importo dei sopra indicati crediti tributari dello Stato, inferiore alla base d’asta del terzo incanto; e) erano intervenuti nell’esecuzione la s.p.a. CORIT ? Riscossioni Locali, per un credito di € 1.628,58, la Cassa dei Risparmi di Forlí e della Romagna, per un credito di € 1.941,15 e la stessa s.p.a. Equitalia Romagna, con due interventi per crediti, rispettivamente, di € 2.581,72 e di € 6.296,79.

1.2. – Il medesimo giudice rimettente premette poi, in punto di diritto, che: a) in base al comma 2 dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (secondo cui, a séguito dell’istanza dell’agente della riscossione di assegnazione dell’immobile allo Stato, il giudice dell’esecuzione, in caso di esito negativo del terzo incanto, «dispone l’assegnazione»), il giudice dell’esecuzione non ha il potere discrezionale di non far luogo all’assegnazione allo Stato né può rifiutare l’emissione del decreto di trasferimento quando lo Stato abbia versato il prezzo nel termine fissato dallo stesso giudice; b) tale assegnazione ha natura “sostitutiva” della vendita forzata ed il prezzo versato dallo Stato, pari alla minor somma tra la base d’asta del terzo incanto ed il credito tributario per il quale si procede, è acquisito alla massa attiva di cui all’art. 509 del codice di procedura civile ed assegnato all’esattore ovvero distribuito tra l’esattore e gli eventuali concorrenti, in ragione delle rispettive cause di prelazione (art. 84 del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 596 cod. proc. civ.); c) l’indicata disciplina esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello Stato sia l’incremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il minore importo del credito tributario per cui si procede e la maggiore base d’asta del terzo incanto; d) il «credito per cui si procede», menzionato dalla disposizione denunciata, è esclusivamente quello tributario, senza che rilevino i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quelli dell’esattore, considerato che l’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 non rinvia né all’art. 589 cod. proc. civ. (secondo cui «l’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506») né all’art. 506 cod. proc. civ. (il quale indica, per l’assegnazione, «un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente»); e) siffatta interpretazione del menzionato quadro normativo e, in particolare, della disposizione denunciata è «l’unica possibile, non essendo prospettabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa».

1.3. – Sulla base di tali premesse, il giudice a quo afferma, in punto di non manifesta infondatezza, che la disposizione denunciata, «nella parte in cui prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per il prezzo base del terzo incanto”», si pone in contrasto: a) con gli artt. 3 e 53 Cost., per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di uguaglianza in sé, e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) con gli artt. 3 e 42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione coattiva».

1.3.1. – Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il rimettente osserva che la disciplina denunciata presenta tre diversi profili di contrasto con la Costituzione, in quanto: a) il parametro del credito tributario per cui si procede non è idoneo a stabilire un ragionevole prezzo di acquisto coattivo dell’immobile; b) irragionevolmente «ceteris paribus premia l’accumulazione del debito» tributario; c) non trova giustificazione nell’adempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, víola il principio di capacità contributiva.

Sotto il primo profilo, il giudice a quo assume che, secondo ragione, l’assegnazione dell’immobile allo Stato, in quanto sostitutiva della vendita, potrebbe avvenire solo con il versamento del prezzo ribassato che funge da base d’asta del terzo incanto (anche a tener conto delle particolari esigenze pubblicistiche sottostanti all’esecuzione esattoriale) e non certo del prezzo corrispondente alla misura del credito tributario per il quale si procede; ammontare, questo, che costituisce una «variabile indipendente dal valore dell’immobile […] neppure indirettamente collegata» con esso.

Sotto il secondo profilo, prosegue il medesimo giudice, la disciplina denunciata è irragionevole, perché «premia» il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d’asta, mentre sfavorisce il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dell’assegnazione del suo immobile allo Stato, subisce, «oltre alla perdita dell’immobile, anche l’ulteriore falcidia rappresentata dalla differenza tra base d’asta e tributo insoluto».

Sotto il terzo profilo, sempre ad avviso del rimettente, la fissazione del prezzo di assegnazione dell’immobile in base al criterio della minor somma tra base d’asta del terzo incanto e credito tributario per cui si procede, pur non avendo la funzione di sanzionare l’inadempienza del contribuente, tuttavia impone a quest’ultimo – nell’evenienza, meramente casuale, che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto – di subire un sacrificio patrimoniale superiore (per la misura pari alla differenza tra la base d’asta ed il debito tributario) a quello commisurato alla sua capacità contributiva e, quindi, a quello corrispondente all’obbligazione tributaria (e relativi accessori), come accertata e risultante dall’estratto di ruolo. Al riguardo, il giudice a quo sottolinea che il principio di capacità contributiva è applicabile anche nella fase della riscossione dei tributi, perché il citato «art. 53 comma 1 Cost. non distingue il momento fisiologico dell’adempimento dalle patologie del rapporto di imposta» e perché «il concorso alle spese pubbliche si attua […] con l’adempimento, spontaneo o coattivo che sia, della pretesa tributaria».

1.3.2. – Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 42 Cost., il rimettente osserva che l’assegnazione dell’immobile allo Stato ad un prezzo pari all’ammontare del credito tributario e, quindi, inferiore al prezzo base del terzo incanto, non costituisce il «serio ristoro» che la giurisprudenza costituzionale richiede per l’indennizzo da corrispondersi in caso di espropriazione per pubblica utilità ai sensi del terzo comma dell’art. 42 Cost. (cita, in proposito, le sentenze di questa Corte n. 348 del 2007 e n. 5 del 1980). Il principio «del serio ristoro», secondo il giudice a quo, pur se previsto per l’indennizzo a séguito di espropriazione per pubblica utilità o di altri atti ablatori disposti dalla pubblica amministrazione, è applicabile anche nell’ipotesi del trasferimento coattivo della proprietà privata di cui al caso di specie, perché «quando lo Stato esercita la potestà, con determinazione unilaterale e fuori da un contesto negoziale, di acquistare un bene privato, il corrispettivo dello scambio deve essere “congruo, serio ed adeguato” ossia deve assumere a parametro – pur potendo discostarsene al ribasso per contemperare interessi pubblici e privati – “il valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso” (Corte cost. 30.1.1980 n. 5) e non può legittimamente basarsi su “elementi del tutto sganciati da tale dato” (Corte cost. 24.10.2007 n. 348)».

1.3.3. – Il rimettente deduce, poi, che per la risoluzione della questione sollevata non soccorre l’ordinanza n. 383 del 1988, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, nella parte in cui, attribuendo all’esattore il potere di procedere all’espropriazione forzata anche quando il debitore sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, «consentono che la procedura esattoriale possa concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor prezzo tra quello dell’incanto e l’ammontare dell’imposta per cui ha avuto luogo l’esecuzione». Per il giudice a quo, infatti: a) i parametri della questione già decisa dalla Corte (artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.) sono diversi da quelli oggi prospettati (artt. 3 e 53 Cost; artt. 3 e 42 Cost.), come sono diverse le questioni; b) a séguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), il quadro normativo dell’esecuzione esattoriale è significativamente mutato e, in particolare, l’allora vigente art. 90 del d.P.R. n. 602 del 1973 – il quale, prevedendo il diritto di riscatto dell’immobile aggiudicato o devoluto allo Stato, consentiva di evitare la falcidia del patrimonio del debitore rappresentata dalla differenza tra base d’asta e pretesa tributaria rimasta insoluta – è stato abrogato; c) anche se permane la facoltà del debitore o di un terzo di adempiere il debito estinguendo il processo esecutivo, purché esercitata prima dell’assegnazione (art. 61 del d.P.R. n. 602 del 1973; art. 187-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), tale facoltà è meramente eventuale; d) comunque, «anche il contribuente inadempiente […] ha diritto a non subire la falcidia del suo patrimonio» conseguente all’applicazione della disposizione denunciata.

1.4. – Quanto alla rilevanza, il Giudice dell’esecuzione, dopo avere ribadito che l’interpretazione della disposizione denunciata sopra indicata è «l’unica possibile» e che non è prospettabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, afferma che, ove non intervenisse la richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sussisterebbero tutte le condizioni per far luogo all’assegnazione allo Stato dell’immobile per un prezzo pari alla «somma per la quale si procede».

2. – È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

2.1. – Quanto al dubbio prospettato dal rimettente in ordine alla ragionevolezza della denunciata disposizione, «rispetto allo scopo e al principio di uguaglianza», la difesa dello Stato afferma che la scelta del legislatore di prevedere l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede «non risulta irragionevole», tenuto conto che: a) le argomentazioni utilizzate dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 383 del 1988 per dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente prima della riforma attuata con il d.lgs. n. 46 del 1999, sono valide anche nell’«attuale contesto normativo in parte mutato» e nonostante la «diversa prospettazione della questione da parte del giudice a quo»; b) il rimettente non ha considerato né che il prezzo base del terzo incanto non può costituire un «utile parametro di riferimento», considerato che per quel prezzo l’immobile «non è risultato “appetibile” sul mercato» né che «per lo Stato la devoluzione rappresenta un “acquisto coattivo”» di detto immobile, con la conseguenza che «L’accoglimento della questione […] comporterebbe […] per lo Stato l’acquisto (coattivo) di un immobile […] ad un valore risultato non appetibile sul mercato, ossia un esito che non potrebbe ritenersi congruo e ragionevole»; c) l’istituto censurato è «preordinato a fronteggiare la invendibilità del bene esecutato evitando che la procedura esecutiva si estingua per mancanza di offerte e non è pregiudizievole per i creditori, che partecipano comunque alla distribuzione del ricavato dall’assegnazione, potendo essi stessi partecipare agli incanti».

2.2. – Quanto al parametro di cui all’art. 53 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato afferma che esso non è conferente, nella specie, atteso che il principio di capacità contributiva «attiene alla genesi dell’obbligazione tributaria, ovvero al momento in cui si verifica il presupposto dell’imposizione» (cita, in proposito, la sentenza di questa Corte n. 172 del 1986, nonché le ordinanze n. 181 del 2007, n. 252 del 1985 e n. 367 del 1983) e non riguarda la «fase patologica dell’obbligazione tributaria», ossia la «fase della riscossione di somme già resesi definitive», nella quale invece si inserisce la disposizione denunciata.

2.3. ? Priva di fondamento è, infine, secondo la medesima Avvocatura generale, anche la questione sollevata in riferimento all’art. 42 Cost., perché detto parametro riguarda l’istituto dell’espropriazione per motivi di interesse generale, che fa sorgere, in capo all’espropriato, un interesse legittimo all’indennizzo, e non quello, ad essa estraneo, dell’espropriazione forzata (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 13 del 1971; n. 93 del 1964; n. 42 del 1964).

3. – Nel corso di una procedura di riscossione coattiva di crediti tributari effettuata mediante espropriazione immobiliare e promossa nei confronti di un contribuente dalla s.p.a. Equitalia Nomos, agente della riscossione per la provincia di Torino, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Torino, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2010 e depositata il successivo 31 maggio 2010 (r.o. n. 5 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., questioni di legittimità dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, «nella parte in cui prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per […] il prezzo base del terzo incanto”».

3.1. – Il Giudice dell’esecuzione rimettente riferisce, in punto di fatto, che: a) il suddetto agente della riscossione aveva promosso «esecuzione esattoriale» immobiliare per crediti tributari dello Stato, pari ad € 48.621,49, risultanti dagli estratti di ruolo prodotti in atti; b) la procedura di riscossione si era svolta regolarmente, con la trascrizione dell’avviso di vendita dell’immobile, la sua notificazione al debitore e l’effettuazione di tre incanti andati deserti; c) la base d’asta del terzo incanto era stata di € 145.331,76; d) l’agente della riscossione aveva chiesto, ai sensi dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, l’assegnazione dell’immobile pignorato allo Stato per il prezzo costituito dall’importo dei sopra indicati crediti tributari dello Stato, inferiore alla base d’asta del terzo incanto; e) era intervenuto nell’esecuzione il «creditore sequestrante Fallimento AEDIFICA S.r.l.»; f) la causa era stata trattenuta a riserva, per provvedere sull’istanza di assegnazione.

3.2. – Il Giudice dell’esecuzione prospetta questioni analoghe a quelle sollevate con l’ordinanza introduttiva del giudizio r.o. n. 380 del 2010, svolgendo argomentazioni sostanzialmente coincidenti con quelle esposte in detta ordinanza.

3.3. – Quanto alla rilevanza, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Torino – dopo avere anch’egli affermato che l’interpretazione della disposizione denunciata da lui seguita, analoga a quella esposta nell’ordinanza introduttiva del giudizio r.o. n. 380 del 2010, è «l’unica possibile» e che non è prospettabile un’interpretazione costituzionalmente orientata – afferma che, nella specie: a) sussistono tutte le condizioni per far luogo all’assegnazione allo Stato dell’immobile per un prezzo pari alla «somma per la quale si procede», invece che per il maggior importo del prezzo base del terzo incanto andato deserto; b) solo per effetto della richiesta pronuncia di illegittimità costituzionale «l’istanza di assegnazione dovrebbe essere o respinta oppure accolta ma per il maggior prezzo previsto dall’art. 85 emendato».

4. ? Anche in questo giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo considerazioni identiche a quelle esposte nell’atto di intervento nel giudizio iscritto al r.o. n. 380 del 2010 e concludendo nel senso dell’infondatezza delle questioni.

Considerato in diritto

1. ? Con due ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Forlí ed il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Torino dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale, nel contesto della disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito effettuata mediante espropriazione immobiliare, dispone che: «Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento». La disposizione, applicabile solo «se si procede per entrate tributarie dello Stato» (art. 30, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»), è denunciata «nella parte in cui prevede che l’assegnazione allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per il prezzo base del terzo incanto”».

Secondo i rimettenti, la disposizione denunciata contrasta con: a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per «violazione dei princípi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di uguaglianza in sé, e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) gli artt. 3 e 42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione coattiva».

1.1. – Con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., i rimettenti prospettano tre distinti profili di illegittimità costituzionale.

Con il primo, deducono che la disposizione denunciata víola gli evocati parametri perché l’entità della «somma per la quale si procede» ? cioè del credito tributario posto a base dell’esecuzione ? non costituisce un ragionevole prezzo di acquisto di un immobile, ma rappresenta una «variabile indipendente dal valore dell’immobile […] neppure indirettamente collegata» con esso, e ciò a differenza del «prezzo ribassato che funge da base d’asta del terzo incanto».

Con il secondo profilo, deducono l’irragionevolezza della disposizione perché questa, «ceteris paribus, premia l’accumulazione del debito», favorendo il contribuente che ha un debito tributario di ammontare superiore alla base d’asta del terzo incanto e sfavorendo, invece, il contribuente debitore di tributi per un ammontare complessivo inferiore a detta base, il quale, a séguito dell’assegnazione del suo immobile allo Stato, subirebbe, «oltre alla perdita dell’immobile, anche l’ulteriore falcidia rappresentata dalla differenza tra base d’asta e tributo insoluto».

Con il terzo profilo, viene dedotto che la disposizione denunciata non trova giustificazione nell’adempimento dell’obbligazione tributaria e, quindi, víola il principio di capacità contributiva, imponendo al contribuente – nell’evenienza, meramente casuale, che il debito tributario sia inferiore al prezzo base del terzo incanto – di subire un sacrificio patrimoniale (in misura pari alla differenza tra la base d’asta del terzo incanto ed il debito tributario) superiore a quello commisurato all’obbligazione tributaria (e relativi accessori) e, quindi, a quello corrispondente alla sua capacità contributiva.

1.2. – Con riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., i giudici rimettenti sollevano questioni di legittimità sotto il profilo dell’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione coattiva», in quanto l’assegnazione dell’immobile allo Stato per un prezzo pari all’ammontare del credito tributario e, quindi, inferiore al prezzo base del terzo incanto, non rispetterebbe il principio del «serio ristoro» elaborato dalla giurisprudenza costituzionale per l’indennizzo da corrispondersi in caso di espropriazione per pubblica utilità; principio applicabile ? sempre secondo i rimettenti ? anche nell’ipotesi del trasferimento coattivo della proprietà privata di cui al caso di specie.

2. ? I due giudizi devono essere riuniti e congiuntamente decisi, perché prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale.

3. – Va preliminarmente rilevato che i rimettenti, nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale, muovono da una non implausibile interpretazione della disposizione denunciata e, piú in generale, della disciplina dell’assegnazione dell’immobile allo Stato dettata dall’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973.

I giudici a quibus assumono, in particolare, che: a) il giudice dell’esecuzione, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (cioè la deserzione del terzo incanto, nonché la richiesta del «concessionario» – oggi «agente della riscossione» – di assegnare l’immobile allo Stato per un prezzo pari al minor importo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede), non ha il potere discrezionale di non procedere all’assegnazione dell’immobile né può, quando lo Stato abbia versato il prezzo stabilito nel termine fissato dal giudice, rifiutare l’emissione del decreto di trasferimento; b) l’assegnazione prevista dall’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 ha natura “sostitutiva” della vendita forzata ed il prezzo versato dallo Stato, pari alla minor somma tra la base d’asta del terzo incanto ed il credito tributario per il quale si procede, è acquisito alla massa attiva prevista dall’art. 509 del codice di procedura civile e, a seconda dei casi, è assegnato all’agente della riscossione ovvero distribuito tra tale agente e gli eventuali concorrenti, in ragione delle rispettive cause di prelazione; c) la disposizione censurata esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello Stato sia l’incremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il minore importo del credito tributario e la maggiore base d’asta del terzo incanto; d) ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione, rileva il solo credito tributario dello Stato e non anche i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quello erariale.

Tale ricostruzione del quadro normativo effettuata dai rimettenti, come anticipato, non è implausibile ed esclude la possibilità di interpretare la disposizione denunciata in modo da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

3.1. – Quanto al punto sub a), la non implausibilità dell’interpretazione che nega il potere discrezionale del giudice dell’esecuzione di rigettare la richiesta di assegnazione discende sia dalla lettera del comma 2 dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale prevede, senza consentire alcuna scelta all’autorità giudiziaria, che il giudice dell’esecuzione, dietro richiesta dell’agente della riscossione, «dispone l’assegnazione»); sia dal testo del comma 3 del medesimo art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale ? nel caso in cui lo Stato non abbia versato nel termine il prezzo di assegnazione del bene – attribuisce il potere di richiedere lo svolgimento di un quarto incanto esclusivamente al concessionario, ora agente della riscossione, «su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo», e quindi non consente al giudice dell’esecuzione di disporre d’ufficio un nuovo incanto). La specialità del disposto del citato art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 rispetto alla normativa generale sull’espropriazione forzata ordinaria comporta l’applicazione esclusiva della suddetta norma speciale, per effetto del disposto dell’art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (secondo cui «Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili»), e rende perciò irrilevante accertare se, nel diverso àmbito dell’espropriazione forzata ordinaria, il giudice dell’esecuzione abbia il potere discrezionale di rigettare l’istanza di assegnazione. In particolare, il fatto che nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito mediante espropriazione forzata immobiliare il legislatore ha determinato in una misura fissa e speciale il prezzo di assegnazione dell’immobile allo Stato (art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973) esclude che, in mancanza di una espressa previsione di legge, il giudice dell’esecuzione possa discrezionalmente valutare la congruità di detto prezzo. L’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 è incompatibile, quindi, con l’art. 586, primo comma, cod. proc. civ. che conferisce invece al giudice, nell’àmbito dell’esecuzione ordinaria, il potere discrezionale di valutare la congruità del prezzo e di sospendere la vendita quando lo ritenga notevolmente inferiore a quello giusto.

3.2. – Quanto al punto sub b), la non implausibilità dell’interpretazione che afferma la natura “sostitutiva” della vendita forzata propria dell’assegnazione allo Stato prevista dal citato art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 si desume dai commi 2 e 3 di detto articolo, i quali ? nello stabilire che il prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione allo Stato deve essere versato nel termine previsto – implicitamente escludono che l’assegnazione possa qualificarsi “satisfattiva” o come una datio in solutum (cioè senza effettivo esborso di prezzo da parte del creditore) ovvero, ancora, come una assegnazione “mista” (cioè con versamento di conguaglio, ai sensi dell’art. 162 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, nel caso in cui il valore del bene assegnato superi il credito dell’assegnatario). La necessità dell’effettivo versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione dell’immobile allo Stato costituisce, pertanto, una condizione per perfezionare il trasferimento della proprietà del bene (commi 2 e 3 dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973) ed induce a considerare detta assegnazione come una “assegnazione-vendita”; ipotesi nella quale il versamento del prezzo va a favore della massa attiva prevista dall’art. 509 cod. proc. civ.

3.3. – Quanto al punto sub c), la non implausibilità dell’interpretazione che esclude sia la corresponsione di conguagli a carico dello Stato sia l’incremento del prezzo di assegnazione nel caso di differenza tra il minore importo del credito tributario e la maggiore base d’asta del terzo incanto discende dalla circostanza che conguagli ed incrementi non sono previsti dalla legge e che, in forza dell’art. 3, comma 40, lettera b-ter), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stati eliminati tutti i riferimenti al «conguaglio» contenuti nel testo originario dei commi 2 e 3 dell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 dicembre 2005).

3.4. – Quanto, infine, al punto sub d), la non implausibilità dell’interpretazione dei rimettenti (per i quali, ai fini della determinazione del prezzo di assegnazione dopo la deserzione del terzo incanto, rileva il solo credito tributario dello Stato e non anche i diversi crediti eventualmente concorrenti al riparto ed aventi prelazione anteriore a quello erariale) deriva dal fatto che: 1) le parole «somma per la quale si procede» individuano esclusivamente la somma iscritta a ruolo; 2) la fissazione del prezzo di assegnazione allo Stato in una misura, come già detto, fissa e speciale, si configura come una deroga non solo all’art. 586, primo comma, cod. proc. civ., ma anche all’art. 589, primo comma, dello stesso codice, secondo cui, nell’espropriazione immobiliare ordinaria, il prezzo minimo dell’assegnazione è stabilito in modo da soddisfare le spese procedurali ed i crediti aventi prelazione anteriore.

3.5. – Questa Corte, per effettuare il richiesto scrutinio di legittimità costituzionale, deve pertanto muovere dall’interpretazione data dai rimettenti alla disposizione denunciata ed alla disciplina dell’assegnazione dell’immobile allo Stato contenuta nell’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973.

4. – Nel merito, con la prima questione, i rimettenti evocano congiuntamente gli artt. 3 e 53 Cost., per «violazione dei princípi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di uguaglianza in sé, e in relazione al principio di capacità contributiva», in ragione del fatto che la misura della somma per la quale si procede ? cioè del credito tributario per la riscossione del quale l’agente ha proceduto all’espropriazione forzata ? non è idonea a stabilire un ragionevole prezzo di acquisto di un immobile, costituendo essa una «variabile indipendente dal valore dell’immobile […] neppure indirettamente collegata» con questo; e ciò diversamente dal «prezzo ribassato che funge da base d’asta del terzo incanto». Nonostante l’evocazione congiunta dei suddetti parametri, i giudici a quibus denunciano fondamentalmente, con riferimento all’art. 3 Cost., l’irragionevolezza («in sé», come si esprimono) della determinazione del prezzo di assegnazione dell’immobile allo Stato nella misura dell’importo del credito tributario per cui si procede, ove questo sia inferiore alla base d’asta del terzo incanto andato deserto (cosiddetto “criterio del minor prezzo” previsto dalla denunciata disposizione). Solo in via sussidiaria e ad colorandum viene da essi prospettata anche la lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Data la peculiarità della prospettazione è opportuno esaminare in via preliminare la censura sollevata con riferimento al solo art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza.

La censura è fondata.

4.1. – Occorre innanzitutto osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dello Stato e conformemente a quanto ritenuto dai giudici a quibus, non sono pertinenti, nella specie, le argomentazioni svolte da questa Corte nell’ordinanza n. 383 del 1988, con la quale fu dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 87 e 51 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo antecedente al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, operato dal d.lgs. n. 46 del 1999; testo rimasto in vigore dal 1° giugno 1974 al 30 giugno 1999), nella parte in cui, attribuendo all’esattore il potere di procedere all’espropriazione forzata anche quando il debitore sia dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, «consentono che la procedura esattoriale possa concludersi con la devoluzione del bene allo Stato per il minor prezzo tra quello dell’incanto e l’ammontare dell’imposta per cui ha avuto luogo l’esecuzione».

Al riguardo va sottolineato il diverso contesto normativo in cui si inserivano le disposizioni oggetto della citata decisione di questa Corte. Il primo comma dell’art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 stabiliva (nel testo allora vigente) che: «Quando il terzo incanto non è stato autorizzato o quando ha esito negativo l’immobile è devoluto di diritto allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base dell’incanto determinato ai sensi del secondo comma dell’art. 85 e l’ammontare dell’imposta e della relativa soprattassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l’esecuzione». Invece, l’attuale testo dell’art. 85 del medesimo decreto presidenziale – nell’àmbito di una normativa in base alla quale l’Intendente di finanza non ha piú il potere discrezionale (previsto dal previgente secondo comma dello stesso articolo) di autorizzare a procedere ad un terzo incanto nel caso in cui la vendita non abbia avuto luogo al secondo – stabilisce l’assegnazione dell’immobile allo Stato, su richiesta dell’agente della riscossione, e non piú la devoluzione di diritto del bene allo Stato. La profonda diversità tra il previgente istituto dell’automatica devoluzione di diritto allo Stato (con possibilità di riscatto del bene, ai sensi dell’attualmente abrogato art. 90 del medesimo decreto legislativo, da parte del debitore espropriato) e quello vigente dell’assegnazione (cui può anche non seguire il trasferimento della proprietà allo Stato, nel caso in cui lo Stato assegnatario non provveda al tempestivo versamento del prezzo) rende essenzialmente diverse sul piano economico, al di là di apparenti analogie, le conseguenze che ciascuna delle due normative succedutesi nel tempo riconnette alla deserzione del terzo incanto. Del resto, gli stessi criteri di determinazione del prezzo base dell’incanto sono, nelle due normative, del tutto diversi. Tale prezzo base, infatti, era originariamente calcolato in relazione al reddito imponibile ai fini dell’imposta locale sui redditi, moltiplicato per venti (art. 84 del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall’art. 85, secondo comma, a sua volta richiamato dall’art. 87, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973); attualmente, invece, è determinato in relazione al triplo della valutazione catastale aggiornata con i coefficienti di legge (ai sensi dell’art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dall’art. 79, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973).

Inoltre, nel precedente giudizio di costituzionalità erano stati evocati parametri costituzionali diversi da quelli indicati dagli odierni rimettenti. In particolare, la denuncia dell’arbitrarietà dell’art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 – sotto il profilo che tale disposizione lasciava la determinazione del prezzo della devoluzione di diritto dell’immobile allo Stato «al caso e cioè all’ammontare del credito fiscale che può essere superiore, pari o inferiore al valore del bene devoluto o addirittura […] irrisorio» – fu prospettata dal rimettente dell’epoca in riferimento non all’art. 3 Cost., ma all’art. 97 Cost., cioè ad un parametro che la Corte ritenne «del tutto inconferente». Neppure le altre argomentazioni allora utilizzate dalla Corte al fine di escludere il contrasto dell’art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973 con gli altri parametri evocati dal rimettente ? artt. 3 (sotto il profilo, diverso da quello qui in esame, della violazione del principio di uguaglianza), 24 e 113 Cost. – sono idonee ad orientare la Corte nel presente giudizio. Esse, infatti, attengono alla dimostrazione della compatibilità delle disposizioni denunciate con parametri (o profili) diversi da quelli attualmente prospettati oppure riguardano aspetti di dette disposizioni, o del quadro normativo nel quale esse si inserivano, che non sono piú attuali rispetto al vigente art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973 e al connesso quadro normativo.

La questione sollevata dagli odierni rimettenti deve, quindi, essere scrutinata ex novo.

4.2. ? Come piú volte affermato da questa Corte, la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all’esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato ed è, per tale ragione, improntata a criteri di semplicità e speditezza della procedura (sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994; ordinanze n. 158 del 2008, n. 217 del 2002 e n. 455 del 2000).

Coerentemente con tale finalità di tempestiva riscossione dei crediti tributari, il legislatore, nel caso in cui sia risultato impossibile vendere l’immobile esecutato nel corso di tre incanti – conclusisi con esito negativo nonostante gli elevati ribassi di legge (art. 81, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602 del 1973: un terzo rispetto al prezzo base del primo incanto; un terzo rispetto al prezzo base del secondo incanto) –, ha previsto, con l’art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973, che il bene sia assegnato allo Stato. Questa soluzione – piú di altre astrattamente ipotizzabili, quali lo svolgimento di ulteriori incanti o l’amministrazione giudiziaria del bene (nella prospettiva di una futura vendita o di una assegnazione a condizioni piú favorevoli) – risponde alla ratio di accelerare il procedimento di riscossione coattiva, assicurando che l’espropriazione possa ugualmente avere termine in modo rapido con la realizzazione di un ricavo, anche nel caso di incollocabilità dell’immobile sul mercato.

La norma censurata, prevedendo che l’immobile sia assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la quale si procede, soddisfa certamente tale esigenza di speditezza, ma pone una disciplina palesemente irragionevole. L’irragionevolezza discende dal fatto che la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche irrisorio; e ciò nonostante che il trasferimento immobiliare abbia la finalità di trasformare il bene in denaro per il soddisfacimento dei creditori e non certo di infliggere una sanzione atipica al debitore inadempiente. L’ammontare del credito tributario per cui si procede – sia esso superiore o inferiore al prezzo base del terzo incanto – dipende, in effetti, da circostanze contingenti e meramente casuali, non correlate al valore dell’immobile, e non può essere assunto, pertanto, quale criterio di determinazione del prezzo da corrispondere in sede di espropriazione forzata. La volontà del legislatore di svincolare tale prezzo dall’effettivo valore dell’immobile è, del resto, dimostrata anche dall’esiguità della soglia minima prevista dal vigente art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 per consentire all’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobiliare (ottomila euro, innalzata a ventimila euro, «qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede ed il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale»).

Né la facoltà, attribuita al debitore o ad un terzo dall’art. 61 del d.P.R. n. 602 del 1973, di estinguere il procedimento di espropriazione pagando il debito vale ad escludere l’indicata irragionevolezza della norma denunciata. L’esercizio di tale facoltà presuppone, infatti, una capacità economica del debitore che può anche non sussistere.

4.3. – Per quanto sopra osservato, al fine di porre rimedio all’irragionevolezza della disposizione censurata, è necessario eliminare la possibilità che l’immobile esecutato sia assegnato allo Stato al prezzo corrispondente alla somma per la quale si procede. L’unica via percorribile a tal fine da questa Corte, senza superare i limiti della propria giurisdizione, è quella – indicata dai giudici a quibus e ricavabile dal complessivo assetto normativo disegnato dal legislatore – di far venir meno il cosiddetto “criterio del minor prezzo” e di estendere a tutte le ipotesi di assegnazione dell’immobile allo Stato (nel caso di deserzione del terzo incanto) l’applicazione dell’altro parametro di determinazione del prezzo di assegnazione previsto dallo stesso art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, cioè quello del prezzo base del terzo incanto. Tale prezzo, infatti, ove si tenga conto anche dell’esito negativo dei tre esperimenti d’asta, si pone in rapporto non irragionevole con il valore dell’immobile; e ciò ancorché sia notevolmente inferiore a quello del primo incanto (due ribassi di un terzo ciascuno rispetto alla precedente base d’asta) e muova da una base d’asta originaria di valore assai contenuto (in quanto determinata, come visto, con riferimento al triplo della valutazione catastale aggiornata con i coefficienti di legge). Del resto, è lo stesso legislatore che ha individuato nel prezzo base del terzo incanto il prezzo di assegnazione dell’immobile (art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973), sia pure limitatamente all’ipotesi in cui il credito tributario sia superiore alla base d’asta del terzo incanto.

Né può obiettarsi – come, invece, fa l’Avvocatura generale dello Stato, richiamando un passaggio della motivazione dell’ordinanza di questa Corte n. 383 del 1988 ? che «l’accoglimento della questione di costituzionalità nei termini prospettati dal giudice a quo comporterebbe […] per lo Stato l’acquisto (coattivo) di un immobile al prezzo base del terzo incanto concluso con esito negativo e, quindi, ad un valore risultato non appetibile sul mercato, ossia un esito che non potrebbe reputarsi congruo e ragionevole». L’obiezione sarebbe pertinente ove fosse riferita al previgente istituto della devoluzione di diritto dell’immobile allo Stato (art. 87 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera dell’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999), ma non si attaglia al vigente istituto dell’assegnazione allo Stato del bene previsto dalla disposizione censurata. Nell’ipotesi di devoluzione di diritto, l’automatica acquisizione dell’immobile al patrimonio statale (per effetto della mancata autorizzazione del terzo incanto o del suo esito negativo) operava a prescindere da una manifestazione di volontà dell’acquirente e non consentiva di evitare l’effetto traslativo. Ciò non avviene, invece, con riferimento all’istituto dell’assegnazione dell’immobile regolato dal vigente art. 85 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’attuale disciplina consente, infatti, allo Stato – come visto – di valutare la convenienza dell’acquisizione dell’immobile al prezzo base del terzo incanto e, nel caso di esito negativo di tale valutazione, di provocare l’estinzione del processo esecutivo non versando il prezzo di assegnazione nel termine stabilito (a meno che l’agente della riscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento del prezzo, non dichiari, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto: art. 85, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973). Deve quindi negarsi che, per effetto dell’accoglimento della questione di legittimità sollevata, l’acquisto dell’immobile per il prezzo pari alla base d’asta del terzo incanto sia imposto allo Stato.

L’accoglimento della questione di legittimità nei termini indicati non esclude, come è ovvio, che il legislatore possa, nell’esercizio della sua discrezionalità, stabilire parametri di determinazione del prezzo di assegnazione dell’immobile allo Stato diversi rispetto al prezzo base del terzo incanto, purché essi siano in ragionevole rapporto con il valore del bene pignorato.

4.4. – In conclusione, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza, dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.

5. – Il riconoscimento della fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza, comporta l’assorbimento dell’esame delle altre questioni e degli altri profili di censura prospettati dai rimettenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziché per il prezzo base del terzo incanto.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2011.


[1] 85. Assegnazione dell’immobile allo Stato.

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (1).

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (1).

————————

(1) Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

 


[i]

1

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (1).

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

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(1) Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell’art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

TITOLO I

Riscossione delle imposte

Capo I – Versamenti diretti (1)

1. Modalità di riscossione.

Le imposte sui redditi sono riscosse mediante:

a) ritenuta diretta;

b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale

dello Stato;

c) iscrizione nei ruoli.

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(1) La partizione in capi del Titolo I è stata disposta dall’art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

2. Riscossione per ritenuta diretta.

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Riscossione mediante versamenti diretti.

Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo (1);

2) [gli acconti dovuti ai sensi dell’art. 4 per l’imposta sul reddito delle persone fisiche] (2);

3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale (3);

4) [le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, commi primo e secondo, e all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti] (4);

5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l’imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

2

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) (5);

c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto (6);

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (7);

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (7);

f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari(8);

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti (7);

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 (7);

h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre

1984, n. 720 (9).

————————

(1) Numero così modificato dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546 e dall’art. 2, D.L. 30

dicembre 1982, n. 953.

(2) Numero soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(3) Numero così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(4) Numero soppresso dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

(5) Lettera così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(6) Lettera aggiunta dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi così sostituita dall’art. 12,

D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(7) Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

(8) Lettera aggiunta dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, e poi così sostituita dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(9) Lettera aggiunta dall’art. 34, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

3-bis. Versamento diretto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione 3 dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l’impegno di effettuare il

versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell’attestazione, nonché le modalità per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro (1).

Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (2).

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(2) Comma aggiunto dall’art. 27, L. 13 aprile 1977, n. 114.

4. Acconti di imposta.

[A titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell’imposta relativa all’imponibile dichiarato nell’anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte. L’acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un’unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell’anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell’anno precedente. L’acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione](1).

————————

(1) Articolo abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576.

5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.

[Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art. 3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93. L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente](1).

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(1) Articolo abrogato dall’art. 24, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di entrata in

vigore dello stesso art. 24.

5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93 (1).

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4

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249; per effetto dell’art. 3 dello stesso decreto, le disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto dal primo gennaio 1974.

6. Distinta dei versamenti diretti.

Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell’art. 3] (1) (2).

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(1) Con D.M. 31 gennaio 1974 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34), sono stati approvati i modelli

di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta.

Con altro D.M. 26 luglio 1974 (Gazz. Uff. 22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello

di distinta per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(2) Periodo soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.

Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento (1) (2).

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(1) Con il D.M. 19 dicembre 1973 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono stati approvati i modelli di conto corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito. Con D.M. 13 settembre 1974 (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, n. 251), è stato approvato il modello per il versamento in conto corrente postale dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Vedi, ora, il D.Dirig. 30 marzo 1998.

(2) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, D.L. 15 settembre 1990, n.

261.

8. Termini per il versamento diretto.

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall’articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma (1);

2) (2); 5

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell’articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l’imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) (3);

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti previsti dall’articolo 3, secondo comma, lettera e) (4);

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall’art. 3, secondo comma, lett. d) (5);

4) [entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell’art. 27, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (6);

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (7).

[Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell’art. 3, restano fermi i termini indicati nell’art. 11, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni] (8).

Le ritenute operate dall’Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

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(1) Numero così sostituito dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, a decorrere dal 1° gennaio

1982, a norma dell’art. 1, D.L. 30 dicembre 1981, n. 792.

(2) Numero soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(3) Numero così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690, dall’art. 3, D.P.R. 24

dicembre 1976, n. 920, dall’art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, ed infine dall’art. 6, D.L. 31

maggio 1994, n. 330.

(4) L’art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690 ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l’ultimo

comma dell’art. 8 del presente decreto. Per effetto del suo art. 3 il D.P.R. n. 690 è entrato in

vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 2 dello stesso

D.P.R., inoltre, ha così disposto: «Art. 2. Le disposizioni del primo e secondo comma

dell’articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei

periodi d’imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974». Successivamente il n. 3 -bis è

stato sostituito prima dall’art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, poi, con decorrenza dal 1° febbraio

1982, dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, ed infine dall’art. 2, D.L. 30 dicembre 1981, n.

792, ed infine così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505.

(5) Numero aggiunto dall’art. 2, L. 4 novembre 1981, n. 626, e poi così sostituito, con decorrenza

dal 1° febbraio 1982, dall’art. 1-bis, D.L. 2 ottobre 1981, n. 546.

(6) Numero abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(7) Numero modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e dall’art. 29, D.L. 2 marzo

1989, n. 69, poi così sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

(8) Comma abrogato dall’art. 12, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

9. Mancato o ritardato versamento diretto.

[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o

versati dopo la scadenza si applica l’interesse in ragione del cinque per cento annuo con

decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della

scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate (1).

6

Qualora l’interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all’imposta esso viene

calcolato dall’ufficio ed iscritto a ruolo.

L’interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili

mediante versamento diretto liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis, secondo

comma, e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600] (2).

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920. La misura dell’interesse,

originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall’art. 7, comma 3, L. 11

marzo 1988, n. 67, al 6 per cento dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 5 per cento

dall’art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(2) Comma aggiunto prima dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, e poi modificato dall’art.

2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309. Successivamente l’intero articolo è stato abrogato dall’art. 37,

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall’art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326.

Capo II – Riscossione mediante ruoli (1)

10. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «concessionario»: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il

commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) «ruolo»: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della

riscossione a mezzo del concessionario (2).

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(1) La partizione in capi del titolo I è stata disposta dall’art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

11. Oggetto e specie dei ruoli.

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.

2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.

3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione (1).

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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

12. Formazione e contenuto dei ruoli.

1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i

concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che

hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le

procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del

consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (1).

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la

specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente

atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in

difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione (2).

7

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo

delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (3).

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(1) In attuazione del presente comma, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

(2) Comma prima sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e poi così modificato dal

comma 417 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, l’art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio

1999, n. 46, il comma 3 del citato articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1.

(3) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può

essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998,

n. 146 (1).

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

13. Termine per la formazione e l’invio dei ruoli all’intendenza.

[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all’intendenza di finanza il 15

febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

Della consegna dei ruoli all’intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice

esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico

presso l’ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della

consegna dei ruoli all’intendenza di finanza](1).

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(1) Articolo prima sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920 e poi abrogato dall’art.

37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-

bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle

attestazioni allegate alle dichiarazioni (1);

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti

definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze

catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie (2).

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(1) Lettera così sostituita dall’art. 2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.

(2) Così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non

ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la

8

notifica dell’atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai

maggiori imponibili accertati (1).

[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due

terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla

commissione stessa (2);

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre

quarti dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso da questa (2);

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d’appello, per

l’ammontare corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile da queste determinato] (3).

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute

alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi (4).

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(1) Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

(2) La misura dell’imposta è stata così elevata per effetto dell’art. 5, comma 7, del D.L. 27 aprile

1990, n. 90.

(3) Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(4) Comma aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.

1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti

per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo (1).

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(1) Articolo aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

16. Versamenti diretti non computati.

[Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell’art. 3, primo comma, n. 2), non

sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l’ufficio delle imposte,

su segnalazione dell’esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della

corrispondente somma. Per tale somma compete all’esattore soltanto l’aggio stabilito per la

riscossione mediante versamenti diretti] (1).

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(1) Soppresso dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

17. Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo.

[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista

dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1);

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,

per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo

36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo,

per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (2)] (3).

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(1) Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo relativa

alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-octies dell’art. 1, D.L. 24

giugno 2003, n. 143, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(2) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(3) Articolo abrogato dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato

dalla relativa legge di conversione.

18. Ripartizione delle imposte in rate.

[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due

rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei

mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di

settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L’imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all’imposta sul

reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il

giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di

febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla

prima scadenza utile (1).

Le imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il

giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio,

luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed

iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente

successiva a quella prevista dal comma precedente (2)](3).

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(1) Il presente articolo, originariamente costituito da sette commi, è stato così sostituito con tre

commi dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(2) Comma aggiunto dall’art. 13, D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e poi così modificato dall’art.

2, D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309.

(3) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

19. Dilazione del pagamento.

1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di

temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle

somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l’importo iscritto a

ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefìci è subordinato alla

prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero

rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli

articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette

garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo

77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore,

ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un

importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è

determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti

l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il

valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di

10

stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli

albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei

periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del

contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca (1).

2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della

procedura esecutiva]. (2)

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente

riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono

l’ultimo giorno di ciascun mese (3).

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale

fidejussore o il terzo datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla

notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso

ovvero del terzo datore d’ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di

diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti

sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo

II del presente decreto (4).

————————

(1) Comma così modificato dai commi 126 e 145 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e

successivamente dal comma 2-bis dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato

dalla relativa legge di conversione.

(2) Comma abrogato dal comma 2-bis dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo

integrato dalla relativa legge di conversione.

(3) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(4) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma

417 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n.

244 e infine dal comma 2-bis dell’art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla

relativa legge di conversione.

19-bis. Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa

del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i

contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del

Ministero delle finanze (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l’art. 4, comma 20,

L. 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale

della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a

quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei

quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 2,75 per cento annuo (1).

11

————————

(1) Il presente articolo è stato prima sostituito dall’art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e poi

così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326. Vedi, anche, l’art. 20 del D.Lgs. n. 46

del 1999. Successivamente, la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo è stata così

rideterminata dall’art. 3, D.M. 27 giugno 2003, a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi

esecutivi dalla medesima data.

21. Interessi per dilazione di pagamento (1).

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si

applicano gli interessi al tasso del 4 per cento annuo (2).

L’ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene

accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze

stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per

il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal

presente articolo.

————————

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(2) Comma così sostituito, da ultimo, dall’art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Successivamente, la misura degli interessi di cui al presente comma è stata così rideterminata

dall’art. 4, D.M. 27 giugno 2003, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003.

22. Attribuzione degli interessi.

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui

si riferiscono.

23. Esecutorietà dei ruoli.

[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte

integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto

è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare

nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal

Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall’ente o

dall’amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell’amministrazione

finanziaria competenti all’apposizione del visto di esecutorietà] (1).

————————

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall’art. 24, L. 27

dicembre 1997, n. 449 ed infine abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

24. Consegna del ruolo al concessionario.

1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce

secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero

del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

12

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al

consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le

ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità

telematiche (1).

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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. In attuazione

del presente articolo, vedi il D.M. 3 settembre 1999, n. 321.

25. Cartella di pagamento.

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato

nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di

scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme

risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è

presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista

dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto

d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1);

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che

risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le

somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio (2).

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del

Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il

termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà

ad esecuzione forzata (3).

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso

esecutivo (4).

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo (5).

————————

(1) Lettera così sostituita dal comma 40 dell’art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato

dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il

comma 2 dell’art. 36, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal comma 5-ter dell’art. 1,

D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(2) Comma così modificato prima dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi dal comma 417

dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ed infine dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno

2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche l’art. 23, D. Lgs.

26 febbraio 1999, n. 46, come sostituito dal citato comma 5-ter.

(3) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con D.Dirig. 28 giugno 1999.

(4) Comma aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32. Il comma 3 dello stesso art. 8 ha

stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.

(5) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Con D.M. 8

novembre 1978, modificato dal D.M. 27 gennaio 1981, dal D.M. 25 gennaio 1982 e dal D.M. 19

luglio 1982, sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette

riscuotibili mediante ruoli. Con D.M. 14 luglio 1992 sono stati approvati i modelli di cartelle di

pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici

13

finanziari ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei carichi

tributari relativi a redditi accertati.

26. Notificazione della cartella di pagamento.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal

concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune

e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può

essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la

cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata

nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal

portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda (1).

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani

proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è

richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di

pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e

si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del

comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la

relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento ed ha l’obbligo di farne

esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del

predetto decreto.

————————

(1) Comma prima sostituito dall’art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato

dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

27. Luogo e tempo del pagamento.

[Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato presso la sede dell’esattoria entro otto giorni

dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d’appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione

deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell’esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia,

almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell’ora di inizio della riscossione.

L’adempimento dell’anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta,

mediante dichiarazione del sindaco] (1).

————————

(1) Articolo abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

28. Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del

concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e

le banche i costi dell’operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario

sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

14

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con

mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare

l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.(1)

————————

(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Le modalità di pagamento

di cui al presente articolo sono state stabilite con D.M. 28 giugno 1999.

28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul

reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui

all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi

interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale

delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno

1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti

dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione

risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione.

La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea

documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L’Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle

caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al

primo comma, l’interesse dello Stato ad acquisirli (1).

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni

culturali e ambientali di concerto con il Ministro e delle finanze, sentita un’apposita commissione

nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso

Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali

e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del

Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l’interessato può chiedere di essere sentito dalla

commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a

informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in

cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al

quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti

richiedenti] (2).

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la

commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni

culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della

proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di

notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di

decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni

successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà

dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni

siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto

15

comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la

trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha

effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può chiedere il rimborso delle imposte

eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di

cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche

frazionatamente, l’importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo

comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto

utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l’importo integrale della

cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l’Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro

per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze,

provvede ai sensi del precedente ottavo comma (3).

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(2) Comma abrogato dall’art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(3) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512.

28-ter Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta.

1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il

beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita

segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello

stesso, sulla contabilità di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del

dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato

una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo

l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende

accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al

comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.

112, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano

gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via

telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di

compensazione.

5. All’agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica

dell’invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all’articolo 24,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,

maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli

adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche

tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le

modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità

speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese

previsti dal comma 5 (1).

16

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(1) Articolo aggiunto dal comma 13 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla

relativa legge di conversione. Vedi, anche, l’art. 20-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto

dal comma 14 dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituito dalla relativa

legge di conversione.

29. Rilascio della quietanza.

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al

contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

[L’esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre

ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato,

timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell’uso, dall’ufficio delle imposte](1).

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente

autorizzati dal titolare.

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(1) Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

30. Interessi di mora.

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo

si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli

interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con

riguardo alla media dei tassi bancari attivi (1).

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(1) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

31. Imputazione dei pagamenti.

Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per

rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle

rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le

indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al

debito d’imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non

può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la

completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

Per i debiti di imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di

imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a

quella più remota.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194

del codice civile.

32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.

Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di

altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e

17

interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo

alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto

nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi

soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi

procedura sui beni dei precedenti.

33. Responsabilità solidale per l’imposta locale sui redditi.

Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più

soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene

pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla

quota di spettanza dei redditi.

La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più

soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

34. Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati

cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto

medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome

di quest’ultimo.

La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si

fa luogo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli

fini della determinazione dell’aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e

b) dell’articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al

valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle

imposte da questo dovute per l’anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

35. Solidarietà del sostituto di imposta.

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui

quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è

coobbligato in solido.

36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono

all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della

liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte

se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza

avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei

crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto

dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla

messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno

avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono

18

responsabili del pagamento dell’imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del

valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno

compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione

operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle

scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto

motivato da notificare ai sensi dell’art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso

tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’art. 39.

37. Rimborso di ritenute dirette.

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all’intendente di finanza della

provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza

totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi

chiedendo il rimborso (1).

Avverso la decisione dell’intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di

presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell’intendente di finanza, il

contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine

di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

38. Rimborso dei versamenti diretti.

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente di finanza nella

cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza

di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso,

nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di

versamento (1).

L’istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme

assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la

ritenuta è stata operata (2).

L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo

di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell’articolo precedente.

Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del

secondo comma, lettera c), dell’art. 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla

dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza

provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio(3).

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(2) Comma così modificato dall’art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

39. Sospensione amministrativa della riscossione.

19

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di

disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione

tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.

Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal

debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli

interessi al tasso del 5 per cento annuo (1); tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato

dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione (2).

————————

(1) La misura degli interessi è stata così rideterminata dall’art. 5, D.M. 27 giugno 2003, a

decorrere dal 1° luglio 2003.

(2) Articolo così sostituito, da ultimo, dall’art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

40. Rimborso dell’imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

[1. Quando l’imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è

inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall’ufficio delle entrate entro

sessanta giorni dal ricevimento della decisione] (1).

————————

(1) Articolo prima sostituito dall’art. 4, D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e poi abrogato dall’art. 37,

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

41. Rimborso d’ufficio.

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo

provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della

ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile,

risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea

documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base

alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i

crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso

art. 36-bis (1).

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell’ufficio delle

imposte, l’intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni

dalla data di ricevimento della proposta.

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

42. Esecuzione del rimborso.

Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei

casi previsti dall’art. 43-bis (1).

Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l’indennità di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e

dei documenti che le giustificano.

20

L’elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al

contribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse il concessionario annota nella scheda del

contribuente l’avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla

concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto

nell’elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento

totale o parziale dell’imposta cui lo sgravio si riferisce.

[Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille] (2).

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(2) Comma abrogato dall’art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

42-bis. Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata.

Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’art. 38, quinto comma, e dall’art. 41, secondo comma,

emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’art. 36-bis del D.P.R.

29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della

procedura di cui al presente articolo (1).

Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della

dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta,

liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità

dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e

l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare

dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso

delle singole liste (2).

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di

rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per

ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli

elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce

che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli

uffici nonché l’esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto

avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l’ammontare dell’imposta da

rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso

(2).

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale

delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al

competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più

ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia

cambiari non trasferibili della Banca d’Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli

elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno

parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l’indicazione del

numero e dell’importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia

emessi, riportati negli elenchi (2).

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo

modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto

corrente bancario a norma dell’art. 1, lettera b), D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71. Con decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di

estinzione mediante accreditamento(2).

21

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni,

per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all’indirizzo del

domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso (3). I vaglia stessi, ai sensi dell’art.

51, lettera i), del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, hanno corso mediante il pagamento, a carico

dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al D.P.R. 9 febbraio

1972, n. 171.

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia

cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure

automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di

Italia – Sezione di tesoreria provinciale dello Stato – che emette i vaglia, secondo le modalità

stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro

(4).

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413.

(2) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originali commi

secondo e terzo per effetto dell’art. 10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660. I commi secondo e terzo

sono stati, poi, modificati dall’art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413. Successivamente ancora, il

comma secondo è stato così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(3) Periodo così sostituito dall’art. 62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(4) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 31 maggio 1977, n. 247.

43. Recupero di somme erroneamente rimborsate.

L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate

e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena

di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso

o, se più ampio, entro il termine di cui all’art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi (1).

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente

rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte

in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per

l’imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’art. 20.

Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme

rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L’intendente di finanza dà comunicazione all’ufficio delle imposte competente dei rimborsi

eseguiti mediante ordinativo di pagamento (2).

————————

(1) Comma così sostituito dal comma 5-ter dell’art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo

integrato dalla relativa legge di conversione.

(2) Così sostituito dall’art. 2, L. 31 maggio 1977, n. 247.

43-bis. Cessione dei crediti di imposta.

1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche

alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può

cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’art. 44 sono

dovuti al cessionario.

22

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1

l’applicazione delle disposizioni dell’art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente

fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati

gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme

stesse.

3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché

al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui

all’art. 78, commi 28 e seguenti, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (1).

————————

(1) Aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

43-ter. Cessione delle eccedenze nell’àmbito del gruppo.

1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi

risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono

essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza

l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a

condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti

cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi (1).

3. [Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini

scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2] (2).

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le

società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per

azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società

controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una

percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta

precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente

articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio

consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, e alle

imprese, soggette all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell’elenco di cui alla

lettera a) del comma 2 dell’art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui alla

lettera a) del comma 2 dell’art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell’art. 43-bis (3).

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(2) Comma soppresso dall’art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(3) Aggiunto dall’art. 3, comma 94, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

44. Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un

ammontare d’imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto,

per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 2,5 per cento (1), per ognuno dei

semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima

rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso

dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.

23

L’interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla

presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e

nell’art. 41, secondo comma (2).

L’interesse è calcolato dall’ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o

dall’intendente di finanza ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta.

————————

(1) La misura dell’interesse semestrale è stata ridotta dal 6 al 4,5 per cento dal comma 3 dell’art.

7, L. 11 marzo 1988, n. 67, al 3 per cento dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e al 2,5 per

cento dall’art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, l’art. 1, D.M. 27

giugno 2003 ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi

eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003,

annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell’1,375 per cento.

(2) Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

44-bis. Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata.

Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’art. 42-bis, l’interesse è dovuto con decorrenza

dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della

dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento

concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale

ordinativo è emesso (1).

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, che

dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la

procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli

interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che

dispongono il rimborso d’imposta.

Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore,

un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di

riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’art. 42-

bis, quarto comma (1) (2).

————————

(1) L’art. 11, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660 ha così modificato i commi primo e quarto ed ha

abrogato il comma quinto del presente articolo.

(2) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 31 maggio 1977, n. 247.

TITOLO II

Riscossione coattiva (1)

Capo I – Disposizioni generali

45. Riscossione coattiva.

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi

di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

————————

24

(1) L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999,

n. 46.

46. Delega ad altro concessionario.

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta

fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel

cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i

beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le

cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal

concessionario, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da

ogni tributo e diritto (1).

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario

l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione

dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le

trascrizioni e le iscrizioni.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

47-bis. Gratuità di altre attività e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi

di beni mobili.

1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le

visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e

svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari,

l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

48. Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di

riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della

parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in

seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti

prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo,

25

il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso

affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione

competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a

ruolo.(1)

2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle

disposizioni di cui al comma 1 (2).

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,

l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,

ovvero diminuito (3).

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(1) Comma così modificato dall’art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla

relativa legge di conversione.

(2) Articolo aggiunto dal comma 9 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla

relativa legge di conversione.

(3) Comma aggiunto dall’art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

Capo II – Espropriazione forzata

Sezione I – Disposizioni generali

49. Espropriazione forzata.

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata

sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario può altresì promuovere

azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela

del creditore (1).

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in

rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente

capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità

previste dall’articolo 26 (2).

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

————————

(1) Comma così modificato dal comma 415 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(2) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

50. Termine per l’inizio dell’esecuzione.

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di

sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla

dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,

l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste

dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal

ruolo entro cinque giorni (1).

3. L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del

Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

26

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(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

51. Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il

concessionario può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore

procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è

notificata al creditore procedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno

corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti

esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o

dell’assegnazione.

52. Procedimento di vendita.

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme

previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione

dell’autorità giudiziaria.

2. L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

53. Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni

senza che sia stato effettuato il primo incanto.

2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il

concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del

procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

54. Intervento dei creditori.

1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un

atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di

procedura civile.

2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della

somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di

espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla

distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i

diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari

intervenuti prima di detta data.

55. Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non

può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti,

neppure per interposta persona.

27

56. Deposito degli atti e del prezzo.

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti

dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella

cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è

consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con

preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è

sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a

trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero,

se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.

57. Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per

quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità

formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di

comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al

concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e

copia di tutti gli atti di esecuzione.

58. Opposizione di terzi.

1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa

prima della data fissata per il primo incanto.

2. L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o

nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti,

hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione

forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati

(1).

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei

coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del

debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà

del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non

è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata

presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti

nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

59. Risarcimento dei danni.

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1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il

compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata,

salvi i diritti degli enti creditori.

60. Sospensione dell’esecuzione.

1. Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi

motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.

61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue

se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della

riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova

dell’avvenuto pagamento (1).

————————

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

Sezione II – Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell’articolo 514 del codice di procedura

civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall’articolo

2759 del codice civile.

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile

possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi

siano affittati.

63. Astensione dal pignoramento.

1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento

quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai

coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data

anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta

soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza

passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

64. Custodia dei beni pignorati.

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e

dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il

concessionario non può essere nominato custode.

2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in

consegna dal comune.

65. Notifica del verbale di pignoramento.

29

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita

mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

66. Avviso di vendita dei beni pignorati.

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per

cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la

descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo

incanto (1).

2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il

secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere

fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la

data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme

di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

67. Incanto anticipato.

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi

risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare il concessionario a

procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66.

68. Prezzo base del primo incanto.

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del

primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo

base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si

provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore

risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

69. Secondo incanto.

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i

beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del

primo incanto.

70. Beni invenduti.

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede

alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo

incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi

a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il

termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.

30

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati,

senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni

del concessionario, che ne redige verbale.

71. Intervento degli istituti vendite giudiziarie.

1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a

pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono

stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la

remunerazione ad essi spettante.

Sezione III – Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

72. Pignoramento di fitti o pigioni.

1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai

coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di

procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i

fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le

pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario

procede.

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo

intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi

quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l’atto di pignoramento dei crediti del

debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo

comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito

direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le

quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della

riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in

tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto

all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (1).

2. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 72, comma 2 (2).

————————

(1) Comma aggiunto dal comma 141 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Articolo aggiunto dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato

dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre

2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

31

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha

proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore

iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al

concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo (1)(2).

1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato

dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo

stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie

entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita (3).

————————

(1) Comma così modificato dal comma 142 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(2) Articolo così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(3) Comma aggiunto dal comma 142 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui

assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo (1).

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un

periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito

all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente

sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti

indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni

dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non

prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il

quale si è proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati

impignorabili per legge.

75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione,

prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e

seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni

esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del

soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo

dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non

inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni

previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della

relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione

procedente e con le modalità previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18

32

dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del

domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del

presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dal comma 425 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito

dal comma 8 dell’art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa lege di

conversione.

Sezione IV – Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

76. Espropriazione immobiliare.

1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del

credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere

aggiornato con decreto del Ministero delle finanze (1).

2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato

a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il

quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e successivamente dal

comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

77. Iscrizione di ipoteca.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per

iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio

dell’importo complessivo del credito per cui si procede (1).

2. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del

valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il

concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi

dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione

(1).

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

78. Avviso di vendita.

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555,

secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;

b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;

c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui

all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di

venti giorni;

e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo

d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate (1);

33

f) il prezzo base dell’incanto;

g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;

h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a

carico dell’aggiudicatario;

i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, comma 1;

m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni

assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti

del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.

————————

(1) Lettera così modificata dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

79. Prezzo base e cauzione.

1. Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del

testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il

concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio

del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti

urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del

territorio.

3. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al

concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base.

80. Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita.

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita è inserito

nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione,

alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni

nel cui territorio sono situati gli immobili.

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può

disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo

di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla

parte richiedente.

81. Secondo e terzo incanto.

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al

secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un

terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad

un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.

82. Versamento del prezzo.

1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.

34

2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la

decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario

procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se

ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente

aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

83. Progetto di distribuzione.

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice

dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del

procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

84. Distribuzione della somma ricavata.

1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo

510, primo comma, del codice di procedura civile.

2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali

variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma

dell’articolo 596 del codice di procedura civile.

85. Assegnazione dell’immobile allo Stato.

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al

giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo

base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del

giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.

2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo

590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata

disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi (1).

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si

estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non

dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore

incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo

esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo (1).

————————

(1) Comma così modificato dal comma 40 dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Capo III – Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

86. Fermo di beni mobili registrati.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre

il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia

alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (1).

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari

a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si

procede.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla

sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

35

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori

pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel

presente articolo (2).

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(2) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41

dell’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei

veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503.

Capo IV – Procedure concorsuali

Sezione I – Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

87. Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.

1. Il concessionario può, per conto dell’Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui

all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è

dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario

chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della

procedura (1).

————————

(1) L’intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio

2002, n. 138.

88. Ammissione al passivo con riserva.

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con

riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma

dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o

del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della

controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con

decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o

su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2,

apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o

dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di

esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al

tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta

ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’articolo 113 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 117 della medesima

legge.

89. Esenzione dell’azione revocatoria.

36

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 67 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Sezione II – Concordato preventivo e amministrazione controllata

90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all’amministrazione controllata, il

concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del

credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via

provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo

periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

91-91-bis.(1).

————————

(1) Nell’attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e

91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall’art. 5, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

TITOLO III

Sanzioni (1)

————————

(1) Il Titolo III (articoli da 92 a 98) è stato abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.

471, ad eccezione del comma 6 dell’art. 97, poi anch’esso abrogato dall’art. 25 del D. Lgs. 10

marzo 2000, n. 74.

92. Ritardi od omessi versamenti diretti.

[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall’art. 3, primo comma,

numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla

soprattassa del quindici per cento delle somme non versate. La soprattassa è del cinquanta per

cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti

dall’art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle

ritenute alla fonte liquidato dall’ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma,

e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci

per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall’art. 9].

92-bis. Mancata o irregolare documentazione probatoria.

[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai

sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di

imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e

delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella

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dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma

dell’articolo 92].

93. Versamenti ad ufficio incompetente.

[È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto

all’esattoria;

c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di

tesoreria].

94. Incompletezza delle distinte di versamento.

[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall’art. 6 o del documento di conto corrente

postale di cui all’art. 7 si applica a carico del soggetto d’imposta la pena pecuniaria da lire 18.000

a lire 120.000.

L’esattore è tenuto a comunicare l’infrazione all’ufficio delle imposte].

95. Violazione dell’obbligo delle ritenute alla fonte.

[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per

cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 92

quando sia stato omesso il versamento].

96. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

[Per l’inosservanza della disposizione dell’art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria

pari a un decimo della somma corrisposta]

97. Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

[Per il mancato pagamento di tutte o dell’unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo

ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire

1.800.000].

[Del mancato pagamento l’esattore deve dare comunicazione all’ufficio delle imposte entro

sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità].

[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali

l’intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l’applicazione

della pena pecuniaria di cui al primo comma].

[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali

di cui all’art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente].

[Non si fa luogo all’applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato

pagamento è stato determinato da impossibilità economica].

[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene

pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati

notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati

atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso

in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre

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anni. La disposizione non si applica se l’ammontare delle somme non corrisposte non è superiore

a lire 10 milioni].

[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le

interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l’incapacità prevista nell’art. 2641

del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall’albo nazionale dei costruttori

e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie

possono essere applicate provvisoriamente durante l’istruzione o il giudizio a norma del codice

penale].

98. Applicazione delle sanzioni.

[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente,

all’applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all’autorità giudiziaria

per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni

relative al contenzioso tributario di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali

entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il

provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione

della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell’ultima decisione non

impugnata.

Le soprattasse dovute ai sensi dell’art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla

dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono.

Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto

passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza.

L’ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato].

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

99. Versamento delle ritenute sui dividendi.

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui

distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria

provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

100. Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle

imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i

versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell’art. 82 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.

597, e relativi a periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174,

175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente

decreto.

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Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai

periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è

ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell’art. 18 (1).

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

————————

(1) Comma così modificato dall’art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

100-bis. Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974.

I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle

risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi

imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di

redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti

articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo

d’imposta ricadente nell’anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1

relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i

redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti

dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma,

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti

quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art.

100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della

dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili

dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché

l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

100-ter. Ammontare degli acconti.

Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati

nell’art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi

di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei

professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e

26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile

di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi

dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello

stesso anno.

40

Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è

dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del

D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi

(1).

————————

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

100-quater. Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974.

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e

C/1 sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle

persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno

stesso.

Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all’art. 5

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma

dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o

associato.

Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono

detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza

mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle

persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o

fusione o della società incorporante.

Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente

imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti di

ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente

ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 598, il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute

per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per

il periodo d’imposta successivo (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

100-quinquies. Riscossione degli acconti.

Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due

rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica

soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla

autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (1).

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell’intero

ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento

recanti l’annotazione «acconti d’imposta per l’anno 1974».

Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all’art. 100-bis si applicano le disposizioni del

presente decreto (2).

————————

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, D.L. 6 luglio 1974, n. 259.

41

(2) Articolo aggiunto dall’art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116.

100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l’anno 1974.

[L’imposta sul reddito delle persone fisiche e l’imposta locale sui redditi dovute dalle persone

fisiche e dalle società e associazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in

base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini

stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di

novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante

iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all’intendenza di finanza rispettivamente

entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma

sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell’intendente di finanza, in ruoli straordinari

con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per l’iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell’art. 17, relative alle

dichiarazioni presentate nell’anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno] (1).

————————

(1) Articolo aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60. Esso è stato rettificato con avviso

pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975,

n. 576.

101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i

ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal D.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636.

102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste

agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato

con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la

specie dei ruoli e l’esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali

per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge

alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti

impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la

ripartizione in rate dei carichi in riscossione (1).

————————

(1) Articolo così modificato dall’art. 1, D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119.

104. Disposizioni abrogate.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI,

capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

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105. Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.

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