Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 luglio 2011, n. 28241. Non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 666, comma 5, c.p.p.

Le massime

Non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 666[1], comma 5, c.p.p.

Nel caso di specie il Giudice dell’esecuzione non aveva applicato correttamente l’art. 666, comma 5, c.p.p., secondo cui egli può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui aveva bisogno; in particolare, aveva omesso di verificare se, come allegato e documentato dal reo, egli avesse effettuato nuova elezione di domicilio, mentre l’estratto contumaciale della sentenza oggetto di esecuzione risultava notificato presso il difensore di ufficio nel processo di cognizione.


Il testo integrale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 18 luglio 2011, n. 28241

 

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 10 giugno 2010 il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di L.M., diretta ad ottenere la declaratoria di non eseguibilità della sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 23 dicembre 2005, all’esito di processo celebrato in contumacia dell’imputato, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2007, con la quale lo stesso L. era stato condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per il delitto di appropriazione indebita di un’autovettura, di simulazione di reato e di porto ingiustificato di coltello.

Il Tribunale ha osservato che il decreto di citazione a giudizio era stato correttamente notificato all’imputato, all’epoca detenuto nella casa circondariale di Lecce, e che lo stesso, scarcerato prima dell’inizio del processo, aveva dichiarato domicilio ove gli era stato notificato, pure regolarmente, l’estratto contumaciale della sentenza di condanna.

2. Ricorre personalmente per cassazione il L., contestando innanzitutto la celebrazione del processo in contumacia, poiché, dopo aver ricevuto in carcere la notificazione del decreto di citazione a giudizio, era stato scarcerato il 26 aprile 2005 e di nuovo arrestato in …, il successivo 10 maggio, restando detenuto nel carcere di Tirana fino al 16 febbraio 2006, cosicché si era trovato nell’impossibilità di partecipare al processo, celebrato il 23 dicembre 2005, in cui illegittimamente, quindi, era stato dichiarato contumace.

In data 26 febbraio 2006, trasferitosi in …, aveva provveduto, davanti al console italiano, ad effettuare nuova elezione di domicilio in Italia e a nominare un difensore di fiducia con riguardo al medesimo procedimento pendente davanti all’Autorità giudiziaria italiana.

Ciononostante l’estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato oggetto di vano tentativo di notificazione nel precedente domicilio, da lui dichiarato all’atto della prima scarcerazione il 26 aprile 2005, e notificato al suo difensore di ufficio nel dibattimento di quel processo e non a quello di fiducia nominato il 26 febbraio 2006.

Ne deduce la nullità della predetta notificazione e chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata

Considerato in diritto

3. Premesso che, in sede di esecuzione, non è deducibile il vizio relativo alla declaratoria di contumacia pronunciata nel corso del procedimento di cognizione, il quale deve essere fatto valere con i mezzi previsti per l’impugnazione contro la sentenza, rimanendo altrimenti sanato e coperto dal giudicato (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 4554 del 26/11/2008, dep. 03/02/2009, Baratta, Rv. 242791), l’oggetto del procedimento definito con il provvedimento qui impugnato va circoscritto all’esistenza del giudicato e alla validità formale del titolo addotto a fondamento dell’esecuzione.

Al riguardo, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti, in ossequio alla disposizione di cui all’art. 666, comma 5, c.p.p. (Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, dep. 28/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276).

Nel caso in esame il Giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente la predetta norma, secondo la quale egli può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, e, in particolare, ha omesso di verificare, senza darne alcuna giustificazione, se, come allegato e documentato dal L., seppure con la produzione di copia degli atti, egli, tratto in arresto in esecuzione di titolo restrittivo Europeo e rimasto detenuto a Tirana, in Albania, dal 10 maggio 2005 al 16 febbraio 2006, avesse provveduto, il 26 febbraio 2006, davanti al Console onorario d’Italia in Chisinau, capitale della Moldavia, paese nel quale si era trasferito dopo la scarcerazione, ad effettuare, con riguardo al processo definito col titolo esecutivo in esame, nuova elezione di domicilio nel nostro paese, in (omissis), e a nominare un difensore di fiducia nella persona dell’avvocato A. B. del foro di Brindisi; mentre l’estratto contumaciale della sentenza, oggetto di esecuzione, risulta notificato presso il difensore di ufficio nel processo di cognizione, a norma dell’art. 161, comma 4, c.p.p., dopo la non riuscita notificazione nel domicilio precedentemente eletto, presso il residence (omissis), dove il L. non era più reperibile perché trasferito in …, come attestato dallo stesso ufficiale notificatore ed emergente dal pur allegato certificato di residenza del ricorrente.

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che provvederà tenendo conto dei rilievi che precedono.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni.


[1] Articolo 666 – Procedimento di esecuzione

1.Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.

2.Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato.

Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.

3.Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4.L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5.Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6.Il giudice decide con ordinanza. Questa e` comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7.Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.

8.Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.

9.Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2.(1)

——

(1) E’ costituzionalmente illegittimo il presente comma dell’art. 666 c. p.p. nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anziche` “di regola” (C.cost. 03.12.1990, n. 529, G.U. 05.12.1990, n. 48, serie speciale).

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