Consiglio di Stato – Sezione III, sentenza 30 maggio 2011, n. 3246. Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.

 

Il Testo integrale

Consiglio di Stato

Sezione III

Sentenza 30 maggio 2011, n. 3246

N. 03246 del 2011REG.PROV.COLL.
N.  06587 del 2007       REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6587 del 2007, proposto da:

M. Z., rappresentato e difeso dall’avv. C. M., con domicilio eletto presso P.  Mo. in Roma;

contro

Questore pro tempore della Provincia di Bologna, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00176/2007, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questore della Provincia di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Orlando su delega di Moscati e dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente signor M. Z., cittadino extracomunitario della Repubblica del Pakistan, impugnava dinanzi al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, l’atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno presentando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto diversi profili.

Il Tar respingeva il ricorso.

Avverso la sentenza del Tar produce appello il ricorrente in primo grado deducendo profili vari di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’amministrazione intimata per resistere all’appello.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2011 la causa veniva trattenuta per la decisione.

2. L’appello non merita accoglimento.

Come rilevato da pacifica giurisprudenza amministrativa, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Il requisito reddituale previsto è finalizzato ad evitare l’aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l’esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l’inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un’adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale in quanto indigenti.

3. Nel caso in esame il ricorrente, oltre a non avere presentato tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, non ha congruamente comprovato la effettiva sussistenza di sufficienti mezzi di sostentamento per l’intero periodo di durata del permesso in scadenza quale richiesta dal combinato disposto degli artt. 4, terzo comma, e 5, quinto comma, del d.lgs. 286 del 1998 e d.P.R. n. 394 del 1999 art. 13, né ha documentato ai sensi dell’art. 13 comma 2 bis dello stesso d.P.R. la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro.

Ed invero dagli accertamenti effettuati alla Banca dati dell’Anagrafe Tributaria è emerso che nel 2001 lo Z. non aveva percepito alcun reddito, nel 2002, 3.569,00 euro, nel 2003 nessun reddito e soli 2.440,00 euro nel 2004.

Né assume rilievo la circostanza relativa all’asserita titolarità, da parte dell’appellante, di un libretto nominativo non trasferibile di “prestito sociale” presso la Cooperativa Adriatica, non sorretta da alcuna indicazione, né in ordine alle modalità costitutive del medesimo e del perché e a che titolo lo stesso ne fosse in possesso, non avendo lo stesso signor Z. mai dichiarato alcuna attività svolta presso la Cooperativa medesima, né la provenienza delle somme in esso indicate in modo da poterne valutare la liceità, o in ordine al regolamento che ne disciplina la titolarità; pertanto tale titolarità del libretto, peraltro prodotto in semplice fotocopia non autenticata, deve considerarsi necessariamente irrilevante in sede di valutazione reddituale.

Il primo giudice ha ritenuto che la denominazione stessa del predetto libretto di “prestito sociale” parrebbe configurare una sorta di “credito al consumo” al quale corrisponde una correlata esposizione debitoria da parte del titolare, tale da non configurare in ogni caso una autonoma ed effettiva fonte di entrata reddituale.

Il ricorrente contesta in appello tale conclusione assumendo, a contrario, di avere “prestato” come socio della cooperativa i propri risparmi per sostenere economicamente la medesima cooperativa ed il suo sviluppo. Il denaro affidato dal socio verrebbe investito dalla cooperativa la quale assicura al socio una serie di vantaggi.

Tuttavia tali modalità che l’appellante assume essere di “pubblico dominio” non vengono documentate dal ricorrente mentre, sempre ai fini della carenza reddituale, non può non assumere rilievo indiziario il fatto che lo stesso signor Z. abbia chiesto e sia stato ammesso al gratuito patrocinio in primo grado (oltre che in secondo grado).

A sopperire tale carenza dei requisiti non è sufficiente la dichiarazione di disponibilità in data 20.12.2004, da parte della ditta “Idraulic Service Impianti” di Bologna, ad assumere l’attuale appellante (quasi cinque mesi dopo la intervenuta scadenza del precedente permesso di soggiorno), in quanto mera dichiarazione di intenti, conseguentemente irrilevante in sede di rinnovo del permesso di soggiorno, non suffragata da alcuna persuasiva documentazione atta a comprovare l’effettiva assunzione.

Tale documento non indica la decorrenza dell’assunzione, non è stata indirizzata al competente ufficio del lavoro, né reca il timbro di recezione da parte dello stesso.

Si aggiunga che, come sopra rilevato, la stessa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata soltanto in data 30.2.2005 e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente permesso (22.7.2004), la cui violazione comporta l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ai sensi della norma preclusiva di cui all’art. 13, secondo comma, lett. b) d.lgs. citato.

4. In conclusione l’appello non merita accoglimento mentre sussistono motivi per compensare spese ed onorari del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *